NON ESISTE ALCUN OBBLIGO PER I DOCENTI DI PRESENZA O SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI DURANTE LE ASSEMBLEE

I COBAS SCUOLA sono a fianco delle lotte studentesche per la difesa della scuola pubblica e partecipano liberamente alle assemblee, non come "sorveglianti", ma come soggetti della stessa comunità educante attivi contro le derive della scuola azienda, contro la riduzione del sapere critico a addestramento al lavoro e alle vuote competenze.

Chiariamo che non esiste alcuna norma contenuta in fonte primaria e/o secondaria del diritto, di natura legislativa e/o regolamentare, che preveda espressamente l’obbligo di presenza dei docenti e l’obbligo di vigilanza dei medesimi durante le assemblee studentesche.

Le disposizioni esistenti in merito, ovvero il DPR 416/74, gli artt.12,13 e 14 del Decreto legislativo 297/94 e il testo della Circolare Ministeriale 312/79 lo escludono con estrema chiarezza. 

Le assemblee studentesche, rappresentano un diritto soggettivo degli studenti, diritto che va esercitato nell’ambito delle norme che lo regolano; l’art.13 comma 8 del Decreto legislativo 297/94 recita testualmente, all’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino”. 

La Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979 n.312, chiarisce che non sussiste neanche l’obbligo per gli insegnanti di accompagnare gli studenti all’assemblea.

Considerato che il tenore letterale della normativa vigente in materia esclude con chiarezza che le assemblee studentesche costituiscano attività didattica o esecuzione di obblighi di servizio contrattualmente definiti per i docenti, pertanto nello svolgimento delle assemblee durante l’orario delle lezioni, non è configurabile alcun obbligo di vigilanza da parte dei docenti.

In seguito a sentenza, l'unico obbligo è quello di rilevare e registrare le presenze degli alunni nel registro di classe se il docente fosse quel giorno in servizio alla prima ora di lezione.

Invece la partecipazione  alle assemblee studentesche è libera, non può essere obbligo nè prevede alcuna sorveglianza da parte dei docenti.

Se venisse illegittimamente previsto dai dirigenti scolastici tramite circolare/ordine di servizio la presenza e/o la sorveglianza vi consigliamo di presentare rimostranza scritta ex art. 17 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, di cui vi forniamo una copia scaricabile liberamente cliccando sul link qui sotto

SCARICA QUI LA RIMOSTRANZA SCRITTA AVVERSO L'ILLEGITTIMO ORDINE DI SERVIZIO AI DOCENTI  DI SORVEGLIANZA STUDENTI ALL'ASSEMBLEA



Leave a Reply

Powered by Blogger.