NB consigliati solo a docenti e ATA a tempo indeterminato, e non ai precari perchè per loro NON è retribuito e sospende il servizio –
Normativa: articolo 15, comma 2, del CCNL 2007:“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.”
Quindi il diritto al permesso viene fruito senza che il DS possa opporsi in alcun modo: a domanda deve concedere. Il docente presenta un’istanza-richiesta di permesso allegando l’autocertificazione (o qualsivoglia documentazione); quest’ultima di fatto, insieme alla genericità dei motivi personali o familiari, fanno venir meno il potere discrezionale del Capo di istituto il quale non può non autorizzare.
Quali sono i motivi personali o familiari – Esempi
Innanzitutto non devono essere motivi per forza gravi, anzi. Accompagnare un familiare ad una visita medica, presenziare al matrimonio del migliore amico, assistere fuori città ad un concerto del proprio cantante preferito, visitare una mostra... rientrano a pieno titolo tra i motivi personali o familiari; situazioni di interesse per le quali il dipendente ha un giovamento in termini di benessere per sè o i propri cari e non può far a meno, nel soddisfare tali esigenze, di assentarsi dal luogo di lavoro.
La richiesta di permesso familiare/personale non è soggetta al potere discrezionale del Dirigente scolastico
I motivi, per i quali si chiedono i tre giorni (e poi i sei giorni di ferie, in totale 9 giorni l'anno), non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico. Lo hanno stabilito diverse sentenze in altrettanti tribunali, anche quello di Terni con vertenze dei Cobas scuola. Il docente ha pieno diritto ad usufruire dei tre giorni di permesso (e i sei giorni di ferie) per motivi familiari e personali, come disposto dall’art. 15, comma 2 del CCNL 2007.
Come abbiamo visto poco sopra, è il contratto collettivo nazionale del lavoro, comparto Istruzione e ricerca, a disporre che l’istanza per la richiesta del permesso retribuito per motivi familiari o personali sia corredata da apposita certificazione o documentazione. Solo in mancanza di essa, il Dirigente scolastico può legittimamente emanare un provvedimento amministrativo di diniego alla richiesta avanzata dall’insegnante. Nel caso in cui, invece, sia regolarmente presentata in allegato alla richiesta del permesso retribuito, l’autocertificazione o la documentazione, al Dirigente scolastico spetta solo un controllo di natura formale riferente alle indicazioni giustificative dell’assenza.
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