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1952: sentenze per andare in pensione coi vecchi requisiti sino al 31 agosto 2012

venerdì 14 settembre 2012 · Posted in , ,


SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL  LAVORO DI SIENA
CHE DEMANDA LA RESPONSABILITA' DELLA DECISIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Con la sentenza N. 402/2012 depositata il 21/8/2012, il Giudice del Lavoro del tribunale di Siena riconosce la fondatezza del ricorso sulla incostituzionalità dell'art. 24, ma trasferisce la questione e demanda alla Corte Costituzionale la responsabilità di valutarne la portata e di decidere in merito.
Chiaramente a questo punto una sentenza della Corte Costituzionale (ma fra quanto?) sia che accolga, sia che respinga la tesi del Giudice, sarebbe decisiva.
Di seguito lo stralcio della parte finale della sentenza:
... omissis ...Nella cornice di questi principi, il disposto dell'art. 24, co. 3, L. 2011/n. 214, di conversione del d.l. 2011/n. 201, "il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vìgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai finì del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto", non tiene conto della specificità del settore scolastico, nel quale, per garantire il menzionato rispetto dell'ordinamento didattico e la continuità dell'insegnamento, la decorrenza dei trattamento pensionistico può essere procrastinata rispetto alla maturazione dei requisiti di anzianità e contributivi, al diritto all'accesso, sfalsata rispetto all'anno solare con imposizione di una prestazione lavorativa procrastinata al 31/8 in concomitanza con l'imminente avvio dell'anno scolastico, discriminandosi pertanto irragionevolmente, e con conseguenze profondamente difformi in ordine al bene fondamentale del trattamento pensionistico, tra lavoratori di altri comparti che abbiano maturato i requisiti predetti al 31/12/2011 e lavoratori del comparto scuola che li abbiano maturati, come nel caso concreto, comunque entro il 31/8/2012, senza considerazione di una specificità di settore tale da rendere necessaria, non meramente possibile, discrezionale, una regolamentazione correttiva, differenziata da quella vigente per altri comparti dell'impiego alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in palese violazione dell'art. 3 e non senza implicazione di un attentato al principio di buon andamento ex art. 97 Cost. discendente dalla attuata discriminazione.
P.Q.M.
visti gli artt 134 della Costituzione, 23 L. 1953/n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, L. 2011/n. 214, di conversione del d.l. 2011/n. 2011, per contrasto con gli artt. 2 e 38; 3, 97; 11 e 117 Cost. rif. art. 6, § 1, Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato, in ogni caso nella parte in cui (co. 3) non differenzia, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data dei 31/12/2011, il dies ad quem della  maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente.
Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; dispone che la presente ordinanza riservata sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e ai Presidente del Senato della Repubblica a cura della Cancelleria.
     Siena, 17/8/2012
Depositato in Cancelleria il 21/8/2012


26 agosto 2012
SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL  LAVORO DI VENEZIA
FAVOREVOLE AI RICORRENTI CHE MATURANO I VECCHI REQUISITI ENTRO IL 31/8/2012
Il 20 agosto 2012 è stata depositata dal giudice di Venezia la sentenza favorevole a 50 ricorrenti, tutti appartenente al personale della scuola,  che matura i requisiti previgenti la riforma Fornero non entro il 31 dicembre 2011, ma entro il 31 agosto 2012.
La sentenza non è di facile lettura, tutt'altro.
il ricorso era basato sul presupposto che per il personale della scuola le cessazioni dal servizio seguono il ritmo dell'anno scolastico con finestra di uscita unica al 1 settembre e non quello dell'anno solare come per tutti gli altri lavoratori che possono andare in pensione quando maturano i requisiti.
Il giudice di Venezia ha accolto questa tesi, pertanto i 50 ricorrenti saranno collocati in pensione dal 1/9/2012.
E' noto che sono stati presentati numerosi altri ricorsi analoghi e che già il tribunale di Oristano aveva preso misure cautelari,  ma questo è il primo caso di cui conosciamo la sentenza.
In molti hanno accolto questa notizia con esultanza, vedendoci un giusto riconoscimento alla peculiarità del personale della scuola. Come si può verificare ai link:
http://www.orizzontescuola.it/node/25433
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=38547&action=view

Ma io inviterei alla prudenza e sottolineerei il fatto che è una sentenza di primo grado e se, com'è probabile, sarà impugnata, manifestiamo soddisfazione ma aspettiamo il livello definitivo prima di esultare.
La sentenza, infatti, non è basata sull'interpretazione della norma da parte del giudice in modo differente da quello dell'amministrazione; bensì sulla illegittimità della norma in quanto non tiene conto di un dato di fatto: la peculiarità del personale della scuola in materia di cessazioni dal servizio.
E non è una differenza da poco.
E poi dobbiamo sempre tener presente che altri giudici potrebbero pensarla diversamente, quindi quella che conta è la sentenza definitiva e inappellabile.
Proprio per questo motivo, questo ricorso ha un punto debole che finora tutti si sono guardati bene dal sottolineare, ma che sarebbe la prima cosa da spiegare ai ricorrenti.
Partiamo dalla sentenza di Venezia: 50 persone saranno collocate in pensione dal 1/9/2012.
Diamo per scontato che l'Amministrazione ricorra in appello.
Diamo per scontato che passino almeno tre anni prima di avere una sentenza definitiva.
Proviamo ad immaginare che succeda quello che nessuno si augura: la sentenza viene ribaltata.
Quali saranno le conseguenze?
Una è sicura! L'INPDAP non regala niente a nessuno, pertanto esigerà la restituzione di quanto corrisposto, a meno che non si dimostri di aver speso tutto per i propri bisogni e di non possedere alcun bene, quindi di non poterli restituire.
La seconda la butto lì col beneficio del dubbio: quanti nel frattempo non hanno maturato l'età per la pensione di vecchiaia potranno tornare in servizio? Oppure dovranno rassegnarsi ad aspettare la pensione differita quando matureranno la pensione di vecchiaia?
Non mi pare un problema da poco.
Pensiamo al personale ATA proveniente dagli EE.LL che aveva vinto un ricorso sacrosanto, per un giusto diritto riconosciuto in modo lampante dalle leggi, ma le sentenze sono state annullate da una legge canagliata del governo Berlusconi, per cui ognuno ha dovuto restituire tutti gli arretrati ricevuti qualche anno prima.

COSA DEVONO FARE I SUPPLENTI ANNUALI AI QUALI SCADE IL 31 AGOSTO IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO?

venerdì 31 agosto 2012 · Posted in , ,

   Per il ritardo delle operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2012-’13, che si concludono oggi 31 agosto, le nomine a tempo determinato per lo stesso anno (supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche) dalle Graduatorie ad Esaurimento saranno effettuate dal 5 al 7 settembre ed oltre.   A cura degli U.S.T. devono ancora uscire i calendari delle convocazioni con i posti disponibili.
   Inutile dire che il danno economico per i supplenti fino al termine delle attività didattiche, il cui contratto è scaduto il 30 giugno scorso (anche se si tratta di una settimana o 10 giorni di disoccupazione in più), per personale che tra l’altro sta ancora aspettando la liquidazione delle ferie maturate e non godute, bloccata dal decreto sulla spending-review e che solo ora, grazie anche alle diffide Cobas, probabilmente sarà messa a pagamento, è notevole.
   Ma ancora più odioso è il danno per i supplenti annuali, ai quali il contratto scade oggi: infatti – a parte il mancato pagamento di qualche giorno di stipendio, cosa non accettabile, e l’impossibilità di partecipare alle operazioni di inizio d’anno scolastico (collegi docenti ed attività varie) – a costoro viene interrotta la continuità – anche se di pochi giorni – del rapporto di lavoro, nel caso questi fossero in posizione utile in graduatoria per stipulare, anche per l’a.s. 2012-’13, un contratto fino al prossimo 31 agosto.
   Esiste da anni un contenzioso, con centinaia di ricorsi al Giudice del Lavoro, sulla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, per il personale con almeno 36 mesi continuativi di servizio senza soluzione di continuità, ai sensi della Direttiva Europea 99/70, che alla clausola 5 impone che gli Stati membri l’adozione di misure preventive finalizzate “a evitare la reiterazione abusiva dei contratti a termine (ragioni obiettive per la stipulazione, numero dei rinnovi o durata massima dei contratti), oltre che a prevedere, se del caso, quando ricorre una successione di contratti e l'eventuale loro trasformazione a tempo indeterminato”.
Tale principio di diritto rischia di essere condizionato in negativo nel caso di illegittima interruzione del rapporto di continuità della situazione lavorativa del personale scolastico.

MA COSA DEVONO FARE I SUPPLENTI ANNUALI, AI QUALI SCADE OGGI IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO?

Innanzitutto devono comunque recarsi alla scuola di servizio dell’a.s. 2011-’12 per presentare la domanda di liquidazione della quota di TFR e all’INPS che ha assorbito l'Inpdap, la quale è tenuta  a corrispondere il TFR entro 105 giorni dalla cessazione del servizio se è avvenuta per limiti di età, di servizio, inabilità o decesso; entro 270 giorni se è avvenuta per qualsiasi altro motivo. Ricordando che, in caso di ritardo, l’Inps/Inpdap provvederà a corrispondere al dipendente gli interessi di mora, anche nel caso in cui il ritardo sia dovuto ad datore di lavoro.
In caso di interruzione del contratto di lavoro per più di 5 gg. – dovrà essere prodotta la richiesta di indennità di disoccupazione ordinaria, anche per garantirsi la copertura previdenziale del periodo di disoccupazione; la domanda va presentata entro il 68° giorno dal licenziamento, interruzione del rapporto di lavoro. Si suggerisce di presentarla dal momento contestuale in cui avviene l'interruzione del rapporto di lavoro poiché l'indennità decorre dall'8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni e dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi. Ricordando a tal proposito che l'indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con uno specifico assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi, che può arrivare a 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni, e si deve avere l' anzianità assicurativa di due anni e quella contributiva di un anno (52 contributi settimanali) nel biennio precedente la cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro.
 L'importo sarà determinato con la misura normativamente prevista (60% per i primi sei mesi; 50% per i due mesi successivi; 40% per i restanti mesi).
Il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria decade nel caso di un nuovo rapporto di lavoro dipendente di oltre 5 giorni e dopo tale rapporto di lavoro dipendente è possibile presentare una nuova domanda oppure nel caso di qualsiasi rapporto di lavoro parasubordinato da denunciare al centro per l'impiego competente in base alla residenza.

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