L’art. 2 del D.M. n.206/2009 prescrive che sono esclusi dalla visita fiscale tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
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Es. Se per una prognosi di 10 giorni il medico fiscale dovesse effettuare il controllo già il primo giorno, per i restanti 9 il dipendente potrebbe allontanarsi dal proprio domicilio senza più l’obbligo di reperibilità.
È dunque possibile una sola visita medica di controllo.
Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo.
FASCE ORARIE VISITA FISCALE
martedì 23 agosto 2011
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Le fasce orarie, per i pubblici dipendenti, sono state di nuovo parficate ai lavoratori del privato:
dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17 alle 19
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