Guida a: 40 + 40 ore per la partecipazione a collegi docenti, consigli di classe e scrutini

Una guida sulle attività funzionali all’insegnamento, regolato dall’art. 29 del CCNL 2006 2009. Analizziamo quante sono le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale e come poterle gestire nel caso di orario articolo su più scuole.  Le risposte ai vostri quesiti nel forum.


Una guida sulle attività funzionali all’insegnamento, regolato dall’art. 29 del CCNL 2006 2009. Analizziamo quante sono le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale e come poterle gestire nel caso di orario articolo su più scuole.  Le risposte ai vostri quesiti nel forum.

  1. Attività funzionali e normativa di riferimento
  2. Numero e tempi degli organi collegiali
  3. Attività funzionali e diritti e obblighi del docente
  4. Attività funzionali e assenze del docente
  5. Attività funzionali e orario inferiore o superiore alle 18 ore
  6. Attività funzionali e superamento delle ore previste
  7. Attività funzionali e cosiddetta ora di ricevimento

Attività funzionali e normativa di riferimento

Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni e altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, esclusi quelli per gli scrutini intermedi e finali.

Le attività funzionali all’insegnamento sono definite e regolate dall’art. 29 del CCNL/2007 nei seguenti termini:

“1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

  1. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
    b) alla correzione degli elaborati;
    c) ai rapporti individuali con le famiglie.
    Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
    a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
    b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
    Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
    c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
    .
  2. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
    .
  3. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”.

Numero e tempi degli organi collegiali

Esiste un numero minimo/massimo di incontri collegiali che possono essere convocati in un anno?

No.

Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti.

Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti.

Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze. (art. 28/4 CCNL).

Esiste un tempo minimo/massimo di preavviso per la convocazione di un organo collegiale?
R. 
La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente.

Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo  non inferiore ai 5   giorni.

Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975 (circolare che dev’essere obbligatoriamente di riferimento nel caso la scuola non abbia previsto nel regolamento d’istituto le modalità per la convocazione degli organi collegiali), che all’art.1 prescrive:

“ La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell ́organo collegiale e mediante affissione all ́albo di apposito avviso; in ogni caso, l ́affissione all ́albo dell ́avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell ́organo collegiale…

Attività funzionali e diritti e obblighi del docente

  1. Le attività collegiali che si svolgono prima dell’inizio delle lezioni sono obblighi di servizio o rientrano nel computo delle 40+40 ore?
  2. Rientrano nelle 40+40 ore in quanto attività funzionali all’insegnamento.
All’art 29/1 del CCNL/2007 è indicato che “ L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”

All’art 28/5 è precisato che l’orario di insegnamento cui sono tenuti i docenti è nella misura di 25 ore nella scuola dell’infanzia; in 22 ore nella scuola elementare e in 18 ore nelle scuole e istituti di istruzione secondaria.

Tale orario trova però la sua applicazione  nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale.

Quando si fa riferimento alle attività di programmazione o all’attuazione delle delibere collegiali che precedono l’inizio delle lezioni, si rientra pertanto nell’ambito delle attività di carattere collegiale, funzionali all’insegnamento, nel monte ore previsto all’art. 29/3 lett. a) e b), e  non in quello relativo l’orario di insegnamento o in quello dei cosiddetti “obblighi di servizio”.

A nulla rileva il fatto che l’attività in questione sia svolta di mattina o di pomeriggio e altrettanto irrilevante è dunque se tale attività sia svolta prima o dopo il termine delle lezioni.


Le operazioni di scrutinio ed esami rientrano nel computo delle 40 + 40 ore?

R. No.

Tali operazioni (svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione) sono un atto dovuto (art. 29/3 punto c del CCNL).

Non rientrano quindi nel computo delle 40+40 ore né tanto meno vanno retribuite.

  1. Se nello stesso giorno svolgo l’orario d’insegnamento di mattina e ho un’attività collegiale programmata nel pomeriggio, esiste un tetto massimo di ore di lavoro che non posso superare nell’arco della stessa giornata?
  2. No. Almeno per ciò che riguarda il personale docente.
    Un appiglio normativo è il D.Lgs. n. 66/2003 che all’art. 8 dispone:
“ Qualora l’orario di  lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.

Il CCNL/2007 non pone però alcun limite all’impegno orario complessivo (attività di insegnamento e ad esso funzionali) giornaliero dei docenti, mentre norma l’orario massimo giornaliero (e le relative pause) del personale ATA.

L’art. 50/3 detta: “ L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti”.

Spetta dunque alla contrattazione d’istituto (CCNL art. 6) stabilire “ criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto”.

In tale sede quindi si dovrà, anche per i docenti, esplicitare dettagliatamente l’orario massimo giornaliero per attività didattiche e per quelle funzionali all’insegnamento.

Ho l’obbligo di partecipare ad un’attività collegiale se programmata nel mio giorno libero?

R. Sì.

Il giorno libero è una consuetudine generalizzata nelle scuole di organizzare l’orario delle lezioni dei docenti in cinque giorni.

Anche se non propriamente definito un diritto è ormai considerato tale.

C’è però da precisare che nel “giorno libero” il personale docente è esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento (gli impegni collegiali eventuali non comportano alcun diritto a recuperare il giorno libero con un riposo compensativo).

Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore ed è obbligatorio parteciparvi?

Sì.

Ne consegue che costituisce un dovere del docente a parteciparvi e a giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto (40).

Attività funzionali e assenze del docente

Si deve giustificare un’assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti? R. Sì.

Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti (art. 28/4 del CCNL/2007).

L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata come se fosse un’assenza tipica (permessi per motivi personali, ferie, certificato medico ecc.).

È possibile usufruire dei permessi brevi fino alla metà dell’orario giornaliero e per ore di lezione intere (art.16 del CCNL) per giustificare l’assenza?

R. Un docente che abbia in un determinato giorno ed orario degli impegni o che abbia delle “esigenze personali” ostative alla presenza in servizio, può usufruire dei “brevi permessi” di cui all’art.16 del CCNL/2007.

Tali ore debbono essere recuperate in  ore di lezione o in interventi didattici, così come prevede il comma 3 dello stesso articolo: “ Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.

Sembrerebbe dunque esclusa la possibilità che anche solo un’ora di permesso di cui all’art. 16 possa essere usufruita per giustificare l’assenza ad un incontro collegiale: le ore non di insegnamento sono  infungibili con quelle di insegnamento.

Attenzione: vi è pure infungibilità fra le attività di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b) del secondo comma dell’art.29. (Le 40 ore per riunioni collegiali sono separate dalle 40 dei consigli di intersezione, interclasse e classe).

In alcune scuole però questa opportunità viene prevista e inserita nella contrattazione d’istituto.

Bisognerebbe a questo punto stabilire in quale “area” deve essere “restituita” l’ora di permesso. Non è infatti pensabile convocare un collegio o un consiglio di classe solo per consentire il recupero del tempo fruito da qualche docente come permesso.

Una soluzione suggerita e diffusa è quella secondo cui se erano stati previsti degli impegni eccedenti le 40 ore basterà sottrarre dalle ore eccedenti effettuate dal docente le ore non lavorate in ragione del permesso fruito.

In conclusione, potrebbe intervenire la contrattazione di istituto per prevedere le modalità di richiesta dei permessi e quelle di recupero. L’importante è che criteri e modalità siano chiari e uguali per tutti i docenti.

Sottolineiamo che una decisione in tal senso appare comunque come una  forzatura ai dettati del CCNL, anche se prevista nella contrattazione d’istituto.

Cosa succede se non mi presento ad un’attività collegiale programmata e non giustifico l’assenza?

Il dirigente scolastico può chiedere per iscritto al docente la giustificazione dell’assenza.

Nel caso non riceva risposta alla richiesta di giustificazione può effettuare nei confronti del docente una trattenuta stipendiale e attivare le procedure di ordine disciplinare (sempre che il docente non abbia comunque raggiunto o superato le 40 ore previste).

Associazione Nazionale Presidi: “ tutte le assenze ingiustificate danno luogo alla non corresponsione degli assegni di attività, indipendentemente da eventuali ulteriori provvedimenti che tale assenza comporti.

Ai sensi dell’art. 14 del DPR 275/1999 il decreto relativo alla riduzione dello stipendio è di competenza del D.S.; esso va trasmesso all’ufficio pagatore.

La trattenuta da operare per ogni ora di assenza ingiustificata alle attività funzionali all’insegnamento da parte dei docenti è pari alla misura oraria del compenso base per ore aggiuntive non di insegnamento prevista dalla Tabella 5 allegata al contratto medesimo. Essa è pertanto di € 17,50.”

In via generale ricordiamo invece che  un giorno di assenza ingiustificata è considerato come aspettativa per motivi personali o di famiglia (art. 18 del CCNL) e comporta la perdita di 1/30° della retribuzione mensile. (Più la possibilità di incorrere in un provvedimento disciplinare).

Attività funzionali e orario inferiore o superiore alle 18 ore

Ho accettato uno spezzone orario e svolgo 9 ore settimanali, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale saranno proporzionali al servizio?

Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni.

Ne consegue che l’eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente.

La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time.

Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa, perché da un punto di vista strettamente normativo (art. 7/7 della O.M. 446/97) tale docente partecipa alle riunioni del  collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l’orario intero;

mentre partecipa alle attività collegiali dei  consigli di classe (art. 29/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento.

Tale normativa è stata nel corso degli anni messa in discussione da diversi sindacati e dagli stessi dirigenti (scolastici e di USR), giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all’art. 29/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all’orario di lezione.

La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole (vedi nota USR Veneto https://www.gildavenezia.it/csa/documenti/2010/part-time_attivit%C3%A0-funzionali.pdf).

Altri dirigenti seguono invece alla lettera la normativa citata oppure rimandano alla contrattazione d’istituto la questione.

Per quanto riguarda però le attività collegiali dei consigli di classe di cui all’art. 29/3 lett. b) preme una precisazione, che  è indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario:

Per questo punto è specificato nel Contratto che “ nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti  con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”.

Ciò vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione.

Se quindi il docente ha  “più di sei classi, non dovrà superare le 40 ore annue.

In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d’istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time,  ha la possibilità di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario.

Va comunque precisato che la sentenza della  Corte di Cassazione del 14 marzo 2019, n. 7320 ha stabilito che tutte le ore di cui all’art.29, lettera (a devono essere svolte per intero anche dai docenti in servizio a part time ( vedi)

Avere come punto di riferimento il regime del part time è comunque già qualcosa.

Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attività funzionali all’insegnamento si otterrà con: x : 40 = 9 :18.

Bisognerà poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all’insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe.

Svolgo servizio in più scuole, le attività funzionali all’insegnamento saranno proporzionali all’orario che ho in ciascuna scuola?

Anche per questo aspetto non esiste una disposizione specifica.
È fuor di dubbio però che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione  proporzionata alla quantità   e qualità del suo lavoro.

Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore)  proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.

I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore  ma in una sola sede.

Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile.
Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.

Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda).

Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore  non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite).

In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.

Ho accettato uno spezzone orario interno e per tutto l’anno presto servizio per 24 ore settimanali al posto di 18, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale sono maggiorate in proporzione?

R. No.

Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (in questo caso 24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.

Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all’art. 29 comma 3 lett a)  vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno.

Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l’orario individuale di lezione superi le 18 ore.

Attività funzionali e superamento delle ore previste

Se si superano le 40+40 ore previste, le ore svolte in più vanno retribuite? E se sì, come?

R. Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni  del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore (CCNL art. 29/3 lett. a), ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione. (Art.88/2 lett. d).

Il Contratto attuale (come del resto quello precedente) non prevede invece esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore di cui all’art. 29/3 lett. b ( consigli di classe).

Per queste ultime, quindi, come si è detto in precedenza spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.

Attività funzionali e cosiddetta ora di ricevimento

La cosiddetta “ora di ricevimento genitori” o “ora parenti” è un obbligo per il docente? E se sì, chi ne deve stabilire criteri e modalità?

Prima di affrontare la questione da un punto di vista normativo (CCNL/2007), due precisazioni: È un dovere/diritto del genitore informarsi sull’andamento dei figli (art. 30 della Costituzione: “E’

dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli”).

Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non possono prescindere.

L’art. 29/2 (“Attività funzionali all’insegnamento”) del CCNL/2007 prescrive: “Tra gli adempimenti individuali  dovuti rientrano le attività relative:

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c)  ai rapporti individuali con le famiglie”.

Circa le modalità organizzative dei rapporti con le famiglie, il comma 4 prescrive:

“Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie”.

L’iter procedurale, dunque, prevede la delibera delle “proposte” da parte del collegio e quindi la delibera dei “criteri” da parte del consiglio d’istituto.

Sempre l’art. 29 al comma 3 prevede:

“Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e  l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.

Per maggiore chiarezza indichiamo che tra le 40 ore da destinare alle riunioni del collegio docenti vanno ricomprese:

Per le istituzioni scolastiche (primarie e secondarie di I e di II grado):

1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
2) l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.

Nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (di cui al capo XI “Personale delle istituzioni educative” del contratto stesso):

1) l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
2) l’informazione alle famiglie sull’andamento delle attività educative.

Vanno inoltre ricomprese le riunioni dei gruppi disciplinari in quanto articolazioni del collegio docenti.

L’art. 29 definisce, dunque, “i rapporti individuali con le famiglie” come attività rientranti tra gli “adempimenti individuali dovuti”.

Per tale attività non è quindi previsto alcun compenso aggiuntivo, al pari della preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati.

Le modalità di organizzazione delle comunicazioni con le famiglie sono definite dal consiglio di istituto sentita la proposta del collegio dei docenti.

Attenzione: Non bisogna però confondere il “rapporto  individuale con le famiglie” con le riunioni collegiali  di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le informazioni sull’andamento dei figli.

Esempio: Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento  collettivo dei genitori  ( cosiddetti incontri scuola-famiglia ), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art 29 comma 3 lett. a).

Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (e qualora ne sfiorino il tetto vanno retribuite).

Altra cosa sono quindi i “colloqui  individuali” con i genitori i cui obblighi, come detto, sono definiti da ciascun consiglio d’istituto su proposta del collegio docenti.

Per quanto riguarda tali colloqui il consiglio d’istituto dovrà tenere conto della “accessibilità al servizio”.

Deve individuare cioè le soluzioni che meglio consentano ai genitori di usufruire del servizio di “ricevimento” nel rispetto delle esigenze di funzionamento della scuola (art. 29/4 CCNL/2007).

Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del primario servizio di insegnamento. (Esempio: un docente non potrebbe mai “ricevere” il genitore durante l’ora di lezione).

In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata su lunga consuetudine della cosiddetta “diciannovesima ora” settimanale del docente come modalità adottata per assicurare i rapporti individuali con le famiglie.

Prassi da più parti contestata in quanto la “diciannovesima ora” non si configurerebbe come recupero della riduzione dell’ora di lezione da 60 a 50 minuti, a disposizione per supplenze; o ancora per far fronte ad eventuali supplenze improvvise, con obbligo di presenza dietro preavviso e pagata solo se e quando prestata, ma come un vero e proprio “prolungamento” dell’orario di servizio settimanale. E ciò non sarebbe previsto a livello contrattuale.

Come dire, un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi del docente e quindi fra i suoi “adempimenti dovuti” (e su questo non c’è dubbio); un altro è che il docente deve mettere a “disposizione” un’ora settimanale (non retribuita) oltre l’orario di servizio previsto dal contratto, tenendo anche conto che in quell’ora non si potrebbe presentare nessun genitore (l’ora “in più” sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva necessità).

La questione non è quindi di facile risoluzione, anche se una “pacifica” proposta potrebbe essere quella secondo cui il docente adempie al suo obbligo quando è il genitore a farne richiesta.

A quel punto c’è una manifesta richiesta a cui il docente non potrà sottrarsi.

Però poi ci si rende conto che se la questione non è ben definita (con un giorno e un orario stabilito) è molto difficile coniugare il diritto del genitore con l’obbligo del docente e altresì con l’erogazione del servizio d’insegnamento (pensiamo per esempio al docente che insegna in diverse classi).

E’ anche vero però che con una rigidità di giorno e di orario ci potrebbe essere il genitore che ad una richiesta di incontro “urgente” vede rispondersi dal docente “mi dispiace, oggi non ricevo”.

In conclusione, anche questa questione continua ad essere controversa e di non facile soluzione “univoca”, anche se può essere demandata ad un eventuale accordo da regolare in sede di contrattazione integrativa d’istituto.

Chi è in servizio in più scuole con quali criteri e modalità effettuerà l’“ora di ricevimento genitori”?

I docenti in servizio in più scuole dedicano ai rapporti individuali con le famiglie un tempo proporzionale al loro orario di servizio prestato nelle rispettive istituzioni scolastiche.

Il criterio è lo stesso che vale per le ore funzionali all’insegnamento se si svolge servizio in più scuole:  non ci può essere disparità di impegno tra chi ha una sola sede e chi ha più sedi.

Fermo restando le proposte del collegio e la definizione di modalità e criteri stabiliti dal consiglio d’istituto, nel caso più comune del docente che ha due sedi e che fosse prevista un’ora in più rispetto l’orario di servizio settimanale per i colloqui individuali, vorrà dire che il docente effettuerà detti incontri in modo alternato (Esempio: un’ora nella prima settimana del mese solo nella prima scuola; l’ora della settimana successiva nell’altra scuola e così via), oppure saranno i dirigenti delle due scuole ad accordarsi o anche in questo caso la contrattazione d’istituto.

Decreto scuola: pubblicata la relazione tecnica

– L’iter parlamentare per la conversione in legge del  decreto-legge 126, il cosiddetto  decreto scuola  “recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” prenderà avvio alla Camera il prossimo 6 novembre.


Per intanto il servizio legislativo della Camera ha pubblicato sia il testo del decreto 126, già uscito nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre, sia la  relazione illustrativa.

Per comprendere meglio la portata del provvedimento può essere utile leggere anche la  relazione tecnica allegata.
di Reginaldo Palermo,   La Tecnica della scuola, 1.11.2019

LEGGE DI BILANCIO: 3 MILIARDI PER STIPENDI, 5 MILIONI PER ATA, 2 PER FORMAZIONE E 30 PER DIRIGENTI. ARRIVA IL BONUS SCUOLA

LA SOLITA MISERIA...  BEN IL 15% VA AI DIRIGENTI!! 

Cosa contiene la bozza della Legge di Bilancio 2020 per quanto riguarda la scuola? Non sarebbero previsti nuovi tagli, anche se i fondi stanziati sono una miseria, e ben il 15% va ai presidi.


Rinnovo contratti, lontano dagli aumenti a tre cifre


Per il rinnovo dei contratti dei dipendenti statali con la manovra arrivano altri 225 milioni nel 2020 e 1,4 miliardi nel 2021. La bozza di legge di bilancio porta infatti da 1,425 miliardi a 1,65 miliardi i fondi stanziati per il 2020 e da 1,775 miliardi a 3,175 miliardi i fondi per il 2021 destinati ai contratti della pubblica amministrazione. Fondi che non saranno sufficienti per aumenti a tre cifre come promessi dal Ministro.

Dirigenti

Arrivano 30 milioni di euro in più a partire dal 2020, che confluiranno nel fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

ATA

Saranno stanziati 5 milioni di euro annui per la creazione di nuove posizioni organizzative del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Formazione

11 milioni dal 2020 per la formazione dei docenti in materia di inclusione scolastica. Per favorire l’innovazione digitale i fondi stanziati sono 2 milioni

Bonus scuola

“A decorrere dall’anno 2020, alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino all’80% della spesa sostenuta entro l’anno precedente. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente un bando per l’assegnazione del contributo”. I contributi, si legge nella bozza del provvedimento, “sono concessi nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all’erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della stessa legge destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque per un importo non superiore a 20 milioni di euro”.

Decimo giorno di sciopero per i docenti di Chicago: vogliono aumenti e meno classi pollaio


Gli insegnanti di Chicago sono arrivati al decimo giorno di sciopero per richiedere un aumento degli stipendi al sindaco, Lori Lightfoot.


Ne parla Il Corriere.
Chicago ha un deficit di bilancio di oltre 800 milioni di dollari e, per cercare di ridurlo, la Lightfoot ha annunciato nei giorni scorsi una serie di misure come l’aumento della tassa di soggiorno per i turisti, ma anche il costo dei servizi di car sharing e dei posteggi nell’area urbana per i residenti.
Il sindaco ha proposto ai sindacati: 16 per cento di aumento in 5 anni per tutti i 25 mila maestri e professori del distretto di Chicago; i sindacati non sono d’accordo, perché al contrario vogliono aumenti del 15 per cento in tre anni che costerebbero all’amministrazione cittadina la bellezza di più di un miliardo di dollari nel triennio, visto che lo stipendio medio di un insegnante di aggira attorno ai 75 mila dollari l’anno.
I docenti chiedono anche di non lavorare più in classi di 40 alunni, chiedono la presenza a scuola di bibliotecarie, infermiere, psicologi e consulenti vari, In più, le maestre elementari chiedono di poter avere più tempo per preparare le loro lezioni al mattino, a scapito però dell’orario di scuola.

Ferie di Natale per collaboratori scolastici: come funzionano

Personale ATA: il lavoro straordinario deve essere autorizzato dal DSGA.  Come si concilia con le ferie, si avvicina il periodo di Natale. 

le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
La fruizione delle ferie del personale ATA avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, durante tutto l’anno.
Dunque dopo aver effettuato la pulizia del reparto di competenza e non sussistendo particolari esigenze di servizio (eventualmente motivate per iscritto) potrà tranquillamente fruire delle ferie.
La sua richiesta di pulizia straordinaria deve essere concordata con il DSGA e contestualmente autorizzata dallo stesso.

Docente assegnato dal DS su potenziamento, giudice accoglie ricorso e riporta docente in classe

Una recentissima ordinanza del Tribunale di Teramo, annulla l’assegnazione di un docente su potenziamento fatta dalla Ds e lo riassegna alle sue funzioni curricolari di professore di matematica restituendogli le classi.

Docente era stato assegnato su potenziamento

Un docente di ruolo di matematica A026 titolare presso dell’Istituto tecnico Industriale di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) facente parte di un Istituto Omnicomprensivo, per l’anno scolastico 2018/2019 non era stato più assegnato alle sue classi e al suo insegnamento, ma confinato a fare 18 ore di potenziamento per svolgere supplenze in caso di assenza dei colleghi dell’Istituto Omnicomprensivo.
Le motivazioni addotte dalla Dirigente scolastica per tale assegnazione, cosi si legge nell’ordinanza cautelare di I grado n.386/2019 del 15 gennaio 2019 emessa dal Tribunale di Teramo, erano dovute alle troppe assenze che il docente avrebbe fatto nell’anno scolastico precedente per motivi sindacali, essendo il suddetto docente di matematica anche il Coordinatore provinciale della Gilda Unams degli insegnanti di Teramo.
Secondo la Dirigente scolastica le assenze del docente avrebbero contribuito a non fare raggiungere risultati ottimali agli studenti e per tale motivo lo assegnava su cattedra di potenziamento per utilizzarlo ai fini delle sostituzioni dei docenti assenti.
Il docente-sindacalista, non avendo accettato quello che ha ritenuto un vero e proprio demansionamento, ha prodotto, ai sensi dell’art.28 legge 20 maggio 1970 n.300, ricorso affermando la sussistenza di un comportamento antisindacale da parte della Dirigente scolastica che avrebbe assegnato il potenziamento al docente per motivi discriminatori.

Giudice accoglie ricorso e riporta docente in classe

La dirigente si difende sostenendo che ha agito rispettando le norme legislative per l’assegnazione dei docenti ai posti e alle classi. In particolar modo la DS cita l’art.396 del d.lgs. 297/94 e il comma 18 dell’art.1 della legge 107/2015.
L’art.396 comma 2 lettera d) del Testo Unico dispone: “procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”; mentre il comma 18 dell’art.1 della legge 107/2015 dispone che: “Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare  ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui ai  commi da 79 a 83.
Di parere opposto è il Giudice del lavoro del tribunale di Teramo, Dott. Marcheggiani Giuseppe, che accoglie pienamente il ricorso presentato dal Coordinatore provinciale della Gilda di Teramo e condanna l’Amministrazione alle spese del procedimento, al rimborso dei legali e alle spese generali.
Il giudice sostiene che il DS ha agito in modo non corretto disattendendo la normativa vigente e non tenendo conto del fatto che il docente è titolare di lungo corso all’ITIS di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo).

Da Roma un ponte con il Rojava, 20mila in marcia con i curdi

World Kobane Day. Cittadini, centri sociali, sindacati, partiti contro l’invasione turca. Schedati i manifestanti in bus. «La rivoluzione va difesa»

Le donne curde alla testa del corteo di RomaLe donne curde alla testa del corteo di Roma
I tamburi della murga si mischiano ai canti rivoluzionari del Rojava, gli striscioni di studenti e associazioni a quelli della comunità curda. È la declinazione italiana del World Kobane Day, la mobilitazione che ogni anno riempie le piazze in tutto il mondo per sostenere i diritti del popolo curdo e il progetto del confederalismo democratico. Nel primo appuntamento del 2014 la città del nord-est della Siria era assediata dalle milizie dell’Isis. L’anno successivo era stata liberata dalle forze curde. Adesso è minacciata dall’esercito turco e dalle bande islamiste alleate.
DAL FURGONCINO che apre il corteo, davanti a una testa composta da donne, risuonano i messaggi di solidarietà con il Rojava. Prende la parola anche un cileno, a tracciare un filo rosso tra le lotte popolari da un continente all’altro. Il corteo è convocato dall’Ufficio d’informazione del Kurdistan in Italia (Uiki) e da Rete Kurdistan. Sfilano centri sociali, iniziative di solidarietà, Arci, Cobas,Fiom, Cgil, Potere al popolo e Rifondazione comunista. Ci sono persone di ogni età, bambini in passeggino e anziani con le bandiere della pace e quelle rosse della sinistra. Ma il colore lo danno il giallo, il rosso e il verde della bandiera del Kurdistan e di quella del Pkk, insieme alla stella delle unità di difesa curde Ypg e Ypj.
I PARTECIPANTI sono arrivati da ogni parte d’Italia con treni, macchine e autobus. Sette dalla Toscana, due dalla Sicilia, uno dalla Puglia e un altro dal Veneto. Il bus partito da Torino è stato fermato dalle forze dell’ordine per identificare tutti i presenti, riprendendoli in fila, con i documenti in mano. I due di Napoli arrivano a corteo già iniziato perché gli agenti hanno provato a sequestrare un grande striscione che dice: «Erdogan terrorista». «Siamo 20 mila», scrivono gli organizzatori sui profili social quando il lungo serpentone di gente si dispiega per via Cavour.
«IL MONDO OGGI deve camminare al nostro fianco – dice Yilmaz Orkan (Uiki) – Il progetto del confederalismo democratico è sotto attacco, invaso dai turchi. Quel sistema sociale che prevede la liberazione delle donne, il rispetto dell’ambiente e la convivenza dei popoli si può salvare: chiediamo una forza internazionale di interposizione o per lo meno una no fly zone. Il blocco alla vendita di armi non basta».
IN ALTO SVENTOLANO le immagini di Abdullah Öcalan, leader curdo prigioniero nell’isola di Imrali, Hevrin Khalaf, segretaria generale del Partito del futuro siriano trucidata 20 giorni fa a Qamishlo, e degli internazionalisti caduti nella difesa della rivoluzione. Tra loro l’italiano Lorenzo Orsetti, «Orso». In piazza c’è anche il padre Alessandro. «È importante manifestare perché con l’attacco turco si rischia la distruzione del sogno del Rojava – dice l’uomo che intorno al collo indossa una kefiah con i colori del Kurdistan – Quel sogno però non è finito. Bisogna difenderlo e mantenere alta l’attenzione internazionale».
PIÙ AVANTI c’è lo spezzone di di Un ponte per, unica Ong italiana attiva nel Kurdistan siriano e da anni impegnata in quello iracheno. «Ogni giorno registriamo violazioni del cessate il fuoco e aggressioni nei confronti della popolazione civile – afferma Alfio Nicotra, co-presidente di Upp – La vera intenzione di Erdogan è cacciare le persone che vivono nella Siria del nord-est dalle loro case per sostituirle con i profughi di guerra che si trovano in Turchia. Questa pratica si chiama sostituzione etnica ed è un crimine contro l’umanità, proibito dal diritto internazionale».
LA RELAZIONE tra movimenti sociali italiani e comunità curde è una storia di lunga durata, che affonda le radici nel tentativo di impedire l’estradizione di Öcalan, nei 65 giorni intercorsi tra l’arrivo da Mosca (12 novembre 1998) e la partenza verso Nairobi (16 gennaio 1999). Dove poi fu rapito dai servizi segreti turchi. I fili di quel rapporto si sono riannodati intorno alla resistenza di Kobane e alla rivoluzione in Rojava. Lo testimoniano le mobilitazioni di questi anni, le staffette in Kurdistan, i progetti indipendenti di cooperazione e la partenza di diversi internazionalisti.
LO TESTIMONIA anche il coinvolgimento di tante ragazze e ragazzi. «La rivoluzione curda con i suoi principi di emancipazione femminile, ecologismo, democrazia partecipativa, eguaglianza sostanziale è un modello fondamentale per una sinistra che possa rinascere dai giovani», dice Riccardo Carratta, studente del liceo Augusto.

Manifestazione nazionale "Scendi in Piazza per il Rojava"

Promuovono UIKI onlus-Ufficio ’informazione del Kurdistan in Italia; Comunità curda in Italia; Rete Kurdistan Italia.

Registrazione video della manifestazione "Manifestazione nazionale "Scendi in Piazza per il Rojava"", registrato a Roma venerdì 1 novembre 2019 alle ore 14:00.

Sono intervenuti: Alessio Arconzo (portavoce di Rete Kurdistan), Vincenzo Miliucci (rappresentante della Rete Kurdistan - Italia), Beritan Gulmez (rappresentante della Comunità Curda In Italia), Serena Fredda (attivista del movimento "Non Una di Meno"), Yilmaz Orkan (coordinatore dell'Ufficio di Informazione del
 Kurdistan in Italia).


Roma, centro storico chiuso per la manifestazione «Io sto con i curdi».


Roma, centro storico chiuso per la manifestazione «Io sto con i curdi». Nella mattinata la Corsa dei Santi
Manifestazioni nel centro storico di Roma. Nel pomeriggio un corteo - composto da meno di 10 mila persone provenienti da tutta Italia - ha attraversato le strade della Capitale. La manifestazione «Io sto con i curdi», organizzata per protestare contro l'attacco militare della Turchia in Siria ai danni della popolazione curda, è partita da piazza della Repubblica e approda in piazza della Madonna di Loreto, attraversando viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino, largo Corrado Ricci, e via dei Fori Imperiali.(Messaggero)


Roma, manifestazione nazionale di solidarietà con il popolo curdo
01 novembre 2019
A Roma la manifestazione nazionale 'Io sto con i curdi', per protestare contro l'attacco militare della Turchia in Siria. Migliaia le persone arrivate da tutta Italia, che hanno partecipato al corteo per le strade della Capitale a sostegno del popolo curdo.



GLOBALIST

In migliaia a Roma per il Rojava: l'Italia al fianco della resistenza curda

Il corteo ha sfilato per le strade della Capitale e si contano non meno di 10mila persone
Manifestazione a Roma per il Rojava

Manifestazione a Roma per il Rojava

globalist 1 novembre 2019
Sono in 10mila a sfilare questo pomeriggio per le strade della Capitale nella manifestazione in sostegno del popolo curdo in Rojava contro l'invasione turca. Il corteo è partito da Piazza della Repubblica ed è approdato in piazza della Madonna di Loreto, attraversando viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell'Esquilino, largo Corrado Ricci, e via dei Fori Imperiali.

Il 1° novembre, Roma scende in piazza al fianco del Rojava

venerdì 1 novembre 2019


Il 1° novembre, Roma scende in piazza al fianco del Rojava di Rete Kurdistan Italia e UIKI Onlus
Mentre continua l’offensiva delle forze militari turche nella regione del Rojava, l’Italia scende in piazza contro la guerra. Venerdì 1° novembre manifestazione nazionale a Roma. Sabato 26 ottobre, a Milano, un altro corteo per il Rojava
Alle ore 15:00 del 9 ottobre la Turchia ha iniziato l’attacco di invasione del Nord – Est della Siria, il Rojava, provando a distruggere quello che curdi, armeni, arabi, assiri e turcomanni, cristiani, siriaci hanno costruito insieme.
Questi popoli sono il simbolo mondiale della resistenza all’Isis e in un Paese martoriato da anni di guerra civile sono riusciti a dare vita ad un sistema
Questa invasione viene portata avanti con il pretesto di un presunto problema di sicurezza e di pericolo per la Repubblica Turca ma da quando ha avuto inizio il conflitto in questa regione, ossia a Marzo 2011, nessun tipo di iniziativa o attacco sono stati intrapresi nè contro il confine, nè tanto meno contro la Turchia.
L’Italia, l’Europa e la comunità internazionale tutta non possono restare indifferenti. Deve essere compiuto con effetto immediato ogni sforzo possibile per bloccare immediatamente l’invasione della Turchia in Siria.
La situazione è molto grave, l’aviazione turca ha ripetutamente bombardato aree civili, prendendo di mira scuole ed ospedali mentre si segnala che sarebbero presenti indizi relativi all’utilizzo di armi chimiche al fosforo nella cità di Serekaniye.
Ci sono già oltre 275mila sfollati e nel frattempo, i miliziani di Daesh stanno scappando dalle prigioni e si stanno riorganizzando.
Con questo appello invitiamo a scendere in piazza il 1° novembre a Roma, per chiedere:
• Fermare definitivamente la guerra e il ritiro immediato delle truppe della Turchia dal Nord – Est della Siria• l’istituzione di una No-Fly-Zone nel Nord – Est della Siria sotto l’egida delle Nazioni Unite e della comunità internazionale e lo schieramento di una forza di interposizione
• fermare la cooperazione militare e diplomatica dell’Italia e dell’Unione Europea con la Turchia
• la creazione di un corridoio umanitario per l’evacuazione dei feriti dalle zone di guerra
• la liberazione immediata di Abdullah Ocalan in quanto unica persona in grado di ristabilire la pace nel territorio, dei Co-presidenti dell’HDP Selahattin Demirtaş e FigenYüksekdağ e di tutti gli oppositori politici rinchiusi nelle carceri Turche.
Contro la guerra e al fianco del popolo curdo, per l’umanità e contro la barbarie!

Per adesioni inviare una mail a info.uikionlus@gmail.com


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