Vaccini: i docenti ed ATA possono dichiarare di non ricordare nulla

martedì 19 settembre 2017

Risultati immagini per non ricordoUna delle questioni più delicate è certamente quella che riguarda la dichiarazione che devono sottoscrivere gli stessi insegnanti. 

Sul punto la legge contiene una disposizione chiara, scritta nell'articolo 3-bis del decreto legge 73 così come è stato modificato dalla legge di conversione: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale”.
 Proprio per questo motivo già in questi giorni i docenti e il personale Ata di tutta Italia sono stati invitati a sottoscrivere una dichiarazione che attesti la propria posizione vaccinale.
Per ogni singola patologia è necessario indicare se si è stati vaccinati, ma è anche possibile barrare la casella che dice "non ricordo".
Molti docenti si chiedono che cosa potrà succedere nel caso in cui si dichiari di non ricordare.
Sulla questione sia la legge sia la circolare applicativa non prevedono assolutamente nessuna conseguenza, quindi è del tutto evidente che non ci potrà essere nessuna conseguenza.
Quindi, anziché firmare dichiarazioni dubbie o imprecise o ancor peggio false, è consigliabile barrare la casella del "non ricordo".
Qualche lettore ci segnala di aver consegnato alla propria scuola il proprio certificato di vaccinazioni, o spontaneamente o su richiesta della scuola stessa.
E' bene precisare che nessuna norma di legge prevede questa procedura che peraltro comporta anche alcuni rischi di non poco conto dal momento che tali documenti contengono evidenti dati sensibili.
 
Non esiste al momento attuale nessun regolamento ministeriale che fornisca istruzioni in merito.
In conclusione: per evitare qualsivoglia rischio i docenti potranno tranquillamente dichiarare di non ricordare e il personale amministrativo che opera nelle segreterie farebbe bene a non "maneggiare" documenti e certificati che contengono dati sensibili.

ATA: INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ ANNO SCOLASTICO 2017/2018


Si vogliono dare qui di seguito, poche ma precise indicazioni utili al corretto e sereno inizio dell’anno scolastico.
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Il personale ATA ed in particolare i collaboratori scolastici, fin dal primo giorno di apertura delle scuole, devono avere la propria organizzazione del  lavoro ben chiara al fine di evitare o di peggiorare una situazione già complicata a causa della carenza degli organici, una realtà che  purtroppo compromette il buon funzionamento delle scuole  e la vigilanza degli alunni.
Il DSGA  è responsabile dell’’organizzazione degli  ATA, il DS è responsabile  della sicurezza dei lavoratori e degli alunni; entrambe le figure hanno il dovere di “occuparsi” degli ATA ognuno per il proprio ruolo  che ricopre,  già dall’inizio di settembre per ottemperare a quanto indicato dal CCNL che prevede parte dei punti successivi:
1.   Assemblea di inizio anno
2.   Comunicazione dell’orario di servizio e di lavoro (35/36 ore)
3.   Turnazione
4.   Mansionari dettagliati
5.   Richiesta scritta della eventuale disponibilità ad effettuare ore di straordinario
6.   Comunicazione del monte ore straordinario retribuibile
7.   Modalità di sostituzione dei collaboratori scolastici assenti
8.   Proposte per gli incarichi specifici
9.   Assegnazioni ai plessi
10.  Chiusure prefestive e modalità di recupero

COSA DEVE FARE IL PERSONALE  ATA
E’indispensabile che nelle situazioni in cui di  “prassi” le indicazioni previste non sono rispettate, siano gli stessi lavoratori a sollecitare il dsga affinchè  sia convocata, innanzitutto, l’assemblea prima dell’inizio delle lezioni in modo da poter discutere i punti prima esposti. In questa occasione i punti 2,3,5,6,7,8,9,10 dovranno essere assolutamente discussi attenendosi al CCNL e al  Contratto d’istituto che resta valido fino alla nuova contrattazione. Se subentrano necessità diverse o si riscontrano  disposizioni  da modificare  e/o integrare del vigente contratto d’istituto, l’assemblea si farà portavoce delle richieste con le RSU che a loro volta le porteranno in contrattazione.

COME SI COMPORTERÀ’ IL  PERSONALE ATA                                                                             
Se entrambe i casi precedenti non si devessero verificare … e dovesse iniziare l’anno scolastico senza la prevista riunione del personale, gli ATA devono agire, per quanto possibile, come se le indicazioni fossero state date:
·   Ricordare che restano valide tutte le disposizione dell’anno precedente fino alla  nuova contrattazione d’istituto
·   Consegnare al dsga il modello di disponibilità o non disponibilità allo straordinario (effettive ore in più di lavoro!)
·   Dichiarare la non disponibilità all’intensificazione finchè non sarà comunicato il criterio di sostituzione dei colleghi assenti e di conseguenza il riconoscimento di tale intensificazione
·   Rispettare i mansionari dell’anno precedente in attesa dei nuovi o della conferma degli stessi
·   I beneficiari dell’art. 7 e seconda posizione economica, continueranno ad assolvere i compiti a loro affidati.

COME PROSEGUIRE …
E’ evidente che questa fase di “autogestione” è solo transitoria e priva di indicazioni  su molti punti importanti (35 ore, pagamento straordinario, incarichi specifici ecc.) Inoltre  quando le lezioni saranno a regime sarà inevitabile che ci saranno cambiamenti di orario, di turni ecc.
Nel frattempo ci saranno state le prime assenze dei collaboratori scolastici quindi la comunicazione dal parte del DSGA sull’organizzazione degli ATA ed in particolare dei Collaboratori scolastici è indispensabile.  Tutto il personale richiederà per iscritto al DS, DSGA e RSU che sia convocata l’assemblea  come previsto dal contratto ed è verosimile che ciò possa avvenire entro la fine di ottobre.
(La riunione di inizio anno non a caso si chiama così … non soltanto perché sarebbe utile farla ai primi di settembre per ovvie ragioni,  ma soprattutto perché sappiamo bene che alla fine di ottobre saranno già due mesi di attività a pieno ritmo e trovare un orario in cui tutto il personale ATA può partecipare diventa complicato!)

Rispettare questi pochi passaggi da parte del DS e DSGA  non è solo doveroso ma soprattutto è un segnale importante di considerazione del  personale ATA, oltre che uno strumento utilissimo per un buon avvio dell’anno scolastico. In questo modo ognuno lavorerà con qualche certezza in più e sicuramente avrà  la consapevolezza di essere parte integrante della comunità dove svolge il proprio dovere quotidianamente ; dovrebbe essere importante  per un datore di lavoro sapere che il personale  di cui dispone lavora in condizioni serene e nel rispetto reciproco.


Ora di lezione ridotta. Non c'è recupero se i motivi non sono didattici

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– Nella scuola Secondaria di II grado e nella scuola Secondaria di I grado, può essere prevista, in base ai principi dell’autonomia scolastica e della flessibilità oraria, una riduzione della durata delle ore di lezione.

In base al regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275/99 , nell’art. 4 comma 2 si stabilisce, infatti, che le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia didattica possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.
A tal fine, in base alla normativa citata, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra queste si può prevedere  quanto segue:
  • l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
  • la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui
Nell’art.5 del medesimo regolamento si ribadisce la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di attuare una flessibilità oraria funzionale alle esigenze didattiche.
Nel comma 3 si stabilisce, infatti, che:   “L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.”
Malgrado la riforma Gelmini, che con le modifiche introdotte negli  orari scolastici e nel monte ore curricolare, aveva come obiettivo anche quello di  evitare la riduzione delle unità orarie di lezione, questa è ancora possibile per le scuole e le norme citate sono ancora vigenti e nulla è stato abrogato.
Ogni istituzione scolastica può decidere, quindi, autonomamente la riduzione della durata oraria dai canonici 60 minuti a 50/55 minuti a seconda delle esigenze e necessità che emergono nella scuola.
Esigenze e necessità che possono essere dettate da motivazioni estranee alla didattica o possono essere determinate da motivazioni esclusivamente didattiche.
A seconda della motivazione che determina la decisione di attuare la riduzione della durata delle ore di lezione, saranno diverse le conseguenze relative all’obbligo di recuperare le ore di lezione non svolte, sia per i docenti, sia per gli studenti.
Nello stesso modo ci sarà differenza sulle necessarie delibere da parte degli organi collegiali aventi le giuste competenze in merito alla decisione.
I casi da prendere in considerazione, quindi, sono due:
1 – riduzione per mortivi estranei alla didattica
2 – riduzione per motivazioni di ordine didattico
1° CASO
Non c’è obbligo di recupero da parte dei docenti se la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata  da motivazioni estranee alla didattica, così come stabilisce la normativa vigente, art. 28 comma 8 del  CCNL 2006/2009 , quindi da cause esterne alla scuola come il pendolarismo degli studenti e la non coincidenza dell’orario delle lezioni con quello dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati dagli stessi,  
“Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto”.
La riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti.
Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
2° CASO
Se  la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata  da motivazioni esclusivamente didattiche, sussiste l’obbligo di recuperare le ore di lezione non svolte sia per i docenti, sia per gli studenti, come stabilisce art. 28 comma 7 del  CCNL 2006/2009:
“Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti”
In questo caso la riduzione dell’ora di lezione deve essere  inserita nel POF e dovrà essere recuperata sia dai docenti che dagli alunni
Il Collegio dei Docenti, che può prevedere questa diversa durata dell’ora di lezione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare le modalità del recupero coerentemente con le finalità che hanno determinato la modifica.
Quindi il Collegio dei Docenti deve approvare un progetto e nel progetto deve anche indicare le modalità di recupero delle ore di insegnamento sia per gli studenti (che hanno diritto al monte orario annuo di lezione per ciascuna disciplina), sia per i docenti (i quali sono tenuti agli obblighi contrattuali delle 18 ore).
La  riduzione dell’unità oraria di lezione introdotta per motivi di ordine didattico,  comporta conseguentemente la necessità e l’obbligo di garantire agli studenti  la fruizione dell’intero monte ore curricolare e lo svolgimento  dell’intero orario di cattedra da parte del personale  docente.
Il recupero deve essere, quindi, funzionale alle esigenze didattiche e deve essere tale da coinvolgere direttamente tutti gli studenti per un monte ore complessivamente corrispondente al numero di ore di lezione perse nelle diverse discipline in seguito alla riduzione della durata oraria.
Le ore da recuperare devono essere restituite, per le discipline coinvolte, da tutti gli insegnanti alle classi a cui sono state sottratte e non utilizzate dai dirigenti scolastici per supplenze, corsi di recupero o altre attività che non rientrano nella didattica specifica di una disciplina.
Non sembra lecito, quindi, stabilire il recupero mediante ore di supplenza per la sostituzione di docenti temporaneamente assenti e neanche conteggiare come recupero  le ore dedicate ad accompagnare gli studenti in visita guidata e/o viaggio di istruzione.
Questo perché si tratta di attività non legate in modo specifico alle attività didattiche “istituzionali” proprie di una disciplina e sono queste ultime, invece, che, in base alla normativa, devono essere recuperate coinvolgendo tutto il gruppo classe nella sua interezza.
E’ utile sottolineare che alcune modalità di recupero stabilite e attuate in diverse istituzioni scolastiche, come supplenze, corsi di recupero o sportelli didattici,  sono illegittime anche se spesso rappresentano quelle più utilizzate, malgrado non siano in sintonia con la normativa vigente in quanto  coinvolgono solo una parte di studenti  o non sono attinenti con le  attività didattiche “istituzionali” delle disciplina.
Sarebbe auspicabile e doveroso che il Collegio dei docenti, che ha il compito di deliberare in merito alle modalità di recupero, prestasse attenzione a quanto stabilisce la normativa programmando un recupero realmente funzionale alle esigenze didattiche degli studenti  e delle discipline coinvolte.
Il recupero deve essere rispondente a quanto è stato realmente “perso” dagli studenti  e dalle singole materie relativamente al monte ore annuale spettante così come stabilito nel DM 234/2000 che nell’art.3 comma 5 stabilisce che  “L’adozione, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale nell’ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo”

appello per uno sciopero unitario del sindacalismo di base

mercoledì 13 settembre 2017

Il successo dello sciopero dei trasporti, indetto unitariamente il 16 giugno scorso dal sindacalismo conflittuale e alternativo, ha confermato quanto sia importante, al di là della divisione organizzativa, l’unità d’azione in occasione di lotte specifiche o scioperi nazionali. Essa mette in atto un moltiplicatore di forze che mobilita una massa di lavoratori/trici ben più ampia della somma delle forze promotrici. Seppure è vero che l’eccessivo “pluralismo” di sigle, spesso con programmi pressoché identici e con nomi che si copiano e si clonano all’inverosimile, sconcerta non poco i lavoratori/trici, essi/e giudicherebbero già un vistoso passo in avanti se si realizzasse una sistematica unità d’azione tra tali strutture. Ed in tal senso è decisiva la scelta di date unitarie per lo svolgimento di azioni di sciopero a carattere nazionale, le quali, difficili anche di fronte a convocazioni unitarie, appaiono velleitarie e autolesioniste quando si frantumano in più indizioni effettuate, in un breve lasso temporale,da sigle quasi indistinguibili tra loro.
Dopo una trentina di anni dall’esplodere del “fenomeno” Cobas e la diffusione di varie altre esperienze di sindacati antagonisti al sistema e ostili ai programmi e al monopolio della rappresentanza da parte dei sindacati di Stato, dovrebbe oramai essere chiaro che nessuna reductio ad unum - ricercata tentando di schiacciare le altre organizzazioni con una concorrenza iper-aziendalista, aggressiva e presuntuosa - è possibile. Tutti i tentativi egemonici di questi anni sono falliti, provocando solo scissioni e il moltiplicarsi delle sigle, e ostacolando la cosa più realizzabile e più utile: una programmatica unità d’azione, che concretizzi l’aforisma: “marciamo separati, ma colpiamo uniti”. Tale unità d’azione non va interpretata in maniera soffocante. Si può arrivare a lotte comuni anche se non ci si ritrova sul 100% degli obiettivi. Certo, non ci si può andare con piattaforme contrapposte, ma è sbagliato e dannoso rinunciare ad azioni unitarie solo perché non si è d’accordo su tutto. Molto spesso le differenze programmatiche discendono dalle diverse “rappresentanze” sociali delle singole organizzazioni: e dunque ci vuole duttilità nel cercare un’unità d’azione che includa temi e obiettivi che, pur non contrapposti, non collimino nella loro totalità. E analogo discorso va fatto sull’unità d’azione nelle iniziative di piazza. Scioperare nella stessa giornata non implica necessariamente manifestare tutti nello stesso modo e negli stessi luoghi. Laddove si riesca a fare, tanto di guadagnato. Ma se questo finisce per provocare fratture, prevaricazioni o bracci di ferro sulle modalità di piazza, molto meglio articolare diverse iniziative che però non “si pestino i piedi” reciprocamente. Infine, non dimentichiamo che il rincorrersi in pochi giorni di differenti scioperi convocati da organizzazioni con sigle quasi identiche, viene utilizzato dal governo per imporre ulteriori provvedimenti repressivi sul diritto di sciopero.

Dunque, per venire al qui ed ora, ci pare altamente auspicabile che la prossima scadenza di sciopero generale avvenga con la massima unità possibile tra i sindacati conflittuali e antagonisti, in primo luogo con la scelta di una data unica. Senza entrare nello specifico delle piattaforme di tale giornata –  dando per scontata una ampia comunanza di obiettivi nella lotta contro il padronato e il governo – ci limitiamo a dare il nostro contributo per la realizzazione di una scelta unitaria. Un gruppo di sindacati ha già indetto, con larghissimo anticipo, uno sciopero generale per il 27 ottobre. L’USB, che non fa parte di tale “cartello”, è disposta a convocare anch’essa lo sciopero ma ha chiesto uno spostamento verso la metà di novembre. Per quel che riguarda noi COBAS, neanche noi appartenenti al “cartello”, le date incluse tra l’ultima parte di ottobre e la prima di novembre, ci sembrano tutte accettabili: ma riteniamo opportuno che la scelta accolga, almeno in buona parte, la richiesta USB. Tenendo conto che, da parte del “cartello” 27 ottobre, è emersa – se lo scritto di Milani rappresenta la disponibilità generale – la possibilità di uno spostamento della data, ma non oltre i dieci giorni, ci pare che le distanze siano davvero minime. Infatti, stante che tradizionalmente si sciopera di venerdì, con uno spostamento non di 10 ma di 14 giorni, si arriverebbe a venerdì 10 novembre, data vicinissima alla richiesta USB. Ci sembra quindi che tale data potrebbe conciliare le diverse esigenze e realizzare una larghissima unità. 

Marciare separati ma colpire uniti

"Marciare separati ma colpire uniti": è lo slogan al quale intendono richiamarsi  i Cobas della scuola per lanciare un grande sciopero unitario del mondo della scuola per il prossimo autunno.
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Con un comunicato pacato e puntuale Piero Bernocchi tenta di chiamare a raccolta tutto il sindacalismo di base: "
Dopo una trentina di anni dall’esplodere del 'fenomeno' Cobas e la diffusione di varie altre esperienze di sindacati antagonisti al sistema e ostili ai programmi e al monopolio della rappresentanza da parte dei sindacati di Stato, dovrebbe oramai essere chiaro che nessuna reductio ad unum, ricercata tentando di schiacciare le altre organizzazioni con una concorrenza iper-aziendalista, aggressiva e presuntuosa, è possibile. Tutti i tentativi egemonici di questi anni sono falliti, provocando solo scissioni e il moltiplicarsi delle sigle, e ostacolando la cosa più realizzabile e più utile, e cioè una programmatica unità d’azione"
  
"Tale unità d’azione - chiarisce Bernocchi - non va interpretata in maniera soffocante. Si può arrivare a lotte comuni anche se non ci si ritrova sul 100% degli obiettivi. Certo, non ci si può andare con piattaforme contrapposte, ma è sbagliato e dannoso rinunciare ad azioni unitarie solo perché non si è d’accordo su tutto".
"Molto spesso - aggiunge il portavoce nazionale Cobas - le differenze programmatiche discendono dalle diverse 'rappresentanze' sociali delle singole organizzazioni: e dunque ci vuole duttilità nel cercare un’unità d’azione che includa temi e obiettivi che, pur non contrapposti, non collimino nella loro totalità".
Bernocchi propone anche una nuova modalità organizzativa delle azioni di protesta: "Analogo discorso va fatto sull’unità d’azione nelle iniziative di piazza. Scioperare nella stessa giornata non implica necessariamente manifestare tutti nello stesso modo e negli stessi luoghi. Laddove si riesca a fare, tanto di guadagnato. Ma se questo finisce per provocare fratture, prevaricazioni o bracci di ferro sulle modalità di piazza, molto meglio articolare diverse iniziative che però non 'si pestino i piedi' reciprocamente".
Ma che significa tutto ciò?
E' presto detto: si tratta, secondo i Cobas di scegliere una data unica per una grande iniziativa che metta in campo la "massima unità possibile tra i sindacati conflittuali e antagonisti".
Nel concreto, però, ci sono due piccoli ostacoli: intanto c'è già uno sciopero generale proclamato per il 27 ottobre da Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Ait e Slai-Cobas, mentre l'Usb propende per un sciopero da farsi verso la metà di novembre.
Ed  è così che, a questo punto, Bernocchi propone di trovare una data sulla quale tutto il sindacalismo di base possa convergere. Potrebbe essere il 10 novembre, ma prima di mettere un punto fermo è necessario attendere le reazioni di tutti i soggetti interessati.

La formazione assorbe le 40 ore

martedì 12 settembre 2017

L'aggiornamento obbligatorio esaurisce quasi del tutto il monte per le attività funzionali

Risultati immagini per no formazione obbligatoria Per le attività collegiali, scatta il diritto allo straordinario


La formazione obbligatoria si mangia le 40 ore delle attività funzionali all'insegnamento. La legge 107/2015 ha introdotto l'obbligatorietà della formazione dei docenti. E i dirigenti scolastici stanno organizzando corsi di formazione destinati ai docenti anche di 20 ore. Ma gli obblighi dei docenti restando regolati dal contratto collettivo di lavoro, il quale dispone che le attività funzionali all'insegnamento, nelle quali si inquadrano gli obblighi di formazione, non possano superare le 40 ore annue. Il rischio che si corre, dunque, è che lo sforamento del monte annuale di tale attività determini l'insorgenza di crediti retributivi in capo ai docenti eccedenti la disponibilità finanziaria delle istituzioni scolastiche, in ciò ingenerando eventuali ipotesi di danno erariale.
L'obbligatorietà della formazione discende dal comma 124, dell'articolo 1, della legge 107/2015, il quale dispone che: «La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale». La norma parla espressamente di formazione in servizio. Vale a dire di un adempimento che rientra negli obblighi di lavoro. Ma non prevede la possibilità di una copertura economica «ad hoc» per finanziare l'eventuale lavoro straordinario. Ne consegue che tali adempimenti debbano necessariamente rientrare nella prestazione ordinaria. Fermo restando che, qualora i dirigenti scolastici dovessero autorizzare ore aggiuntive di lavoro collegate agli oneri di formazione, tali ore aggiuntive vanno pagate.
D'altra parte, una lettura costituzionalmente orientata del comma 124 della legge 107 non può prescindere dal fatto che l'articolo 36 della Carta dispone che la retribuzione debba essere proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Sulla qualità del lavoro, trattandosi di prestazione non di insegnamento, ma finalizzata al miglioramento della qualità di tale insegnamento tramite la formazione, i relativi adempimenti debbano essere necessariamente inquadrati nelle attività funzionali all'insegnamento. Che sono regolate dall'articolo 29 del vigente contratto di lavoro. In particolare, le attività di formazione, essendo rivolte a tutti i docenti della scuola, non possono che essere inquadrate nelle attività previste dal comma 3, lettera a) dell'articolo 29, che regola le attività funzionali all'insegnamento relative al collegio dei docenti. Sulla quantità del lavoro, la clausola negoziale prevede un monte ore tassativo di 40 ore l'anno per provvedere ai relativi adempimenti. Monte ore che, non di rado, viene sforato anche oggi solo per svolgere le attività ordinarie. Pertanto, a meno che i dirigenti scolastici non dispongano una drastica riduzione delle attività del collegio dei docenti, è probabile che, alla fine dell'anno, molti insegnanti matureranno crediti retributivi in aggiunta a quelli della retribuzione ordinaria.
Sulla questione vi è anche un precedente giurisprudenziale (Tribunale di Verona - Sez. Lavoro - Sent. 11/04/2011, n. 46). In quell'occasione il giudice aveva accertato che le ore prestate per partecipare a un corso di formazione sulla sicurezza, essendo state prestate oltre il monte ore obbligatorio, dovessero essere qualificaste « come vere e proprie ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste e come tali essere retribuite».
La retribuzione delle ore aggiuntive funzionali all'insegnamento è regolata dalla tabella 5 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro: 17,50 euro l'ora. Sull'applicabilità del contratto non vi è dubbio alcuno. La Suprema corte, infatti, è costante nel ritenere che la misura della retribuzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, debba essere quella stabilita nei contratti collettivi. Contratti collettivi che costituiscono anche la fonte primaria dei diritti e dei doveri dei lavoratori.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, hanno stabilito che «i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato» (Sezioni unite civili, presidente Carbone, relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009). Tale principio è stato recepito di recente anche dal legislatore, nell'art. 40 del dlgs 165/2001 il quale dispone che «la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro».
Pertanto, se i dirigenti scolastici non dovessero tenere conto che la formazione, rientrando tra gli obblighi di servizio, debba necessariamente essere compresa nei limiti orari della prestazione ordinaria contrattualmente prevista, il rischio che si corre è quello di sforare il budget delle istituzioni scolastiche ingenerando danno erariali con azioni di rivalsa a catena da parte della Corte dei conti a carico dei dirigenti scolastici inadempienti. 

PART-TIME: EFFETTI SULLA PENSIONE

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Una docente di scuola media che maturerà il diritto alla pensione al 1.9.2018 ha posto il seguente quesito: “se quest’anno  entro il 15.3.2017 chiedo il part-time  di 12/18 che effetti avrà sulla pensione?”

Risultati immagini per pensione e part timeE’ da sfatare il mito che il calcolo della pensione si faccia sull'ultimo stipendio (cosa che avveniva prima del 2012) e quindi il part time incida in maniera considerevole.
Dal 1 gennaio 2012, per tutti vige il sistema contributivo basato sui contributi versati e quindi il part-time incide relativamente poco se preso per pochi anni.
Infatti la docente scuola media del quesito avrà, per un anno di part-time di 12/18,  circa 10 -12 euro mensili netti in meno sulla pensione.
Naturalmente il part-time avrà effetti sul calcolo dell’anzianità ai fini della "buonuscita"  in quanto un anno di part-time di 12/18 ai fini della buonuscita è da considerarsi 8 mesi e non 12 mesi. Si fa presente comunque che potrebbe non incidere in quanto per la buonuscita un periodo residuo di 6 mesi ed 1 giorno equivale ad un anno. 
Nessuna incidenza invece per determinare la retribuzione utile per il calcolo della buonuscita, il riferimento resta la retribuzione che sarebbe stata percepita senza part time.

Contributo di Roberto Visconti

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