Le ore disponibili per le attività alternative alla religione cattolica possono essere utilizzate anche per consentire ai docenti precari spezzonisti di completare l'orario. È quanto si evince da una circolare emessa dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Piemonte, Francesco de Sanctis il 4 ottobre scorso (n32 , prot. 10364). In particolare, secondo l'ufficio, tali ore possono essere assegnate a personale supplente già titolare di altro contratto con il quale dovrà essere stipulato un apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo. A questo proposito l'amministrazione ha chiarito che le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale. L'ufficio ha spiegato, inoltre, che i docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola. Comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi i studenti che si avvalgono di detti insegnamenti (cfr. Capo IV della circolare 316 del 28.10.1987). E in più ha ricordato che l'art. 2 dell'ordinanza n. 42/2011, sulle modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali, ha previsto la valutazione degli alunni interni in sede di scrutinio finale da parte del collegio docenti (art. 2), pertanto rientrano nella valutazione tanto l'insegnamento della religione cattolica quanto le attività alternative .
La circolare dirigenziale dedica, inoltre, uno spazio all'esplicitazione di disposizioni essenziali per lo svolgimento delle attività. In primo luogo, dunque, viene chiarito che coloro hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere. E poi che il collegio dei docenti delle singole scuole deve programmare una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel piano dell'offerta formativa) anche valutando le richieste dell'utenza.
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