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Diaz, arrestata la polizia. Con tredici anni di ritardo

venerdì 10 gennaio 2014 · Posted in ,

La notizia è passata un po' in sordina e solo oggi alcuni quotidiani genovesi ne rendono conto ma il 2013 si è concluso con l'arresto di Spartaco Mortola - ex capo della digos genovese - e Giovanni Luperi - ex dirigente dell'Ucigos poi capo-analista dei servizi segreti e ora in pensione, entrambi sotto accusa per il massacro avvenuto alla Diaz durante il G8 di Genova e per l'introduzione di prove false all'interno della scuola volte a giustificare l'irruzione delle forze dell'ordine.
Il 31 dicembre i giudici hanno infatti rifiutato la richiesta di affidamento ai servizi sociali avanzata per i due poliziotti, decretando una pena di 8 mesi per Mortola e di un anno per Luperi, che entrambi sconteranno agli arresti domiciliari. Il giorno precedente, invece, l'arresto è scattato per Francesco Gratteri, all'epoca dei fatti al vertice del Servizio centrale operativo della polizia di Stato.
Si chiude così dopo 13 anni la vicenda giudiziaria per i tre poliziotti, implicati a vario titolo nelle violenze, nei pestaggi e nei successivi depistaggi avvenuti nella notte del 21 luglio 2001. Tutti quanti beneficeranno di alcune ore di libertà durante il giorno e della facoltà di comunicare e potranno inoltre chiedere che gli venga riconosciuta la buona condotta, ottenendo così un ulteriore sconto di qualche mese alle proprie condanne, già ampiamente ridimensionate per effetto dell'indulto del 2006 o per la caduta in prescrizione di alcuni reati.
Nel frattempo Spartaco Mortola, ex capo della Digos Genovese, ha continuato indisturbato il suo operato, prima 'gestendo l'ordine' a suo modo in Valsusa all'epoca della resistenza No Tav alle trivelle nel 2010, poi promosso a capo della Polfer di Torino l'anno successivo, quando su di lui pesava già una condanna in secondo grado e un'interdizione di cinque anni dai pubblici uffici per i fatti di Genova.
Tredici anni dopo la vicenda giudiziaria può dunque dirsi conclusa, con pene lievissime per una parte dei vertici della polizia (su un totale di 44 agenti coinvolti solo in 15 scontano una pena, in tutti i casi molto ridimensionate), l'impunità per i tuttora anonimi picchiatori in divisa che nel luglio del 2001 si divertirono a compiere il lavoro sporco ordinato dall'alto e condanne pesantissime, invece, per i compagni e le compagne assurti a capro espiatorio con l'accusa di devastazione e saccheggio, che stanno scontando sulla propria pelle gli effetti di un processo dal sapore di vendetta.
Se gli arresti di due giorni fa di certo strappano un (amaro) sorriso al finire del 2013 e in un certo senso scrivono la parola fine di una vicenda, lo fanno in termini puramente giudiziari: ancora una volta non saranno le sentenze di un Tribunale a cancellare la rabbia e le ferite per quelle giornate di Genova e per la vendetta che le forze dell'ordine decisero di infliggere con le violenze della Diaz.

Dopo le pesanti condanne per devastazione e saccheggio confermate dalla Cassazione torniamo a parlare di amnistia

martedì 17 luglio 2012 · Posted in , , , ,

Le lotte sociali hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future e dunque impatta quelle presenti. Per questa ragione le organizzazioni del movimento operaio, i movimenti sociali e i gruppi rivoluzionari hanno storicamente fatto ricorso alla rivendicazione di amnistie per tutelare le proprie battaglie, salvaguardare i propri militanti, le proprie componenti sociali. Garantire una lotta vuole dire serbare intatta la forza e la capacità di riprodurla in futuro.
Le amnistie politiche sono sempre state degli strumenti di governo del conflitto, un mezzo per sanare gli attriti tra costituzione legale e costituzione materiale, tra le fissità e i ritardi della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Le amnistie sanano la discordanza di tempi tra conservazione e cambiamento. Esse rappresentano dei passaggi decisivi nel processo d’aggiornamento della giuridicità


Un Libro per riflettere – Amedeo Santosuosso e Floriana Colao, Politici e Amnistia, Tecniche di rinuncia alla pena per i reati politici dall’Unità ad oggi, Bertani editore, Verona 1986

di Paolo Persichetti


Negli ultimi anni ripetuti cicli di lotte hanno ridato smalto all’azione collettiva. Questo nuovo clima d’effervescenza sociale non ha coinvolto soltanto tradizionali settori dell’attivismo politico più radicale, ma parti intere di popolo, pezzi di società. Le vaste dimensioni della rappresaglia giudiziaria stanno lì a dimostrarlo. Si è parlato di circa novemila persone sottoposte a procedimenti penali.
Scomponendo il dato ci accorgiamo che le figure sociali coinvolte riguardano lavoratori e sindacalisti degli stabilimenti Fiat di Melfi, Termini Imerese, Cassino, personale degli aeroporti, dipendenti del trasporto urbano, precari. Ci sono militanti antiguerra coinvolti nei blocchi ferroviari, le popolazioni meridionali di Scanzano e Acerra. I senzatetto, gli attivisti antiCpt e dei Centri sociali che hanno partecipato ad azioni contro l’esclusione, il carovita, il lavoro interinale, per il diritto alla casa. Militanti noglobal che hanno preso parte alle mobilitazioni di Napoli e Genova.
Le lotte sociali hanno sempre marciato su un crinale sottile che anticipa legalità future e dunque impatta quelle presenti. Per questa ragione le organizzazioni del movimento operaio hanno storicamente fatto ricorso alle amnistie per tutelare le proprie battaglie, salvaguardare i propri militanti, le proprie componenti sociali. Garantire una lotta vuole dire serbare intatta la forza e la capacità di riprodurla in futuro.
Le amnistie politiche sono sempre state degli strumenti di governo del conflitto, un mezzo per sanare gli attriti tra costituzione legale e costituzione materiale, tra le fissità e i ritardi della prima e l’instabilità e il movimento della seconda. Le amnistie sanano la discordanza di tempi tra conservazione e cambiamento. Esse rappresentano dei passaggi decisivi nel processo d’aggiornamento della giuridicità.
È stato così per oltre un secolo, ma in Italia non accade da più d’un trentennio. Le ultime amnistie politiche risalgono al 1968 e al 1970, dopo più nulla perché alla fine degli anni 70 hanno prevalso scelte favorevoli all’autonomia del politico contro le insorgenze sociali, col risultato di dare vita ad un divorzio drammatico tra sinistra storica e movimenti, per questo sarebbe ora di chiudere quella disastrosa parentesi. Si tratta di salvaguardare il dissenso di massa che si è espresso in questi ultimi tempi e chiudere gli strascichi penali di stagioni ormai concluse che con il loro protrarsi ipotecano pesantemente il futuro.
L’amnistia del 1968 e del 1970
Le amnistie del 1968 e del 1970, spiegano Amedeo Santosuosso e Floriana Colao in un volume apparso a metà degli anni Ottanta, sanciscono la fine del dopoguerra. Per la prima volta, infatti, scompare ogni riferimento agli strascichi della guerra civile per far fronte unicamente ai problemi posti dal conflitto moderno. Politici e amnistia era il titolo del libro, dove per «politici» non s’intendono certo i condòmini del Palazzo, come la vulgata populista affermatasi più tardi potrebbe indurre a credere, ma quei «militanti di strada», protagonisti delle battaglie sociali più aspre che hanno fatto avanzare il Paese.
Il progressivo mutamento di senso che ha investito questo termine dimostra quanto forte sia stata la volontà di spoliticizzare il sociale. Senza dubbio una delle ragioni che hanno ostacolato la promulgazione di nuove misure amnistiali per fatti politici.
La definizione più ampia di amnistia si trova nel provvedimento del 1970, rivolto a quei delitti «commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale». Le tipologie di reato investite vanno dallo sciopero del pubblico servizio, alla resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, interruzione di servizio pubblico, istigazione a commettere reati e disobbedire alle leggi, boicottaggio, occupazione d’azienda, sabotaggio, violenza privata e danneggiamento.
Nell’amnistia del 1968 sono inclusi anche il blocco stradale e ferroviario, la devastazione, l’incendio, la detenzione d’armi da guerra. Illuminanti appaiono gli argomenti avanzati per giustificarne la necessità. Nel giugno 1968, il relatore, senatore Codignola, richiamava «il divario crescente fra alcune norme penali e di sicurezza tuttora in vigore, e la diversa coscienza che si è venuta maturando fra i giovani. I procedimenti giudiziari che ne sono seguiti ne costituiscono la logica conseguenza, ma riconfermano la necessità e l’urgenza di una radicale revisione del Codice penale, della legge di Pubblica sicurezza e di altre leggi, la cui ispirazione autoritaria risale al fascismo o comunque ad una concezione repressiva dello Stato».
Da rilevare come quella normativa, allora tanto biasimata, non solo è ancora in vigore, ma è stata ulteriormente irrigidita. Alla Camera, Giuliano Vassalli difendeva l’amnistia del 1970 sostenendo che tali dispositivi «sono adottati quando si tratti di por fine a procedimenti penali propri e caratteristici d’una determinata situazione storicamente superata e della quale non è pensabile una riproduzione a breve scadenza o a procedimenti penali instaurati per reati che sono il frutto particolare di eccezionali rivolgimenti politici, economici e sociali arrivati a positiva conclusione, della quale taluni eccessi sono il prezzo fatale, ed un prezzo del quale pertanto non appare giusto esigere il pagamento fino alle estreme conseguenze del processo e della condanna».
Perché l’amnistia oggi
Nel 2001 con l’introduzione del Mae (il mandato di arresto europeo che ha reso quasi automatiche le estradizioni all’interno dello spazio Shengen, abolendo l’immunità e le garanzie che un tempo tutelavano le infrazioni di natura poltica) e le direttive europee che hanno invitato i paesi membri ad estendere la nozione di terrorismo a condotte politiche e sociali ritenute un tempo normale espressione della conflittualità sociale e sindacale, oltre a designare come un possibile movente «terrorista» il dissenso politico contro i governi, si è sempre più affievolita la distinzione tra reati e atti illeciti tipici delle lotte sociali e dei movimenti di contestazione interni al sistema e reati di natura apertamente sovversiva e insurrezionale. I margini di tolleranza dei governi e gli spazi di agibilità democratica si sono drasticamente ridotti con effetti paradossali, dovuti alla disproporzione tra la forza immensa dei mezzi repressivi impiegati e le forme d’illegalità politica a bassa intensità tipiche del dissenso sociale diffuso, quasi a voler imporre una sorta di domesticazione cimiteriale d’ogni possibilità di critica che ha trovato sostegno in quella cultura della legalità che La Boètie non avrebbe esitato a designare come una una tragica prova di servitù volontaria.
In Italia il codice Rocco, arricchito della legislazione speciale antisovversione varata sul finire degli anni 70, si è rivelato un’eredità molto proficua con la sua dottrina del nemico interno. La presenza di questo potente arsenale giuridico repressivo ha permesso alla magistratura di avvalersi d’un ventaglio d’ipotesi d’accusa estremamente ampio e insidioso, come la molteplice presenza di reati di natura associativa:
- dall’originario 270 cp previsto dal guardasigilli del regime fascista Alfredo Rocco, al successivo 270 bis introdotto con la legislazione d’eccezione antissoversione, ai successivi 270 ter, quater, quinques e sexties, situati nel famigerato capitolo secondo dei delitti contro la personalità interna dello Stato;
- all’impiego del 419 cp (devastazione e saccheggio, con pene che variano da un minimo di 8 ad un massimo di 15 anni, che si è tornati ad impiegare dopo i fatti del G8 genovese per sanzionare tradizionali scontri di piazza, conflitti di strada che rientrano nell’ambito della gestione dell’ordine pubblico e non certo all’interno di condotte con finalità insurrezionali). Un reato recepito dalle corti di giustizia in 51 anni di storia repubblicano-costituzionale (dal 1948 al 1999) solo 10 volte. E ben 13 dal 2000 ad oggi, cioè più di un processo all’anno nonostante sia del tutto evidente che il decennio 2000 non può essere paragonato per intesità di violenza politica e presenza di culture politiche rivoluzionarie al trentennio precedente, o anche solo agli anni 70. A dimostrazione che il rinnovato ricorso a questo tipo di imputazione è frutto di una torzione autoritaria della cultura giuridica della magistratura e più in generale del sistema politico italiano;
- o ancora la riesumazione in alcune inchieste recenti del 304 cp, “Cospirazione politica mediante accordo”, norma travasata dal codice Zanardelli all’interno del codice Rocco, impiegata in origine per colpire il diritto di sciopero, tant’è che la corte costituzionale è dovuta intervenire con sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 dichiarando che «compete al giudice di merito disapplicare le norme ricordate artt. 330, 304, 305 cod. pen. in tutti quei casi rispetto ai quali l’accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall’Articolo 40 Cost.».
Evocare il rapporto di forza sfavorevole per liquidare il problema rappresentato dall’amnistia, serve a poco, anzi in genere è la prova della codardia e dell’immensa dose di opportunismo che cova in chi ne fa ricorso. 
«
Spesso – scriveva Seneca a Lucilio – non è perché le cose sono difficili che non si osa, ma è perché non si osa che diventano difficili»
.
Il rapporto di forza sfavorevole è il presupposto di ogni ragionamento sull’amnistia, altrimenti le soluzioni chiamerebbero in causa la scienza ingegneristica delle demolizioni. La vera novità negativa è che se anche oggi ci fosse un rapporto di forza favorevole, l’amnistia non sarebbe percepita come un’ipotesi legittima. Dunque il problema sta nella testa, perché se da un lato ha dilagato il giustizialismo dall’altro l’unica alternativa sembra il vittimismo martiriologico.
Ogni movimento futuro avrà davanti questo problema: riassorbire la legislazione d’emergenza nella quale si annidano le tipologie di reato più insidiose, abolire il codice Rocco, la pena dell’ergastolo, la legislazione premiale in ogni suo aspetto, decarcerizzare, sprigionare, aprire una vertenza per l’indulto e l’amnistia in favore dei reati politici, sociali e pe sfollare le carceri.

LA SENTENZA DI CONDANNA DELLA 1° CORTE DI CASSAZIONE NEI CONFRONTI DI 10 COMPAGNI/E E’ NEL SEGNO DELLA “ RAGION DI STATO”.

sabato 14 luglio 2012 · Posted in , ,

VITTIME  SACRIFICALI  PER GENOVA 2001

LA SENTENZA DI CONDANNA DELLA 1° CORTE DI CASSAZIONE NEI CONFRONTI DI 10 COMPAGNI/E  E’ NEL SEGNO DELLA “ RAGION  DI  STATO”.

Per la “ragion di Strato”, qualcuno del movimento che si oppose al G8 di Genova 2001 doveva pagare : il mostruoso reato fascista di “ devastazione e saccheggio” è servito per condannare a prescindere da qualsiasi azione effettivamente svolta da ciascuno.
INGIUSTIZIA E’ FATTA !
Sentenza feroce, cinica,ridicola , in quanto resta incredibile che la tragedia vissuta a Genova nel luglio 2001 possa essere stata prodotta e gestita da 10 persone !
Delle due l’una , se a Genova c’è stata “ devastazione e saccheggio” , questa non può che essere stata agita da centinaia , se non migliaia di persone – noi tutte/i 300.000 ! – viceversa , “ devastazione e saccheggio” non c’è stata, allora i 10 selezionati senza prove evidenti dovevano rispondere solo di eventuali reati specifici, invece sono stati utilizzati come capri espiatori !
Nel clima torbido e complice del dopo Genova e che ha impedito l’insediarsi di una Commissione di Inchiesta - al fine di rilevare il ruolo svolto dal governo Berlusconi, dalle Istituzioni e dalle forze dell’ordine -  sono intervenuti i giudizi e le condanne sommarie delle Corti Genovesi nei confronti dei  no global e le pesanti reticenze-blandizie verso l’intera catena di comando dei violenti criminali di Stato, responsabili delle sevizie e torture di Bolzaneto e Diaz, dell’assassinio di Carlo Giuliani.
La 1° Corte di Cassazione aveva la possibilità di riparare a questa gravissima lesione dello stato di diritto , eliminando la cortina fumogena della “ devastazione e saccheggio” e rinviando ad un nuovo processo solo per i reati specifici, libero cioè dagli orpelli e dai condizionamenti istituzionali.
Ha prevalso la “ ragion di stato” , che se ne frega di “ LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI “, stante la evidente sproporzione che passa tra le miti condanne per la Diaz , senza che i criminali di Stato facciano un sol giorno di carcere , e l’abnorme condanna a oltre 10 anni in media da scontare per i no global ; la sentenza per 5 di loro – Ursino , Arculeo, Cuccomarino,Valguarnera, Finotti – pur mantenendo la “ devastazione e saccheggio” , rinvia alla Corte di Appello di Genova per la possibilità o meno di riconoscergli le “attenuanti generiche”,che danno diritto allo sconto di 1/3 della pena : per le/i compagne/i  Marasca, Cugnaschi, Funaro, Pugliesi, Vecchi , c’è il carcere !

“ GENOVA NON E’ FINITA” , dice lo slogan coniato per la campagna “ 10 x 100 “ , che ieri a Roma ha mobilitato per l’intera giornata, da sotto la Cassazione al lungo e partecipato corteo partito da p.za Trilussa e transitato al Ministero di Giustizia , mentre nelle altre città si svolgevano altrettante iniziative di sostegno ai 10 compagni/e .
“ Genova non è finita” , perché il clima che si respira oggi , tra tagli e distruzione dei beni,servizi, diritti, salari e pensioni , è una falcidia infinita che punta ad annichilire i lavoratori e i ceti popolari di tutta Europa.
Di questo si parlerà tra pochi giorni a Genova durante l’11° anniversario della morte di Carlo Giuliani , così come in altre occasioni – è in preparazione per novembre l’iniziativa “ Firenze 10 anni dopo” – verrà messa a punto una intelligenza comune , per permettere un piano di azione per contrastare la deriva liberista e reazionaria del governo Monti  e di chi lo appoggia.

Con amore e rabbia a fianco dei compagni/e condannati per Genova 2001.
LIBERI TUTTI

Roma 14.7.2012                                      CONFEDERAZIONE  COBAS

DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO: il 13 luglio la cassazione dovrà dirci se le merci contano più delle persone

martedì 10 luglio 2012 · Posted in , , ,

il 13 luglio la cassazione dovrà dirci se le merci contano più delle persone

by insorgenze
Se la gestione dell’ordine pubblico condotta durante il G8 del luglio 2001 è quella riconosciuta appena una settimana fa dalla quinta sezione penale della corte di cassazione, allora vuol dire che esiste un nesso molto forte con il verdetto che un’altra sezione della cassazione dovrà pronunciare il prossimo 13 luglio.
I giudici sono chiamati a decidere sulla pertinenza del reato di “devastazione e saccheggio” contestato nei confronti di dieci manifestanti condannati a pene molto pesanti per un totale di quasi 100 anni di reclusione.
Dagli atti processuali emerge come la contestazione di questo reato sia stata il  frutto di una scelta politica fatta a tavolino dai vertici dell’ordine pubblico. Quegli stessi vertici condannati e rimossi pochi giorni fa dagli incarichi di direzione investigativa più importati del Viminale per il ruolo svolto nella catena di comando che portò all'assalto e al massacro dentro la Diaz e alla successiva attività di falsificazione delle prove nel tentativo di depistare e coprire le brutali violenze commesse.
All’indomani dei fatti di Genova il capo della Polizia diede incarico a tre prefetti di condurre un’inchiesta amministrativa sul comportamento delle forze di polizia. Da questa ricostruzione si venne a sapere che Francesco Gratteri, allora capo dello Sco, su incarico diretto dello stesso De Gennaro dalla mattina del 21 luglio smise di occuparsi della sicurezza dentro la zona rossa per seguire in prima persona ciò che accadeva all’esterno. Le nuove direttive erano molto chiare: «bisognava fare più arresti, si chiedeva un cambio di passo, una maggiore incisività nella gestione della piazza». In fondo il giorno prima c’era stato solo un morto. Evidentemente non bastava, dalla politica giungevano altre pressioni.
Ricevuto il nuovo mandato, Gratteri mette subito in campo una strategia molto più aggressiva: fin dal mattino dirige personalmente la perquisizione nella scuola Paul Klee, dove vengono effettuati 23 arresti. «Si tratta di un episodio fondamentale per comprendere l’esito successivo degli eventi», spiega l’avvocato Francesco Romeo. E’ la prova generale del dispositivo che verrà impiegato in serata con la famigerata irruzione nelle scuole Diaz e Pascoli. «Le persone fermate alla Paul Klee vengono arrestate utilizzando lo stesso schema di accusa che sarà poi impiegato per la Diaz: ovvero associazione a delinquere finalizzata alla devastazione saccheggio». A dimostrazione che fin dal mattino era stato congeniato un modello operativo che prevedeva la contestazione di un capo d’imputazione confezionato ancora prima che alcuni degli episodi contestati dovessero accadere. Altre contestazioni - come fu per le molotov e le armi improprie rinvenute alla Diaz - vennero inventate di sana pianta.
L’indeterminatezza e la geometria variabile del capo d’accusa
Il reato di devastazione e saccheggio è una eredità dal codice Zanardelli. Faceva parte delle imputazioni che attentavano alla sicurezza interna dello Stato, tant’è vero che in un unico articolo erano previste insieme «guerra civile, devastazione, saccheggio e strage». Reato politico per definizione, la sua applicazione richiedeva una violenza politica organizzata sotto il profilo associativo. Con il varo del codice Rocco, “devastazione e saccheggio” perde una parte della sua estensione e politicità. Le condotte incriminate vengono suddivise: alla vecchia “devastazione, saccheggio e strage finalizzati alla sovversione dello Stato”, reato punito con l’ergastolo si affianca il semplice danneggiamento. In mezzo c’è il 419 cp, ovvero la sola “devastazione e il saccheggio”, punita con pene che oscillano da 8 a 15 anni. Si tratta di un reato contro l’ordine pubblico, privo però di una precisa definizione per quanto riguarda l'estensione, l'intensità e la gravità dei fatti incriminati.
Indeterminatezza che contrasta con l’esigenza, prevista dalla costituzione, di indicare condotte «determinate e precise» per ogni reato. «Lo strumento era pronto e predisposto dal regime fascista - spiega sempre l’avvocato Romeo - ma chi lo ha raffinato e reso efficiente ai fini della repressione dei movimenti sociali di piazza è stata certamente la magistratura repubblicana che ha ridotto l’ambito di estensione delle condotte di danneggiamento e di furto per poter ritenere compiuto il reato più grave di devastazione, anche di fronte ad episodi circoscritti sia nel tempo che nello spazio». Tutto ciò in totale contrasto con il significato letterario dei due termini: devastazione vuole dire rendere deserto, distruggere totalmente; saccheggio significa depredazione totale. Per cui si è arrivati al punto di qualificare come atti di devastazione e saccheggio anche leggeri danneggiamenti, vetrine rotte o bancomat danneggiati, allineandosi in questo modo alle direttive europee che fin dal 2001 raccomandavano di introdurre i tradizionali scontri di piazza all’interno di una definizione estensiva dellla nozione di terrorismo.
Questa incertezza ha lasciato ampio spazio alle interpretazioni arbitrarie degli investigatori e della magistratura, come è accaduto per Genova. Tant’è che a parità di comportamenti altri manifestanti coinvolti in scontri, anche più duri, avvenuti in altre zone della città hanno visto derubricata la devastazione a semplice danneggiamento. E’ avvenuto per il corteo delle Tute bianche. Tuttavia lo stesso giudizio non è stato applicato per questi dieci manifestanti. Perché? La brutta sensazione è che si sia utilizzato un metro politico: i buoni da una parte e i cattivi, i soliti Black bloc, dall’altra.
Le merci valgono più delle persone?
La Cassazione dovrà dirci anche se ritiene ammissibile un diritto processuale asimmetrico e diseguale. Per esempio tra il trattamento riservato al personale di polizia coinvolto nelle brutali violenze di Bolzaneto, e quello toccato agli imputati di devastazione e saccheggio. Perché i manifestanti che si trovavano nelle vicinanze di una vetrina rotta hanno dovuto rispondere di “compartecipazione psichica” con le violenze commesse contro le cose, mentre il personale di polizia che ha assistito alle sevizie contro i fermati dentro la caserma di Bolzaneto non si è visto contestare nessuna compartecipazione, nonostante il loro status di pubblici ufficiali imponeva l’obbligo di intervenire per interrompere la consumazione di qualsiasi reato?
Alla fine le violenze e le sevizie fisiche e morali esercitate contro le persone, con l'aggravante del loro stato di fermo, derubricate in assenza del reato di tortura a semplici lesioni e abuso di autorità sono cadute in prescrizione mentre il danneggiamento di vetrine, bancomat ed autovetture rubricati come atti di devastazione e saccheggio restano tuttora passibili di condanne che oscillano tra gli 8 e i 15 anni. La cassazione dovra dirci anche questo: se l'integrità delle merci conta più di quella delle persone.

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