Tante/i colleghe/i ci chiedono di
intervenire sull’obbligatorietà dei corsi di formazione sulla sicurezza
che moltissime scuole stanno organizzando nell’ultimo periodo.
In particolare i corsi vengono
organizzati FUORI dall’ORARIO di LAVORO (quindi in orario aggiuntivo) ed
i dirigenti scolastici comunicano al personale docente ed Ata che la
frequenza agli stessi sarebbe OBBLIGATORIA.
A tale riguardo segnaliamo a tutte/i
le/i colleghe/i docenti ed Ata che non hanno ALCUN OBBLIGO di
partecipare agli incontri di informazione e formazione organizzati
dall’Amministrazione scolastica fuori dall’orario di lavoro.
Infatti, è corretto affermare che
tale attività rientri tra gli obblighi dei/lle lavoratori/trici, ex art.
20, comma 2, lett. h del D.L.vo n. 81/2008, il quale afferma
espressamente tale obbligo (articolo che di seguito si richiama
analiticamente).
D.L.vo n. 81/2008 - Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)
1. Ogni lavoratore deve prendersi
cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e
ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
...Omissis...
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
...Omissis...
I lavoratori devono, quindi,
partecipare a programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro ma all’INTERNO dell’ORARIO di LAVORO e, in caso
contrario, coloro che non potranno o vorranno essere presenti, non
debbono produrre alcuna giustificazione, né partecipare ad alcun
successivo incontro di recupero in data da stabilire.
Infatti, il successivo articolo 37,
comma 12, dello stesso D.L.vo n. 81/2008 (Testo Unico salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro), prevede che tale attività di formazione debba
essere svolta DURANTE l'ORARIO di LAVORO e la stessa NON PUO' COMPORTARE
ONERI ECONOMICI a CARICO dei LAVORATORI.
Si riporta per completezza il comma 12, del citato art. 37 del D.L.vo n. 81/2008.
D.L.vo n. 81/2008
Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
1. Il datore di lavoro assicura che
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche, con particolare riferimento..:
...Omissis...
12. La formazione dei lavoratori e
quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli
organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui
si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e
non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori..
...Omissis...
Richiedere la frequenza dei corsi di
informazione e formazione sulla sicurezza al pomeriggio (fuori orario di
lavoro) presuppone il fatto che chi deve recarsi a scuola per il corso
abbia delle spese (soprattutto per i pendolari, spese di viaggio o cura
dei figli, etc.)., e ciò non è previsto e non è dovuto da parte
delle/dei lavoratrici/ore come non è dovuto l'impegno orario aggiuntivo
poiché, come chiarito, tali incontri devono svolgersi durante l'orario
di lavoro ed in alternativa allo stesso (ed infatti tali incontri di
formazione non possono essere organizzati, senza l’adesione volontaria
dei docenti neanche in periodi di sospensione delle lezioni e/o delle
attività didattiche e non possono essere ricompresi nelle attività
funzionali all’insegnamento).
Si aggiunga, infine, che una SENTENZA
del Tribunale del Lavoro di Verona del 20 gennaio 2011 accoglie
integralmente quanto da noi sostenuto su tale materia poiché un
Dirigente Scolastico è stato condannato al pagamento delle ore di
formazione per corsi organizzati fuori dall’orario di lavoro.
Il DS in questione è stato condannato
a pagare non solo le spese processuali ma anche la retribuzione dei
docenti che erano stati obbligati a partecipare ad un corso di
formazione di Pronto Soccorso della durata totale di 12 ore nel
pomeriggio.
Nella sentenza si afferma che la
formazione della fattispecie (corso di pronto soccorso) esula dalla
nozione di formazione come attività funzionale all’insegnamento cioè
attività diretta ad arricchire il patrimonio culturale e professionale
del docente (art. 63-71 del CCNL) ma rientra, invece, nella materia
della tutela della salute nell’ambiente di lavoro, disciplinata dagli
articoli 72-76 del CCNL. Ciò vuol dire che la formazione dei lavoratori
in materia di sicurezza NON RIENTRA nell’insieme delle attività
funzionali allo sviluppo del patrimonio culturale e professionale
dell’insegnante, ma è diretta invece, COME PER UN QUALSIASI ALTRO
LAVORATORE, A PREVENIRE I RISCHI DI INFORTUNIO O MALATTIA CORRELATI
ALL’AMBIENTE DI LAVORO.
La sentenza continua affermando: “nel
caso di specie, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, il
corso di formazione è stato tenuto al di fuori dell’orario di
insegnamento e l’amministrazione non ha allegato che le ore dedicate a
tale attività siano da imputare (o siano state imputate) a quelle
riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è
previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato
all’insegnamento pertanto le ore in cui i ricorrenti sono stati
impegnati nelle attività di formazione devono in conclusione
qualificarsi COME VERE E PROPRIE ORE DI LAVORO AGGIUNTIVE A QUELLE
CONTRATTUALMENTE PREVISTE E COME TALI DEVONO ESSERE RETRIBUITE. Poiché
non vi è una previsione contrattuale e normativa che disciplini
espressamente la modalità di retribuzione delle ore in esame, appare
condivisibile il criterio proposto dalla parte ricorrente, secondo il
quale può essere assunto come parametro l’importo del compenso orario
tabellare previsto dal CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento”.
In conclusione i docenti ed Ata, che
riterranno opportuno non partecipare agli incontri di formazione sulla
sicurezza fuori dall’orario di lavoro NON HANNO ALCUN OBBLIGO di
PARTECIPARE e NON DEVONO produrre ALCUNA GIUSTIFICAZIONE.
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