Le giornate o le ore di lezione non prestate in occasione delle elezioni non devono essere assolutamente recuperate sotto alcuna forma, neanche come ore di supplenza da prestare gratuitamente nella residua parte dell'anno scolastico.
Qualsiasi pretesa pretesa dei dirigenti è giuridicamente infondata. Tanto si evince da una nota emanata il 18 novembre 2002 dalla direzione generale dell'Emilia Romagna, in base a una parere dell'Avvocatura dello stato di Bologna: «In via generale non vanno recuperati i giorni di lezione perduti per cause esterne (elezioni, ordinanze dei sindaci, calamità naturali), mentre vanno recuperati i giorni di sospensione delle lezioni derivanti da decisioni autonome delle scuole eccedenti i limiti sopra descritti). L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale al di sotto dei 200 giorni».