Esaminiamo le varie casistiche su obbligo, facoltà o divieto di presentare la domanda per partecipare agli Esami di stato in qualità di commissari esterni per gli insegnanti a tempo determinato.
- i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
- incarico fino al 30 giugno o 31 agosto
- per materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni
- abilitazione all'insegnamento o titolo di studio valido per l'insegnamento
- i docenti che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
- i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni
- i docenti in part time
- i docenti che siano stati designati commissari interni in istituti statali, paritari o in istituti legalmente riconosciuti
- i docenti nominati fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola)
- i docenti non in servizio (a meno che non rientrino tra coloro che hanno avuto un incarico per un anno negli ultimi 3 anni)
- i docenti assenti a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data successiva a quella di inizio degli esami
- i docenti che si trovino in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (questo vale per il periodo di presentazione della domanda 15 febbraio - 09 marzo 2012)
- i docenti con contratti ex art 40 (nomina fino ad avente diritto) (o perlomeno non in virtù di questo contratto. Possono presentarla se nei 3 anni precedenti hanno avuto almeno un incarico di un anno negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado)
- i docenti assenti per almeno novanta giorni e che rientrino in servizio dopo il 30 aprile
- Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali (pos. H)
- Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi terminali (posizione I)
- Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali (pos. I)
- Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi terminali (pos. H)
- Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali (posizione H)
- Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi terminali (pos.I)
- Docente con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, non fornito di abilitazione che insegna in classi non terminali (posizione I)
- Docente che, negli ultimi tre anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbia prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado e sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento delle discipline oggetto d'esame (posizione M)
A parità di servizio prevale l'anzianità anagrafica.
- i compensi spettanti ai componenti interni ed esterni delle commissioni di esame operanti presso scuole paritarie vengono corrisposti dalle scuole statali, designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali, alle quali saranno accreditate le relative risorse finanziarie.
- al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) - sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d'esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d'esame.
- al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l'attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d'esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell'istituzione scolastica sede degli esami.