La Funzione Pubblica chiarisce che quando il dipendente dovrà effettuare una visita specialistica potrà ricorrere solo ai permessi per motivi personali o ai permessi orari. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.
Il decreto legge 101, convertito nella legge 125 del 30 ottobre 2013 (legge di stabilità) ha modificato il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e ora prevede testualmente:
“Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici IL PERMESSO È GIUSTIFICATO mediante la presentazione di attestazione, ANCHE IN ORDINE ALL'ORARIO, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione O TRASMESSA DA QUESTI ULTIMI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA.”
Il testo della legge sopra richiamata ci aveva lasciati un po’ perplessi perché contiene qualche ambiguità indicando che l’assenza è per “malattia” ma che viene giustificata con un “permesso”.
Così avevamo auspicato un intervento chiarificatore della Funzione Pubblica.
La tanto attesa circolare della Funzione Pubblica (n. 2/2014) è arrivata e il contenuto è molto penalizzante per tutti i dipendenti della scuola e soprattutto per il personale assunto a tempo determinato.
La circolare in questione specifica che per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali o in alternativa dei permessi brevi.
La giustificazione dell’assenza avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).
Tale attestazione potrà esser inoltrata per via telematica direttamente dal medico della struttura che eroga la prestazione oppure consegnata al dipendente il quale provvederà lui stesso a presentarla alla scuola di appartenenza.
L'attestazione dovrà riportare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione.
Si noti questa precisazione: “l'attestazione di presenza non è una certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare l'indicazione della diagnosi […] e il tipo di prestazione somministrata”.
La circolare poi specifica che NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.
In questo caso deve essere il medico curante a redigere la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione in modalità telematica e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.
In ultimo, la circolare da indicazione nei casi di Terapie continuative e di autocertificazione dell’'attestazione di presenza.
Riepilogando:
- il dipendente per poter effettuare una visita specialistica deve richiedere permessi per motivi personali (art. 15/2 del CCNL Scuola) o permessi orari (art. 16).
- A tal proposito vogliamo ricordare che per i dipendenti assunti a tempo determinato i permessi per motivi personali non sono retribuiti (quindi chi dovrà effettuare una visita specialistica e non potrà ricorrere ai permessi orari [es. visita fuori provincia o quando l’orario di lavoro non lo permette] non avrà alcuna retribuzione per quel giorno);
- NEL CASO DI CONCOMITANZA tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia. In questo caso l’assenza rientra a tutti gli effetti nella malattia (certificazione online, periodo di comporto, trattenuta “Brunetta”) e l’eventuale assenza al domicilio constata dal medico legale dovrà essere giustificata mediante la produzione alla scuola, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).