Pessima sentenza della Corte di Cassazione....
Se il completamento di orario sia un diritto o meno per il supplente già titolare di uno spezzone è una questione dibattuta da molti anni, e che sicuramente dovrebbe essere meglio regolamentata all’interno di un nuovo (prossimo?) Regolamento delle supplenze, dato che l’ultimo risale al 2007.
L’art. 4 del Regolamento delle supplenze afferma “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.”
Quindi, nella normativa le parole “l’insegnante ha diritto” non ci sono, sostituite da un vago “conserva titolo”, che vuol dire tutto e niente e che di fatto apre le porte alla discrezionalità dei Dirigenti Scolastici nella valutazione dei singoli casi.
Naturalmente, posto che ci siano tutte le condizioni (orario entro i limiti, unitarietà dell’insegnamento), il grosso nodo rimane l’orario di servizio. Quello per il quale i collaboratori del Dirigente spendono le prime settimane di lavoro per far coincidere esigenze didattiche con i desiderata degli insegnanti.
Finora la risposta al quesito iniziale è stata che più che alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, la possibilità dovrebbe essere accompagnata dal buon senso, legato alla circostanza contingente. Posto che gli insegnanti già in servizio in quella scuola non dovrebbero considerare l’orario di servizio come fisso e immutabile nel corso dell’anno scolastico, dato che possono intervenire esigenze didattiche che ne richiedono la modifica, dovrebbe o potrebbe essere preso in considerazione il singolo caso.
Nel corso degli anni d es. abbiamo approvato un completamento di orario negato per qualche ora relativo ad una supplenza fino all’avente diritto (non perchè sia corretto così, ma perchè purtroppo la normativa non è così stringente da costringere i Dirigenti Scolastici a riformulare l’orario di servizio per ogni nuova supplenza).
Non è la prima del genere (La Corte d’Appello di Potenza si era espressa con sentenza n. 72 del 14 marzo 2012), ma adesso arriva dalla Corte di Cassazione la sentenza n. 24214 del 13 ottobre 2017, che spegne tante speranze. La richiesta era esattamente quella di modifica dell’orario settimanale già costituito per favorire il completamento di orario del supplente, facendo riferimento all’art. 40 del CCNL sui rapporti di lavoro a tempo determinato [Il personale di cui al presente articolo, di durata settimanele inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.]
La Corte si è espressa affermando che l’art. 40 comma 7 del Contratto di lavoro non prevede un diritto incondizionato all’elevazione dell’orario settimanale. Ciò, secondo la Corte, può avvenire solo in presenza della disponibilità delle relative ore.
In questa maniera la problematica della modifica dell’orario è stata posta in secondo piano (è invece il noccciolo della questione).
La conseguenza è che di fronte al rifiuto del Dirigente Scolastico di modifica dell’orario il supplente è costretto a rinunciare al massimo stipendio cui può aspirare nel corso di quell’anno scolastico, con tutte le implicazioni personali (e professionali) immaginabili. A meno di trovare un’altra situazione più favorevole.
Al di là della pronuncia della Corte di Cassazione in ogni caso nulla vieta ai Dirigenti Scolastici di adottare soluzioni di buon senso. Molto dipende anche dalla tipologia della supplenza: se si tratta almeno di una supplenza fino al termine delle lezioni, o comunque di lunga durata, sarebbe corretto mettere in atto tutte le misure necessarie per favorire il completamento, affinchè il “conserva titolo” della normativa possa diventare reale.
Ricordiamo inoltre, per completezza, le regole del completamento di orario tra scuola statale e paritaria
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