TFA sostegno: quale permesso chiedere per test del 15 e 16 aprile

lunedì 18 marzo 2019

– Il 15 e 16 aprile prossimi si svolgeranno i test preselettivi per l’accesso al corso specializzazione sostegno per l’a.a. 2018/19. I docenti in servizio dovranno richiedere permesso o ferie per poter partecipare.

Le prove si svolgeranno il
  • 15 aprile (di mattina per la Scuola dell’infanzia e di pomeriggio per la Scuola primaria)
  • il 16 aprile (di mattina per la Scuola Secondaria di I grado e di pomeriggio per la Scuola secondaria di II grado).”
Sedi e orari si trovano nei bandi o saranno indicate con successive indicazioni dalle Università.

Chi supera il test di accesso

E’ ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli  ammessi.
Alla prova scritta, dunque, sono ammessi il doppio dei candidati rispetto al numero dei posti disponibili in ciascun Ateneo. Esempio: posti disponibili 50; vengono ammessi alla prova scritta i primi 100 candidati.
Sono inoltre ammessi coloro i quali conseguono lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.  Rifacendoci all’esempio sopra riportati, vengono ammessi tutti coloro che conseguano il medesimo punteggio del centesimo candidato ammesso.
In definitiva, non è previsto un punteggio minimo per superare il test, per cui la soglia è rappresentata dal numero di posti disponibili in ciascuna università.
Le date per la prova scritta 

I permessi da poter richiedere

Il personale docente e ATA di ruolo e non di ruolo ha diritto alla fruizione di 8 giorni di permesso per la partecipazione a concorsi o ad esami, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, e 19, comma 7, del CCNL 2007, confermato dal nuovo Contratto 2016/18.

Permessi concorsi o esami docenti di ruolo

  • il personale docente e ATA ha diritto a 8 giorni di permesso, durante l’anno scolastico, per partecipare come candidato a concorsi o ad esami.
  • negli otto giorni sono compresi anche i giorni di viaggio per raggiungere la sede dell’esame o del concorso;
  • tali giorni di permesso, per il personale a tempo indeterminato, sono interamente retribuiti, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e nonriducono le ferie;
  • possono essere fruiti soltanto per le prove d’esame ma non per la preparazione alle stesse;
  • possono essere fruiti per qualsiasi tipologia di concorso o esame, fermo restando che il dipendente produca idonea documentazione per giustificarne la richiesta e la conseguente fruizione (per idonea documentazione si intende l’attestazione di partecipazione all’esame o al concorso, comprovante il giorno o i giorni di svolgimento degli stessi);
  • possono essere fruiti anche se l’esame o la prova di concorso si svolgano al difuori dell’orario di lavoro;
  • possono essere fruiti dal personale in part time, in proporzione alle giornate di lavoro settimanale previste

Permessi concorsi o esami docenti non di ruolo

Anche i docenti assunti a tempo indeterminato possono fruire di 8 giorni di permesso ad anno scolastico per la partecipazione a concorsi o esami.
La differenza tra personale di ruolo e non di ruolo riguarda gli aspetti economici e giuridici:
  • per il personale a tempo determinato gli otto giorni non sono retribuiti e nonsono valutati ai fini dell’anzianità di servizio.
Per il resto vale quanto detto per il personate a tempo indeterminato.

Le ferie

Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni è possibile, per tutti i docenti, fruire di 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione.Tutto sulle ferie

Permessi brevi

Alcuni docenti potrebbero aver bisogno solo di un permesso breve.
Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare l’orario settimanale di insegnamento:
  • il docente di scuola di I e II grado con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico;
  • il docente di scuola primaria con orario completo non potrà superare le 24 ore di permesso in un anno scolastico;
  • il docente di scuola dell’infanzia con orario completo non potrà superare le 25 ore di permesso in un anno scolastico.
    Permessi brevi retribuiti, per esigenze personali. Si recuperano

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