In occasione di qualunque
consultazione elettorale il MIUR, su richiesta del Ministero dell’Interno,
emana specifiche circolari che prevedono, di norma, un periodo di sospensione
delle lezioni, per consentire ai comuni l’installazione dei seggi elettorali
nelle sedi scolastiche. Sono molte le scuole che verranno utilizzate anche per le
prossime elezioni europee e amministrative in diversi comuni.
Il Ministero ha pertanto
chiesto la disponibilità dei locali scolastici – sedi di seggio elettorale –
per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e per l’approntamento
e lo smontaggio dei seggi.
Spetta ora ai Sindaci dei diversi comuni
che, assumendo poteri prefettizi, definire con propria ordinanza l’individuazione
degli edifici scolastici per le elezioni e l’insediamento dei vari seggi.
Dopo
l’emanazione dell’ordinanza del sindaco, il Dirigente Scolastico, previi
accordi locali da stipulare con i Comuni e informate le Prefetture e i
Dirigenti degli UST, potrà consegnare,
se necessario, le chiavi del plesso ad un Referente individuato dal
Comune. Il Referente comunale sarà,
fino alla conclusione delle attività elettorali, il garante responsabile
dell’apertura, della chiusura , della conservazione, della tutela dei beni
della scuola e del ripristino nella stessa di adeguate condizioni igienico
sanitarie.
Ovviamente le ricadute sulle attività della scuola e,
quindi, sugli obblighi del personale, dipendono dal tipo di provvedimento
emanato dal sindaco del comune di quella scuola.
Proviamo ad esaminare le fattispecie più diffuse.
A) CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA
La chiusura della scuola per
elezioni, trattandosi le consultazioni elettorali di
una causa di forza maggiore esterna di interruzione indipendente dalla volontà
dell'Istituzione scolastica , è
equiparata a quella disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o
anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale
e agli allievi l’accesso ai locali.
Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono
pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere
oggetto di decurtazione economica, di recupero né da parte del personale
docente né da parte del personale ATA
(anche nel caso in cui il calendario scolastico scenda la si sotto dei 200
giorni di lezione previsti dall’art. 74 del D.Lgs.
297 del 16/04/1994), e tantomeno
considerate ferie o permessi retribuiti.
Essendo il rapporto di
lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra
le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art.
1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una
causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la
prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il
debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
I giorni di
chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio
effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può
prestare la propria attività per cause esterne e tale chiusura è “utile” a
qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una
supplenza ecc.
B) CHIUSURA TOTALE DI UNO O PIU’ PLESSI DELLA SCUOLA
Può accadere che solo uno o più
plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale.
Nei plessi individuati sede di
seggio elettorale ci troviamo
nella fattispecie della chiusura dell’edificio, pertanto non vi sono obblighi
di servizio. Ricordiamo infatti che l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30) prevede
che : “Gli insegnanti a disposizione per
la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di
disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in
soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del
circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”. Il personale docente che non
può svolgere lezione non è neanche
obbligato a recuperare le ore di lezione non svolte (solo le attività non di
insegnamento già programmate devono
essere svolte regolarmente, ma se ciò non fosse possibile per l’indisponibilità
dei locali , le riunioni dovranno essere
rinviate).
Ma, in occasione di ogni consultazione
elettorale, alcuni dirigenti scolastici
interpretano le norme in maniera autonoma. In particolare se una sede
distaccata o la sede centrale non sono sede di seggio elettorale alcuni
dirigenti scolastici obbligano il personale a svolgere servizio nelle sedi non
impegnate nelle elezioni motivando il tutto con l’argomentazione che in
particolare riguardo alla scuola primaria, il riferimento all’OM 185/95 non è da ritenersi più applicabile per l’avvenuta introduzione - successiva a
tale data – soprattutto degli organici funzionali per scuola dell’infanzia e
scuola primaria. Tale assunto non può essere sostenuto e, pertanto, in mancanza
di ulteriori disposizioni, le scuole devono attenersi alle disposizioni
esistenti. Disposizioni che trovano conferma nella normativa generale
sopracitata, in quella contrattuale e sul sistema di diritti e doveri da questa
instaurato. Si veda l’art. art. 6 del CCNL 2007, o anche l'art. 4 del CCNI.
E comunque anche coloro che sostengono che
nell’ambito delle leggi e degli atti
organizzativi, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro spettano
alla dirigenza sono stati obbligati a rispettare la normativa contrattuale
.
Una eventuale disposizione da parte del Dirigente
Scolastico, attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione
lavorativa di personale ATA o di personale docente dell’organico funzionale
(primaria ed infanzia) o di unico organico su più succursali nella secondaria
originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le elezioni, nel
plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica, trattandosi
di aspetti organizzativi del lavoro, sono materia di contrattazione d’istituto
e quindi vanno concordati tra Dirigenti scolastici e RSU, rispettando quanto
previsto dalla contrattazione di scuola, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere
h e m del CCNL/2007 ( flessibilità contrattata) e comunque riconoscendo
loro un compenso forfetario per
flessibilità e/o intensificazione della prestazione abituale. Risulta, infatti,
che in alcune scuole la questione sia stata oggetto di Contrattazione e sia
stata prevista una “rotazione” del personale ATA da un plesso ad un altro in
caso di particolari e temporanee esigenze di servizio. Oppure per quanto riguarda il personale docente
dell’organico funzionale (primaria ed infanzia) o di unico organico su
più succursali nella secondaria e sempre che la sostituzione avvenga nell’altra
scuola non ubicata in comune diverso deve trattarsi di sostituzione improvvise
di assenti per cui non sia stato
possibile nominare precedentemente un supplente.
Non è
consentito inoltre ai dirigenti
scolastici, essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma
art. 119 L. 361/57) ad attività lavorativa, di richiedere unilateralmente prestazioni lavorative nei giorni coincidenti
con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero
collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.
C) CHIUSURA DI UNA PARTE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MA SENZA
LA CHIUSURA DELLA PRESIDENZA E DELLA
SEGRETERIA
Si possono verificare situazioni in cui non viene
utilizzato l’intero edificio scolastico per lo svolgimento delle elezioni, ma
solo di una parte (dove sono le aule) per la collocazione dei seggi elettorali.
In questo caso i docenti non hanno obblighi d’insegnamento. Nel caso in cui la
Presidenza e la segreteria rimangono aperte, il personale amministrativo rimane
in servizio per le connesse esigenze, il restante personale ATA non è tenuto
nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio. In ogni caso
l’utilizzo del personale non può essere stabilito in via unilaterale ma deve
sempre essere regolato nel contratto di
scuola. Ma, se non vi è una
separazione netta tra i locali adibiti a seggio elettorale e quelli adibiti a
sede di servizio della scuola stessa, è nei poteri del
Presidente di seggio decidere la chiusura dell'intera scuola per ragioni di sicurezza e di regolarità delle
operazioni di voto.
D) CHIUSURA DELLA SEDE CENTRALE SEDE DI SEGRETERA MA NON DI
ALTRI PLESSI, SUCCURSALI O SEZIONI STACCATE
Qualora il plesso sede di segreteria risulti sede di seggio tutti i docenti e gli alunni della sede centrale rimangono
a casa e gli Ata in servizio nella sede centrale non potranno prestare servizio
nella loro sede. La scuola ovviamente con criteri da definire in contrattazione,
dovrà far fronte alle possibili esigenze delle sedi aperte e per
garantire comunque il minimo servizio essenziale di segreteria, potrà spostare,
almeno per le funzioni indispensabili, l’attività di segreteria e il personale strettamente
necessario in altro plesso.
E) SCUOLE NON SEDE DI SEGGIO
Nei plessi non individuati sede di
seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque
questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti e personale
ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il
proprio orario di servizio.
F) COMPITI DEI
COMUNI E DELLE SCUOLE NELL’ALLESTIMENTO E RIMESSA IN ORDINE DELLE AULE,
VIGILANZA E PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Le istituzioni scolastiche interessate hanno solo il compito di
mettere a disposizione delle
Amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni necessari per
l'approntamento di seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali, mentre il servizio di vigilanza, lo svuotamento e la rimessa in
ordine delle aule e la pulizia straordinaria (oltre alla disinfestazione dei locali) è di competenza
dell’ Amministrazione Comunale (al personale della scuola non impegnato nelle
elezioni spetta solo la normale pulizia
e la rimozione del materiale didattico in quanto materiale appartenente alla
scuola stessa).
In alcuni casi, i Comuni, non avendo personale sufficiente
per le operazioni a loro spettanti, si rivolgono alle scuole affinché, con
apposito finanziamento, tali compiti siano assolti dai collaboratori
scolastici. Il dirigente scolastico può servirsi allo scopo di collaboratori
scolastici della stessa scuola o di altro plesso o sezione staccata, disponibili su base volontaria ad effettuare in occasione della
consultazione elettorale, ovviamente dietro
compenso, il servizio richiesto.
La Circolare 54 Prot. n. AOODRPI 1299/U/A19b dell'USR del
Piemonte del 6 Febbraio 2013 afferma che, per salvaguardare l’igiene della
scuola utilizzata, prima della riconsegna dei locali, tutte le
Amministrazioni Comunali provvederanno a
fare effettuare un’adeguata pulizia degli stessi, utilizzando, soprattutto per
i servizi igienici, prodotti con potere disinfettante (C.M. del 3.10.1978 n.
239).
La stessa circolare da precise indicazioni sulla eventuale
consegna delle chiavi e dei locali al referente comunale :
In
caso di necessità, previi accordi locali da stipulare con i Comuni e informate
le Prefetture e i Dirigenti degli UST,
il Dirigente Scolastico potrà consegnare le chiavi del plesso ad un
Referente individuato dal Comune. Al Referente comunale, oltre alla consegna
delle chiavi, sarà opportuno:
1. dare adeguate informazioni sul funzionamento e sulla localizzazione degli impianti,
2. indicare la localizzazione delle uscite di sicurezza
della scuola,
3. comunicare il nominativo di una persona a cui far
riferimento in caso di impreviste necessità o di eventuali situazioni di
emergenza.