Ore di straordinario: il Dirigente compensa con recuperi ma Tribunale condanna al pagamento
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Il Giudice del lavoro di Brindisi condanna il dirigente scolastico, con sentenza del 18/10/2019, a pagare lo straordinario al dipendente.
Il dirigente di un Istituto scolastico del Brindisino aveva, infatti, autonomamente deciso di non mettere in pagamento le ore di straordinario prestate da un assistente amministrativo ma di procedere con riposi compensativi.
Formalizzata la richiesta di pagamento l’istituto non procedeva comunque al pagamento.
Stante il rifiuto il dipendente adiva il Giudice del lavoro ed otteneva un decreto ingiuntivo che condannava l’amministrazione scolastica al pagamento delle ore di straordinario.
L’ammirazione spiegava opposizione a decreto ingiunto incassando però una dura sconfitta.
Precisa infatti il Giudice che secondo l’art. 53 commi 3 e 4 del CCNL scuola, la scelta tra retribuzione e recupero compensativo spetta al dipendente e non può invece essere imposta dal dirigente scolastico.
Stabilizzati dopo 10 anni: Miur risarcisce 15 bidelli baresi
mercoledì 5 aprile 2017
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ata,
Stabilizzati dopo 10 anni: Miur risarcisce 15 bidelli baresi
Il Miur ha risarcito 15 collaboratori scolastici e assistenti amministrativi perché stabilizzati dopo troppo tempo.
Gli assegni, per importi fra gli 8 e i 10 mila euro, sono stati recapitati ai lavoratori pugliesi dopo che è diventata definitiva la sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari che nell'ottobre scorso aveva accolto il loro ricorso.
I ricorrenti avevano iniziato a collaborare con istituti scolastici della provincia di Bari negli anni 2000 e 2001 e, nonostante contratti a tempo determinato rinnovati senza soluzione di continuità, sono stati stabilizzati solo nel 2011, e non allo scadere dei 36 mesi previsti per legge.
Il giudice ha così stabilito che, avendo subito un trattamento ingiusto in quanto “confinati in una situazione di precarizzazione”, dovevano essere risarciti dal Miur con circa 8 mensilità lorde a testa, per un totale di 130 mila euro.
Sono già pronti centinaia di altri ricorsi in tutta la Puglia.
Come difendere dall'arroganza dei DS il personale Ata
Annullata la sanzione inflitta dal preside
Come difendere dall'arroganza dei DS il personale Ata
Il personale Ata può essere fatto oggetto della sanzione della sospensione dal servizio
solo a seguito di gravi mancanze oppure, in caso di recidiva, quando l'infrazione precedente sia stata punita con il massimo della multa. Se manca anche uno solo di questi elementi la sanzione è illegittima e va annullata. É questo il principio affermato dal Tribunale di Potenza con una sentenza depositata il 17 dicembre scorso (842/13, r.g. 61/2011). Il giudice del lavoro ha anche condannato l'amministrazione, in solido con il dirigente scolastico, a pagare 1800 euro di spese legali più Iva e cassa per gli avvocati. In tutto: circa 2284 euro. Il caso riguardava un lavoratore appartenente al personale Ata, che aveva fruito di 3 giorni di permesso per motivi personali, dandone comunicazione scritta, via fax, al dirigente scolastico. La fruizione del permesso non gli era stata preclusa, ma al rientro in servizio il dirigente aveva ritenuto di sanzionare il lavoratore con 6 giorni di sospensione, basandosi su di un'asserita recidiva della quale, in sede di giudizio, veniva accertata l'assoluta inesistenza. Il lavoratore, infatti, non si era rassegnato e aveva impugnato la sanzione davanti al giudice del lavoro che, a circa 3 anni di distanza dal fatto, gli ha dato ragione, annullando la sanzione e condannando l'amministrazione a pagare le spese legali e a reintegrarlo in tutti i suoi diritti. La questione investe essenzialmente due situazioni giuridiche. La prima è il diritto ai permessi, in merito al quale la costante giurisprudenza di merito ha spiegato che si tratta di diritti soggettivi potestativi, come tali, non soggetti ad alcun potere discrezionale di diniego da parte del dirigente scolastico. E la seconda è la tassatività delle disposizioni che regolano il procedimento disciplinare. Tassatività informata alla necessità di garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato e ad assicurare la proporzionalità tra l'entità dell'infrazione e la sanzione applicata. Giova ricordare, peraltro, che sul primo principio lo stesso giudice, in altra sentenza del 4 ottobre scorso (Tribunale di Potenza n.544/2013) si era espresso in conformità all'orientamento della giurisprudenza. E dunque, nel giudizio oggetto della sentenza del 17 dicembre ha ritenuto di non pronunciarsi nel merito limitandosi a censurare i vizi di legittimità del provvedimento. Censure che sono state sufficienti a giustificarne l'annullamento e la conseguente condanna dell'amministrazione a reintegrare il lavoratore nei suoi diritti.Ata in servizio fino al 30 giugno e al 31 agosto
Gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici in servizio nel corrente anno scolastico con contratto fino all'avente titolo, conferito dai dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 40 della legge 449/1997, potranno permanere in servizio fino al 30 giugno, se occupano un posto disponibile ma non vacante, ovvero fino al 31 agosto, se occupano un posto disponibile e vacante.
La decisione ministeriale è la inevitabile conclusione del pasticcio venutosi a creare a seguito del mancato perfezionamento della procedura di transito del personale docente inidoneo per motivi di salute nei ruoli del personale Ata, come prevede l'art. 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.
All'inizio del corrente anno scolastico, la predetta direzione generale con la nota n. 6340/bis del 30 agosto 2012, aveva infatti autorizzato i dirigenti scolastici a conferire, appunto nelle more del perfezionamento della suddetta procedura di transito e in attesa dell'autorizzazione per le immissioni in ruolo sui posti vacanti di assistenti amministrativi e tecnici e per la stipula di contratti annuali sui posti non vacanti ma disponibili, supplenze fino alla nomina dell'avente titolo.
Avendo dovuto prendere atto che alla fine dell'anno scolastico in corso non sussistono le condizioni perché la procedura di transito possa essere perfezionata neppure in un immediato futuro, a causa delle notevoli resistenze da parte dei docenti inidonei e delle loro organizzazioni sindacali e professionali che li sostengono e che ritengono il transito tra il personale Ata una dequalificazione professionale oltre che un notevole danno economico, al direttore generale, Luciano Chiappetta, non è rimasto altro che prenderne atto e autorizzare gli uffici periferici a ridefinire la natura e la durata dei contratti, da fine all'avente titolo a fino al 30 giugno o al 31 agosto 2013.
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