Collegio docenti, corsi sicurezza, consigli di classe, dipartimenti, ricevimenti genitori, collegi docenti: quante ore devo svolgere? Quali norme li regolano

Risultati immagini per faqD. Quante ore sono dedicate alla partecipazione degli organi collegiali?
R. Le ore complessive da dedicare alle attività di carattere collegiale sono:
  • 40 ore per la partecipazione al collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;
  • altre 40 per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
D. I cosiddetti incontri per “dipartimenti” rientrano nelle 40 ore dei collegi dei docenti?
R. Sì.
Fanno capo al collegio dei docenti dei gruppi di lavoro o commissioni di studio, cosiddetti dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, che hanno la funzione di formulare delle proposte che poi sono rese definitive in sede di collegio dei docenti costituendo un indirizzo per tutti i consigli di classe.
D. Gli incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti?
R. Sì.
Se  il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell’anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) dedicato ai collegi dei docenti.
Pertanto, nel momento in cui si calendarizzano colloqui periodici con le famiglie per informarle sull’andamento delle attività didattiche, essi in quanto collegiali e programmati, e quindi non più individuali, rientrano chiaramente tra le attività collegiali.
D. I corsi obbligatori sulla sicurezza rientrano nelle 40 + 40 ore?
R. L’art. 37 comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.
I corsi sono obbligatori solo se svolti durante l’orario di servizio, altrimenti le ore impegnate dal personale docente devono rientrare nelle 40 + 40 ore delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del CCNL/2007.
D. Le attività collegiali che si svolgono prima o dopo l’inizio delle lezioni rientrano nelle 40 + 40 ore?
R. Sì.
Le uniche prestazioni che possono essere richieste prima che inizino le lezioni o comunque nel periodo di sospensione delle stesse o quando queste sono terminate sono esclusivamente le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.
I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione (dal 1 settembre all’inizio della scuola e dal termine delle lezioni al 30/6) ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
  • Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.
L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami per i quali è previsto di rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
D. Cosa rientra invece tra gli adempimenti dovuti?
R. Rientrano:
  • la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
  • la correzione degli elaborati;
  • i rapporti individuali con le famiglie.
  • lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
  • l’accoglienza e la vigilanza degli alunni. In questo caso gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
D. Per chi è in servizio in più scuole le 40 + 40 ore devono essere proporzionate?
R. Sì.
I docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 + 40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.
Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente.
Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda).
D. E quando c’è coincidenza tra le attività collegiali?
R. Se nell’elaborazione del calendario degli impegni collegiali in ciascuna scuola non sia stato possibile evitare sovrapposizioni delle attività degli organi collegiali, a “parità” (per così dire) di impegni (consigli di classe o collegio docenti in tutte e due le scuole) si potrà tenere conto delle ore che il docente ha già prestato nella scuola per quel determinato incontro collegiale così da fissare la partecipazione all’uno o all’altro incontro, oppure si dovrà dare una “priorità” ad una delle due attività da svolgere:
  • Es. l’incontro con le famiglie nella scuola A potrà sicuramente avere priorità rispetto ad un collegio docenti o ad un consiglio di classe (solo se non sia riunito per lo scrutinio) che si svolge nello stesso giorno nella scuola B.
La presenza all’incontro collegiale nella scuola A sarà la giustificazione dell’assenza nella scuola B.
Si ritiene invece prevalente in ogni caso la partecipazione al consiglio di classe quando è convocato per le operazioni di scrutinio intermedio e finale.
D. Cosa succede se si superano le 40 ore dedicate ai collegi dei docenti?
R. Qualora, a seguito della partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, il docente venga a superare il tetto delle 40 ore, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive nella misura stabilita dalla tabella 5 allegata al contratto stesso o all’esonero dalla partecipazione.
D. E per i consigli di classe?
R. Il Contratto non prevede esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo anche qualora si superino le 40 ore dei consigli di classe.
Per queste ultime, quindi, spetta al collegio dei docenti regolamentarle per far sì che soprattutto chi ha molte classi (“superiore a sei” ) non superi le 40 ore annue.
D. L’eventuale assenza ad un consiglio di classe o ad un collegio dei docenti deve essere giustificata?
R. Il Piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti.
L’eventuale assenza ad un’attività collegiale deliberata e quindi prevista in un giorno definito va giustificata.
D. Esiste la possibilità di utilizzare i permessi brevi?
R. Ai sensi dell’art.16 del CCNL del 29.11.2007 il dipendente può usufruire dei permessi brevi per esigenze personali che richiedono di assentarsi dal luogo di lavoro. Tali permessi debbono essere recuperati con supplenze o con svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
L’ARAN ha a tal proposito specificato che nulla dice il contratto nel caso di un permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all’insegnamento ai sensi dell’art. 29 del CCNL/2007, non fungibili con le attività di insegnamento.
D. Esiste un numero minimo/massimo di incontri collegiali che possono essere convocati in un anno?
R. Il numero delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti.
Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell’inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti.
Con la stessa procedura il Piano può essere modificato nel corso dell’anno per far fronte ad eventuali nuove esigenze.
Pertanto, non esiste un numero minimo o massimo oltre il quale non è possibile deliberare (fermo restando il raggiungimento delle ore previste da ciascun docente).
D. Esiste un tempo minimo/massimo di preavviso per la convocazione di un organo collegiale?
R. La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno d’istituto. Ogni scuola può in tal senso deliberare autonomamente.
Per prassi ormai consolidata la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni.
Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975, che all’art.1 prescrive:
“La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell´organo collegiale e mediante affissione all´albo di apposito avviso; in ogni caso, l´affissione all´albo dell´avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell´organo collegiale…”.
Pertanto, se il regolamento non prevede in tal senso nessun preavviso, questo dev’essere di almeno 5 giorni.
D. Cosa deve contenere la convocazione?
R. Deve indicare la data, l’ora d’inizio e l’ora di chiusura della seduta, nonché l’ordine del giorno.
D. È possible la votazione su un argomento non previsto nell’ordine del giorno?
R. Di norma possano essere votati solo gli argomenti fissati nell’ordine del giorno dell’atto di convocazione.
Tuttavia il Consiglio di Stato ha previsto la legittima deliberazione solo se risulti per certo che tutti i componenti del collegio erano preparati per discutere l’argomento e lo hanno discusso, deliberando all’unanimità.
D. La riunione collegiale può durare oltre l’orario inizialmente stabilito e deliberato? In questi casi quante ore dovrà conteggiare il docente?
R. Ogni riunione collegiale deve concludersi entro l’ora indicata nella convocazione.
Può però accadere che non si riesca ad esaurire l’ordine del giorno previsto nel tempo originariamente stabilito.
In questo caso il presidente può proporre l’aggiornamento della seduta oppure, su delibera del collegio, la possibilità di proseguire la riunione fino all’esaurimento dei lavori all’ordine del giorno.
Non vi è comunque dubbio che in entrambi i casi il docente dovrà conteggiare l’orario effettivo della durata della seduta:
  • es. durata del collegio dei docenti stabilita per 2 ore il cui tempo però effettivo risulterà di 3 ore.
Il docente avrà partecipato al collegio per 3 ore e non 2. Le 3 ore, quindi, e non le 2 originariamente stabilite, contribuiranno al raggiungimento del monte ore previsto per i collegi docenti (fino a 40 ore).
D. Nelle 40 + 40 ore rientrano anche i collegi e i consigli straordinari?
R. Sono collegi e consigli straordinari quelli che non sono stati previsti nel monte ore stabilito dal Piano delle Attività deliberato ad inizio anno ma il cui svolgimento si rende necessario per problematiche sopraggiunte in corso d’anno (es. Consiglio di classe riunito eccezionalmente per sanzionare un allievo).
Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore: Ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un’eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto dalla norma.
D. È dovuta la partecipazione ad un incontro collegiale nel giorno “libero”?
R. Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se svolti nel giorno “libero”.
Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall’obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento. Gli eventuali impegni collegiali non comportano alcun diritto a recuperare il “giorno libero” con un riposo compensativo.
D. Il collegio dei docenti può essere convocato anche su richiesta dei docenti?
R. Sì.
Quando almeno un terzo dei docenti ne faccia richiesta.
D. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti quanti docenti devono essere presenti?
R. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
D. E per la validità di una votazione?
R. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
D. E in caso di parità?
R. In caso di parità prevale il voto del presidente.
D. Come avviene il computo dei voti validamente espressi? Si conta anche chi si astiene dalla votazione?
R. Non si conta chi si astiene il quale comunque è componente della seduta ai fini della validità della stessa, ma rimane valida, ai fini dell’approvazione della deliberazione, solo la maggioranza dei voti validamente espressi.
Pertanto, rimane del tutto irrilevante il comportamento di coloro che, pur essendo presenti, e concorrendo, quindi, a fornire la validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto.
Sono anche irrilevanti ai fini della dichiarazione del quorum in esame i voti nulli e le schede bianche in quanto entrambi non possono ritenersi voti validamente espressi, i primi perché invalidi e i secondi perché non contengono una precisa indicazione di volontà.
D. Un docente può rinunciare alla votazione?
R. Sì.
Il docente può dichiarare la sua non partecipazione alla votazione e allontanrsi dall’aula.
Ovviamente questa fattispecie dovrà essere verbalizzata. In questi casi non viene meno il “quorum strutturale” originariamente garantito, ma si calcolerà un componente in meno per la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi che comporterà l’approvazione della proposta (al pari di ciò che accade con gli astenuti).
D. Cosa è previsto per il consiglio di classe?
R. La norma non specifica nulla in merito.
Pertanto, l’adunanza sarà valida anche se non si raggiunge il “quorum strutturale” del 50% più uno.
D. Ciò vale anche per la partecIpazione agli scrutini?
R. No.
Per la riunione dello scrutinio intermedio e finale è obbligatoria la presenza di tutti i docenti del consiglio di classe e non è ammessa l’astensione dal voto in caso di decisioni da assumere a maggioranza. Nel caso in cui un docente dovesse risultare assente è altresì obbligatorio sostituirlo con altro docente della stessa materia.
D. I cosiddetti “prescrutini” rientano nelle 40 ore dei consigli di classe o sono attività dovute?
R. I cosiddetti “prescrutini” non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi equiparati agli scrutini. Quest’ultimi, infatti, sono gli unici che richiedono il “collegio perfetto” e quindi la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e l’obbligo da parte del Dirigente di sostituire l’eventuale docente assente. Ciò non può invece valere per i “prescrutini”.
Per tali motivi i prescrutini sono considerati come “normali” attività funzionali all’insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano inseriti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto.

Vaccini: i docenti ed ATA possono dichiarare di non ricordare nulla

martedì 19 settembre 2017

Risultati immagini per non ricordoUna delle questioni più delicate è certamente quella che riguarda la dichiarazione che devono sottoscrivere gli stessi insegnanti. 

Sul punto la legge contiene una disposizione chiara, scritta nell'articolo 3-bis del decreto legge 73 così come è stato modificato dalla legge di conversione: “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari presentano agli istituti scolastici e alle aziende sanitarie nei quali prestano servizio una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale”.
 Proprio per questo motivo già in questi giorni i docenti e il personale Ata di tutta Italia sono stati invitati a sottoscrivere una dichiarazione che attesti la propria posizione vaccinale.
Per ogni singola patologia è necessario indicare se si è stati vaccinati, ma è anche possibile barrare la casella che dice "non ricordo".
Molti docenti si chiedono che cosa potrà succedere nel caso in cui si dichiari di non ricordare.
Sulla questione sia la legge sia la circolare applicativa non prevedono assolutamente nessuna conseguenza, quindi è del tutto evidente che non ci potrà essere nessuna conseguenza.
Quindi, anziché firmare dichiarazioni dubbie o imprecise o ancor peggio false, è consigliabile barrare la casella del "non ricordo".
Qualche lettore ci segnala di aver consegnato alla propria scuola il proprio certificato di vaccinazioni, o spontaneamente o su richiesta della scuola stessa.
E' bene precisare che nessuna norma di legge prevede questa procedura che peraltro comporta anche alcuni rischi di non poco conto dal momento che tali documenti contengono evidenti dati sensibili.
 
Non esiste al momento attuale nessun regolamento ministeriale che fornisca istruzioni in merito.
In conclusione: per evitare qualsivoglia rischio i docenti potranno tranquillamente dichiarare di non ricordare e il personale amministrativo che opera nelle segreterie farebbe bene a non "maneggiare" documenti e certificati che contengono dati sensibili.

ATA: INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ ANNO SCOLASTICO 2017/2018


Si vogliono dare qui di seguito, poche ma precise indicazioni utili al corretto e sereno inizio dell’anno scolastico.
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Il personale ATA ed in particolare i collaboratori scolastici, fin dal primo giorno di apertura delle scuole, devono avere la propria organizzazione del  lavoro ben chiara al fine di evitare o di peggiorare una situazione già complicata a causa della carenza degli organici, una realtà che  purtroppo compromette il buon funzionamento delle scuole  e la vigilanza degli alunni.
Il DSGA  è responsabile dell’’organizzazione degli  ATA, il DS è responsabile  della sicurezza dei lavoratori e degli alunni; entrambe le figure hanno il dovere di “occuparsi” degli ATA ognuno per il proprio ruolo  che ricopre,  già dall’inizio di settembre per ottemperare a quanto indicato dal CCNL che prevede parte dei punti successivi:
1.   Assemblea di inizio anno
2.   Comunicazione dell’orario di servizio e di lavoro (35/36 ore)
3.   Turnazione
4.   Mansionari dettagliati
5.   Richiesta scritta della eventuale disponibilità ad effettuare ore di straordinario
6.   Comunicazione del monte ore straordinario retribuibile
7.   Modalità di sostituzione dei collaboratori scolastici assenti
8.   Proposte per gli incarichi specifici
9.   Assegnazioni ai plessi
10.  Chiusure prefestive e modalità di recupero

COSA DEVE FARE IL PERSONALE  ATA
E’indispensabile che nelle situazioni in cui di  “prassi” le indicazioni previste non sono rispettate, siano gli stessi lavoratori a sollecitare il dsga affinchè  sia convocata, innanzitutto, l’assemblea prima dell’inizio delle lezioni in modo da poter discutere i punti prima esposti. In questa occasione i punti 2,3,5,6,7,8,9,10 dovranno essere assolutamente discussi attenendosi al CCNL e al  Contratto d’istituto che resta valido fino alla nuova contrattazione. Se subentrano necessità diverse o si riscontrano  disposizioni  da modificare  e/o integrare del vigente contratto d’istituto, l’assemblea si farà portavoce delle richieste con le RSU che a loro volta le porteranno in contrattazione.

COME SI COMPORTERÀ’ IL  PERSONALE ATA                                                                             
Se entrambe i casi precedenti non si devessero verificare … e dovesse iniziare l’anno scolastico senza la prevista riunione del personale, gli ATA devono agire, per quanto possibile, come se le indicazioni fossero state date:
·   Ricordare che restano valide tutte le disposizione dell’anno precedente fino alla  nuova contrattazione d’istituto
·   Consegnare al dsga il modello di disponibilità o non disponibilità allo straordinario (effettive ore in più di lavoro!)
·   Dichiarare la non disponibilità all’intensificazione finchè non sarà comunicato il criterio di sostituzione dei colleghi assenti e di conseguenza il riconoscimento di tale intensificazione
·   Rispettare i mansionari dell’anno precedente in attesa dei nuovi o della conferma degli stessi
·   I beneficiari dell’art. 7 e seconda posizione economica, continueranno ad assolvere i compiti a loro affidati.

COME PROSEGUIRE …
E’ evidente che questa fase di “autogestione” è solo transitoria e priva di indicazioni  su molti punti importanti (35 ore, pagamento straordinario, incarichi specifici ecc.) Inoltre  quando le lezioni saranno a regime sarà inevitabile che ci saranno cambiamenti di orario, di turni ecc.
Nel frattempo ci saranno state le prime assenze dei collaboratori scolastici quindi la comunicazione dal parte del DSGA sull’organizzazione degli ATA ed in particolare dei Collaboratori scolastici è indispensabile.  Tutto il personale richiederà per iscritto al DS, DSGA e RSU che sia convocata l’assemblea  come previsto dal contratto ed è verosimile che ciò possa avvenire entro la fine di ottobre.
(La riunione di inizio anno non a caso si chiama così … non soltanto perché sarebbe utile farla ai primi di settembre per ovvie ragioni,  ma soprattutto perché sappiamo bene che alla fine di ottobre saranno già due mesi di attività a pieno ritmo e trovare un orario in cui tutto il personale ATA può partecipare diventa complicato!)

Rispettare questi pochi passaggi da parte del DS e DSGA  non è solo doveroso ma soprattutto è un segnale importante di considerazione del  personale ATA, oltre che uno strumento utilissimo per un buon avvio dell’anno scolastico. In questo modo ognuno lavorerà con qualche certezza in più e sicuramente avrà  la consapevolezza di essere parte integrante della comunità dove svolge il proprio dovere quotidianamente ; dovrebbe essere importante  per un datore di lavoro sapere che il personale  di cui dispone lavora in condizioni serene e nel rispetto reciproco.


Ora di lezione ridotta. Non c'è recupero se i motivi non sono didattici

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– Nella scuola Secondaria di II grado e nella scuola Secondaria di I grado, può essere prevista, in base ai principi dell’autonomia scolastica e della flessibilità oraria, una riduzione della durata delle ore di lezione.

In base al regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, DPR 275/99 , nell’art. 4 comma 2 si stabilisce, infatti, che le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia didattica possono regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.
A tal fine, in base alla normativa citata, le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra queste si può prevedere  quanto segue:
  • l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
  • la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio, degli spazi orari residui
Nell’art.5 del medesimo regolamento si ribadisce la possibilità per le singole istituzioni scolastiche di attuare una flessibilità oraria funzionale alle esigenze didattiche.
Nel comma 3 si stabilisce, infatti, che:   “L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.”
Malgrado la riforma Gelmini, che con le modifiche introdotte negli  orari scolastici e nel monte ore curricolare, aveva come obiettivo anche quello di  evitare la riduzione delle unità orarie di lezione, questa è ancora possibile per le scuole e le norme citate sono ancora vigenti e nulla è stato abrogato.
Ogni istituzione scolastica può decidere, quindi, autonomamente la riduzione della durata oraria dai canonici 60 minuti a 50/55 minuti a seconda delle esigenze e necessità che emergono nella scuola.
Esigenze e necessità che possono essere dettate da motivazioni estranee alla didattica o possono essere determinate da motivazioni esclusivamente didattiche.
A seconda della motivazione che determina la decisione di attuare la riduzione della durata delle ore di lezione, saranno diverse le conseguenze relative all’obbligo di recuperare le ore di lezione non svolte, sia per i docenti, sia per gli studenti.
Nello stesso modo ci sarà differenza sulle necessarie delibere da parte degli organi collegiali aventi le giuste competenze in merito alla decisione.
I casi da prendere in considerazione, quindi, sono due:
1 – riduzione per mortivi estranei alla didattica
2 – riduzione per motivazioni di ordine didattico
1° CASO
Non c’è obbligo di recupero da parte dei docenti se la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata  da motivazioni estranee alla didattica, così come stabilisce la normativa vigente, art. 28 comma 8 del  CCNL 2006/2009 , quindi da cause esterne alla scuola come il pendolarismo degli studenti e la non coincidenza dell’orario delle lezioni con quello dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati dagli stessi,  
“Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto”.
La riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti.
Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.
2° CASO
Se  la riduzione della durata dell’ora di lezione è determinata  da motivazioni esclusivamente didattiche, sussiste l’obbligo di recuperare le ore di lezione non svolte sia per i docenti, sia per gli studenti, come stabilisce art. 28 comma 7 del  CCNL 2006/2009:
“Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti”
In questo caso la riduzione dell’ora di lezione deve essere  inserita nel POF e dovrà essere recuperata sia dai docenti che dagli alunni
Il Collegio dei Docenti, che può prevedere questa diversa durata dell’ora di lezione solo per ragioni didattiche, deve quindi programmare le modalità del recupero coerentemente con le finalità che hanno determinato la modifica.
Quindi il Collegio dei Docenti deve approvare un progetto e nel progetto deve anche indicare le modalità di recupero delle ore di insegnamento sia per gli studenti (che hanno diritto al monte orario annuo di lezione per ciascuna disciplina), sia per i docenti (i quali sono tenuti agli obblighi contrattuali delle 18 ore).
La  riduzione dell’unità oraria di lezione introdotta per motivi di ordine didattico,  comporta conseguentemente la necessità e l’obbligo di garantire agli studenti  la fruizione dell’intero monte ore curricolare e lo svolgimento  dell’intero orario di cattedra da parte del personale  docente.
Il recupero deve essere, quindi, funzionale alle esigenze didattiche e deve essere tale da coinvolgere direttamente tutti gli studenti per un monte ore complessivamente corrispondente al numero di ore di lezione perse nelle diverse discipline in seguito alla riduzione della durata oraria.
Le ore da recuperare devono essere restituite, per le discipline coinvolte, da tutti gli insegnanti alle classi a cui sono state sottratte e non utilizzate dai dirigenti scolastici per supplenze, corsi di recupero o altre attività che non rientrano nella didattica specifica di una disciplina.
Non sembra lecito, quindi, stabilire il recupero mediante ore di supplenza per la sostituzione di docenti temporaneamente assenti e neanche conteggiare come recupero  le ore dedicate ad accompagnare gli studenti in visita guidata e/o viaggio di istruzione.
Questo perché si tratta di attività non legate in modo specifico alle attività didattiche “istituzionali” proprie di una disciplina e sono queste ultime, invece, che, in base alla normativa, devono essere recuperate coinvolgendo tutto il gruppo classe nella sua interezza.
E’ utile sottolineare che alcune modalità di recupero stabilite e attuate in diverse istituzioni scolastiche, come supplenze, corsi di recupero o sportelli didattici,  sono illegittime anche se spesso rappresentano quelle più utilizzate, malgrado non siano in sintonia con la normativa vigente in quanto  coinvolgono solo una parte di studenti  o non sono attinenti con le  attività didattiche “istituzionali” delle disciplina.
Sarebbe auspicabile e doveroso che il Collegio dei docenti, che ha il compito di deliberare in merito alle modalità di recupero, prestasse attenzione a quanto stabilisce la normativa programmando un recupero realmente funzionale alle esigenze didattiche degli studenti  e delle discipline coinvolte.
Il recupero deve essere rispondente a quanto è stato realmente “perso” dagli studenti  e dalle singole materie relativamente al monte ore annuale spettante così come stabilito nel DM 234/2000 che nell’art.3 comma 5 stabilisce che  “L’adozione, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria non può comportare la riduzione dell’orario obbligatorio annuale nell’ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo”

appello per uno sciopero unitario del sindacalismo di base

mercoledì 13 settembre 2017

Il successo dello sciopero dei trasporti, indetto unitariamente il 16 giugno scorso dal sindacalismo conflittuale e alternativo, ha confermato quanto sia importante, al di là della divisione organizzativa, l’unità d’azione in occasione di lotte specifiche o scioperi nazionali. Essa mette in atto un moltiplicatore di forze che mobilita una massa di lavoratori/trici ben più ampia della somma delle forze promotrici. Seppure è vero che l’eccessivo “pluralismo” di sigle, spesso con programmi pressoché identici e con nomi che si copiano e si clonano all’inverosimile, sconcerta non poco i lavoratori/trici, essi/e giudicherebbero già un vistoso passo in avanti se si realizzasse una sistematica unità d’azione tra tali strutture. Ed in tal senso è decisiva la scelta di date unitarie per lo svolgimento di azioni di sciopero a carattere nazionale, le quali, difficili anche di fronte a convocazioni unitarie, appaiono velleitarie e autolesioniste quando si frantumano in più indizioni effettuate, in un breve lasso temporale,da sigle quasi indistinguibili tra loro.
Dopo una trentina di anni dall’esplodere del “fenomeno” Cobas e la diffusione di varie altre esperienze di sindacati antagonisti al sistema e ostili ai programmi e al monopolio della rappresentanza da parte dei sindacati di Stato, dovrebbe oramai essere chiaro che nessuna reductio ad unum - ricercata tentando di schiacciare le altre organizzazioni con una concorrenza iper-aziendalista, aggressiva e presuntuosa - è possibile. Tutti i tentativi egemonici di questi anni sono falliti, provocando solo scissioni e il moltiplicarsi delle sigle, e ostacolando la cosa più realizzabile e più utile: una programmatica unità d’azione, che concretizzi l’aforisma: “marciamo separati, ma colpiamo uniti”. Tale unità d’azione non va interpretata in maniera soffocante. Si può arrivare a lotte comuni anche se non ci si ritrova sul 100% degli obiettivi. Certo, non ci si può andare con piattaforme contrapposte, ma è sbagliato e dannoso rinunciare ad azioni unitarie solo perché non si è d’accordo su tutto. Molto spesso le differenze programmatiche discendono dalle diverse “rappresentanze” sociali delle singole organizzazioni: e dunque ci vuole duttilità nel cercare un’unità d’azione che includa temi e obiettivi che, pur non contrapposti, non collimino nella loro totalità. E analogo discorso va fatto sull’unità d’azione nelle iniziative di piazza. Scioperare nella stessa giornata non implica necessariamente manifestare tutti nello stesso modo e negli stessi luoghi. Laddove si riesca a fare, tanto di guadagnato. Ma se questo finisce per provocare fratture, prevaricazioni o bracci di ferro sulle modalità di piazza, molto meglio articolare diverse iniziative che però non “si pestino i piedi” reciprocamente. Infine, non dimentichiamo che il rincorrersi in pochi giorni di differenti scioperi convocati da organizzazioni con sigle quasi identiche, viene utilizzato dal governo per imporre ulteriori provvedimenti repressivi sul diritto di sciopero.

Dunque, per venire al qui ed ora, ci pare altamente auspicabile che la prossima scadenza di sciopero generale avvenga con la massima unità possibile tra i sindacati conflittuali e antagonisti, in primo luogo con la scelta di una data unica. Senza entrare nello specifico delle piattaforme di tale giornata –  dando per scontata una ampia comunanza di obiettivi nella lotta contro il padronato e il governo – ci limitiamo a dare il nostro contributo per la realizzazione di una scelta unitaria. Un gruppo di sindacati ha già indetto, con larghissimo anticipo, uno sciopero generale per il 27 ottobre. L’USB, che non fa parte di tale “cartello”, è disposta a convocare anch’essa lo sciopero ma ha chiesto uno spostamento verso la metà di novembre. Per quel che riguarda noi COBAS, neanche noi appartenenti al “cartello”, le date incluse tra l’ultima parte di ottobre e la prima di novembre, ci sembrano tutte accettabili: ma riteniamo opportuno che la scelta accolga, almeno in buona parte, la richiesta USB. Tenendo conto che, da parte del “cartello” 27 ottobre, è emersa – se lo scritto di Milani rappresenta la disponibilità generale – la possibilità di uno spostamento della data, ma non oltre i dieci giorni, ci pare che le distanze siano davvero minime. Infatti, stante che tradizionalmente si sciopera di venerdì, con uno spostamento non di 10 ma di 14 giorni, si arriverebbe a venerdì 10 novembre, data vicinissima alla richiesta USB. Ci sembra quindi che tale data potrebbe conciliare le diverse esigenze e realizzare una larghissima unità. 

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