I Cobas – Comitati di base della Scuola - danno una valutazione politico/sindacale negativa su tali assunzioni, sia perché non risolvono alla radice il problema della precarietà nella scuola che continua ad essere abnorme, sia perché ai neoassunti viene imposto un Contratto d’ingresso con il congelamento della progressione di carriera, con la soppressione della prima fascia 0-2 di anzianità. (In allegato comunicati stampa del 21 luglio e del 9 agosto 2011). Diamo comunque delle utili indicazioni per gli interessati alle procedure di immissione in ruolo.
La prima novità di questa tornata di assunzioni per il personale docente è che riguardano in parte sia le Graduatorie ad Esaurimento relative agli anni scolastici 2009-11 sia le GaE attualmente in vigore per gli anni 2011-13.
Conseguentemente i contingenti sono due: l’uno ad integrazione delle assunzioni effettuate al 1 settembre 2010 (pari a 10.000 unità), l’altro (pari a 20.300 unità) relative all’anno scolastico 2011-12.
Naturalmente le assunzioni effettuate dal contingente 2010-11 avranno decorrenza giuridica dal 1 settembre 2010 ed economica dal 1 settembre 2011, le assunzioni effettuate dall’altro contingente avranno decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2011.
La decorrenza giuridica al 1 settembre 2010, al posto del 1/9/2011, sarà utile per la futura ricostruzione della carriera degli interessati; futura, perché, come già detto, i neoimmessi in ruolo avranno il primo scatto di anzianità dopo nove anni e non più al terzo anno come prima.
Al personale ATA assunto a tempo indeterminato sarà attribuita la decorrenza giuridica dal settembre 2011 e quella economica dalla data di assunzione in servizio.
Ai sensi delle legge 124/99 le assunzioni dei docenti saranno effettuate, per ambedue i contingenti, per il 50% dalle GaE e per il 50% dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali banditi nel 1999, se non esaurite; per le classi di concorso per le quali nel 1999 non sono stati banditi concorsi, addirittura dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari provinciali banditi nel 1990.
La circ. n. 73 del 10.08.2011 e il Decreto Interministeriale del 3 agosto scorso non chiariscono esplicitamente una questione molto delicata anche sotto il profilo giuridico: nelle graduatorie relative all’anno scolastico 2010-11 sono inseriti anche quei docenti che dalla posizione di coda sono passati a “pettine” in seguito alla nota del Commissario ad Acta del 05 marzo e del 04 aprile 2011, ma vari U.S.T. presentano qualche incertezza sul fatto che questi docenti, vincitori di ricorso al Tar, possano essere destinatari di nomina a tempo indeterminato e in questo senso hanno sollecitato un intervento del Ministero che presumibilmente avverrà nei prossimi giorni.
Altra novità per il personale docente ed educativo immesso in ruolo: l’obbligo, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, di consegnare all’Ufficio Scolastico Territoriale competente tutta la documentazione (in originale o copia conforme all’originale) in virtù della quale è stato attribuito l’attuale punteggio di graduatoria (certificati di abilitazione, titoli culturali, certificati di servizio).
Consigliamo pertanto gli interessati di preparare per tempo la documentazione in originale o in copia conforme all’originale.
Il senso della norma in questione è poter effettuare i dovuti controlli di legge sulle autocertificazioni prodotte in sede di inclusione/aggiornamento delle graduatorie.
A tal fine il M.I.U.R., in data 21 luglio 2011, aveva già emanato una nota (in allegato) ai Direttori degli U.S.R., affinchè predispongano i fascicoli dei docenti trasferiti da altre province, al fine di consentirne la visione in caso di richieste di accesso agli atti da parte di controinteressati.
In allegato anche un fac-simile di richiesta di “accesso agli atti” da inoltrare dagli interessati agli U.S.T. competenti.
Rimane comunque il termine dei 30 gg. dalla presa di servizio per consegnare in segreteria della scuola di servizio il resto della documentazione di rito.
Le nomine saranno conferite entro il 31 agosto 2011. Le nomine conferite dopo il 31 agosto 2011 avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2011, ma economica dall'a.s. 2012/13.
Ulteriore novità per gli immessi in ruolo sia dal contingente del personale docente ed educativo ad integrazione delle assunzioni del 1 settembre 2010, sia per il contingente al 1.9.2011 : è fatto obbligo ai docenti neo assunti di rimanere cinque anni nella sede di servizio prima di poter chiedere sia l’assegnazione provvisoria che il trasferimento "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità." - Comma 21 art.9 Decreto-legge del 13 maggio 2011 n. 70. L’obbligo di permanenza di 5 anni non vale per il personale ATA neo immesso in ruolo.
La C.M. n. 73 chiarisce che:
a) la confluenza di unità di personale docente ed educativo assegnate per l’anno scolastico 2010/2011, alla dotazione relativa all’anno scolastico 2011/2012, potrà avvenire esclusivamente nei casi di assoluta mancanza di aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di competenza dell’anno scolastico 2010/2011;
b) l’accettazione da parte di un aspirante di posto relativo al contingente per l’anno
scolastico 2010/2011, rende il medesimo aspirante non idoneo a conseguire ulteriori nomine, per lo stesso posto o classe di concorso, relativamente alla dotazione per l’anno scolastico 2011/2012, sia nella medesima che per altra provincia;
c) è consentito, in via eccezionale, che in caso di rinuncia a nomina sulla dotazione per l’a.s. 2010/2011, l’aspirante rimanga in posizione utile per il conseguimento di nomina per il medesimo 2011/2012, sia per la medesima che per altra provincia.
Comunque l’accettazione di una proposta di assunzione a t.i. in una provincia consente, per lo stesso contingente per anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a t. i. per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima provincia; fatto salvo per coloro che hanno titolo ad essere inclusi in due province (prima fascia delle GaE) ad accettare altra proposta di assunzione nella seconda provincia.
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05.
L’ accettazione di una proposta di contratto a tempo indeterminato conferita per la lingua inglese nella scuola primaria comporta la cancellazione dal posto comune.
Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dall’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.
All’atto della individuazione e della accettazione della nomina, i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese.
Se una graduatoria interessata è esaurita, l'eccedenza deve essere destinata ad altra graduatoria, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Nella scelta si terrà conto delle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l’attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell’organico.
I posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati, vanno assegnati al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.
L’assegnazione dei posti, contingente per contingente, avviene previ recuperi da effettuare rispetto alla precedente tornata di immissioni in ruolo, poi si procede alla suddivisione al 50% tra le due graduatorie (GM e GaE); qualora il numero risulti dispari l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.
Le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da calcolare sulla dotazione di 10.000 unità di personale riferita all’a.s. 2010/11 va correttamente imputata e calcolata in base al nuovo totale complessivo delle assunzioni riferibile al medesimo anno scolastico.
Per quanto riguarda le assunzioni su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi.
Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie, sia le GM che le GaE, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine.
Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un’unica area disciplinare.
Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.
Al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato sarà assegnata, per l’anno scolastico 2011/12, la sede provvisoria di servizio utilizzando, ovviamente, tutte quelle disponibili sino alla conclusione del medesimo anno scolastico, dopo naturalmente gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie del personale di ruolo.
Il numero di contratti a tempo indeterminato, invece, resta comunque subordinato alla effettiva vacanza e disponibilità del corrispondente numero di posti nell’organico di diritto provinciale.
La sede definitiva viene attribuita secondo i criteri e le modalità da determinare con il contratto sulla mobilità, relativo all’anno scolastico 2012/2013.
La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo.
La priorità nella scelta della sede, per chi beneficia del citato art. 33, è limitata alla sola provincia ove risiede il congiunto da assistere.
La maggior parte degli U.S.T. inizierà a pubblicare i calendari delle convocazioni e le corrispondenti sedi di svolgimento delle operazioni dal 16 agosto. Raccomandiamo agli interessati di porre la massima attenzione a tali avvisi dato che, con ogni probabilità, visto le ristrettezze dei tempi, le convocazioni per eventuali nomine a T.I. (nomine in ruolo) dei docenti per tutti gli ordini e gradi di scuola e per gli ata NON avverranno per chiamata diretta tramite telegramma o raccomandata, ma attraverso pubblicazione sulle pagine dei rispettivi siti web (con esclusione dei riservisti che dovrebbero essere convocati telefonicamente). E’ sempre possibile comunque produrre delega.
Naturalmente sarà convocato, per ogni classe di concorso o posto, in caso di rinunce, un numero di candidati leggermente superiore ai posti disponibili.
MODELLO ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI
Uffico Scolastico regionale per …………………………………………………………
Uffico Scolastico territoriale per la provincia di ………………………………..
"Premesso che ai sensi degli art. 399 e 401 del D.Lgs.vo n. 297/1994 il 50% delle immissioni in ruolo del personale docente di ogni ordine e grado è effettuato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mediante le graduatorie ad esaurimento (già graduatorie permanenti);
che ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 124/99 le medesime graduatorie sono utilizzate dal Ministero per il conferimento delle supplenze;
che il sottoscritto/a è inserito nella graduatoria permanente della Provincia di classe di concorso ...
che all’esito dell’integrazione e aggiornamento effettuato dai competenti uffici dal Ministero il sottoscritto/a risulta inserito in graduatoria nella posizione n. punti ….;
che dalla graduatoria resa pubblica dal Ministero il sottoscritto/a risulta preceduto dal Prof. (dalla Prof. dai Prof. ).
Tutto ciò premesso, il sottoscritto/a al fine di poter verificare la legittimità delle operazioni di integrazione ed aggiornamento della predetta graduatoria che è destinata ad essere utilizzate per le prossime immissioni in ruolo e per il conferimento delle supplenze e di poter tutelare i propri interessi che potrebbero essere stati gravemente lesi dall’attribuzione di punteggi erronei
CHIEDE
di poter avere accesso ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa al Prof. (alla Prof. ai Prof.) sulla base della quale è stato attribuito al medesimo (alla medesima ai medesimi) il punteggio di ...... al ...... "
data
firma
In data 19 luglio 2011, presso l'Aran, CISL, UIL, SNALS e Gilda, (la CGIL si è riservata di valutare il piano con i propri dirigenti prima di decidere se firmarlo o meno) è stata sottoscritta la grande promessa del piano assunzioni, applicando la filosofia di Marchionne anche nella scuola: posti di lavoro stabili, pochi e con il contagocce, in cambio di diritti.
Il piano triennale di assunzioni nella scuola (al 1 settembre 2011 i posti vacanti di organico di diritto ammontano a 67mila unità, di cui 30.500 docenti e 36.700 Ata, ma non è ancora chiaro se saranno coperti da assunzioni a tempo indeterminato subito o, appunto, in tre anni) è stato subordinato all’esito di una specifica sessione negoziale.
E’ stato siglato un contratto separato e in deroga al Contratto Nazionale, per i nuovi assunti, il quale prevede il congelamento delle ricostruzioni di carriera per i precari che stipuleranno l’agognato contratto a tempo indeterminato.
Ma vediamo di spiegare l’imbroglio.
Nella scuola esistono varie fasce stipendiali:
classe 0 fascia da 0 a 2 anni
classe 3 fascia da 3 a 8 anni
classe 9 fascia da 9 a 14 anni
classe 15 fascia da 15 a 20 anni
classe 21 fascia da 21 a 27 anni
classe 28 fascia da 28 a 35 anni
classe 35 da 35 anni in poi
Dopo i 35 anni di anzianità lo stipendio non subisce più variazioni per progressione di anzianità.
Con l'accordo del 19 luglio, le posizioni stipendiali sono state così riviste:
- 6 fasce stipendiali, invece delle 7 attuali ;
- Scompare la intermedia 0-2 e si passa direttamente alla 0-8
La profonda discriminazione, per chi ha collezionato anni ed anni di precariato, stava nel fatto che non tutto il pre-ruolo viene riconosciuto: solo i primi quattro valgono interi, gli altri solo per i due terzi.
Senza contare la disparità di trattamento per il personale che, pur svolgendo lo stesso lavoro del personale di ruolo, non percepisce – come precario - gli scatti di anzianità.
Su questo i Tribunali del Lavoro di tutta Italia stanno emettendo sentenze favorevoli ai precari che sono ricorsi per il diritto appunto a percepire gli scatti di anzianità.
Con questo accordo, essendo stati ridotti i gradoni retributivi da 7 a 6, mentre fino ad oggi i neoassunti maturavano il primo scatto di anzianità dopo tre anni di servizio ora passano direttamente al secondo dopo otto anni di servizio. In pratica è stato cancellato il secondo gradone retributivo (da 3 a 8 anni) e ora i nuovi immessi in ruolo si vedranno congelati gli scatti di anzianità e lo stipendio fino al nono anno di servizio quando entreranno in classe 9 - fascia da 9 a 14 anni.
In cambio di già misere assunzioni si allunga la carriera e si riducono gli stipendi per i nuovi assunti, puntando alla cancellazione del Contratto Collettivo e al superamento della progressione automatica delle carriere.
Il personale della scuola, come progressione di carriera, poteva godere solo degli scatti di anzianità, ma la manovra economica dell’estate scorsa ha cancellato per tre anni tali scatti e la manovra economica di questi giorni ne ha cancellato un quarto.
Insomma, da una parte si intende attuare nella scuola la cosiddetta riforma Brunetta per premiare il presunto “merito” (legare i premi ai quiz invalsi od altro?) dall’altra si bloccano gli scatti di anzianità per tutti e si congelano gli anni di servizio pre-ruolo per i precari neo-assunti.
Dal 2005 ad oggi ci sono stati ben 275 mila pensionamenti, tra docenti e personale A.T.A., mentre 155 mila sono i posti finora cancellati a seguito dei tagli.
I posti vacanti di organico di diritto, e i posti disponibili di organico di fatto, decine e decine di migliaia nonostante i tagli straordinari della legge 133/08, sono stati occupati in questo periodo con i precari, proprio perché su un contratto a termine, mediamente, l’Amministrazione “risparmia” circa 9.000 € l’anno; questo perché i supplenti fino al 30 giugno non percepiscono gli stipendi estivi e, soprattutto, perché i precari non percepiscono gli scatti di anzianità, anche dopo decenni di servizio.
Il congelamento della carriera e degli scatti di anzianità per i neo-assunti, rivela, senza ombra di mistificazione, perchè nella scuola lavorano circa 250.000 precari – quasi un quinto dei docenti e quasi la metà del personale ata: non si tratta certo di una eredità lasciata alla Gelmini da scelte politiche del passato, non si tratta di precari assunti come ammortizzatore sociale, il problema non sono le graduatorie farraginose che non funzionano, o i meccanismi di formazione dei docenti; si tratta solo di una questione di sfruttamento, di una questione di costo del lavoro da abbassare; conviene pagare meno i precari che assumerli a tempo indeterminato, a meno che … non si accontentino di continuare ad essere pagati da precari, con stipendi da fame, per tutta la vita lavorativa.
INVITIAMO I PRECARI AD AUTORGANIZZARSI DAL BASSO PER :
LE ASSUNZIONI IMMEDIATE SU TUTTI I POSTI DISPONIBILI
IL RITIRO DEI TAGLI E DELLA RIDUZIONE DEI DIRITTI E DEGLI STIPENDI PER I NEO IMMESSI IN RUOLO
LA PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO
I COBAS – COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA SARANNO AL LORO FIANCO
21 LUGLIO 2011
Ecco i numeri che caratterizzano l’accordo:
30.308 docenti, dei quali 10.000 ad integrazione delle nomine effettuate nel 2010/11, e quindi utilizzando le precedenti graduatorie, e 20.308 dalle nuove.
Per gli ATA le nomine saranno 36.000, da cui bisogna detrarre i 450 posti accantonati per il concorso ordinario di DSGA e la quota parte (1300 posti) dei circa 4000 docenti inidonei che vogliono costringere a chiedere l’inquadramento nei ruoli ATA ed i posti degli idonei alla mobilità professionale.
I numerosi ricorsi pendenti presso i Tribunali del Lavoro li hanno costretti ad aumentare il numero delle immissioni in ruolo ma si tratta ancora di numeri limitati che neppure garantiscono il turn-over con i pensionamenti di questi ultimi anni ed è prevedibile che l’utilizzazione in parte delle graduatorie 2009-11 ed in parte di quelle vigenti scatenerà ancora una volta la “guerra tra poveri” dei ricorsi e controricorsi giurisdizionali.
I criteri di nomina per i docenti rimangono quelli già utilizzati in precedenza: il 50% delle assunzioni avverrà da Graduatorie di merito dei concorsi ordinari, risalenti addirittura al 2000, il rimanente 50% dalle graduatorie ad esaurimento.
Ma spieghiamo il senso del contratto, che ancora una volta i Sindacati di Stato hanno firmato sulla pelle dei precari e di tutta la categoria
Nella scuola, da sempre o quasi, la percentuale del personale con contratti a tempo determinato è altissima. Circa un sesto dei docenti e quasi la metà degli ata – per circa 220.000 unità – sono precari. Questo sia per avere una quota di personale da poter facilmente lasciare a casa quando si attuano i tagli straordinari della cosiddetta riforma Gelmini, sia per una questione di risparmio.
Mediamente il personale precario percepisce – per svolgere la stessa prestazione lavorativa – in un anno - circa 9.000 € lordi in meno del personale a tempo indeterminato.
Questo per lo stipendio estivo che i supplenti fino al termine dell’attività didattica non hanno e per la progressione di carriera (gli scatti di anzianità) che i precari, anche se hanno lustri e lustri di servizio, non percepiscono.
Insomma è solo ed esclusivamente una questione di sfruttamento: poter sottopagare una quota consistente di personale per svolgere la stessa attività professionale, anche a costo di precarizzare il servizio scolastico e non garantire la continuità didattica agli studenti.
E’ per questo motivo che l’Amministrazione - al di là del ministro pro-tempore che via via si insedia a Viale Trastevere e della compagine politica che sta al governo – in questi anni ha effettuato le immissioni in ruolo con il contagocce, non garantendo neppure il normale turn-over con le cessazioni dal servizo di coloro che se ne vanno in pensione.
E’ dal 1997 che è stata inserita una norma – dal governo Prodi dell’epoca – per cui le assunzioni devono essere autorizzate dal Ministero dell’Economia, mentre fino ad allora i posti vacanti disponibili di organico di diritto venivano normalmente e automaticamente coperti con assunzioni stabili.
Senza contare che moltissimi sono i posti che vengono mantenuti in organico di fatto sui quali occupare supplenti fino al 30 giugno.
I 67.000 posti che si accingono a coprire con le nuove assunzioni infatti sono solo i posti vacanti di organico di diritto, mentre altre decine di migliaia – e nonostante i tagli straordinari – saranno le assunzioni a termine che saranno fatte dal 1 settembre per far funzionare la scuola.
Dal 2005 ad oggi ci sono stati ben 275 mila pensionamenti, tra docenti e personale A.T.A., pensionamenti che continueranno al ritmo di almeno 25-30.000 l’anno, per quanto riguarda i docenti, nel prossimo futuro, mentre 155 mila sono i posti finora cancellati a seguito dei tagli.
Ora, in cambio di queste limitate assunzioni, si congelano per i nuovi assunti anni ed anni di supplenze, congelando gli scatti di anzianità e lo stipendio fino al nono anno di servizio, puntando alla cancellazione del Contratto Collettivo e al superamento della progressione automatica delle carriere.
Il personale della scuola, come progressione di carriera, poteva godere solo degli scatti di anzianità. La manovra economica dell’estate scorsa ha cancellato per tre anni tali scatti e la manovra economica di questi giorni ne ha cancellato un quarto.
Se pensiamo a questo comprendiamo come, dopo aver bloccato gli scatti per il personale di ruolo che si accingeva a raggiungere il gradone più alto e quindi lo stipendio al massimo della carriera, l’accordo del 4 agosto, che congela il primo gradone di carriera (fascia 0-2) per i neoassunti, oltre a completare un attacco senza precedenti al monte stipendi di tutta la categoria, allude ad un attacco al Contratto Nazionale.
Insomma, da una parte si intende attuare nella scuola la cosiddetta riforma Brunetta per premiare il presunto “merito” (legare i premi ai quiz invalsi od altro?) dall’altra si bloccano gli scatti di anzianità per tutti e si congelano gli anni di servizio pre-ruolo per i precari neo-assunti.
Si tratta quindi di un attacco senza precedenti non solo ai precari, che per poter entrare in ruolo dovranno continuare a prendere uno stipendio da precari, ma all’intera categoria e all’istituto contrattuale della progressione di carriera.
NO ALL’ ACCORDO CHE MANTIENE IN CONDIZIONE DI PRECARIETA’ I NEOASSUNTI E CHE CANCELLA DIRITTI PER I PRECARI E PER TUTTA LA CATEGORIA.
INVITIAMO I PRECARI AD AUTORGANIZZARSI DAL BASSO PER :
- LA FINE DELLA PRECARIETA’, CON LE ASSUNZIONI SU TUTTI I POSTI DISPONIBILI, NON SOLO QUELLI DI ORGANICO DI DIRITTO, MA ANCHE QUELLI CHE SI OSTINANO A MANTENERE IN ORGANICO DI FATTO ANNUALE
- IL RITIRO DEI TAGLI
- LA PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO, come già i Tribunali del Lavoro di tutta Italia stanno sancendo, emettendo sentenze favorevoli ai precari che sono ricorsi per il diritto appunto a percepire gli scatti di anzianità anche nel periodo pre-ruolo.