riceviamo da Pisa ma pubblichiamo perchè può essere utile a tutti/e
Sabato 27 Agosto alle ore 8.00 si è tenuta presso i locali del Provveditorato agli Studi di Pisa una riunione di informazione con i sindacati provinciali della scuola sulle nomine a tempo determinato del personale docente ed ATA. I Cobas Scuola erano presenti. Ecco in sintesi i criteri generali che l’Amministrazione seguirà nel conferimento delle nomine a tempo determinato dei docenti :
1) Il docente che, in presenza di una cattedra intera, sceglie uno spezzone perde il diritto al completamento. L’amministrazione ha affermato che intende così applicare l’art. 4 del regolamento sulle supplenze dei docenti (DPR 131/07). Di fronte ad una nostra richiesta di precisazioni poiché nel 2009 e 2010 sono state emanate due note ministeriali che invece lo permettevano, la dirigente dell’USP di Pisa ha affermato che se, come nel 2009 e 2010, uscirà una nota ministeriale l’applicherà immediatamente , come ha fatto nei due anni precedenti, ma, da informazioni ufficiose, a lei risulta che difficilmente questo anno sarà emanata la nota ministeriale. Ovviamente chi sceglie uno spezzone in assenza di posti interi ha diritto al completamento di orario fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il personale di ruolo.
2) Chi è di ruolo non può prendere una nomina a tempo determinato.
3) Solo prima della stipula dei relativi contratti è possibile rinunciare, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata in una provincia relativa a supplenza temporanea sino al temine delle attività didattiche (30 giugno), esclusivamente per l'accettazione successiva di una proposta contrattuale per supplenza annuale (31 Agosto), per il medesimo o diverso insegnamento nella medesima provincia.
4) La convocazione sui posti di sostegno sarà precedente a quella sui posti comuni. Per chi appartiene alle categorie vincolate alla nomina su posto di sostegno di cui agli artt. 1 e 3 del D.M. 21/05 (abilitazioni conseguite con i corsi abilitanti speciali) l´accettazione di proposta di assunzione per supplenza di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche per posto di sostegno comporta l´impossibilità, nello stesso anno scolastico, di conseguire altre proposte di assunzione da qualsiasi graduatoria insegnamento di posto comune di tutte le province in cui il candidato è iscritto. Chi non sia appartenente alle categorie di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 21/05 può invece accettare, esclusivamente prima della stipula del contratto, successive proposte di assunzione per insegnamenti comuni, nella stessa provincia.
5) Le disponibilità che sopraggiungono dopo le nomine vengono considerate disponibilità sopraggiunte e come tali vengono attribuite non rifacendo le nomine ma scorrendo le graduatorie.
6) I posti spettanti ai ricorrenti a pettine con ordinanza del Commissario ad Acta vengono congelati e i dirigenti scolastici nomineranno dalle graduatorie di istituto supplenti fino agli aventi diritto.
7) Il personale nominato può chiedere la stipula di un rapporto di lavoro part-time. Al momento della nomina prende il posto intero e dà solamente comunicazione che chiederà al dirigente scolastico, prima della presa di servizio, la trasformazione del posto intero in rapporto di lavoro parziale. Ricordiamo che se ne può usufruire solo nel limite del 25% della dotazione organica (e non sono ammesse deroghe da parte dell’Amministrazione).
8) Gli spezzoni delle graduatorie di primo e secondo grado presenti in un stesso comune (anche se di istituti diversi) saranno accorpati. Come Cobas abbiamo richiesto che fossero accorpati anche gli spezzoni di comuni diversi ma l’Amministrazione ha rifiutato la nostra proposta affermando che in questa maniera si sarebbe limitato il diritto al completamento. Noi abbiamo replicato che così facendo e riconsegnando alle scuole questi spezzoni questi non sarebbero andati ai precari ma soprattutto al personale di ruolo disponibile ad accettare ore in più rispetto all’orario di cattedra ed abbiamo fatto mettere a verbale questa nostra contrarietà.
9) I part-time delle scuole dell’infanzia e primaria (sia per il sostegno che per i posti comuni) rimarranno quelli già abbinati dai dirigenti scolastici in base alla organizzazione didattica ed alla compatibilità degli orari.
10) Il Provveditorato di Pisa riconosce i benefici della legge 104 relativi alle nomine solo agli aspiranti che ne erano già in possesso e l’avevano dichiarata al momento della presentazione delle domande. Al momento delle nomine gli aspiranti ai relativi benefici devono portare con loro la relativa documentazione. Non è stato chiarito se questa interpretazione è di fonte ministeriale o regionale o esclusivamente del Provveditorato di Pisa. Resta comunque inalterato il diritto ad usufruirne a chi ne consegue il diritto nei restanti due anni di vigenza delle graduatorie ad esaurimento.
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