Il decreto legislativo 294 del
1997, Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, all’art. 7 comma 2 recita:
Il
collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento
didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche
al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo
Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di
favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso
esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a
ciascun docente;
b)
formula proposte al direttore didattico o al
preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione
ad esse dei docenti, per la formulazione
dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di
circolo o d’istituto.
Inoltre il
CCNL firmato nel 2007 per il personale della scuola all’art. 28 comma 4
recita:
Gli obblighi di lavoro del personale
docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali
alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio
delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del
personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere
attività aggiuntive. Il piano, comprensivo
degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura
è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.
Di tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art.
7.
I due testi
coordinati non dovrebbero lasciar dubbi sul come dovrebbe agire un D.S.
all’inizio di ogni nuovo anno scolastico: sulla base delle proposte degli organi collegiali, in
particolare del Collegio dei Docenti, predispone il piano delle attività e lo fa
deliberare dal Collegio stesso; con la
stessa procedura modifica il piano nel corso dell’anno scolastico, per far
fronte a nuove esigenze.
All’inizio
dell’attuale anno scolastico alcuni dirigenti scolastici della provincia di
Padova (che per lo più si riconoscono nell’A.N.P., Associazione Nazionale
Presidi) decidono che questa normativa non debba
essere più ritenuta valida, in
quanto, interpretando in senso restrittivo
il testo del decreto legislativo 150, il
piano delle attività farebbe parte dell’Organizzazione del lavoro solamente a
loro deputata.
Questi
dirigenti decidono quindi di ignorare il CCNL firmato nel 2007 (e decretato pienamente valido con dichiarazione congiunta
Miur – sindacati, lo scorso agosto), considerandolo scomodo e superato in alcuni suoi aspetti
dalla legge Brunetta, e, in una ricerca di
totale autonomia gestionale per quanto riguarda l’aspetto organizzativo del
lavoro del personale scolastico, non
riconoscono nemmeno la validità dell’articolo 16 comma 2 del D.P.R. 275 del
1999 (Regolamento dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche) che prevede “Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al
decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali”.
A poco
valgono i tentativi dei Collegi dei Docenti di opporsi a queste
decisioni; in diverse istituzioni
scolastiche i D.S. non recedono e non fanno approvare i piani delle
attività, ma si limitano a comunicarne la
stesura da loro approntata.
Il 12
novembre 2012 i Cobas della Scuola decidono di rivolgersi al Dirigente
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, dott. Jacolino, per
segnalare l’illegittimità della situazione, richiedendo un suo intervento in
proposito.
Jacolino, ritenendo
fondate le osservazioni dell’O.S. che
sottolineano come il piano delle attività si muova in un’ottica di
programmazione dell’azione didattico – educativa e non di organizzazione del
personale, interviene con i dirigenti
scolastici chiedendo il rispetto della normativa vigente; inoltre garantisce che si attiverà per “verificare con la direzione generale un eventuale
passaggio istituzionale per l’emanazione di una linea guida in favore di
tutte le istituzioni scolastiche”.
In data 15
gennaio 2013, con nota Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.I. n.621/C1, la dott. Miola, Vice
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, interviene sull’argomento chiarendo
che:
- pur ritenendo la materia di particolare delicatezza, si ritiene che, al riguardo, il decreto Brunetta non sia intervenuto nelle
attribuzioni del Collegio dei docenti relative al Piano annuale delle
attività.
- Il Piano annuale delle attività si
configura come documento che regola gli aspetti organizzativi e didattici
dell’istituto scolastico e non semplicemente l’organizzazione razionale delle
risorse umane.
- La ratio del d.lgs 150/09,
relativamente ai compiti del Dirigente, deve
conciliare con una lettura sistematica della normativa vigente che non
attribuisce al Dirigente scolastico il potere di compiere un atto unilaterale
nell’elaborazione del Piano annuale delle attività. Il Dirigente scolastico, inoltre, deve operare nel
rispetto delle competenze degli organi Collegiali, così come stabilito
ex art. 16 del DPR 275/99 nonché “predisporre sulla base delle eventuali
proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività (omissis)
deliberato dal collegio dei docenti” ex art 28 comma 4 CCNL.
- Si ritiene quindi invariato il
compito deliberativo del Collegio docenti rispetto al Piano delle attività
secondo quanto indicato dalla predetta normativa e come ribadito dall’art. 7
del d.lgs 297/94 intitolato “Collegio docenti”.
Una
(piccola) lezione di democrazia a chi ritiene che
la scuola debba essere governata come un’azienda, per di più calpestando le leggi dello stato e la
contrattazione nazionale vigente.
Un segnale
da inviare anche a chi, con la proposta di
legge 953 ex Aprea, avrebbe voluto
accrescere il potere dei dirigenti scolastici a scapito degli organi
collegiali
di Carlo
Salmaso
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