I PERMESSI PERSONALI SONO UN DIRITTO NON SINDACABILE DAI DIRIGENTI

venerdì 12 aprile 2013 · Posted in , , ,


un' altra importante sentenza vinta a Terni contro l'autoritarismo dei dirigenti scolastici.
I permessi personali sono diritti dei docenti e non sono nelle discrezionalità dei DS...
Ecco i passaggi più importanti della sentenza che potete scaricare



….l’esame della normativa contrattuale, come succedutasi nel tempo, induce a
Ritenere che il dirigente non abbia alcun potere discrezionale in ordine alla fruizione dei
permessi in questione da parte dei dipendenti scolastici, una volta che ne ricorrano le
condizioni di legge
dalla originaria revisione contrattuale  è scomparso significativamente, sia
il riferimento al carattere “particolare” dei motivi personali e familiari addotti a sostegno
della domanda di permesso che l’espressione “concessi”: le parti sociali hanno,
inequivocabilmente, eliminato ogni attributo o verbo che implicasse/consentisse
l’esercizio di un potere discrezionale o concessorio da parte del dirigente scolastico
L’ultimo CCNL del comparto scuola, onde scongiurare eventuali equivoci, ha anche
soppresso l’espressione “attribuiti” (che aveva sostituito quella precedente, ovvero
‘‘concessi’’), affermando chiaramente che i tre giorni di permesso costituiscono un
“diritto”
In definitiva secondo l’art 15,comma 2,del CCNL vigente il personale scolastico, per
fruire dei tre giorni di permesso nel corso dell’anno scolastico, deve preventivamente
motivare, anche con autocertificazione, le ragioni della richiesta, ma il dirigente non può
valutare discrezionalmente i motivi personali e familiari documentati e sindacarne la
prevalenza/soccombenza rispetto ad altri interessi(quali il corretto svolgimento delle
lezioni o eventuali conseguenti oneri economici)
in proposito, va sottolineato che, laddove hanno voluto, le parti sociali hanno
espressamente limitato, ovvero condizionato, l’esercizio di determinati diritti/facoltà. In
particolare,1’art.13,comma9,del CCNL di settore subordina l’autorizzazione alle ferie
in periodo di attività didattica “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non
vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di
compensi per ore eccedenti”; uguale restrizione non è, significativamente, contenuta nel
ripetuto art15,comma2
Alla luce delle disposizioni richiamate e delle argomentazioni svolte deve affermarsi che al dirigente scolastico non è lasciata alcuna discrezionalità in merito all’opportunità di autorizzare i permessi de quibus, né, in particolare, è possibile comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari rappresentate, e documentate, dall’interessato; il dirigente dovrà in sostanza, effettuare soltanto un controllo di tipo
formale in ordine alla presentazione della domanda e all’idoneità della documentazione a
dimostrare la sussistenza delle ragioni sottese alla stessa
Ad abundantiam, mette conto evidenziare che tale orientamento è stato condiviso anche
dall’ARAN il quale, nel parere n2698 del 2 febbraio 2011,ha ritenuto che il diritto ai tre
giorni di permesso retribuito per motivi personali  o familiari è subordinato ad una mera
richiesta del dipendente, documentata anche mediante autocertificazione, e che “la
previsione contrattuale generica ed ampia di “motivi personali o familiari” e la
possibilità che la richiesta di fruizione di permesso possa essere supportata anche da
“autocertificazione” esclude un potere discrezionale del dirigente scolastico’’
Inoltre, mette conto evidenziare che i motivi personali e familiari in parola non devono
avere alcuna “particolarità” o “particolare rilevanza ”Come evidenziato anche dalla
pronuncia del Tribunale di Terni citata da entrambe le parti Cfr. sentenza n299 del
10.05.,2011(…) si può usufruire dei permessi ex art 15,comma 2,del CCNL di settore anche per perseguire interessi non tipizzati dall’ordinamento,Cfrp. 5 di detta sentenza); pertanto, non è affatto vero che “la tipizzazione dell’interesse comporta un giudizio di meritevolezza da parte dell’ordinamento’’.
In ogni caso la nozione di “motivi di carattere personale” è di tale ampiezza da indurre a
ritenere giustificata la richiesta di permesso anche in relazione ad attività di carattere
sociale e latamente ludico-sportivo, ovvero di natura ricreativo-culturale, comunque volte
a consentire l’esplicazione della personalità individuale in ogni sua espressione (art2

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