Il diritto dell'obiettore è secondario rispetto alla salute della donna: la Cassazione condanna un medico a un anno per aver rifiutato di visitare una donna dopo un aborto

lunedì 8 aprile 2013



La Corte di Cassazione, con sentenza depositata oggi, ha confermato la condanna a un anno di carcere con interdizione dall'esercizio della professione per un medico di un presidio ospedaliero in provincia di Pordenone che aveva rifiutato, quando era di guardia, di assistere una donna dopo un'interruzione di gravidanza. La donna rischiava un'emorragia e il medico non le aveva prestato le necessarie cure nonostante gli ordini impartiti dal primario e dal direttore sanitario della struttura, affermando che l'obiettore di coscienza ha il diritto di non intervenire durante tutto il procedimento abortivo.
La sentenza, invece, spiega che la legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza «esclude che l'obiezione possa riferirsi anche all'assistenza antecedente e conseguente all'intervento, riconoscendo al medico obiettore il diritto di rifiutare di determinare l'aborto (chirurgicamente o farmacologicamente), ma non di omettere di prestare assistenza prima o dopo» in quanto deve «assicurare la tutela della salute e della vita della donna, anche nel corso dell'intervento di interruzione di gravidanza». In sostanza, «il diritto dell'obiettore affievolisce, fino a scomparire, di fronte al diritto della donna in imminente pericolo a ricevere le cure per tutelare la propria vita e la propria salute».
«Per l'ennesima volta i giudici sono dovuti intervenire per far rispettare il diritto alla salute delle donne, sancito nella legge 194», dichiarano Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, e Mirella Parachini, vicepresidente Fiapac (Federazione internazionale degli operatori di aborto e contraccezione). «Fermo restando la possibilità per i medici di sollevare obiezione di coscienza, non è previsto che tale obiezione debba essere pagata dalle donne che - rivolgendosi a strutture consultoriali od ospedaliere - si trovino di fronte alle serie difficoltà causate dall'assenza, dalla scarsezza di personale non obiettore o dall'indifferenza criminogena di alcuni operatori sanitari».

Leave a Reply

Powered by Blogger.