Buone notizie per chi deve ricongiungere i contributi pensionistici in vista della pensione di vecchiaia.

lunedì 27 maggio 2013


Finora, coloro che che potevano vantare contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse potevano ricorrere alla ricongiunzione onerosa o in alternativa alla totalizzazione, sebbene in quest'ultimo caso il trattamento pensionistico fosse calcolato con le regole del sistema contributivo a meno che che si fosse acquisito un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni chiamate a totalizzare.
Il "cumulo" consente di avere un'unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
 
La novità che porta la legge di stabilità è quella di poter trasferire gratuitamente i contributi da gestioni alternative presso l'Inps con la Legge 322/1958, abrogando la legge che lo vietava cioè la 122/2010 (di conversione del Dl 78/2010).
 
In pratica prima la maggior parte dei dipendenti pubblici che non avevano presentato la 
domanda di costituzione della posizione assicurativa entro il 30 luglio 2010, poiché cessati senza diritto a pensione, potevano trasferire la corrispondente contribuzione solo previo pagamento di un onere spesso elevato; ma ora la legge di stabilità consente nuovamente di poter trasferire i periodi presso l'Inps gratuitamente a condizione di essere cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, indipendentemente dall'avere presentato la relativa istanza nei termini.
 

Si potrà esercitare tale facoltà solo per ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero che, per i dipendenti statali,  nel 2013 si conseguirà con 66 anni 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione e deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati nelle gestioni oggetto di cumulo.
 

La pensione di vecchiaia "cumulata" sarà ottenuta in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione eventualmente più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Anche per le pensioni calcolate con tale modalità la quota riferita alle anzianità contributive maturate dal 2012 sarà calcolata con le regole del sistema contributivo. Sarà possibile ricorrere al cumulo anche per i trattamenti di inabilità e ai superstiti di un soggetto deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
 
Coloro che  non rientrano nella Legge 322/1958 e che hanno presentato la domanda di ricongiunzione onerosa dal 1° luglio 2010 potranno recedere e ottenere la restituzione di quanto versato a condizione che la contribuzione riunificata non abbia già dato luogo a pensione. Sarà possibile il recesso entro un anno.

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