La controversia proposta dinanzi al giudice di primo grado ha riguardato l’impugnazione dell’atto di parziale accoglimento della richiesta di accesso documentale avanzata ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241
Il fatto
Il segretario provinciale dell’organizzazione sindacale CISL Scuola di Venezia ha rivolto al dirigente scolastico di un Liceo Statale richiesta avente ad oggetto il rilascio dei seguenti documenti recanti:
- i nominativi dei docenti e del personale ATA che nell’anno scolastico 2015/2016 hanno ricevuto compensi attinti dal Fondo integrativo d’istituto (FIS);
- gli incarichi afferenti al Fondo integrativo d’istituto (FIS) singolarmente conferiti a ciascun docente e a ciascun dipendente ATA;
- la quota del Fondo integrativo d’istituto (FIS) erogata a ciascun docente e a ciascun dipendente ATA per lo svolgimento degli incarichi di cui sopra;
Nello specifico il dirigente scolastico del suindicato istituto scolastico, consentiva all’organizzazione sindacale richiedente l’ostensione documentale dell’elenco del personale beneficiario del Fondo integrativo d’istituto (n. 83 dipendenti) e dell’importo complessivamente utilizzato (Euro 58.698,59) in favore di costoro. Nondimeno, con riferimento all’oggetto della richiesta ostensiva, l’istituto non accordava l’accesso: 1) agli atti relativi ai singoli incarichi il cui esborso economico era imputato al Fondo integrativo d’istituto (FIS), sia con riferimento a quelli relativi a ciascun docente sia a quelli relativi a ciascun dipendente ATA; 2) ai documenti necessari per svelare gli importi singolarmente erogati per ogni specifico incarico conferito e svolto dagli stessi;
L’organizzazione sindacale, quindi, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto chiedendo l’accertamento del diritto ad accedere a tutti i documenti richiesti – e quindi, a quelli non ostesi – con l’istanza dell’11 maggio 2017 e l’annullamento del provvedimento di parziale diniego di accesso 24 maggio 2017 n. 316 nella parte in cui negava la completa ostensione documentale, con conseguente condanna dell’istituto scolastico a permettere l’accesso completo a tutti i documenti e dati richiesti. Ma il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto , respingeva la domanda giudiziale proposta dall’organizzazione sindacale ed il contenzioso giungeva al Cons. Stato Sez. VI, che si pronunciava con Sent., (ud. 05-04-2018) 20-07-2018, n. 4417 nei modi che ora seguono:
L’articolo 6 del CCNL Scuola
“Nella presente controversia in materia di accesso documentale, oltre alle disposizioni generali disciplinanti l’istituto giuridico in questione e contenute nel titolo V della L. n. 241 del 1990, trovano specifica applicazione le disposizioni recate dall’art. 6, comma 2, lett. n) e o) del CCNL Comparto Scuola; – l’art. 6 del citato CCNL deve essere scrutinato nella sua interezza. Esso è inserito nell’ambito del Capo II del CCNL dedicato alle “relazioni sindacali” in materia di “relazioni al livello di istituzione scolastica”. Nel dettaglio e testualmente la norma: a) al comma 1, stabilisce che le relazioni sindacali nell’ambito di ciascun istituto scolastico “si svolgono con le modalità previste dal presente articolo”; b) al comma 2 elenca le “materie di informazione preventiva annuale” ed indica quelle oggetto di contrattazione integrativa, puntualizzando le modalità di sviluppo, anche temporale, del procedimento di formazione dell’accordo di contrattazione integrativa su dette materie e ricomprendendovi in particolare alla lett. l) “i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari”; c) ancora al comma 2, definisce il complesso dei dati oggetto “di informazione successiva” ed in particolare: 1) alla lett. n) i “nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 2) alla lett. o) quelli inerenti alla “verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse”; 3) al comma 3 assicura che tali informazioni saranno “fornite nel corso di appositi incontri, unitamente alla relativa documentazione”;
Ritenuto che:
– in virtù di quanto sopra alle disposizioni che disciplinano l’istituto del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenute nel Capo V L. n. 241 del 1990 si aggiungono, nel presente caso, le peculiari disposizioni del CCNL e del contratto integrativo che regolano i rapporti sindacali con l’istituto (….), di talché sono tali ultime disposizioni a dover essere anzitutto considerate ai fini dell’accoglimento o meno della richiesta di accesso formulata dalla CISL Scuola l’11 maggio 2017, rispetto alle norme generali contenute nella L. n. 241 del 1990”:
Le Organizzazioni Sindacali sono parte del procedimento che portano alla formazione del FIS
“ dalla lettura delle suindicate norme contrattuali appare evidente che le organizzazioni sindacali siano parte del complesso procedimento di formazione del Fondo di istituto nonché di accesso allo stesso da parte dei lavoratori e di ripartizione delle risorse finanziarie, di talché, già solo per questo motivo, sia in corrispondenza con le disposizioni che regolano detto procedimento nell’art. 6, comma 2, lett. n) e o) sia con le regole generali contenute nella L. n. 241 del 1990 (anche con riferimento all’art. 10 della legge, che dispone in materia di diritti dei partecipanti al procedimento), la CISL Scuola ha diritto a conoscere, acquisendone la copia, tutti i documenti (e le informazioni in esso contenute) delle procedure di formazione, accesso, ripartizione e distribuzione delle somme contenute nel fondo, senza necessità di alcuna riduzione della massa documentale o di informazioni contenute in ciascun documento, trattandosi di un accesso partecipativo e non solo conoscitivo, “la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24, comma 7, primo periodo, L. n. 241 del 1990), vale a dire gli interessi dei quali il sindacato è portatore sia quale ente esponenziale dei lavoratori iscritti sia quale soggetto coinvolto nel procedimento di formazione e di distribuzione delle risorse del Fondo di istituto; – oltre a ciò per consentire una concreta ed effettiva “verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse” (comma 2, lett. o) non può immaginarsi che sia consentito di ostacolare l’organizzazione sindacale che ha partecipato al procedimento (anche di stesura delle clausola di contrattazione integrativa) nell’acquisizione di ogni informazione utile e, quindi, anche riferita alla posizione del singolo dipendente che ha ricevuto incarichi per i quali sia stato previsto un compenso a carico del Fondo di istituto, diversamente opinando si svilirebbe il ruolo di controllore della gestione del Fondo attribuito dal CCNL all’organizzazione sindacale, secondo i criteri condivisi con l’istituto scolastico nell’ambito del procedimento di formazione del Fondo di istituto”.
Non può trovare ostacolo la presenza dei nominativi dei lavoratori beneficiari
“né può trovare ostacolo alla completa discovery documentale in favore dell’organizzazione sindacale la presenza dei nomi dei lavoratori coinvolti. Il Collegio non ignora che regola fondamentale e mitigatoria di un indiscriminato esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è costituita dal rispetto (che deve essere costante ed effettivo) delle norme in materia di tutela dei dati personali recate dal Codice della protezione di tali dati, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, costituendo l’istituto dell’accesso documentale, seppur esclusivamente disciplinato dalla L. n. 241 del 1990 (così l’art. 59 del Codice), una forma di “trattamento” dei dati che merita il parallelo e corrispondente rispetto delle previsioni garantistiche contenute nel Codice. A tale proposito, l’art. 112, comma 2, D.Lgs. n. 196 del 2003, definendo il catalogo dei trattamenti effettuati per le “finalità di rilevante interesse pubblico” nella materia del “Lavoro e previdenza sociale”, include alla lett. o) i trattamenti per “valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti” dai lavoratori, specificando poi al comma 3, che in seguito a tale trattamento “La diffusione dei dati (…) è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato”. Quella ora riprodotta, in realtà, potrebbe costituire la sola norma impeditiva dell’accesso, così come richiesto dalla CISL Scuola, ma ciò solo ed in quanto la richiesta fosse volta ad una conoscenza collegata ad una legittimazione esterna rispetto alla gestione ed alla operatività del Fondo, vale a dire utile a esercitare un ordinario diritto di conoscenza sull’andamento di una procedura svolta dall’istituto, sussistendone l’interesse.”
Il Sindacato ha diritto a conoscere ogni particolare della procedura se è parte del procedimento
“Tuttavia, per come si è già sopra precisato la CISL Scuola, essendo parte del procedimento di formazione e di ripartizione del Fondo di istituto vanta una legittimazione ed un interesse (interni e) accentuati a conoscere ogni particolare della procedura stessa, onde poter svolgere pienamente e compiutamente il proprio mandato sindacale di talché, dinanzi a tale interesse all’accesso documentale “rafforzato”, la posizione dei singoli lavoratori che abbiano fruito di somme del Fondo si attenua con riferimento alla possibilità di resistenza in ordine all’accesso sia dei nominativi dei singoli, che alla natura degli incarichi e progetti svolti, sia alla individuazione puntuale ed analitica delle somme riconosciute a ciascuno di loro. D’altronde, nella dinamica di accesso al Fondo da parte del lavoratore non si rinvengono situazioni di reale “valutazione della qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti”, posto che l’oggetto dell’accesso e solo la puntuale conoscenza del destinatario della quota del Fondo.”
Le garanzie per il diritto alla riservatezza
“Non per questo il diritto alla riservatezza dei dati riferiti ai lavoratori resterà senza difese dinanzi all’accesso dell’organizzazione sindacale, atteso che su quest’ultima graverà l’obbligo, fino ad ora proprio dell’istituto scolastico che custodiva la documentazione richiesta, di non divulgare il contenuto di detta documentazione, se non nelle sedi istituzionali e laddove “strettamente indispensabile” (art. 24, comma 7, ultimo periodo, L. n. 241 del 1990) e di non utilizzarlo per scopi diversi da quelli propri della mission dell’organizzazione sindacale, puntualizzati nel relativo Statuto, pena l’assunzione delle conseguenti responsabilità, anche molto gravi, che l’ordinamento fa discendere dall’illecito trattamento dei dati contenuti nella documentazione acquisita per il tramite del positivo esercizio del diritto di accesso documentale”.
Principi estendibili anche al “bonus merito”
E’ più che evidente che i detti principi possono estendersi anche al “bonus merito” di cui alla Legge 107 del 2015 commi 126, 127,128,129 e 130 che ha altresì natura di salario accessorio. Come è noto l’articolo 22, comma 4 lettera c), del CCNL 2018, afferma che sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituto anche : c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015.
Le parti sindacali tramite le RSU che contrattano o che saranno parte del procedimento che porterà alla definizione del detto bonus avranno diritto ad accedere ad esempio anche ai nominativi dei beneficiari con l’importo percepito, stante i principi come affermati dalla sentenza del Consiglio di Stato ora commentata, anche se la determinazione dei criteri per la valutazione spetterà al Comitato e la competenza per l’individuazione dei docenti “meritevoli” sarà del dirigente.