Nella circolare vengono fornite indicazioni relative a: istituto delle delega, nomine e sanzioni, accettazioni e rinunce durante le operazioni di nomina, attribuzione supplenze ad aspiranti inseriti con riserva, supplenze brevi, nomine su posti di sostegno, domande messa a disposizione sostegno, supplenze presso i licei musicali, attribuzione degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, supplenze alla scuola primaria, supplenze al personale ATA, disposizioni comuni a docenti e ATA, supplenze su posti part-time, priorità di scelta della sede scolastica e riserva di posti.
Delega
I docenti, che non potranno recarsi di persona alle convocazioni, potranno delegare una persona di fiducia o il dirigente responsabile delle operazioni di nomina. La delega è valida sia nella fase di competenza degli Uffici territoriali che nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.
Nomine e sanzioni
Le nomine del personale docente avverranno in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento. Queste le sanzioni previste per il mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente ad incarichi dalle GaE:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
- la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, avvenuta anche tramite la presentazione della delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Per le sanzioni relative a supplenze dalle graduatorie di istituto vedasi sempre articolo 8 del DM 131/07.
Qui puoi approfondire le sanzioni previste per la rinuncia o l’assenza alla convocazione, la mancata assunzione di servizio e l’abbandono del medesimo non solo relative alle
GaE ma anche alle
graduatorie di istituto.
Abolizione divieto supplenze a personale con oltre 36 mesi di servizio
Una delle principali novità della circolare sulle supplenze riguarda l’abolizione del divieto di assegnare supplenze su posti vacanti e disponibili a personale docente e ATA con più di 36 mesi di servizio su tali tipologie di posto.
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Contratti sino ad avente titolo
La circolare ricorda una delle novità introdotte dal CCNL 2016-18, riguardante i contratti a tempo determinato e secondo cui i contratti devono recare in ogni caso la data di fine della supplenza.
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Graduatorie di assunzione e differenza supplenza annuale e sino al termine delle attività didattiche
Quali le graduatorie di assunzione? Che differenza c’è tra supplenza annuale e sino al termine delle attività didattiche?
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Supplenze sostegno
Le supplenze su sostegno vengono attribuite nel seguente ordine:
- docenti specializzati degli elenchi delle GaE;
- docenti specializzati degli elenchi delle graduatorie di istituto della scuola in cui si verifica la disponibilità;
- docenti specializzati degli elenchi delle graduatorie di istituto delle scuole viciniori;
- docenti specializzati da domanda di messa a disposizione;
- docenti non specializzati delle graduatorie di istituto.
Scorrimento incrociato delle graduatorie per l’attribuzione di supplenze su sostegno a docenti senza titolo
Nel caso in cui la supplenza su sostegno non possa essere attribuita a docenti specializzati si ricorre alle graduatorie di istituto per la nomina di insegnanti privi del titolo di specializzazione.
Ecco come
Supplenze diplomati magistrale e ITP
Per i diplomati magistrali in GaE con riserva o già assunti in ruolo sono previste apposite disposizioni, volte a garantire la continuità didattica e derivanti dal decreto dignità.
Quanto agli ITP, la circolare Miur fornisce indicazioni su chi può essere inserito in II fascia delle GI e chi no.
Spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore
La circolare dedica un apposito paragrafo all’assegnazione degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore.
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Supplenza su spezzone
La circolare afferma “Durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi,
fatta salva comunque,
in ogni modo, la
possibilità del completamento orario”. Continua
Supplenze brevi
Vediamo come sono disciplinate le supplenze per il primo giorno di assenza, le supplenze sino a 10 giorni e quelle su posto di potenziamento.
Supplenze da MAD
Eventuali contratti stipulati a partire da domande di messa a disposizione sono soggetti agli stessi criteri e vincoli del regolamento delle supplenze.
Scuola primaria
La circolare Miur n. 37856 del 28 agosto 2018 sulle supplenze presenta un paragrafo dedicato alla scuola primaria, denominato “Disposizioni particolari per la scuola primaria”. Vediamo quali sono tali disposizioni.
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Proroga supplenza
La circolare Miur sulle supplenze a.s. 2018/19 ricorda la norma relativa alla proroga delle supplenze.
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ATA