FERIE personale Docente e FERIE e RECUPERI personale Ata. Formale DIFFIDA COBAS Scuola.

sabato 27 giugno 2020


Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Terni

Alle/ai Docenti e Ata

Alle RSU d’Istituto

Istituti Scolastici della provincia di Terni

e, p. c.

Al Dirigente dell’USR Umbria

Al Dirigenti A.T.S. TR



OGGETTO: FERIE personale Docente e FERIE e RECUPERI personale Ata.  Formale DIFFIDA COBAS Scuola.

 Gentili Dirigenti,
si è avuta notizia che in talune delle Istituzioni Scolastiche della provicia di Terni, da Voi dirette, siano state fornite comunicazioni, formali ed informali, inesatte e/o illegittime in relazione alla fruizione delle FERIE da parte del personale Docente e delle FERIE e RECUPERI da parte del personale Ata.
Infatti, sono state emesse disposizioni interne con le quali sarebbe stato previsto che il personale Docente ed Ata NON possa richiedere le FERIE, in vari periodi, tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020.
Alcune di queste disposizioni prevedono che non si possano richiedere le ferie oltre il 19 agosto 2020, altre chiedono di presentare le domande di ferie non oltre il 24 agosto 2020 e addirittura, in alcuni casi si intima di escludere dal calcolo delle ferie la prima settimana di luglio e l’ultima settimana di agosto 2020.
Le motivazioni di tali richieste sono varie (e ovviamente prive di alcun supporto normativo) ed appaiono assolutamente generiche, ipotetiche ed apodittiche poiché si parla, ad esempio, di “eventuali esigenze di servizio”, di “attività di predisposizione dell’anno scolastico” e “preparazione delle attività per l’inizio dell’anno scolastico”, non meglio precisate.
Si ricorda, a tale riguardo, che le FERIE del personale Docente ed Ata sono regolamentate dall’art. 13 (per il personale a tempo indeterminato e supplenti annuali) e dall’art. 19 (per il personale a tempo determinato), del CCNL Scuola 2006/2009, ancora in vigore.
La durata delle FERIE è di 32 giorni con più di tre anni di servizio, di 30 giorni per il personale neoassunto ed è proporzionale al servizio per il personale a tempo determinato.
Tutti i dipendenti hanno, altresì, diritto a 4 giornate di riposo che si aggiungono ai giorni di ferie (art.14 del CCNL 2006-2009) da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto.
Le ferie vanno fruite da personale Docente nel periodo di sospensione delle attività didattiche (dal 1° luglio al 31 di agosto) mentre il personale Ata ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in maniera frazionata.
Va comunque assicurata al personale Ata la fruizione di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto e nel rispetto dei turni prestabiliti nell’ambito del piano delle attività predisposto all’inizio dell’anno, ai sensi degli artt. 51 e 53 del CCNL Scuola 2006-2009.
Ciò premesso si segnala che non è stata approvata alcuna norma che limiti il DIRITTO alla fruizione delle FERIE da parte del personale della scuola, neanche in relazione all’attuale situazione di emergenza epidemiologica, e quindi la normativa vigente è il citato CCNL Scuola.
Il personale Docente potrà, quindi, richiedere il proprio periodo di ferie indifferentemente, ed a propria discrezione, tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020 senza che le dirigenze scolastiche possano ridurre o comprimere tale diritto, sulla base di proprie errate considerazioni, ipotizzando inesistenti attività che dovrebbero essere svolte prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.
Si invita, a tale riguardo, il personale Docente a richiedere le ferie nel periodo a loro più funzionale e, quindi, anche fino al 31 agosto 2020.
Si ricorda, a tale riguardo, che le norme vigenti, e la costante giurisprudenza, prevedono che il personale Docente possa essere chiamato in servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche solo ed esclusivamente nel caso in cui siano previste attività funzionali all’insegnamento deliberate dal Collegio dei Docenti nel Piano Annuale delle Attività Didattiche.
Il personale Ata potrà richiedere le ferie anche nell’intero periodo tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020 sulla base di criteri di turnazione tra le diverse unità di personale eventualmente previsti nel Piano delle Attività.
Al di fuori di tali turnazioni le richieste di ferie non potranno essere rifiutate dalla dirigenza scolastica se non a fronte di indifferibili esigenze di servizio che dovranno essere adeguatamente e chiaramente motivate e che non potranno prevedere impegni non previsti dal profilo di appartenenza anche in relazione ad attività legate all’emergenza sanitaria, come le sanificazioni degli ambienti, che non sono di competenza del personale Collaboratore Scolastico.
Di tali eventuali motivate variazioni o modifiche dei periodi di ferie dovrà, ovviamente, essere fornita preventiva comunicazione alle Rappresentanze Sindacali.
Viene segnalato, altresì, che in diversi Istituti Scolastici, prevalentemente e surrettiziamente in maniera informale e per vie brevi, si stia richiedendo al personale ATA, di recuperare giornate di lavoro non prestate dopo il 5 marzo 2020, nel periodo di emergenza epidemiologica, con giornate di recupero compensativo delle attività aggiuntive prestate nel corso dell’anno scolastico.
In mancanza di domanda di recupero da parte del personale (al quale si chiede incredibilmente di presentare richiesta in tal senso), viene spesso comunicato, sempre prevalentemente in maniera informale, che si procederà d’ufficio.
Si ricorda che niente di tutto ciò può essere richiesto o imposto al personale Ata.
Infatti, il CCNL Scuola 2006/2009 prevede, all’articolo 54, commi 3, 4, 5 e 6, quanto segue:
3) In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.
4) Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
5) Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
6) L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
Da quanto previsto dalla vigente normativa pattizia appare chiaro che nell’eventualità in cui per le attività aggiuntive prestate le/i lavoratrici/tori chiedano in luogo del pagamento di fruire di giornate di riposo compensativo le stesse potranno essere fruite entro il 31 agosto 2020 o, nel caso in cui vi fossero motivate esigenze di servizio che non lo consentissero, entro i primi tre mesi del successivo anno scolastico o in ultima analisi dovranno essere retribuite.
Non è in alcun modo previsto che le giornate di recupero compensativo possano essere utilizzate per le giornate di lavoro non prestate in relazione all’emergenza epidemiologica Covid 19 poiché le stesse (come segnalato anche dal Ministero dell’Istruzione), rientrano nei casi in cui viene applicato l’art. 1256 del Codice Civile con il quale l’obbligazione del lavoratore viene ritenuta assolta ed i periodi di “forzata” sospensione dal lavoro “saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge”.
In nessun caso, quindi, il recupero delle attività aggiuntive prestate può essere decurtato in modo unilaterale da parte dell’Istituzione Scolastica di servizio.
Come già accennato abbiamo avuto notizia, invece, di alcune Istituzioni Scolastiche nelle quali si richiede ai lavoratori di imputare le giornate di recupero in giorni nei quali non hanno potuto prestare la propria attività lavorativa a causa delle restrizioni governative Covid19.
Tali richieste sono prive di alcun fondamento ed illegittime.
Ciò premesso e considerato la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola propone formale DIFFIDA e chiede ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche coinvolte che si astengano dal richiedere o imporre al personale Docente di escludere dai periodi di ferie giornate ricomprese tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020.
Parimenti si chiede che nello stesso periodo nell’eventualità in cui debbano essere escluse alcune giornate di ferie per il personale Ata le disposizioni vengano emesse con atti formali e debitamente motivati.
Infine, si chiede che non si tenti di imporre (oltretutto in maniera informale e senza assunzione di alcuna responsabilità), al personale Ata di recuperare giorni di mancata prestazione del servizio, per l’emergenza epidemiologica, con giornate di riposi compensativi per attività aggiuntive precedentemente prestate poiché tale richiesta, come ampiamente argomentato, è chiaramente illegittima.
In difetto la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola, al fine di tutelare i propri aderenti, si riserva di agire nelle sedi opportune.
Si chiede di affiggere tale comunicazione nelle bacheche sindacali delle scuole e pubblicarla in quelle online.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Terni, 26 giugno 2020

per i COBAS Scuola

Franco Coppoli 


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