IL PERSONALE ATA CONSIDERATO UNA CATEGORIA DI SERIE B

sabato 6 giugno 2020

    IL PERSONALE ATA CONSIDERATO 
UNA CATEGORIA DI SERIE B

            Il personale ATA in questi mesi di emergenza COVID, ha continuato a svolgere le prestazioni lavorative assicurando ugualmente i servizi essenziali. Il personale amministrativo ha lavorato in modalità agile cioè da casa, mentre i collaboratori scolastici  hanno aperto le scuole a turno ogni qual volta gli veniva chiesto, anche quando non si poteva uscire di casa. Ancora una volta il Personale ATA è considerato all’interno della scuola un sovrappiù, una categoria di serie B.
            Basta leggere il Protocollo, firmato col Ministero da CGIL – CISL – UIL – SNALS – GILDA, per l’esame di “maturità” in presenza. Mentre sono rinviati a un ulteriore “documento dedicato” gli approfondimenti relativi all’apertura a settembre di tutte le scuole, questo Protocollo obbliga i collaboratori scolastici a fare una pulizia a fondo in 15 giorni, usando il solito detergente neutro per la pulizia normale, cioè senza tener conto che da 3 mesi c’è una pandemia che ha fatto più di 30.000 morti e che igienizzare non è sanificare!
I collaboratori scolastici avranno l’incarico e la responsabilità della igienizzazione giornaliera. Il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame prevede “una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare”. Poi precisa che “nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.” nonché “delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova“ e che “Le pulizie vanno ripetute al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana)”. L’aggravio di lavoro dovrà essere quantificato nella trattativa tra D.S. e R.S.U. con la presenza dell’R.L.S. Aggravio anche per gli Assistenti Amministrativi, che devono connettersi con il sistema informatico per le pagelle e gli adempimenti conseguenti, da casa loro a loro spese, e per gli Assistenti Tecnici che – pochi in ogni istituto – devono seguire da scuola o da casa propria il funzionamento di tutto il lavoro agile per l’amministrazione della scuola e sul piano tecnico della DaD.
            A settembre per la riapertura della scuola in SICUREZZA ai collaboratori scolastici spetta un ruolo ancora più gravoso: igienizzare giornalmente in modo approfondito tutti i locali utilizzati. distanziare i banchi, misurare la temperatura (cosa che spetterebbe a personale qualificato), lavoro in più è previsto anche per gli assistenti amministrativi. Per assolvere a questi compiti  è indispensabile il materiale di protezione idoneo, che questo sovraccarico di lavoro venga riconosciuto economicamente con fondi appositi e che soprattutto vi sia per i collaboratori scolastici sia per gli assistenti amministrativi l’adeguamento dell’organico. che attualmente  è insufficiente anche le “normali” attività e l’immissione in ruolo dei precari ATA su tutti i posti vacanti e disponibili.

            NO FERIE D’UFFICO PER L’A.S. 2019/2020 E NESSUN DANNO ALL’ERARIO

I D.S. verificano che ci siano eventuali periodi di ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile (come previsto dal CCNL, art. 13, comma 10) che possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa.  Il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA (non si parla di ferie d’ufficio, ma di ferie di cui usufruire nei termini di contratto).  La nota dispone infatti che qualora non si possa fare ricorso alle ferie dell’anno scolastico precedente può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). L’art. 1256: dispone che “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”. e al comma 2 precisa: “Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.

ATA : BASTA CON I SOLITI  ABUSI
MAGGIORE RICONOSCIMENTO DEL NOSTRO RUOLO, INCREMENTO DEGLI ORGANICI  E IMMISSIONE IN RUOLO DEI PRECARI ATA SU TUTI I POSTI VACANTI E DISPONIBII

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