IL PERSONALE ATA CONSIDERATO
UNA CATEGORIA DI SERIE B
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Il personale ATA in questi mesi di
emergenza COVID, ha continuato a svolgere le prestazioni lavorative assicurando
ugualmente i servizi essenziali. Il personale amministrativo ha lavorato in
modalità agile cioè da casa, mentre i collaboratori scolastici hanno aperto le scuole a turno ogni qual
volta gli veniva chiesto, anche quando non si poteva uscire di casa. Ancora
una volta il Personale ATA è considerato all’interno della scuola un sovrappiù,
una categoria di serie B.
Basta leggere il Protocollo, firmato
col Ministero da CGIL – CISL – UIL – SNALS – GILDA, per l’esame di “maturità”
in presenza. Mentre sono rinviati a un ulteriore “documento dedicato” gli
approfondimenti relativi all’apertura a settembre di tutte le scuole, questo
Protocollo obbliga i collaboratori scolastici a fare una pulizia a fondo in 15
giorni, usando il solito detergente neutro per la pulizia normale, cioè senza
tener conto che da 3 mesi c’è una pandemia che ha fatto più di 30.000 morti e
che igienizzare non è sanificare!
I collaboratori scolastici avranno
l’incarico e la responsabilità della igienizzazione giornaliera. Il Documento
tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per
lo svolgimento dell’esame prevede “una pulizia approfondita, ad opera dei
collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di
stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare”. Poi precisa che “nella pulizia
approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate
quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti
dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.” nonché “delle
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento
della prova“ e che “Le pulizie vanno ripetute al termine di ogni sessione di
esame (mattutina/pomeridiana)”. L’aggravio di lavoro dovrà essere quantificato
nella trattativa tra D.S. e R.S.U. con la presenza dell’R.L.S. Aggravio anche
per gli Assistenti Amministrativi, che devono connettersi con il sistema
informatico per le pagelle e gli adempimenti conseguenti, da casa loro a loro
spese, e per gli Assistenti Tecnici che – pochi in ogni istituto – devono
seguire da scuola o da casa propria il funzionamento di tutto il lavoro agile
per l’amministrazione della scuola e sul piano tecnico della DaD.
A settembre per la riapertura della
scuola in SICUREZZA ai collaboratori
scolastici spetta un ruolo ancora più gravoso: igienizzare giornalmente in
modo approfondito tutti i locali utilizzati. distanziare i banchi, misurare la
temperatura (cosa che spetterebbe a personale qualificato), lavoro in più è
previsto anche per gli assistenti
amministrativi. Per assolvere a questi compiti è indispensabile il materiale di
protezione idoneo, che questo sovraccarico di lavoro venga riconosciuto economicamente con fondi appositi e che
soprattutto vi sia per i collaboratori scolastici sia per gli assistenti
amministrativi l’adeguamento dell’organico. che
attualmente è insufficiente anche le “normali”
attività e l’immissione in ruolo dei precari ATA su tutti i posti vacanti e
disponibili.
NO FERIE
D’UFFICO PER L’A.S. 2019/2020 E NESSUN DANNO ALL’ERARIO
I D.S. verificano che ci siano eventuali periodi di
ferie non godute da consumarsi entro il mese di aprile (come previsto dal
CCNL, art. 13, comma 10) che possano sopperire alla mancata prestazione
lavorativa. Il personale
A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile
dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA (non si parla di ferie
d’ufficio, ma di ferie di cui usufruire nei termini di contratto). La nota dispone infatti che qualora non si
possa fare ricorso alle ferie dell’anno scolastico precedente può farsi
ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente
impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). L’art. 1256: dispone che “L’obbligazione
si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione
diventa impossibile”. e al comma 2 precisa: “Se l’impossibilità è
solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile
del ritardo nell’adempimento”.
ATA : BASTA CON I SOLITI ABUSI
MAGGIORE
RICONOSCIMENTO DEL NOSTRO RUOLO, INCREMENTO DEGLI ORGANICI E IMMISSIONE IN RUOLO DEI PRECARI ATA SU TUTI
I POSTI VACANTI E DISPONIBII
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