NOTA SU ATA - FERIE, PERMESSI LAVORO AGILE

sabato 20 giugno 2020


Alla Direzione Generale dell’U.S.R UMBRIA
Al Dirigente dell’ AT di Terni
Ai Dirigenti scolastici
Alle RSUe al personale docente e ATA
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Terni
LORO SEDI
Oggetto: ferie e recuperi personale Ata; modalità di lavoro agile
    In base a notizie pervenute, in alcune Istituzioni Scolastiche della Provincia di Terni il Dirigente scolastico e/o il DSGA starebbe autorizzando o obbligando il personale ATA a presentare richiesta di ferie o di recuperi compensativi per il periodo di sospensione delle attività didattiche e di riduzione delle prestazioni lavorative. Nei casi più gravi, tale collocazione risulterebbe addirittura imposta d’ufficio, con conseguente riduzione delle ferie e dei riposi compensativi residui.
Si richiamano, a tal proposito, alcuni passi significativi della Nota MIUR prot. n. 323 del 10 marzo 2020, con oggettoPersonale ATA. Istruzioni operative”, che segue la Nota Miur prot. n. 279 del MIUR dell’8 marzo 2020.
I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. (..) Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”

·         Per cui, la nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020, non superata dal contesto normativo vigente, chiarisce definitivamente che, in via prioritaria, il personale che ha usufruito (o usufruirà) della riduzione della prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate negli anni scolastici precedenti al 2019 20) non godute, ma che avrebbe dovuto godere entro il 30 Aprile 2020. Lo stesso principio si può applicare ai riposi compensativi pregressi, che peraltro in base all’art. 54 c. 5 del CCNL 2006-9 possono essere fruiti entro tre mesi dell’anno scolastico successivo.
·         Negli altri casi,  il personale ATA, che non ha espletato il proprio ordinario servizio, stante l’eccezionalità della situazione ai sensi dell'art. 1256, c. 2, del codice civile (impossibilità della prestazione per una causa di forza maggiore non imputabile al debitore), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare, in un modo o nell’altro, le ferie o i recuperi compensativi, maturati nell’anno in corso.
  • L’ art. 87 punto 3 del DL n. 18/2020 prevede: “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al c. 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.  Quindi, non è previsto alcun atto impositivo d'ufficio nella collocazione delle ferie  e/o riposi compensativi.
  • Inoltre, l'art. 13 c. 8 del CCNL 2006 – 9 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile [...] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.”. Il c. 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.”

·         Per cui è assolutamente illegittimo imporre, in un modo o nell’altro, al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.
·         Gli stessi principi vanno seguiti per il personale Ata con contratto a tempo determinato: laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma  nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016 18 si afferma che: le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, c.8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente” : come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l'impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell'emergenza coronavirus.
  • Infine, l’art. 54 del CCNL 2006 – 09 prevede ai comma 3, 4 e 5 : “in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.  Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.  Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite”.
Si ricorda anche che i DPCM prevedono che la normativa sullo svolgimento in presenza delle sole attività indifferibili (come per esempio le prestazioni del personale Ata collegate agli Esami di Stati e, in parte, agli scrutini) e, in generale, sul lavoro agile si applica fino al 31 luglio 2020. Per cui, i turni da svolgere in presenza vanno comunque comunicati tramite circolare al personale e opportunamente motivati, con riferimento all’indifferibilità delle prestazioni.
Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in sede giurisdizionale i diritti dei lavoratori.
Terni 20/06/2020
Per i COBAS – Comitati di base della scuola
Franco Coppoli

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