Alla
Direzione Generale dell’U.S.R UMBRIA
Al
Dirigente dell’ AT di Terni
Ai Dirigenti scolastici
Alle RSUe al personale docente e ATA
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Terni
LORO SEDI
Oggetto: ferie e recuperi personale
Ata; modalità di lavoro agile
In base a
notizie pervenute, in alcune Istituzioni Scolastiche della Provincia di Terni il
Dirigente scolastico e/o il DSGA starebbe autorizzando o obbligando il
personale ATA a presentare richiesta di ferie o di recuperi compensativi per il
periodo di sospensione delle attività didattiche e di riduzione delle prestazioni
lavorative. Nei casi più gravi, tale collocazione risulterebbe addirittura
imposta d’ufficio, con conseguente riduzione delle ferie e dei riposi
compensativi residui.
Si richiamano, a tal proposito, alcuni passi significativi
della Nota MIUR prot. n. 323 del 10 marzo 2020, con oggetto “Personale ATA.
Istruzioni operative”, che segue la Nota Miur prot. n. 279 del MIUR dell’8 marzo 2020.
“I
DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo
stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la
diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in
questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. (..) Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia
verificato che periodi
di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano
sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla
fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256,
c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c.
entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia
possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello
essenziale del servizio”
·
Per cui, la nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020, non superata
dal contesto normativo vigente, chiarisce
definitivamente che, in via prioritaria, il personale che ha usufruito (o
usufruirà) della riduzione della prestazione lavorativa, poteva
utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate negli anni
scolastici precedenti al 2019 20) non godute, ma che avrebbe dovuto godere
entro il 30 Aprile 2020. Lo stesso principio si può applicare ai riposi
compensativi pregressi, che peraltro in base all’art. 54 c. 5 del CCNL 2006-9
possono essere fruiti entro tre mesi dell’anno scolastico successivo.
·
Negli altri casi, il personale ATA, che non ha espletato il
proprio ordinario servizio, stante l’eccezionalità della situazione ai sensi
dell'art. 1256, c. 2, del
codice civile (impossibilità della prestazione per una causa di forza maggiore
non imputabile al debitore), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario
di servizio non prestato e non dovrà usare, in un modo o nell’altro, le ferie o
i recuperi compensativi, maturati nell’anno in corso.
- L’
art. 87 punto 3 del DL n. 18/2020 prevede: “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella
forma semplificata di cui al c. 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano
gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della
contrattazione collettiva”. Quindi, non è previsto alcun atto
impositivo d'ufficio nella collocazione delle ferie e/o riposi compensativi.
- Inoltre, l'art.
13 c. 8 del CCNL 2006 – 9 prevede che “Le ferie sono un diritto
irrinunciabile [...] devono
essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente
scolastico.”. Il c. 11
dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà
comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti,
assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi
continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.”
·
Per cui è assolutamente illegittimo imporre,
in un modo o nell’altro, al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi
compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie
e i riposi compensativi residui.
·
Gli stessi principi vanno seguiti per il
personale Ata con contratto a tempo determinato: laddove, come nella maggior
parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c.
2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei
permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile
fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1
del CCNL 2016 18 si afferma che: “le
parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di
quanto stabilito dall’art. 5, c.8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del
2012, all’atto della cessazione del servizio le
ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di
fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente” : come è evidente non è nella responsabilità
del lavoratore l'impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell'emergenza
coronavirus.
- Infine, l’art. 54 del CCNL 2006 – 09
prevede ai comma 3, 4 e 5 : “in quanto autorizzate, le prestazioni
eccedenti l’orario di servizio sono retribuite. Se il dipendente, per esigenze di
servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario
ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione,
il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di
riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative
dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale
titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o
di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo
alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica. Le predette giornate di riposo non
possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono
essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno
scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le
esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di
recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o
comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere
retribuite”.
Si ricorda anche che i DPCM
prevedono che la normativa sullo svolgimento in presenza delle sole attività
indifferibili (come per esempio le prestazioni del personale Ata collegate agli
Esami di Stati e, in parte, agli scrutini) e, in generale, sul lavoro agile si
applica fino al 31 luglio 2020. Per cui, i turni da svolgere in presenza vanno
comunque comunicati tramite circolare al personale e opportunamente motivati,
con riferimento all’indifferibilità delle prestazioni.
Si invitano, pertanto, i
Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi
scrupolosamente alla normativa vigente. In caso contrario, la scrivente O.S. si
riserva di valutare l’opportunità di tutelare in sede giurisdizionale i diritti
dei lavoratori.
Terni 20/06/2020
Per i COBAS – Comitati di base della scuola
Franco Coppoli