lunedì 6 novembre 2017

NO ALLA SCUOLA AZIENDA
10 novembre
manifestazione nazionale a Roma
Il 10 novembre scioperano la Scuola, i Trasporti, la Sanità, il Pubblico Impiego e il Lavoro Privato contro le politiche economiche e sociali del governo e la sua Finanziaria
Manifestazioni in molte città, a Roma al MIUR (ore 9.30) e al Parlamento (ore 11.30), al Ministero della Salute (ore 9)
Il 10 novembre, indetto dai COBAS e da altre strutture del sindacalismo alternativo, si svolgerà lo sciopero di tutto il lavoro dipendente, dalla Scuola ai Trasporti, dalla Sanità alle Telecomunicazioni, nel Pubblico Impiego e nel Lavoro privato. Si svolgeranno manifestazioni in molte città e in particolare a Roma al MIUR (ore 9.30) con i lavoratori/trici della Scuola e Università e gli studenti; al Ministero Salute (ore 9); e alle ore 11.30 a Montecitorio, davanti al Parlamento, per tutti i lavoratori/trici, studenti e alcuni Centri sociali.
Nella Scuola, lo sciopero si oppone alle intollerabili proposte governative che prevedono per docenti ed ATA, dopo 10 anni di blocco contrattuale, un’elemosina di 50 euro mensili, mentre per i presidi un aumento di 500 euro, sancendo così il loro ruolo “padronale” che dà luogo a soprusi continui verso chi non si piega alle logiche aziendalistiche. Inoltre, i lavoratori/trici sciopereranno contro l’obbligo assurdo di 400/200 ore di Alternanza scuola-lavoro, grottesca forma di addestramento al lavoro gratuito; contro i quiz Invalsi e la chiamata diretta e i “bonus” decisi dai dirigenti per formare una “corte” di succubi; per aumenti che recuperino almeno il 20% di salario  perso nell’ultimo decennio; per l’immediata assunzione dei vincitori del concorso, degli abilitati e dei precari con tre anni di servizio su tutti i posti disponibili in organico; per il potenziamento degli organici ATA, le immissioni in ruolo sui posti vacanti e il ripristino delle supplenze temporanee.
In generale, i lavoratori/trici di tutte le categorie sciopereranno contro le politiche fiscali e previdenziali del governo e l’innalzamento dell’età pensionabile; per dire basta con la distruttiva “austerità”, con la precarietà dilagante del lavoro, i sotto-salari e la piaga delle “esternalizzazioni”, dei tagli e degli appalti nella Sanità, Autonomie locali e servizi pubblici, basta con le privatizzazioni delle strutture pubbliche e dei Beni comuni; per contratti nel Pubblico Impiego che facciano recuperare ai lavoratori/trici almeno quanto perso (il 20%) per il lunghissimo blocco e difendano i diritti dei lavoratori (ferie, malattie, congedi, riposi); per la copertura delle carenze di organico nelle strutture e nei servizi pubblici; per il ripristino della tutela contro i licenziamenti illegittimi  cancellata dal Jobs Act; contro il monopolio della rappresentanza assegnato da tutti i governi ai sindacati concertativi, per il diritto di assemblea per tutti i lavoratori/trici e sindacati e una scheda nazionale alle elezioni RSU per misurare la rappresentatività sindacale nei vari comparti pubblici e privati; per difendere il diritto di sciopero contro tutti i tentativi di annullarlo o ridurlo ulteriormente.

Il 10 Novembre Sciopero Generale della Scuola


22045941_1835587990085730_9179465746379330358_n
50 euro di elemosina per i docenti e ancor meno per gli ATA e 500 di aumento per i presidi, 10 volte tanto: basta con lo strapotere dei dirigenti scolastici!
Il 10 novembre la scuola sciopera contro la politica scolastica del governo e l’inserimento nel contratto della legge 107, per il recupero almeno del 20% di salario perso in 10 anni
Le notizie riguardanti docenti ed ATA, che giungono dal fronte della Legge di Bilancio che verrà discussa in Parlamento nei prossimi giorni, sono micidiali. Dopo quasi dieci anni di blocco contrattuale, durante i quali hanno perso circa il 20% del salario reale, il governo annuncia che, col prossimo contratto, ad essi/e verrà restituito a mala pena il 3% (45-50 euro netti in media) e per giunta in un biennio, mentre per i presidi si prepara un aumento dieci volte tanto, di 500 euro mensili, per un totale di 11 mila euro lordi annui. Si intende sancire così, anche a livello economico, lo strapotere e il ruolo “padronale” dei presidi che già enormi danni stanno facendo, fin dalla approvazione della legge 107 (la sedicente “Buona Scuola”), poiché tali superpoteri (assegnazione a proprio piacere del “bonus”, chiamata diretta dei docenti, distribuzione arbitraria cattedre e/o potenziamento ecc.) disgregano il tessuto collaborativo nelle scuole, dando luogo a soprusi continui nei confronti dei docenti ed ATA che non si piegano alle sciagurate logiche aziendalistiche. E’ vero che la vittoria giuridica che come COBAS abbiamo ottenuto nel conflitto all’Istituto Boselli di Torino contro il trasferimento illegale di Pino Iaria, membro dell’Esecutivo Nazionale COBAS, e di altri suoi colleghi ha dimostrato, con una sentenza limpidissima, che tali superpoteri non possono comunque annullare le decisioni degli Organi Collegiali: ma è altrettanto vero che in molte scuole soprusi analoghi non trovano purtroppo resistenza e diventano legge “de facto”. Più in generale, dobbiamo impedire che la legge 107 venga “immortalata” nel nuovo contratto, chiudendo definitivamente docenti ed ATA nella “gabbia” della scuola aziendalistica, che fa dilagare una grottesca Alternanza scuola-lavoro, forma sfacciata di addestramento al lavoro gratuito o sottopagato, diseducativa e sottraente centinaia di ore di scolarità; che impone i quiz Invalsi per valutare le scuole, i docenti e gli studenti; che usa il famigerato “bonus” per gli insegnanti più “collaborativi” e la chiamata diretta da parte dei presidi per aumentare la conflittualità tra docenti e formare una sorta di “aristocrazia” che, senza alcun merito, riceve significative integrazioni salariali a patto di fornire sostegno pieno alle logiche aziendalistiche.
Per combattere e invertire tali logiche e in generale l’immiserimento galoppante, materiale (30 anni fa, il 13,2% della spesa statale andava all’istruzione, oggi la quota si è ridotta all’8,6%) e culturale, nel quadro dello sciopero di tutto il lavoro dipendente indetto dai COBAS, dall’USB e dalla CIB-Unicobas, abbiamo convocato per il 10 novembre lo sciopero generale della scuola. Respingiamo l’offensiva elemosina dei 50 euro, vogliamo aumenti che recuperino almeno quel 20% di salario perso nell’ultimo decennio; diciamo NO all'inserimento nel contratto dei distruttivi contenuti della legge 107; SI’ all’eliminazione della “chiamata diretta” e ad una drastica limitazione dei poteri dei presidi; NO all'obbligo esorbitante di 400/200 ore di Alternanza scuola-lavoro, le scuole tornino a decidere se fare l’Alternanza e per quante ore; NO al taglio di un anno del percorso scolastico; NO all’Invalsi come strumento di valutazione delle scuole, dei docenti e degli studenti; SI’ all’immediata assunzione dei vincitori dell'ultimo concorso, degli abilitati e dei precari con tre anni di servizio su tutti i posti disponibili in organico di diritto e di fatto; e per gli ATA, SI’ al potenziamento degli organici, le immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e il ripristino supplenze temporanee (anche per i docenti). Infine, per ripristinare nelle scuole una accettabile democrazia sindacale, vogliamo il diritto di assemblea per tutti, e una scheda nazionale alle prossime elezioni RSU per misurare chi davvero è rappresentativo.
Manifestazioni si terranno in molte città italiane, a carattere regionale o provinciale; a ROMA la manifestazione scuola si svolgerà alle 9.30 al MIUR (V.le Trastevere) e alle 11.30 a Montecitorio, davanti al Parlamento. Insieme a docenti ed ATA vi parteciperanno anche studenti medi e universitari, nonché lavoratori/trici di altre categorie in sciopero.

Permesso per motivi personali e autocertificazione. Chiarimenti

Nell’art 15/2 del CCNL 2007 viene specificato che i permessi possono essere richiesti anche autocertificandone il motivo, il dirigente non ha il diritto di chiedere ulteriore documentazione ed il dipendente non è tenuto a fornire altro.
Giova infatti ricordare che l’accertamento della verità è uno specifico dovere della magistratura e delle forze di polizia; il dirigente scolastico dovrebbe solo limitarsi a far funzionare la scuola e ad attuare correttamente il contratto di lavoro del personale.
Precisato questo, per “autocertificazione” non può che intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
In conclusione, così come specificato anche dall’ARAN, il dirigente si deve limitare ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna discrezionalità, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma.

MIUR / Linee guida per “l’educazione al rispetto”: tra vigilanza cattolica, differenza sessuale e pensiero “anti-gender”

sabato 4 novembre 2017

Venerdì 27 ottobre 2017, la Ministra Valeria Fedeli ha presentato le tanto attese Linee guida Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, per l’attuazione del famoso e omonimo comma 16 dell’art. 1 della legge sulla “Buona scuola”.
Tralasciando i dovuti richiami a normative nazionali, europee e internazionali presenti nel testo, è utile interrogarsi sul perché il quotidiano “Avvenire” insieme al Comitato Difendiamo i Nostri Figli (CDNF) e il suo leader Massimo Gandolfini salutano con grande entusiasmo i contenuti delle linee guida che, ai loro occhi, rispettano le loro richieste e le loro attese.


Già nel maggio 2016, il CDNF chiedeva che:
“- si leghi il concetto di genere a quello di sesso, onde evitare le derive ideologiche che hanno portato alla moltiplicazione scriteriata di infinite, presunte “identità di genere”; - si richiami espressamente la circolare del 15 settembre 2015, prot. AOODGSIP n. 1972 ove afferma “che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo”;
E così fu.


È interessante notare la strategia dell’ambiguità secondo la quale le linee guida - che effettivamente richiamano, citandola, la circolare del 15 settembre 2015 (in pieno conflitto “gender”, la circolare intendeva rassicurare i genitori in preda al panico) - stabiliscono che non si tratta di far entrare fantasiose “teorie del gender” o “ideologie” estranee alle pratiche educative nelle scuole - leggi: tutta questa questione del “gender nelle scuole” è una grande e fuorviante “truffa culturale” (cfr. Ministra Giannini) qui si parla di educazione alla parità, alla diversità, al rispetto!
Tuttavia, con queste formulazioni ambigue, si lascia anche intendere che il MIUR è di fatto contrario all’introduzione di pratiche educative “ideologiche” (quindi ci sarebbero pratiche ideologiche da contrastare) ispirate a visioni “ideologiche” del concetto di genere, del maschile e del femminile, ecc. che chiamiamo dunque “ideologie gender” - leggi: Egr. Sig. Gandolfini & Co. abbiamo accolto la sua richiesta, abbiamo scritto nero su bianco che “il gender” non entrerà nelle scuole, adottando in questo senso il punto di vista dei “no-gender”.
Considerato che la lista dei programmi “gender” è realizzata dagli amici di ProVita Onlus, o da quelli di Generazione Famiglia che schedano le attività delle scuole attribuendo semafori rossi, gialli o verdi, è evidente che sarà facile impugnare tali linee guida per bollare tale o tal altra azione come “gender” e dunque dichiararla proibita in nome delle indicazioni del MIUR e, soprattutto, dei gruppi “no-gender”.


Emanuele Di Leo, presidente di SteadFast Onlus e co-fondatore del CDNF

Ma chi ha scritto queste linee guida?

Un tavolo di lavoro istituito dal MIUR presieduto “dal Direttore generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione o suo delegato: Giuseppe Pierro” e composto da “Agnese Canevari, Anna Paola Sabatini, Mario De Caro, Alberto Maria Gambino, Chiara Giaccardi, Alberto Melloni, Stefano Pasta, Graziella Priulla, Cecilia Robustelli, Maria Teresa Russo, Maria Serena Sapegno, Andrea Simoncini”.
Vi troviamo, per la componente di impronta o ispirazione cattolica:
  • Alberto Maria Gambino, Presidente nazionale di Scienza & Vita, prorettore dell’Università Europea di Roma, università della “Congregazione dei Legionari di Cristo” (per chi non lo sapesse);
  • Andrea Simoncini, costituzionalista e leader di Comunione e Liberazione;
  • Alberto Melloni, storico del cristianesimo, cattolico progressista, vicino alle posizioni di Nunzio Galantino (attuale segretario generale della CEI), molto critico nei confronti del Family Day;
  • Stefano Pasta, giornalista per Famiglia Cristiana (tra altre testate), interessato ai temi del razzismo e della discriminazione - che sulla sua pagina Facebook si felicita di questo documento che “che dovrebbe porre fine alle polemiche (strumentali) sulle "teorie gender" di alcuni mesi fa”;
  • e infine, last but not least, Chiara Giaccardi, professoressa ordinaria all’Università Cattolica di Milano, promotrice di un cattolicesimo “gender friendly” contro i radicali “no-gender” e contro i radicali “pro-gender”, che invoca però, allo stesso tempo, sempre sulle pagine di “Avvenire”, un “realismo evangelico” per disinnescare “il gender”.
Per la componente di esperte di parità e di genere, troviamo alcune studiose e teoriche legate al femminismo della differenza, tra cui Maria Teresa Russo e Maria Serena Sapegno. È peraltro abbastanza evidente l’ispirazione “differenzialista” del testo, quando si afferma che “nascere uomini o donne crea appartenenze forti, è la pietra angolare dell’identità, informa di sé l’intero orizzonte esistenziale: è la prima condizione con cui ogni individuo si pone, e ne riceve opportunità e risorse ma anche limiti. Tutti gli aspetti della vita quotidiana ne sono connotati”, o che “dall’esperienza dell’essere tutt’uno con la madre si esce nella lenta necessaria costituzione di una soggettività separata”, o ancora nella sezione relativa al “femminile e al maschile nel linguaggio”.
Non si tratta qui di entrare nel merito della pluralità interna del campo cattolico e del campo femminista, né di discutere delle posizioni dell’uno e dell’altro campo, ma di porre l’accento sugli effetti che produce questo lavoro congiunto tra istanze che si pongono come obiettivo comune (ma per ragioni diverse) il progresso di genere.
L’aspetto interessante di questo incontro tra un cattolicesimo progressista e un progressismo femminista è il comune richiamo a un’accezione moderata del concetto di genere, che punta il dito sulle disuguaglianze di genere restando però ancorata saldamente all’idea che “l’“identità (l’essere) della persona” ha origine nella differenza sessuale (e deve restare all’interno di questo fondamento originario) e che considera dunque che “non c’è alcuna ragione per cui nell’incontro tra differenze, che dà origine alla vita, ci debba essere una gerarchia” (p. 6).
Troviamo cioè la convergenza tra un pensiero cattolico femminista-compatibile e un pensiero femminista catto-compatibile (si veda anche la discussione sulla “differenza sessuale” proposta da Lorenzo Bernini qui o qui sulla contestazione del concetto di genere e dei suoi sviluppi da parte di alcune femministe della differenza sessuale, tra cui la Sapegno stessa per la quale il queer è “un delirio”) che contesta la “deriva” “radicale” delle teorizzazioni sul genere e sulla sessualità dei movimenti e degli studi femministi materialisti, lesbici, gay, trans e queer, che pongono al centro dell’analisi e della critica politica l’ordine sessuato e sessuale, e dunque le norme sociali, spostando il focus dal fondamento biologico del simbolico alla costruzione sociale della “natura”, del “biologico” e delle “identità”.
Un’accezione moderata che rifiuta, per esempio, l’espressione “decostruzione degli stereotipi”, giudicata dallo stesso “Avvenire” (che si fa portavoce della componente cattolica che ha potuto lavorare sulle bozze del testo) come troppo ambigua e, forse, troppo “gender”.
Questa inaspettata (o prevedibile forse?) convergenza di quello che potremmo definire progressismo di genere contesta teorie e discorsi (bollandoli di ideologici) che non vedono nel presupposto epistemologico della differenza sessuale “che dà origine alla vita” (e qui non è possibile non vedere un monito contro il riferimento alle esperienze di omogenitorialità che, come sappiamo, sono oggetto di censura nella scuola pubblica) uno strumento di emancipazione e di lotta contro le disuguaglianze e le discriminazioni, bensì uno strumento che traccia confini eteronormati e eteronormativi, facendo distinzioni tra “buoni” e “cattivi” studi di genere o tra “buone” e “cattive” femministe.
Per concludere, attraverso lo strumento del progressismo di genere, questo documento, introduce una filosofia dell’educazione di genere schiacciata sulla cosiddetta “complementarietà biologica, psicologica e sociale della differenza sessuale”, cara alla teologia vaticana.
Ovvero come pensare il sesso, il genere e la sessualità nei limiti eteronormati della “dualità” e dell’“alterità” maschio-femmina, bambino-bambina, uomo-donna; come pensare la lotta alle discriminazioni senza mai nominare l’omofobia e la transfobia; come pensare il concetto di genere con gentile e cortese rispetto della dottrina cattolica e della differenza sessuale; come pensare il genere con un pensiero “anti-gender”.
Sic.

Una ministra "Nogender"! STOP Agli Integralisti Cattolici E Ai Neofascisti

venerdì 3 novembre 2017

Adesso lo possiamo dire apertamente. Escono le linee guida del Ministero sull' "Educazione al rispetto" e
Il risultato è un documento schizofrenico, assediato nella introduzione e nella conclusione dalle elucubrazioni sulla inesistente "teoria gender" e dalle assurde pretese di queste associazioni.
Trionfo del binarismo di genere e sparizione di ogni riferimento chiaro all'omotransfobia; un calderone ambiguo costruito, con perfetto paraculismo politico, intorno ad un fantomatico "rispetto" e ad un concetto indistinto di "discriminazione" che non si ha il coraggio di chiamare per nome giustificandone, di fatto, l'esistenza.
Il rischio serio, ora, è che il Miur con queste linee guida vada a vanificare quanto, seppur faticosamente, è già stato fatto nelle scuole su questi temi e dia la stura alle ingerenze e agli atteggiamenti persecutori di queste associazioni di cattofascisti.
E' il caso di rimetterci in moto e di farci sentire. A breve nuova riunione della rete. #staytuned
gli integralisti cattolici esultano. E hanno ragione, visto che la loro linea educativa è stata accolta in toto, stravolgendo quello che era stato il lungo percorso di elaborazione di questo documento insieme ad associazioni e intellettuali che si occupano da anni del tema e avevano contribuito a scrivere buona parte del testo.

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO: L’ “OPZIONE METODOLOGICA DI MINORANZA” VA INSERITA NEL PTOF

giovedì 26 ottobre 2017


Esiste una norma, nella scuola, che garantisce dei principi fondamentali per l'affermazione della libertà d'insegnamento. Nel rispetto della nostra Costituzione, uno su tutti, l'articolo 33, dell' articolo 13 della Carta Europea dei Diritti, dell'articolo 7 comma 2 del DLgs 165/2001, dell'articolo 1 e 395 del dlgs.297 del 1994, esistono le opzioni metodologiche di “minoranza”.

Risultati immagini per libertà insegnamentoLa funzione docente è, a livello ordinamentale, intesa come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione della cultura, di contributo all’elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità. E dunque, ai docenti e' garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. L'esercizio di tale libertà e' diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
La scuola opera, o meglio dovrebbe operare, non solo in modo collegiale, ma soprattutto nel rispetto delle minoranze, ed è anche questo che la differenzia da una tipica gestione aziendalista. Le diverse opinioni, le diverse valutazioni, le diverse posizioni, non sono resistenze da dover demolire, o mettere a tacere, ma la vera forza della scuola, perché sono uno stimolo alla crescita, alla critica, alla formazione culturale.
L'articolo 1 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 afferma che ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identità' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
Il Comma 14 articolo 1 della legge 107 2015 che modifica l'articolo 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 afferma che : “il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità (omissis)”.


Da ciò discende che quando viene fatta valere la detta opzione, questa non potrà che essere inserita obbligatoriamente nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale, detto PTOF, senza che si possa esercitare un voto positivo o negativo, purché si tratti di opzioni conformi non contrarie alla Legge, come è ovvio che sia.

testo della diffida ai dirigenti scolastici su opzione di minoranza

al dirigente USR dell'Umbria
al dirigente AT Terni- USR dell'Umbria
ai dirigenti scolastici della Provincia di Terni

sono pervenute alla scrivente OOSS diverse segnalazioni di violazione della espressione della libertà di insegnamento dei docenti, tutelata dall'art 33 della Costituzione, nonché dall'articolo 13 della Carta Europea dei Diritti, dall'articolo 7 comma 2 del DLgs 165/2001, dall'articolo 1 e 395 del dlgs.297 del 1994. 

In particolare in alcune scuole i dirigenti si rifiutano di inserire all'interno dei PTOF, così come previsto dal comma 14 art 1 della legge 107/15, le opzioni metodologiche di gruppo minoritario o addirittura -in pieno contrasto con la legge- qualcuno avrebbe preteso di far votare l'opzione di minoranza dai collegi docenti!
Si diffidano i dirigenti dal violare la legge riguardo alla libertà di insegnamento e nello specifico il comma 14 dell'art 1 della legge 107/15;
si chiede all'USR dell'Umbria e all'AT di Terni di tutelare le norme e la libertà di insegnamento dei docenti, possibilmente con una chiara nota esplicativa.
si pongono distinti saluti

per i cobas della scuola

Franco Coppoli

Formazione docenti: obbligatorietà riguarda i contenuti, non numero delle ore

lunedì 23 ottobre 2017

 Con la legge 107 la formazione dei docenti di ruolo è diventata obbligatoria,  strutturale e permanente ma ad oggi, mancando i decreti applicativi  non esiste alcun obbligo orario per i docenti.

Uno speciale dedicato alle tappe che finora hanno caratterizzato questo percorso.
Obbligatorietà?
Organizzazione
Scuole e reti
Unità formative

Tematiche
PTOF
Piattaforma SOFIA

Completamento di orario non è un diritto.

Pessima sentenza della Corte di Cassazione....


Se il completamento di orario sia un diritto o meno per il supplente già titolare di uno spezzone è una questione dibattuta da molti anni, e che sicuramente dovrebbe essere meglio regolamentata all’interno di un nuovo (prossimo?) Regolamento delle supplenze, dato che l’ultimo risale al 2007.
L’art. 4 del Regolamento delle supplenze afferma “L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.”
Quindi, nella normativa le parole “l’insegnante ha diritto” non ci sono, sostituite da un vago “conserva titolo”, che vuol dire tutto e niente e che di fatto apre le porte alla discrezionalità dei Dirigenti Scolastici nella valutazione dei singoli casi.
Naturalmente, posto che ci siano tutte le condizioni (orario entro i limiti, unitarietà dell’insegnamento), il grosso nodo rimane l’orario di servizio. Quello per il quale i collaboratori del Dirigente spendono le prime settimane di lavoro per far coincidere esigenze didattiche con i desiderata degli insegnanti.
Finora la risposta al quesito iniziale è stata che più che alla discrezionalità del Dirigente Scolastico, la possibilità dovrebbe essere accompagnata dal buon senso, legato alla circostanza contingente. Posto che gli insegnanti già in servizio in quella scuola non dovrebbero considerare l’orario di servizio come fisso e immutabile nel corso dell’anno scolastico, dato che possono intervenire esigenze didattiche che ne richiedono la modifica, dovrebbe o potrebbe essere preso in considerazione il singolo caso.
Nel corso degli anni d es. abbiamo approvato un completamento di orario negato per qualche ora relativo ad una supplenza fino all’avente diritto (non perchè sia corretto così, ma perchè purtroppo la normativa non è così stringente da costringere i Dirigenti Scolastici a riformulare l’orario di servizio per ogni nuova supplenza).
Non è la prima del genere (La Corte d’Appello di Potenza si era espressa con sentenza n. 72 del 14 marzo 2012), ma adesso arriva dalla Corte di Cassazione la sentenza n. 24214 del 13 ottobre 2017, che spegne tante speranze. La richiesta era esattamente quella di modifica dell’orario settimanale già costituito per favorire il completamento di orario del supplente, facendo riferimento all’art. 40 del CCNL sui rapporti di lavoro a tempo determinato [Il personale di cui al presente articolo, di durata settimanele inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all’elevazione del medesimo orario settimanale.]
La Corte si è espressa affermando che l’art. 40 comma 7 del Contratto di lavoro non prevede un diritto incondizionato all’elevazione dell’orario settimanale. Ciò, secondo la Corte, può avvenire solo in presenza della disponibilità delle relative ore.
In questa maniera la problematica della modifica dell’orario è stata posta in secondo piano (è invece il noccciolo della questione).
La conseguenza è che di fronte al rifiuto del Dirigente Scolastico di modifica dell’orario il supplente è costretto a rinunciare al massimo stipendio cui può aspirare nel corso di quell’anno scolastico, con tutte le implicazioni personali (e professionali) immaginabili. A meno di trovare un’altra situazione più favorevole.
Al di là della pronuncia della Corte di Cassazione in ogni caso nulla vieta ai Dirigenti Scolastici di adottare soluzioni di buon senso. Molto dipende anche dalla tipologia della supplenza: se si tratta almeno di una supplenza fino al termine delle lezioni, o comunque di lunga durata, sarebbe corretto mettere in atto tutte le misure necessarie per favorire il completamento, affinchè il “conserva titolo” della normativa possa diventare reale.
Ricordiamo inoltre, per completezza, le regole del completamento di orario tra scuola statale e paritaria

Va segnalato all’ufficio provvedimenti disciplinari il dirigente che viola codice condotta e norme comportamentali

lunedì 16 ottobre 2017


di Marco Barone (da OS)
Sia il CCNL area V della Dirigenza Scolastica che il nuovo codice di condotta per i dipendenti pubblici, prevedono il rispetto da parte della dirigenza di significative norme comportamentali.
Nel Codice di Condotta, all’articolo 13, sezione disposizione particolare per dirigenti, emerge chiaramente che il dirigente, stante il suo ruolo, deve svolgere con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l’assolvimento dell’incarico. Ma sono soprattutto gli aspetti comportamentali e relazionali con il personale della scuola che devono essere evidenziati.
E’ obbligo per il dirigente assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adottare un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. Il dirigente deve curare il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all’aggiornamento del personale, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. Importanti norme a tutela dei dipendenti della scuola, senza dimenticare che il dirigente deve anche evitare che notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi.
E deve favorire la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’amministrazione. Norme che completano quanto già previsto nel CCNL dei dirigenti e codice di condotta annesso. Il dirigente deve conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dirigente impronta la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di innovazione e miglioramento dell’organizzazione dell’istituzione scolastica diretta, nonché di conseguimento di elevati standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formativa , nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
E si sottolinea, altresì, che il dirigente nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all’interno dell’istituzione e con gli addetti alla struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’amministrazione. 
E’ evidente che il dirigente che non rispetta queste disposizioni andrà segnalato all’Ufficio dei Provvedimenti disciplinari istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale, affinché possa, questo ufficio, valutare l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari.

Powered by Blogger.