Permesso per motivi personali e autocertificazione. Chiarimenti

domenica 5 novembre 2017

Nell’art 15/2 del CCNL 2007 viene specificato che i permessi possono essere richiesti anche autocertificandone il motivo, il dirigente non ha il diritto di chiedere ulteriore documentazione ed il dipendente non è tenuto a fornire altro.
Giova infatti ricordare che l’accertamento della verità è uno specifico dovere della magistratura e delle forze di polizia; il dirigente scolastico dovrebbe solo limitarsi a far funzionare la scuola e ad attuare correttamente il contratto di lavoro del personale.
Precisato questo, per “autocertificazione” non può che intendersi che il dipendente è tenuto a dare delle indicazioni giustificative dell’assenza, senza quindi l’obbligo di documentare o certificare i motivi e senza che l’Amministrazione possa richiedergli ulteriori giustificazioni o effettuare delle indagini per verificare la veridicità di quanto dichiarato dallo stesso.
In conclusione, così come specificato anche dall’ARAN, il dirigente si deve limitare ad un controllo sulla correttezza formale della domanda, non avendo alcuna discrezionalità, ma dovendosi limitare soltanto alla mera verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma.

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