fruizione dei permessi di 150 ore per studio

martedì 10 ottobre 2023 · Posted in

 Domanda per diritto allo studio anno solare 2024: la scadenza ministeriale è il 15 novembre, anche se di solito qualche USR anticipa. Chi può presentare domanda, per quante ore, per quali corsi.

E’ bene quindi fare riferimento al sito dell’Ufficio Scolastico di riferimento.

Gli Uffici Scolastici pubblicano il contingente previsto, per ogni ordine di scuola, che possa fruire dei permessi per diritto allo studio per l’a.s. 2023/24.

Il personale presenta la domanda nell’istituzione scolastica in cui è in servizio entro il 15 novembre. L’anno di riferimento è solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali (questa è la misura massima, da rapportare al numero di ore di servizio e in caso alla tipologia di contratto, se ad es. termina il 30 giugno).

vi segnaliamo questa guida completa alla fruizione dei permessi di 150 ore per studio

https://www.orizzontescuola.it/permessi-diritto-allo-studio-150-ore-docenti-e-ata-15-novembre-scade-domanda-per-tfa-sostegno-corsi-lauree-no-preparazione-concorso-guida/

DIFENDIAMO LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE: COME AGIRE NEGLI ORGANI COLLEGIALI

COME DIFENDERE LA SCUOLA DELLA COSTITUZIONE

LE OPZIONI DI MINORANZA A TUTELA DELLA LIBERTA' DI INSEGNAMENTO

Quando è stato scritto l’art. 33 della Costituzione “L’arte e la scienza sono libere, e libero ne è l’insegnamento”, era chiarissimo il ruolo decisivo che la scuola aveva avuto nella fascistizzazione della società italiana; con questo articolo non si consegnava un’individuale libertà al/la docente come lavoratore/trice, ma si poneva il pluralismo e la libertà di insegnamento a garanzia della democrazia di un’intera società: principale obiettivo e responsabilità del/la docente. 

Che fine ha fatto oggi la libertà di insegnamento? Certo non è stata abolita per legge (né sarebbe possibile, visto che è inscritta nella Costituzione) e nemmeno si sta tornando al libro unico di epoca fascista, ma è indubbio che da diversi anni stiamo assistendo ad un’omologazione decisa e voluta dall’alto che è calata sul mondo della scuola sotto la spinta del pensiero unico neoliberista; essa non è stata sostenuta da provvedimenti normativi stringenti, ma è stata implementata da pressioni forti e costanti che hanno trasformato giorno dopo giorno l’azione didattica e le finalità della scuola pubblica.

MA COSA SUCCEDE DALL’A.S. 2023/2024

Dall’a.s. 2023/2024 però – con i soldi del PNRR – molte novità rischiano di accelerare gli effetti di queste pressioni e modificare profondamente l’assetto della nostra Scuola pubblica.

Oltre all’intromissione di Tutor e Orientatore [d.m. n. 63/2005] nelle classi III, IV e V di ogni istituto di istruzione secondaria superiore, in tutti gli ordini e gradi di scuola – oltre a quanto già previsto dall’art. 1, comma 124, della l. n. 107/2015 – dovranno essere avviate le attività di formazione obbligatoria “in servizio”,“deliberate dal collegio dei docenti” [art. 36, commi 1 e 3 e art. 44, comma 4, CCNL 2023] previste dalle leggi n. 79 e n. 142 del 2022, per la realizzazione delle figure del “docente incentivato” e del “docente stabilmente incentivato”. Formazione quest’ultima obbligatoria per i/le neoassunti/e e facoltativa per chi è già di ruolo.

Collegio docenti e Consiglio d’istituto saranno quindi chiamati a deliberare sia le attività della formazione sia per individuare “le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel PTOF, nel RAV e nel PdM” [art. 16-ter, d.lgs. n. 59/2017 come modificato dalla l. n. 142/2022].

Insieme a queste delibere bisognerà avviare la contrattazione d’istituto tra DS e RSU per definire “i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti” e “i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023” [art. 30, comma 4, lett. c7) e c11) del CCNL 2023], cioè la parte dei compensi relativa al PNRR per “docenti tutor”e ”docente orientatore”.

Attraverso le ingentissime risorse del PNRR, con una strategia che ancora una volta si può avvalere della fattiva collaborazione dei dirigenti scolastici – “protagonisti del nuovo” [Gui] – e dei loro staff [basta leggere i compensi cui possono ambire], vengono introdotte profondi cambiamenti che non si fanno assolutamente carico delle urgenze che quotidianamente viviamo nella Scuola [classi sovraffollate, carenze edilizie, mancanza di fondi per svolgere attività di recupero, ecc.], anzi le aggravano poiché le risorse vengono destinate principalmente alla nuova tumultuosa emergenza “innovazionista” rappresentata dalla “digitalizzazione” [ben 2,1 miliardi fino al 2026 che si aggiungono ai circa 2 miliardi spesi dal 2007 al 2019 anche col PNSD, senza contare il centinaio di milioni investito durante l’emergenza COVID-19] e dalla nascita dal nulla di nuovi compiti e figure per il personale docente di cui non si sentiva alcun bisogno: tutor e orientatore, “docente incentivato” e “docente stabilmente incentivato”.

Figure queste ultime che minano l’unità del collegio docenti incentivando la logica della competitività, in un ambiente che invece richiede forme di collaborazione e continuo confronto. Tutor che minano la libertà di insegnamento e di valutazione, intromettendosi nel rapporto con gli alunni; delegittimano il ruolo dei consigli di classe esautorandoli dai compiti affidati dal Testo Unico; mutano il ruolo dell’insegnante, trasformandolo in orientatore, certificatore di competenze, “psicologo”, consigliere delle famiglie, ecc.; per di più con incarichi sottopagati che svalutano ulteriormente la nostra professionalità e mostrano la misera considerazione che al Ministero hanno del nostro ruolo. E mutano anche il ruolo della scuola trasformandola sempre più in luogo di accudimento e babysitteraggio.

Per altro, non convince l’idea di una Scuola che abbia come principale scopo il presunto orientamento verso future professioni che si modificano in modi e a velocità imprevedibili.

LA SCUOLA TRA DIGITALIZZAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

Le risorse del PNRR incentivano un’idea di Scuola il cui orizzonte è quel tecno-ottimismo [mai effettivamente dibattuto all’interno delle nostre scuole] che già tanti danni ha prodotto nei sistemi scolastici dei paesi industrializzati. Tanto che, la stessa OCSE è costretta ad ammettere che – ancor prima della pandemia – i risultati in comprensione del testo scritto, in matematica e scienze erano in regressione negli ultimi anni e addirittura che:

“ • Le risorse investite nelle TIC per l’istruzione non sono collegate al miglioramento dei risultati degli studenti in lettura, matematica o scienze.

• Nei paesi in cui è meno abituale per gli studenti utilizzare Internet a scuola per i compiti, le prestazioni degli studenti nella lettura sono migliorate più rapidamente, rispetto ai paesi in cui tale uso è, in media, più frequente.

• Nel complesso, la relazione tra l’uso del computer a scuola e il rendimento è illustrata graficamente da una forma a collina, che suggerisce che un uso limitato dei computer a scuola può essere preferibile al non utilizzo, ma che livelli di utilizzo del computer superiori all’attuale media OCSE sono associati con risultati significativamente inferiori”.

E sempre l’OCSE sottolinea che: “Mentre gli investimenti in hardware, software e connettività sembrano aumentare con le risorse spese per l’istruzione, è anche chiaro che questi investimenti competono per le risorse con altre priorità”.

Risultati e dati confermati anche dalle specifiche ricerche effettuate in Italia da Ranieri, Gui e Salmieri che hanno posto in risalto due tipi di limiti della digitalizzazione per l’educazione:

1. limiti di tipo cognitivo: l’utilizzo del digitale nella vita quotidiana presenta per molti utenti un rischio di iperstimolazione, i cui effetti problematici si registrano a livello di abilità e prestazioni cognitive, ma anche di benessere soggettivo;

2. limiti di tipo sociale: un uso sostitutivo della relazione mediata apre il rischio di una perdita di profondità, sia nella comprensione reciproca sia nella comprensione dei concetti.

Inoltre, anche un documento approvato dalla VII Commissione permanente Istruzione del Senato il 9.6.2021 afferma che: “Dal ciclo delle audizioni svolte e dalle documentazioni acquisite, non sono emerse evidenze scientifiche sull’efficacia del digitale applicato all’insegnamento. Anzi, tutte le ricerche scientifiche internazionali citate dimostrano, numeri alla mano, il contrario. Detta in sintesi: più la scuola e lo studio si digitalizzano, più calano sia le competenze degli studenti sia i loro redditi futuri.”

IL PIANO SCUOLA 4.0 

L’elaborazione dei progetti è stata vincolata a tempi ristrettissimi che hanno di fatto escluso la piena partecipazione della comunità scolastica e da un rigido format elaborato secondo un’ottica economicista ed efficientista che poco ha a che vedere con la Scuola e l’Istruzione. Progetti spesso elaborati nelle segrete stanze e poi frettolosamente approvati da Collegi docenti e Consigli d’istituto non sempre informati e consapevoli.

I finanziamenti legati al PNRR, che transitano dalle scuole per poi arricchire i già miliardari profitti dei colossi informatici [che spesso neanche pagano le giuste tasse], sono in grandissima parte soldi già nostri [il bilancio UE è alimentato dai trasferimenti degli Stati membri] che ci vengono prestati ricattandoci per introdurre riforme e realizzare progetti decisi a livello europeo da organismi economici [in primis l’OCSE]. 122,6 miliardi dei 191,5 previsti per l’Italia dovranno essere restituiti con gli interessi con un incremento del nostro debito pubblico che lascia presagire futuri tagli a beni e servizi.

Per finire, condividiamo le accorate conclusioni di un recente saggio di A. Angelucci e G. Barracco [I mezzi determinano i fini. Sul rapporto tra infrastruttura digitale e scuola – 2022]: “Davanti ai risultati mai pervenuti della cosiddetta rivoluzione digitale della scuola – che millenaristicamente viene evocata dalla fine degli anni Ottanta – e davanti ai risultati chiari che suggeriscono una relazione tra crollo delle facoltà degli studenti (memoria, attenzione, concentrazione, precisione, capacità di strutturare il pensiero e di dargli forma in una sintassi articolata e circostanziata, ecc.), caduta dei livelli di conoscenza e competenza degli studenti medi, e diffusione dei mezzi digitali, occorrerebbe chiedersi se davvero sia questa l’unica strada che vale la pena percorrere, se davvero siamo consapevoli della strada che abbiamo deciso di percorrere, delle implicazioni che questa scelta reca con sé e della destinazione cui ci condurrà”.

STANDARDIZZAZIONE E LIMITAZIONE DEL PLURALISMO

Così, con le risorse del PNRR [che in gran parte dovremo restituire con tagli ai servizi e alle pensioni] e l’acquiescente accettazione di queste logiche nell’Ipotesi di CCNL 2023, gli stravolgimenti “a bassa intensità”di questi ultimi anni stanno acquisendo ben altra velocità di trasformazione in direzione di una sempre maggiore standardizzazione e una limitazione del pluralismo, che si concretizzano nei:

1. quiz Invalsi, i cui effetti sulla standardizzazione della didattica sono ormai patrimonio critico comune tra la maggioranza dei/lle docenti e non solo; 

2. un’ossessiva spinta verso l’utilizzo didattico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione – TIC, quando ormai molti studi stanno rilevando come esso abbia abbassato i livelli e la qualità dell’apprendimento. 

3. corsi di formazione che spingono i/le docenti ad allontanarsi sempre più dai contenuti delle loro discipline a favore di una didattica incentrata esclusivamente sulle metodologie, come se la conoscenza profonda degli argomenti fosse diventata secondaria e quasi facoltativa;

4. programmazioni di “dipartimento” e d’istituto che pretenderebbero di sostituirsi alle programmazioni per le singole classi, come se queste non fossero composte da individui portatori di singole potenzialità e/o difficoltà che dovrebbero essere al centro dell’attività di programmazione del/lla docente con le sue peculiarità pedagogiche; 

5. ossessive griglie di valutazione standardizzate per materie, come se l’atto valutativo fosse un semplice atto meccanico, nel quale il percorso soggettivo dello/a studente/ssa e del/la docente scompaiono completamente; 

6. svolgimento di prove per classi parallele, ormai inserite in moltissimi PTOF, con un effetto deleterio molto simile ai quiz Invalsi, spingendo cioè verso una competizione sterile tra docenti che non tiene conto delle effettive differenze presenti tra le singole classi e tra i diversi approcci didattici; 

7. uniformità dei libri di testo che sono ormai praticamente tutti sovrapponibili: che distanza dalla libertà di insegnamento che fino a 15-20 anni fa si esprimeva scegliendo il manuale da adottare, quando i testi erano diversificati per metodi e contenuti della materia di insegnamento; 

8. libri di testo, dirigenti scolastici, indicazioni ministeriali spingono sempre più verso una didattica delle competenze che stravolge senso, direzione e finalità dell’atto educativo, tanto che chi continua a fare scuola concentrandosi sulla trasmissione profonda dei saperi viene giudicato un passatista;

9. burocratizzazione delle difficoltà di alunni/e attraverso sterili e spesso dannose certificazioni BES, che mettono da parte la questione centrale [le risorse economiche necessarie per aiutare fattivamente questi/e alunni/e] e che pretendono di considerare le difficoltà come patologie; 

10. percorsi di PCTO [ex alternanza scuola-lavoro] che stanno imponendo alla scuola italiana il paradigma del “capitale umano”, trasformando gli alunni da cittadini in formazione a lavoratori [precari] in addestramento.

In questi ultimi anni tutto questo è avanzato nelle singole scuole quasi senza imposizioni forzate, come se fosse una libera scelta della scuola stessa; i dirigenti, longa manus del “cambiamento”, sottoposti a sistematici condizionamenti ideologici da parte dei loro superiori e a logiche imprenditoriali, hanno indirizzato i PTOF verso queste metodologie e attività, portando queste questioni nei Collegi docenti nei quali, complice la passività di tanti/e insegnanti, si è approvato di tutto determinando così un progressivo stravolgimento dell’attività didattica quotidiana, stravolgimento spesso accompagnato da una serie infinita di incombenze burocratiche che tali pratiche portano con sé. 

Paradossalmente la scuola italiana, dopo il periodo fascista, non era stata mai così uniformata e centralizzata se non all’apparire dell’Autonomia: non sarebbe stato il Ministero ad imporre il “cambiamento”, ma le scuole stesse avrebbero sposato le linee centralizzanti che i dirigenti scolastici erano incaricati di far passare nelle scuole. E così oggi le scuole “autonome” sono praticamente tutte uguali, i PTOF sono spesso sovrapponibili e le “mission” della scuola rispondono sempre più chiaramente ai desiderata di Confindustria. 

COME AGIRE NEGLI ORGANI COLLEGIALI: MOZIONI E “OPZIONI DI MINORANZA”

Ma la libertà di insegnamento non si può abolire, perché è inscritta appunto nella Costituzione. E infatti tutti i Governi, nonostante abbiano tentato continuamente di limitare il ruolo degli Organi Collegiali, non sono [ancora?] riusciti a esautorare il Collegio docenti dalle proprie esclusive competenze sulle scelte didattiche e per di più sono stati costretti ad inserire una norma che lascia aperta la possibilità anche per il/la singolo/a docente o per gruppi minoritari di docenti di dissentire rispetto a quanto deciso dalla maggioranza dei/lle colleghi/e e inserito nel PTOF. 

Si tratta della cosiddetta “opzione di minoranza” o “opzione di gruppi minoritari” [qui un approfondimento] che fu introdotta in seguito a un ricorso avviato contro l’antenato del PTOF che allora si chiamava PEI [Progetto Educativo d’Istituto, d.P.C.M. 7/6/1995 e art. 39, CCNL Scuola 1994/1997]: il giudice riconobbe, proprio in virtù dell’articolo 33, che nessuna decisione maggioritaria di un Collegio docenti poteva sopprimere la libertà di insegnamento del/la singolo/a insegnante e dunque, da allora, compresa la famigerata legge n. 107/2015, i “riformatori” della scuola sono stati costretti ad inserire una clausola che salvaguardasse la libertà d’insegnamento. Infatti anche il comma 14 dell’unico articolo della l. n. 107 a proposito del PTOF, recita: “Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari”.

Dunque ogniqualvolta si presenteranno in Collegio delle proposte che non condividiamo nel merito e/o nel metodo – se non riusciamo a bocciarle – possiamo/dobbiamo utilizzare questa clausola, facendo mettere a verbale la nostra contrarietà sui singoli punti e facendo valere questo comma 14 che altro non è che l’eredità lasciata dai nostri Costituenti al libero lavoro dei docenti italiani nella libera scuola della nostra Repubblica.

* * *

Di seguito i primi testi [mozioni o opzioni di minoranza da presentare in Collegio] che, con gli opportuni adattamenti, possono essere utili per difendere la Scuola pubblica e opporsi a questa ulteriore forzata intromissione nella scuola di logiche imprenditoriali estranee ai compiti che la Costituzione le affida.

MOZIONE SU “DOCENTI TUTOR” E “DOCENTE ORIENTATORE”

MOZIONE e/o OPZIONE DI MINORANZA SU FORMAZIONE OBBLIGATORIA

MOZIONE e/o OPZIONE DI MINORANZA SULL’USO DIDATTICO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – TIC

MOZIONE e/o OPZIONE DI MINORANZA SU PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE

MOZIONE e/o OPZIONE DI MINORANZA SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE



 

PRECARIATO E DIRITTI NEGATI

 
Comunicato dei Docenti Precari della Toscana

La scuola italiana è, di fatto, ancora alle prese con il problema del precariato. Anche nell’anno scolastico 2023/24 saranno circa duecentomila i docenti chiamati in cattedra con un contratto a termine. Assistiamo, ormai da troppo tempo, alla seguente successione di eventi: il governo di turno dichiara di voler procedere a diverse decine di migliaia di assunzioni; il MEF ne autorizza circa un terzo; a seguito dei concorsi, le assunzioni andate a buon fine raggiungono a stento la metà dei posti banditi. D’altra parte, ad oggi, rimane ancora aperta la questione della formazione degli insegnanti, specie di sostegno, la cui categoria registra la percentuale più alta di precari, mentre i posti disponibili in tutta Italia per la specializzazione sono nettamente insufficienti. La retribuzione degli insegnanti italiani resta la più bassa d’Europa; il recente aumento salariale, di poche decine di euro, è decisamente insufficiente e inadeguato alla crescente inflazione.

Se il precariato è quindi ben lontano dall’essere risolto, il conferimento delle supplenze è diventato ancor più opaco ed iniquo grazie all’algoritmo. Uno strumento informatico poteva essere un’ottima occasione per migliorare il processo di assegnazione degli incarichi annuali da GPS. In vigore da tre anni, ha invece ulteriormente leso i diritti degli studenti, delle famiglie, dei docenti.

Abbiamo individuato quattro punti sui quali occorre un intervento tempestivo, ferma restando l’urgenza di risolvere i problemi alla radice del precariato:

1. L’assegnazione degli incarichi annuali deve avvenire solo dopo aver concluso tutte le operazioni legate alle immissioni in ruolo e ad ogni altra fase precedente alla chiamata da GPS

Se l’assegnazione delle supplenze avviene prima che i colleghi neoimmessi decidano se accettare o meno l’incarico, si verifica un duplice problema: da un lato i neoimmessi risultano ancora nelle GPS, dall’altro le cattedre disponibili non sono tutte quelle realmente libere, perché i posti rifiutati da chi è chiamato al ruolo saranno assegnati solo in una tornata successiva. Più cattedre si liberano dopo le prime assegnazioni, più diventa difficile che le preferenze degli aspiranti, costretti a scegliere le scuole ben prima di conoscerne le vere disponibilità, siano rispettate. Il processo di nomina da GPS è, per questo, troppo opaco e poco intellegibile.

2. L’algoritmo deve ripartire dal primo docente ancora in attesa di un incarico ogni volta che una cattedra si rende disponibile

Questo è, a nostro avviso, il problema più grave legato al funzionamento dell’algoritmo. Se pure venisse accolta la proposta al punto uno, non si potrà mai evitare del tutto che nuove cattedre si liberino, per varie ragioni, dopo il primo turno di conferimenti. Pensiamo, per esempio, al ritardo col quale le certificazioni degli studenti con disabilità giungono, talvolta, alle scuole.

Assistiamo, ad oggi, ad un paradosso: anziché ripercorrere le GPS dal principio per individuare il docente con punteggio più alto che ha espresso una preferenza per la scuola dove la nuova cattedra si è resa disponibile, l’algoritmo scorre le graduatorie a partire dal primo docente non ancora preso in considerazione. In questo modo, chi ha un punteggio più basso è avvantaggiato rispetto a chi, pur avendo un punteggio superiore, era stato saltato perché non aveva indicato una scuola in cui, al primo turno, risultava disponibile una cattedra. Il docente in questione, per l’algoritmo, diventa un rinunciatario tout court e non ha praticamente più possibilità di essere associato ad alcuna scuola.

3. I posti su titoli di preferenza e di riserva devono essere indicati chiaramente

Nel pieno rispetto dei diritti e della privacy dei colleghi che si avvalgono dei titoli in questione, chiediamo che la procedura di assegnazione sia trasparente e comprensibile. Questo diminuirebbe drasticamente anche il numero di reclami presentati da parte degli aspiranti che non riescono e non possono comprendere la mancata assegnazione dell’incarico al quale credevano di essere chiamati.

4. I docenti a tempo determinato devono poter fruire degli stessi permessi retribuiti che si riconoscono ai colleghi di ruolo

Abbiamo particolarmente a cuore i permessi per la partecipazione a concorsi ed esami. Sono concessi fino ad otto giorni a tutti gli insegnanti, ma i permessi dei colleghi di ruolo sono retribuiti, mentre quelli dei precari no. Pensiamo, solo a titolo di esempio, ai docenti che impiegano tempo, soldi ed energie per frequentare i corsi per il sostegno (TFA): anche la scuola dovrebbe partecipare a questo investimento, almeno in minima parte, anziché lesinare sulla retribuzione di chi sceglie di specializzarsi.

È evidente che il modo in cui è stato progettato l’algoritmo e le attuali modalità di conferimento degli incarichi calpestano i diritti degli studenti, degli aspiranti nelle GPS e di tutti i lavoratori della scuola. Per questo, alle voci che in questi giorni si stanno levando da più parti per protestare contro queste gravi mancanze, uniamo la nostra, in attesa di risposte concrete ed immediate da parte delle istituzioni.

5. Lo stipendio dei docenti della scuola deve essere adeguato agli stipendi medi dei docenti del resto di Europa.

Un docente italiano con vari anni di anzianità percepisce uno stipendio medio di circa 30.700€ lordi annui che diventano 40.000€ circa a fine carriera; si collocano alle nostre spalle solo Lettonia, Slovacchia, Estonia, Grecia e Lituania. Laddove i colleghi francesi e spagnoli arrivano a circa 50.500€ a fine carriera, mentre i tedeschi partono da oltre 40.000€ per arrivare a fine carriera sopra i 70.000€. Cifre per noi inimmaginabili.


MODIFICHE AL CODICE DI COMPORTAMENTO: ALTRI LIMITI ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI CRITICA

Riportiamo di seguito alcuni stralci di un più ampio commento, di prossima pubblicazione, redatto dall’avv. Giuseppe Nobile, sulle modifiche recentemente apportate al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che si applica anche al personale scolastico.* * *

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI:

ULTERIORI LIMITI ALLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI CRITICA

Il 14 luglio 2023 è entrato in vigore il d.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 contenente il Regolamento concernente le modifiche al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Questo nuovo d.P.R. n. 81/2023 introduce due nuovi articoli (11-bis e 11-ter) e modifica gli articoli 12, 13, 15 e 17. Il Codice di comportamento si applica a tutto il personale scolastico (ds, docenti e ATA) per espressa previsione di legge (d.lgs. n. 165/2001) e di regolamento (d.P.R. n. 62/2013).

Indubbiamente il personale docente, per la funzione che riveste (di diretta derivazione costituzionale), merita una riflessione a parte, in virtù dell’art. 33 della Costituzione che, al primo comma, recita: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

Dire che l’insegnamento è libero significa che l’attività dell’insegnante è libera e non può essere condizionata, tanto che nemmeno può essere esercitato il potere disciplinare per sindacare le modalità di insegnamento (sul punto vi è espressa previsione contrattuale ribadita anche dall’art. 43, comma 2, del nuovo CCNL 2023). 

Però, in realtà la stessa Costituzione pone un primo limite a tale “libertà”, prevedendo al secondo comma dell’art. 33 che “La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione…”. Nel tempo le Leggi dello Stato hanno posto sempre ulteriori limiti alla libertà di insegnamento, anche solo definendo la funzione docente (artt. 1, 2 e 395 del d.lgs. n. 297/1994; art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 275/1999; art. 1 della l. n. 53/2003; art. 1, comma 3, della l. n. 107/2015; art. 40 del CCNL 2023). 

Il nuovo regolamento disciplinare, come il vecchio, impone al personale dipendente della pubblica amministrazione, e, quindi anche al personale docente di tenere determinate condotte prevedendo, in caso di violazione l’applicazione di sanzioni, compreso il licenziamento.

Si tratta di un Codice di comportamento che, prevedendo sanzioni disciplinari, ha lo scopo dichiarato di definire i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (art. 1). Il meccanismo è quello sperimentato dal diritto penale: definizione della condotta vietata; sanzione in caso di accertamento di un comportamento concreto posto in violazione del precetto.

Per il personale docente però bisognerà sempre tenere conto del fatto che le sanzioni disciplinari non potranno mai condizionarne l’autonomia didattica. 

Evidentemente la libertà di insegnamento è in stretta correlazione con la libertà di espressione sancita dall’art. 21 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”).

Venendo più nel dettaglio al nuovo Regolamento come modificato dal d.P.R. n. 81/2023, esso introduce due nuovi articoli: l’11-bis sull’utilizzo delle tecnologie informatiche e l’11-ter sull’utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.

ARTICOLO 11-bis UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE 

Tale articolo stabilisce innanzitutto (comma 1) che l’amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura (per la scuola il dirigente scolastico) “ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati” con modalità che saranno stabilite con successive linee guida che dovrà adottare l’agenzia per l’Italia digitale, sentito il Garante per la privacy. Tale attività potrà essere svolta anche sui dispositivi personali, di proprietà del lavoratore, utilizzati per lavoro. Questa disposizione entrerà in vigore con l’approvazione delle apposite linee guida, ma c’è da chiedersi in che cosa consistano “gli accertamenti necessari” e quali siano le misure atte a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati (per giunta anche sui dispositivi di proprietà individuale). 

L’art. 11-bis prevede poi (comma 2) che gli account istituzionali potranno essere utilizzati per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad essa riconducibili senza in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione. È di norma da evitare l’uso di caselle di posta elettronica personali per comunicazioni di servizio, salvi i casi di forza maggiore o nel caso in cui il dipendente non possa accedere per qualsiasi ragione all’account istituzionale. Orbene, per un docente, che cosa significa che l’account istituzionale potrà essere utilizzato solo per i fini connessi all’attività lavorativa? In altre parole si potrà entrare nel merito di che cosa, per un insegnante, rientra o non rientra nel concetto di attività lavorativa. Non è questo un entrare nel merito dell’attività di insegnamento? Come si fa a stabilire se la connessione ad un certo sito internet sia o meno legata all’attività didattica?

Il comma 3 stabilisce che il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati, occorrerà uniformarsi alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica individuate dall’amministrazione e ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente mittente con indicazione di un recapito istituzionale al quale lo stesso sia reperibile. Qui entrano in gioco aspetti tecnici sulla firma digitale e sull’individuazione del mittente. Infatti per affermare la responsabilità del contenuto del messaggio occorrerà avere la prova certa della paternità del messaggio stesso, cosa ad oggi possibile solo con la firma digitale certificata. Quali saranno le modalità di firma individuate dal Ministero?

Il comma 4 consente al dipendente di utilizzare gli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per incombenze personali purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti senza pregiudizio per i compiti istituzionali. Qui la condotta sanzionabile è oltremodo generica (“tempi ristretti” e “pregiudizio per i compiti istituzionali”).

Per il comma 5 è vietato inviare messaggi di posta che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere fonte di responsabilità dell’amministrazione. I messaggi oltraggiosi dovrebbero essere quelli che offendano l’onore, il prestigio o la dignità di un’altra persona. Per messaggi discriminatori che cosa si intende esattamente? Probabilmente tutti i messaggi possono essere in qualunque modo fonte di responsabilità per la pubblica amministrazione.

ARTICOLO 11-ter UTILIZZO DEI MEZZI DI INFORMAZIONE E DEI SOCIAL MEDIA

Il comma 1 impone al dipendente di puntualizzare ogni volta che le proprie opinioni o giudizi non siano attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione. Bisognerà probabilmente avvalersi di cosiddette clausole di stile del tipo (quanto sopra costituisce opinione personale non attribuibile all’amministrazione x cui lo scrivente appartiene). A quanto pare, per come è scritta la norma il dipendente dovrà sempre fare questa puntualizzazione per qualunque opinione espressa (!).

Bisognerà astenersi (comma 2) da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine della PA di appartenenza o della PA in generale. Qui a quanto pare nessun diritto di critica sembra consentito né nei confronti del proprio datore di lavoro, né nei confronti della pubblica amministrazione in generale (!), concetto ripreso nell’art. 12.

Il comma 3 sancisce il divieto (“di norma”) di fare comunicazioni di servizio mediante piattaforme digitali con conversazioni pubbliche o social media con esclusione delle comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde a un’esigenza di carattere istituzionale. Qui si riscontra un’indeterminatezza (“non si svolgono, di norma” e “afferenti direttamente o indirettamente”) incompatibile con una norma di un codice di condotta. Ci si chiede poi quando l’utilizzo dei social risponda ad un’esigenza di carattere istituzionale.

Il comma 4 prevede la possibilità che le singole amministrazioni potranno dotarsi di una social media policy.

Il comma 5 pleonasticamente ribadisce il dovere del segreto d’ufficio.

Infine, il d.P.R. n. 81/2023 introduce un nuovo comma (il 5-bis) nell’art. 15 che prevede, nell’ambito della formazione, “cicli formativi sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente”. Del resto anche la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripreso il concetto di etica pubblica e di minimo etico. Il tema merita ulteriore approfondimento.




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