Visita specialistica: la scuola non può chiedere al dipendente la giustificazione che la visita poteva essere effettuata solo in orari coincidenti con quello di lavoro

mercoledì 23 novembre 2016

Il TAR Lazio, con sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015, ha annullato la circolare della FP n. 2/2014 stabilendo che l’Amministrazione non può emanare una circolare per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola la legge e  il contratto.
Sul punto è quindi intervenuto il Ministero che con NOTA 06.05.2015, PROT. N. 7457 ha disposto “… Di conseguenza, nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all’art 55 septies, comma5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , senza tener conto di quanto statuito successivamente, anche da questo Ministero, con nota n. 5181 del 22.4.2014 del Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali.”
Pertanto, dal momento che, allo stato attuale, l’unico riferimento normativo è l’articolo di legge richiamato dal Ministero, vediamo in cosa consiste.
“…nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”
La norma introduce una novità: se l’assenza per malattia avviene per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il relativo giustificativo può consistere anche in una attestazione di struttura privata. Inoltre, non è richiesta alcuna altra specifica.
Non a caso, l’ARAN, intervenuta in materia, specifica:
In particolare l’art.55-septies, comma 5-ter, del D.Lgs.n.165/2001 stabilisce: Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
In base a tale normativa, come evidenziato anche dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.10/2011, ai fini della giustificazione dell’assenza per visite o prestazioni specialistica come assenza per malattia è sufficiente la presentazione da parte del dipendente della semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura anche privati che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive (la giustificazione, ad esempio, che le medesime potevano essere effettuate solo in orari coincidente con quello di lavoro).
In tal modo, sono state superate anche alcune indicazioni più rigorose che, in mancanza di una precisa disciplina legale di riferimento, erano contenute anche negli orientamenti applicativi già formulati dall’ARAN in materia.”

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