Accorpamento classi per assenza del docente e utilizzo improprio dell’insegnante di sostegno: come difendersi

lunedì 21 novembre 2016

Non è previsto dalla normativa vigente l’accorpamento di due classi (o di parti di una con altra classe) in caso di assenza di un docente, ed è altrettanto illegittimo l’utilizzo improprio del docente di sostegno, eppure molti Dirigenti scolastici continuano ad operare in questo modo per sopperire alla mancanza di personale in caso di assenza. 
Le leggi degli ultimi anni, con l’introduzione del maestro unico alle elementari e con la riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre della scuola media e superiore, non hanno previsto la possibilità di sostituzione immediata del personale docente assente, benché la malattia è routine e non un evento eccezionale o straordinario, in quanto l’essere umano non essendo una macchina a volte si può ammalare.
L’Amministrazione assegna annualmente alle scuole le risorse per le ore eccedenti (qualche decina) e quelle per le supplenze da utilizzare al bisogno. Appare risibile la manciata di risorse per le ore eccedenti, in quanto si esaurisce in poco tempo, mentre non risultano utilizzabili per il primo giorno di malattia del docente le risorse per le supplenze lunghe, considerato che questo tipo di sostituzioni richiedono del tempo per la ricerca del supplente.
Per questi motivi, in caso di assenza del docente, fino a quando non viene trovato il supplente, i Dirigenti scolastici non avendo sufficienti risorse per pagare le ore eccedenti ai docenti che eventualmente si rendono disponibili per sostituire il collega assente, illegittimamente accorpano le classi (o di parti di una con altra classe) e utilizzano in modo improprio l’insegnante di sostegno.
In questo modo, la carenza dell’Amministrazione che non assegna alle scuole sufficienti risorse per le ore eccedenti, anziché essere contestata dai Dirigenti scolastici , viene scaricata sul personale docente in servizio esponendolo a gravi rischi dal punto di vista penale e patrimoniale .
Infatti, se è vero che ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile il docente è responsabile degli alunni che gli vengono affidati ( nella classe in cui insegna ), non si può affermare che gli alunni della classe del docente assente ricadono sotto la responsabilità dei docenti presenti quel giorno a scuola . Semmai ricadono, invece, sotto la responsabilità del Dirigente scolastico che fin dall’inizio dell’anno scolastico deve prevedere la sostituzione ( ricercando la disponibilità ad effettuare ore eccedenti e prevedendo un quadro giornaliero di sostituzioni ) del docente assente .
L’assenza per malattia è routine e come tale va considerata nell’organizzazione del servizio, non è una cosa eccezionale .
Facendo un parallelismo con l’uso dell’automobile , il cui uso quotidiano è legato alla presenza di cinque ruote compresa quella di scorta ( purtroppo a volte capita di forare una delle quattro ruote in uso ), la scuola per funzionare usa solo quattro ruote ( quella di scorta è stata buttata via dalla legge 133/2008 che ha introdotto il maestro unico o prevalente e ha eliminato le poche ore a disposizione che alcune discipline prevedevano ) e in caso di foratura cerca di “fregare” ( assenza del docente ) una ruota alla prima auto parcheggiata nei paraggi ( il malcapitato docente presente che opera con la sua classe ).
Dopo aver considerato tutto ciò, purtroppo, siamo costretti a denunciare la grave situazione in cui versa la scuola trevigiana dove, a dispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975 riguardo i parametri di agibilità e igienico-sanitari delle scuole, in caso di assenza del personale docente, è consuetudine l’accorpamento delle classi e l’anomalo utilizzo dell’insegnante di sostegno su disposizione del Dirigente scolastico. Questa prassi “anomala” ( vietata da circolari ministeriali e territoriali – cfr. nota MIUR prot. n. 9839 del 08.11.2010, nota UST Bari prot. 76/1c del 04.05.2011 ) comporta per il personale docente l’assunzione di responsabilità penali e patrimoniali non previste, e mette a repentaglio la sicurezza degli stessi alunni pregiudicandone il diritto allo studio.
Certo fino a quando non ci scappa l’incidente grave o il morto (la cronaca quotidianamente ormai riporta incidenti nelle scuole italiane) le cose sono destinate ad andare avanti per inerzia .
Per questi motivi è opportuno che il personale docente prenda delle precauzioni per salvaguardare la propria responsabilità penale e patrimoniale nel caso in cui il Dirigente scolastico accorpi due classi (o di parti di una con altra classe) per l’assenza di un docente, o illegittimamente utilizzi impropriamente il docente di sostegno.
Per far questo si può operare in due fasi :
FASE 1
Presentare all’inizio dell’anno scolastico o immediatamente il modello Fase 1 con cui si chiede al Dirigente scolastico un ordine di servizio scritto ogni qualvolta vengano affidati alunni provenienti da altre classi;
FASE 2
Nel momento in cui si presenterà l’assegnazione di alunni provenienti da altre classi mediante il 1° ordine di servizio, fare atto di rimostranza scritto mediante presentazione del modello Fase 2 (ai sensi dell’art. 17 del DPR 3/1957) affermando di accettare gli alunni di cui trattasi solo dopo aver ricevuto il 2° ordine di servizio.
Si precisa che per la Fase 2 possono essere utilizzati modelli diversi a seconda se si sta operando in qualità di:

Leave a Reply

Powered by Blogger.