Un inutile e pietoso balletto governativo - Concorso straordinario subito, ma per soli titoli, Usare le GPS, dopo averle opportunamente verificate, per stabilizzare subito i precari con almeno tre anni di servizio

martedì 29 settembre 2020

 L'Ufficio Complicazioni Affari Semplici, sempre pronto a rendere complesso ciò che è semplice (e questa volta al servizio della ministra Azzolina), insiste nel fare un concorso in presenza, che scelleratamente allunga inutilmente i tempi, priva le scuole del personale precario appena incaricato e lo costringe a viaggiare fino alla sede dell'esame, senza nemmeno prevedere una prova suppletiva per coloro che nel frattempo, essendo in servizio, fossero in quarantena.



Dopo aver concordato il rinnovo delle graduatorie per le supplenze in estate, in cambio del concorso straordinario in autunno, la maggioranza di governo adesso mette in scena un inutile e pietoso balletto per le responsabilità sul concorso straordinario.

Il concorso straordinario va fatto. Subito! Ma per soli titoli e servizi. I precari con almeno tre anni di servizio sono già lì, sono nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e devono essere assunti tutti! Non si deve fare altro che controllare i titoli presentati in agosto, correggere gli errori e procedere all’assunzione di tutti/e i/le docenti con almeno tre anni di servizio presenti nelle GPS. Subito!

Senza attendere la formazione di commissioni, senza attendere la valutazione delle prove, senza attendere nulla!

A coloro che pensano che occorra una selezione, rispondiamo che la selezione è fasulla! Si tratta di docenti che già insegnano da almeno tre anni. Il giorno dopo la loro eventuale esclusione dal concorso torneranno in cattedra, come hanno sempre fatto in questi anni, a continuare la loro supplenza annuale. Esattamente come i vincitori della ridicola selezione. Con la differenza che i più fortunati saranno di ruolo, mentre gli altri saranno costretti a restare ancora precari.

A coloro che dicono che il concorso per soli titoli non è costituzionale rispondiamo che l’art. 97, comma terzo della Costituzione Italiana prevede: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”, pertanto non è esclusa la modalità di concorsi per soli titoli e servizi, infatti sono stati sempre banditi per tutte le P.A., scuola compresa.

Non siamo più disposti ad accettare bugie. È ora di porre la scuola al centro del dibattito politico. Siamo il fanalino di coda per gli investimenti nella scuola, mentre l'Italia è prima per numero di abbandoni scolastici.

La scuola si è aperta dimezzata: precari senza incarico, scuole senza insegnanti, scuole senza nuovi spazi, classi ancora pollaio, scuole ancora chiuse, tempo pieno che non c'è e chissà se ci sarà, didattica mista in molte scuole, personale ATA insufficiente e oberato di lavoro, trasporti carenti e non adeguati alle attuali condizioni epidemiologiche, confuse interpretazioni locali di confuse indicazioni nazionali sulla sicurezza e sulla prevenzione sanitaria, mancato accesso ai tamponi per tutti e veloci, alunni senza sostegno e, quindi, senza scuola.

Vogliamo maggiori investimenti nella scuola e diritto all'istruzione per tutti

Assumere subito, su tutti i posti vacanti e disponibili, tutti i precari con tre anni di servizio tramite le GPS

COBAS-Comitati di Base della Scuola

IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI SULLA COMPETENZA DISCIPLINARE DEI PRESIDI CHE LA LEGGE LIMITA ALLA SOLA CENSURA


IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERNI SULLA COMPETENZA DISCIPLINARE DEI PRESIDI CHE LA LEGGE LIMITA ALLA SOLA CENSURA
            Importante risultato dei COBAS DELLA SCUOLA di TERNI a tutela dei diritti dei docenti: anche dopo il D.Lgs “Madia” n. 75/2017 “ i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura, sono dunque Illegittimi tutti i provvedimenti disciplinari di sospensione  irrogatidal 2009 dai DS!
            Il Giudice dott.ssa Michela Francorsi del Tribunale di Terni, con sentenza 294/2020 del  15 luglio 2020, ha accolto il ricorso del prof. Franco Coppoli  patrocinato dai COBAS DELLA SCUOLA tramite gli avvocati Gabriella Caponi e Valentina Fratini, annullato la sanzione disciplinare al docente e condannato il MIUR -Direzione Regionale Ambito Territoriale per la Provincia di Terni e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, prof.ssa Cinzia Fabrizi legale rappresentate, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 2.300,00.
La vertenza riguarda il docente, sospeso due giorni dal servizio e dallo stipendio dal dirigente scolastico dell’ ITT “Allievi-Sangallo” di Terni in quanto dopo aver firmato il registro di classe sii rifiutava di apporre una seconda firma in un foglio presenze, ritenuta illegittima e vessatoria. La sentenza, pur non entrando nel merito, accoglie l’eccezione preliminare e riconosce l’illegittimità della sospensione in quanto riconosce che, anche dopo il decreto “Madia” i dirigenti scolastici non hanno alcuna competenza disciplinare oltre la censura scritta e che quindi i presidi non possono irrogare sospensioni dal servizio e dallo stipendio ai docenti. In particolare la Giudice afferma che " Deve ritenersi fondata l’eccepita nullità della sanzione disciplinare per incompetenza (…) del Dirigente scolastico ad irrogare sospensione.".
Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, per la libertà di insegnamento e per il carattere democratico della scuola, una sentenza che, di fatto, spunta l'arma della ritorsione e del ricatto disciplinare dei presidi “sceriffo” contro i docenti che rafforza le battaglie per una scuola comunità-educante collegiale,  dove possano convivere e si confrontino democraticamente e senza minacce di rappresaglia disciplinare diverse pratiche educative e relazionali, contro i tentativi di disciplinamento e di standardizzazione della didattica e di limitare i diritti dei lavoratori della scuola e la libertà di insegnamento garantita dall’art. 33 della Costituzione

            Infatti con il Decreto legislativo 150/2009 “Brunetta” e successivamente con il D.Lgs 75/2017 “Madia” si era tentato di imporre alla scuola pubblica un modello aziendale e padronale con la strategia del bastone e della carota: punire i docenti che rivendicavano una scuola libera e democratica e premiare la fedeltà dello staff, dei sottoposti alla scuola delle “competenze”, dei quiz INVALSI, della standardizzazione.
Se la “carota” del “bonus premiale” è stata cancellata con l’ultima legge finanziaria nel dicembre 2019, il “bastone” delle sanzioni disciplinari contro ‘’ i docenti “ contrastivi” (come li definisce un  sindacato dei presidi) è stato rotto con le lotte e con le vertenze in tribunale che hanno riconosciuto l’illegittimità della sospensioni dal servizio e dallo stipendio irrogate dai dirigenti scolastici.
            Come COBAS DELLA SCUOLA DI TERNI abbiamo già ottenuto nel 2017 una prima importante vittoria (successivamente confermata in Corte di Appello di Perugia) contro il decreto Brunetta.
            In violazione del Testo Unico e del CCNL il “Decreto Madia” aveva cercato di rimettere in mano ai dirigenti scolastici il bastone disciplinare, oggi questa sentenza conferma l’illegittimità delle sospensioni dal servizio da parte dei DS e quindi la fine del loro uso disciplinare, padronale e autoritario !
INVITIAMO TUTTI/E I E LE DOCENTI CHE SONO STATE SANZIONATI/E DAI DIRIGENTI CON PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI SOSPENSIONE A RIVOLGERSI AI COBAS DELLA SCUOLA  PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI, LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO, LA PROPRIA DIGNITÀ E PROFESSIONALITÀ DOCENTE INVIANDO MAIL A COBASTR@YAHOO.IT O CHIEDENDO APPUNTAMENTO CON MESSAGGIO WHATS APP AL 328 6536553

illegittimi provvedimenti su ferie, recuperi e attività aggiuntive del personale ATA


Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria
e p.c. ai DSGA delle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria

OGGETTO: illegittimi provvedimenti su ferie, recuperi e attività aggiuntive del personale ATA
Risulta alla scrivente O.S. che, in alcune Istituzioni Scolastiche della regione Umbria, i Dirigenti scolastici e/o i Direttori SGA starebbero emanando provvedimenti illegittimi che limiterebbero il diritto alle ferie, alla retribuzione per attività aggiuntive o al recupero delle ore aggiuntive effettuate dal personale ATA.
Le motivazioni addotte, talvolta soltanto verbali, avrebbero il loro presupposto nella mancata e/o parziale prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione o chiusura delle scuole a causa della pandemia determinata dal COVID 19.
A questo proposito, la scrivente O.S. sottolinea che:
1. la Nota M.I. prot. n. 323/2020 prevede che: “[…] dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c. c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”.
2. l’art. 87, comma 3, della l. n. 27/2020 prevede: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile […] e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, […] le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge […] Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Pertanto, alla luce delle norme su riportate, il personale che ha ridotto la propria prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, (e di cui poteva fruire entro il 30 aprile 2020) e, considerato che il CCNL vigente non contempla nessuno degli altri istituti previsti dal comma 3, dell’art. 87, della l. n. 27/2020 (“congedo”, “banca ore”, “rotazione” né “altri analoghi istituti”), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare le ferie o i recuperi compensativi maturati nell’anno scolastico in corso.
Inoltre, visto che l’art. 13, comma 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile  […]  devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico” e che il comma 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto”, è assolutamente illegittimo imporre al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.
Gli stessi principi vanno seguiti anche per il personale Ata con contratto a tempo determinato e laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”. Come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell’emergenza coronavirus.
Infine, l’art. 54 del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che:
– comma 3: “in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite”;
– comma 4: “Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, […] Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche […]”;
– comma 5: “[…] In mancanza di recupero delle predette ore, […] le stesse devono comunque essere retribuite”.
Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente non decurtando i giorni di ferie spettanti al personale ATA, non impedendo la fruizione dei riposi compensativi, se richiesti, né tantomeno azzerando o riducendo i compensi spettanti per le attività aggiuntive svolte nel corrente anno scolastico. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in ogni sede i diritti dei lavoratori.
Per I COBAS SCUOLA 
Franco Coppoli

FERIE personale Docente e FERIE e RECUPERI personale Ata. Formale DIFFIDA COBAS Scuola.

sabato 27 giugno 2020


Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Terni

Alle/ai Docenti e Ata

Alle RSU d’Istituto

Istituti Scolastici della provincia di Terni

e, p. c.

Al Dirigente dell’USR Umbria

Al Dirigenti A.T.S. TR



OGGETTO: FERIE personale Docente e FERIE e RECUPERI personale Ata.  Formale DIFFIDA COBAS Scuola.

 Gentili Dirigenti,
si è avuta notizia che in talune delle Istituzioni Scolastiche della provicia di Terni, da Voi dirette, siano state fornite comunicazioni, formali ed informali, inesatte e/o illegittime in relazione alla fruizione delle FERIE da parte del personale Docente e delle FERIE e RECUPERI da parte del personale Ata.
Infatti, sono state emesse disposizioni interne con le quali sarebbe stato previsto che il personale Docente ed Ata NON possa richiedere le FERIE, in vari periodi, tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020.
Alcune di queste disposizioni prevedono che non si possano richiedere le ferie oltre il 19 agosto 2020, altre chiedono di presentare le domande di ferie non oltre il 24 agosto 2020 e addirittura, in alcuni casi si intima di escludere dal calcolo delle ferie la prima settimana di luglio e l’ultima settimana di agosto 2020.
Le motivazioni di tali richieste sono varie (e ovviamente prive di alcun supporto normativo) ed appaiono assolutamente generiche, ipotetiche ed apodittiche poiché si parla, ad esempio, di “eventuali esigenze di servizio”, di “attività di predisposizione dell’anno scolastico” e “preparazione delle attività per l’inizio dell’anno scolastico”, non meglio precisate.
Si ricorda, a tale riguardo, che le FERIE del personale Docente ed Ata sono regolamentate dall’art. 13 (per il personale a tempo indeterminato e supplenti annuali) e dall’art. 19 (per il personale a tempo determinato), del CCNL Scuola 2006/2009, ancora in vigore.
La durata delle FERIE è di 32 giorni con più di tre anni di servizio, di 30 giorni per il personale neoassunto ed è proporzionale al servizio per il personale a tempo determinato.
Tutti i dipendenti hanno, altresì, diritto a 4 giornate di riposo che si aggiungono ai giorni di ferie (art.14 del CCNL 2006-2009) da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto.
Le ferie vanno fruite da personale Docente nel periodo di sospensione delle attività didattiche (dal 1° luglio al 31 di agosto) mentre il personale Ata ha diritto a fruire delle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche in maniera frazionata.
Va comunque assicurata al personale Ata la fruizione di almeno 15 giorni consecutivi nei mesi di luglio e agosto e nel rispetto dei turni prestabiliti nell’ambito del piano delle attività predisposto all’inizio dell’anno, ai sensi degli artt. 51 e 53 del CCNL Scuola 2006-2009.
Ciò premesso si segnala che non è stata approvata alcuna norma che limiti il DIRITTO alla fruizione delle FERIE da parte del personale della scuola, neanche in relazione all’attuale situazione di emergenza epidemiologica, e quindi la normativa vigente è il citato CCNL Scuola.
Il personale Docente potrà, quindi, richiedere il proprio periodo di ferie indifferentemente, ed a propria discrezione, tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020 senza che le dirigenze scolastiche possano ridurre o comprimere tale diritto, sulla base di proprie errate considerazioni, ipotizzando inesistenti attività che dovrebbero essere svolte prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.
Si invita, a tale riguardo, il personale Docente a richiedere le ferie nel periodo a loro più funzionale e, quindi, anche fino al 31 agosto 2020.
Si ricorda, a tale riguardo, che le norme vigenti, e la costante giurisprudenza, prevedono che il personale Docente possa essere chiamato in servizio nei periodi di sospensione delle attività didattiche solo ed esclusivamente nel caso in cui siano previste attività funzionali all’insegnamento deliberate dal Collegio dei Docenti nel Piano Annuale delle Attività Didattiche.
Il personale Ata potrà richiedere le ferie anche nell’intero periodo tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020 sulla base di criteri di turnazione tra le diverse unità di personale eventualmente previsti nel Piano delle Attività.
Al di fuori di tali turnazioni le richieste di ferie non potranno essere rifiutate dalla dirigenza scolastica se non a fronte di indifferibili esigenze di servizio che dovranno essere adeguatamente e chiaramente motivate e che non potranno prevedere impegni non previsti dal profilo di appartenenza anche in relazione ad attività legate all’emergenza sanitaria, come le sanificazioni degli ambienti, che non sono di competenza del personale Collaboratore Scolastico.
Di tali eventuali motivate variazioni o modifiche dei periodi di ferie dovrà, ovviamente, essere fornita preventiva comunicazione alle Rappresentanze Sindacali.
Viene segnalato, altresì, che in diversi Istituti Scolastici, prevalentemente e surrettiziamente in maniera informale e per vie brevi, si stia richiedendo al personale ATA, di recuperare giornate di lavoro non prestate dopo il 5 marzo 2020, nel periodo di emergenza epidemiologica, con giornate di recupero compensativo delle attività aggiuntive prestate nel corso dell’anno scolastico.
In mancanza di domanda di recupero da parte del personale (al quale si chiede incredibilmente di presentare richiesta in tal senso), viene spesso comunicato, sempre prevalentemente in maniera informale, che si procederà d’ufficio.
Si ricorda che niente di tutto ciò può essere richiesto o imposto al personale Ata.
Infatti, il CCNL Scuola 2006/2009 prevede, all’articolo 54, commi 3, 4, 5 e 6, quanto segue:
3) In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.
4) Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
5) Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
6) L’istituzione scolastica fornirà mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
Da quanto previsto dalla vigente normativa pattizia appare chiaro che nell’eventualità in cui per le attività aggiuntive prestate le/i lavoratrici/tori chiedano in luogo del pagamento di fruire di giornate di riposo compensativo le stesse potranno essere fruite entro il 31 agosto 2020 o, nel caso in cui vi fossero motivate esigenze di servizio che non lo consentissero, entro i primi tre mesi del successivo anno scolastico o in ultima analisi dovranno essere retribuite.
Non è in alcun modo previsto che le giornate di recupero compensativo possano essere utilizzate per le giornate di lavoro non prestate in relazione all’emergenza epidemiologica Covid 19 poiché le stesse (come segnalato anche dal Ministero dell’Istruzione), rientrano nei casi in cui viene applicato l’art. 1256 del Codice Civile con il quale l’obbligazione del lavoratore viene ritenuta assolta ed i periodi di “forzata” sospensione dal lavoro “saranno ritenuti validi a tutti gli effetti di legge”.
In nessun caso, quindi, il recupero delle attività aggiuntive prestate può essere decurtato in modo unilaterale da parte dell’Istituzione Scolastica di servizio.
Come già accennato abbiamo avuto notizia, invece, di alcune Istituzioni Scolastiche nelle quali si richiede ai lavoratori di imputare le giornate di recupero in giorni nei quali non hanno potuto prestare la propria attività lavorativa a causa delle restrizioni governative Covid19.
Tali richieste sono prive di alcun fondamento ed illegittime.
Ciò premesso e considerato la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola propone formale DIFFIDA e chiede ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche coinvolte che si astengano dal richiedere o imporre al personale Docente di escludere dai periodi di ferie giornate ricomprese tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2020.
Parimenti si chiede che nello stesso periodo nell’eventualità in cui debbano essere escluse alcune giornate di ferie per il personale Ata le disposizioni vengano emesse con atti formali e debitamente motivati.
Infine, si chiede che non si tenti di imporre (oltretutto in maniera informale e senza assunzione di alcuna responsabilità), al personale Ata di recuperare giorni di mancata prestazione del servizio, per l’emergenza epidemiologica, con giornate di riposi compensativi per attività aggiuntive precedentemente prestate poiché tale richiesta, come ampiamente argomentato, è chiaramente illegittima.
In difetto la scrivente Organizzazione Sindacale COBAS Scuola, al fine di tutelare i propri aderenti, si riserva di agire nelle sedi opportune.
Si chiede di affiggere tale comunicazione nelle bacheche sindacali delle scuole e pubblicarla in quelle online.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Terni, 26 giugno 2020

per i COBAS Scuola

Franco Coppoli 


NOTA SU ATA - FERIE, PERMESSI LAVORO AGILE

sabato 20 giugno 2020


Alla Direzione Generale dell’U.S.R UMBRIA
Al Dirigente dell’ AT di Terni
Ai Dirigenti scolastici
Alle RSUe al personale docente e ATA
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Terni
LORO SEDI
Oggetto: ferie e recuperi personale Ata; modalità di lavoro agile
    In base a notizie pervenute, in alcune Istituzioni Scolastiche della Provincia di Terni il Dirigente scolastico e/o il DSGA starebbe autorizzando o obbligando il personale ATA a presentare richiesta di ferie o di recuperi compensativi per il periodo di sospensione delle attività didattiche e di riduzione delle prestazioni lavorative. Nei casi più gravi, tale collocazione risulterebbe addirittura imposta d’ufficio, con conseguente riduzione delle ferie e dei riposi compensativi residui.
Si richiamano, a tal proposito, alcuni passi significativi della Nota MIUR prot. n. 323 del 10 marzo 2020, con oggetto “Personale ATA. Istruzioni operative”, che segue la Nota Miur prot. n. 279 del MIUR dell’8 marzo 2020.
“I DPCM, attuativi del DL n. 6/2020, perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa. (..) Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio”

·         Per cui, la nota prot. n. 323 del 10 marzo 2020, non superata dal contesto normativo vigente, chiarisce definitivamente che, in via prioritaria, il personale che ha usufruito (o usufruirà) della riduzione della prestazione lavorativa, poteva utilizzare solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate negli anni scolastici precedenti al 2019 20) non godute, ma che avrebbe dovuto godere entro il 30 Aprile 2020. Lo stesso principio si può applicare ai riposi compensativi pregressi, che peraltro in base all’art. 54 c. 5 del CCNL 2006-9 possono essere fruiti entro tre mesi dell’anno scolastico successivo.
·         Negli altri casi,  il personale ATA, che non ha espletato il proprio ordinario servizio, stante l’eccezionalità della situazione ai sensi dell'art. 1256, c. 2, del codice civile (impossibilità della prestazione per una causa di forza maggiore non imputabile al debitore), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato e non dovrà usare, in un modo o nell’altro, le ferie o i recuperi compensativi, maturati nell’anno in corso.
  • L’ art. 87 punto 3 del DL n. 18/2020 prevede: “qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al c. 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”.  Quindi, non è previsto alcun atto impositivo d'ufficio nella collocazione delle ferie  e/o riposi compensativi.
  • Inoltre, l'art. 13 c. 8 del CCNL 2006 – 9 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile [...] devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.”. Il c. 11 dello stesso articolo stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.”

·         Per cui è assolutamente illegittimo imporre, in un modo o nell’altro, al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie e i riposi compensativi residui.
·         Gli stessi principi vanno seguiti per il personale Ata con contratto a tempo determinato: laddove, come nella maggior parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c. 2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono retribuiti, ma  nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016 18 si afferma che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, c.8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente” : come è evidente non è nella responsabilità del lavoratore l'impossibilità di usufruire delle ferie a causa dell'emergenza coronavirus.
  • Infine, l’art. 54 del CCNL 2006 – 09 prevede ai comma 3, 4 e 5 : “in quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.  Se il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.  Le predette giornate di riposo non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite”.
Si ricorda anche che i DPCM prevedono che la normativa sullo svolgimento in presenza delle sole attività indifferibili (come per esempio le prestazioni del personale Ata collegate agli Esami di Stati e, in parte, agli scrutini) e, in generale, sul lavoro agile si applica fino al 31 luglio 2020. Per cui, i turni da svolgere in presenza vanno comunque comunicati tramite circolare al personale e opportunamente motivati, con riferimento all’indifferibilità delle prestazioni.
Si invitano, pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente. In caso contrario, la scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in sede giurisdizionale i diritti dei lavoratori.
Terni 20/06/2020
Per i COBAS – Comitati di base della scuola
Franco Coppoli

Documento docenti Liceo Vittorio Emanuele-Garibaldi di Napoli


pubblichiamo il documento del  Liceo Vittorio Emanuele-Garibaldi di Napoli che condividiamo  e invitiamo a prendere come modello per proporlo nei collegi docenti...

al Ministro
(...)


In riferimento alle criticità emerse nel Collegio dei Docenti, riunitosi in modalità telematica il 12 giugno 2020, i sottoscritti docenti del Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II-Garibaldi” di Napoli,
RITENGONO
 che ogni forma di didattica, adottata in tempo di sospensione della didattica in presenza, debba essere considerata una misura strettamente emergenziale. Dall’analisi degli aspetti negativi emerge che la Didattica a distanza, attuata nel periodo marzo-giugno 2020:
 1) non rappresenta, né sostituisce in alcun modo, il rapporto educativo in presenza;
2) è discriminatoria e penalizzante, sia per ragioni socio-economiche, in assenza di ambienti idonei e di adeguata strumentazione, sia perché non inclusiva dei soggetti più deboli e isolati;
3) emargina in particolar modo le discipline a carattere strettamente sperimentale, sia scientifiche, sia tecniche e professionalizzanti, che richiedono una didattica meramente laboratoriale;
4) non permette la libera e complessa relazione educativa nel processo di insegnamento-apprendimento, risultando più adatta ad un “insegnamento” di tipo trasmissivo - mai come in questo caso in modalità esclusivamente “frontale” passivo e standardizzato - limitando fortemente le opportunità di sviluppo del pensiero critico;
5) non consente di verificare l’autenticità delle risposte nelle prove di verifica, limitandone gravemente la funzione formativa;
6) consente alle piattaforme digitali private (in assenza di un’unica piattaforma validata dal Ministero dell’Istruzione) di profilare a scopo di profitto privato intere comunità scolastiche.
Considerato tutto ciò , i Docenti del Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele IIGaribaldi” di Napoli
CHIEDONO
-che a settembre la scuola riapra in sicurezza e in presenza, escludendo qualsiasi forma ibrida di attività scolastica (come prevedere metà classe in presenza e metà a distanza);
-investimenti significativi per garantire interventi urgenti per modifiche, anche provvisorie, alla struttura interna degli edifici scolastici, con reperimento di ulteriori spazi, con l'impiego immediato di ogni edificio idoneo e disponibile ad accogliere le classi in condizioni di sicurezza;
-che eventuali problemi di sicurezza siano affrontati anzitutto tramite una riduzione netta del numero di alunne e di alunni per classe, con un investimento straordinario e dovuto, dopo anni di tagli alla scuola. È pertanto necessaria una revisione dei criteri di formazione delle classi (DPR 81/2009 “Riforma Gelmini”), con una drastica riduzione del numero delle alunne e degli alunni, in ottemperanza alle norme di distanziamento previste dal decreto sulla sicurezza;
-che non vi sia aggravio di lavoro a carico dei docenti, come annunciato dalla Ministra Azzolina, mediante una rimodulazione dell'orario scolastico che prevedrebbe unità didattiche da 40 o 50 minuti, con conseguente recupero da parte delle lavoratrici e dei lavoratori. E’, pertanto necessario, l’aumento degli organici attraverso l’assunzione dei docenti e del personale ATA necessario, cominciando a stabilizzare le decine di migliaia di personale, che hanno consentito il funzionamento della scuola in questi anni;
-che l'utilizzo di tutte le risorse interne ed esterne alla scuola (ore di potenziamento, risorse legate al FIS, PON, finanziamenti di enti pubblici e soggetti privati) sia prioritariamente finalizzato, nell'arco dell'a.s. 2020/2021, a garantire il regolare svolgimento delle attività in presenza secondo i criteri di sicurezza.

A TERNI LA SCUOLA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO ORE 17 NON C’È SICUREZZA SENZA RISORSE

domenica 7 giugno 2020

LA SCUOLA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
6 GIUGNO ORE 17
NON C’È SICUREZZA 
SENZA RISORSE
Vogliamo riaprire le scuole alla didattica in presenza, alla vita sociale e affettiva di bambin* e ragazz* che in questi mesi sono stati abbandonat* a se stess*, tutelando la salute di tutta la comunità scolastica.
Un piano straordinario per la scuola è urgente, necessario e giusto.
Come è possibile che lo Stato destini decine di miliardi alle imprese private e riservi alla scuola  solamente 1 miliardo e mezzo per due anni?
Gli stanziamenti sono del tutto insufficienti e laddove sarebbe necessario investire in spazi adeguati, incremento massiccio dell'organico e misure di prevenzione ci si preoccupa di “device” e connettività.
Per questo le misure presentate in questi giorni non offrono alcuna certezza sui modi della riapertura a settembre.
E' verosimile immaginare che, senza gli interventi urgenti appena menzionati, al primo allarme bambin*, adolescenti e insegnanti saranno di nuovo rispediti a casa.
In questi ultimi giorni inoltre:
·                     è scomparso ogni riferimento al reperimento di risorse straordinarie;
·                     vengono proposte riduzioni del tempo scuola;
·                     si lascia via libera al fai-da-te delle singole istituzioni e all'arbitrarietà dei singoli dirigenti di decidere turnazioni/alternanze e utilizzo di didattica a distanza già dalla scuola media! E nonostante il disastro didattico e relazionale che abbiamo vissuto in questi mesi!
Di fronte a un probabile naufragio si spinge sul “si salvi chi può”, si rinuncia così all'idea di un diritto garantito a tutti allo stesso modo.
E ancora:
·                     si propone l’esternalizzazione della scuola mediante ricorso a cooperative o volontariato;
·                     si ripropongono le classi-pollaio, utilizzando il “divisore 27” della Gelmini;
·                     è stata bloccata la stabilizzazione dei/delle docenti precari/ie che da anni lavorano nelle scuole, con il risultato di avere in previsione oltre 200.000 precari in servizio a settembre.
Tutto ciò è pericoloso non solo per la ripresa a settembre, ma anche (e soprattutto) per il futuro della scuola.
Questi disordinati brandelli di un'ipotetica soluzione prefigurano in realtà una pericolosa destrutturazione della scuola pubblica che non ha precedenti.
Pochissimi, tra i fondi ingenti che si stanno stanziando per uscire dall'emergenza creata dal Covid 19, sono destinati all'istruzione e all'educazione.
Di fronte a questo scenario ribadiamo: Priorità alla scuola!
L’ISTRUZIONE E LA SICUREZZA SONO DIRITTI: GENITORI, STUDENT*, INSEGNANTI, PERSONALE ATA, EDUCATRICI ED EDUCATORI DI NUOVO INSIEME, DI NUOVO IN PIAZZA.
COBAS-CESP Centro Studi per la scuola pubblica

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