Con nota MIURAOODRVE/UFF.III/13235/C21 datata 21 settembre 2012 l’Ufficio Scolastico regionale del Veneto ha fornito anche per quest’anno scolastico Indicazioni
operative per la nomina dei docenti per le attività alternative
all’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I e II grado.
La nota ricalca lo schema di quelle analoghe pubblicate (dopo anni di insistenze e con un contributo non indifferente legato al lavoro svolto dai Comitati Buona Scuola del Veneto, vedi qui) negli ultimi due anni scolastici.
Ricapitoliamo i punti principali:
- Nei confronti degli
alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione
Cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari
per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 61 del 18 luglio 2012).
- La scelta di non avvalersi
della religione cattolica ha effetto per l’intero anno scolastico di
prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli
anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno
scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni .
- E’ compito del collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica.
Ai fini dell’affidamento delle attività alternative, i Dirigenti scolastici devono osservare le disposizioni vigenti:
a) prioritariamente
devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo
indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza
nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e
successivamente nei confronti di quelli che hanno l’obbligo di
completare l’orario di cattedra.
b) nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i
Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione
Cattolica come ore eccedenti l’orario di cattedra fino al limite
massimo di 6 ore. L’invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio. La possibilità di effettuare ore eccedenti è estesa anche ai docenti di scuola dell’infanzia (oltre le 25 ore settimanali) e di scuola primaria (oltre le 24 ore settimanali).
c) qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i
Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato
con supplenti già in servizio per spezzoni orario o contratti a tempo
determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle graduatorie d’istituto.
Nei casi b) e c), la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto sino al 30 giugno 2012 (per la scuola dell’infanzia) o fino al termine delle lezioni (per gli altri ordini e gradi di scuola).
Per quel che riguarda le modalità di pagamento degli insegnanti, la nota dell’USR richiama la circolare M.E.F. n. 26482 del 7 marzo 2011, la quale chiarisce che:
“poiché a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell’insegnamento delle attività alternativa, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”
Viene segnalato che ai fini dell’attribuzione delle ore da liquidare, in coerenza con le vigenti disposizioni, esistono quattro tipologie di destinatari e le conseguenti modalità di retribuzione:
1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
2. docenti dichiaratisi disponibili ed effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
3. personale
supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato
apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
4. personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.
Nell’ipotesi 1), essendo personale già retribuito per l’intero orario, non vi sono oneri aggiuntivi.
Nell’ipotesi 2) le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, sono
liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il
pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
Nell’ipotesi 3) le attività alternative sono
liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani
gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al
contratto principale.
Nell’ipotesi 4) l’onere
va imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a
tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti:
- scuola dell’infanzia (cap. 2156),
- scuola primaria (cap. 2154),
- scuola secondaria di primo grado (cap. 2155),
- scuola secondaria di secondo grado (cap. 2149).
Viene inoltre richiamata la nota del gestore del sistema informativo del 5.9.2012 (portale SIDI), concernente la disponibilità delle nuove funzioni SIDI per la gestione dei contratti di lavoro (tipologie N23, N24 e N25).
Viene inoltre sottolineato che non è necessaria alcuna preventiva autorizzazione formale alle Istituzioni scolastiche da parte dell’USR, vista la natura obbligatoria di tali attività, che vanno garantite esclusivamente in presenza di studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.
Le procedure illustrate nella nota si applicano anche nel caso in cui sia stato scelto lo studio individuale con assistenza di personale docente.
Scarica qui il testo della nota dell’USR del Veneto