“Dal combinato disposto dell’art. 25 del Testo unico del Pubblico
Impiego e dall’art. 7 D.L.vo 297/94, si evince che ai dirigenti delle
istituzioni scolastiche spettano determinati poteri, che tuttavia devono essere esercitati nel rispetto delle
attribuzioni e delle competenze del collegio dei docenti e degli altri organi
collegiali della scuola.”.
Lo ha spiegato l’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia in un parere emesso il 4 marzo scorso su
richiesta dell'Usr del Veneto. ùChe conforta
l'orientamento già espresso in precedenza dall'Usr Veneto con la nota n.621/C1 del 15 gennaio 2013.
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