I docenti non devono timbrare neanche per lo straordinario

lunedì 22 ottobre 2012

Sbaglia il dirigente che si ostina a pretendere il marcatempo
Mentre la rilevazione delle presenze è prevista scatta per gli ATA 
Lo stabilisce la Suprema corte con la sentenza n. 11025 del 12 maggio 2006 che per togliere qualsiasi dubbio, afferma "Dalla giurisprudenza di legittimità e da quella amministrativa si ricava il principio che per i dipendenti pubblici l'obbligo di adempiere alle formalità prescrittte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale. Nel settore scolastico il D.sgl. del 16 aprile 1994, n. 297, art. 396 (Testo Unico sulla scuola) affida al preside compiti di promozione e coordinamento, nell'ambito delle norme dello stesso T.U. e del contratto collettivo".
Infatti l'art. 92 del CCNL 2006-2009 già art. 89 del CCNL 2003 "prevede l'obbligo per il personale ATA di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obblogo non è previsto per il personale docente".
 

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