Art. 3 Riduzione delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri.
32 (ex comma 30). A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [1], trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali ed amministrativi.
33 (ex comma 31). 31. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [2], in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.
[1]Articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
A decorrere dal 1° settembre 1996 l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica è effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.[2]. Art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
…..
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere
avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
(inidonei)
33. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile di cui all’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale
(Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e dell’economia e delle finanze, sentito l’Inps, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative
del presente articolo.
(Salvaprecari)
35. Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con leregioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali.
A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste
dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
(Dirigenti e DSGA)
36. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico 2012/2013 alle”;
b) al comma 5-bis le parole “A decorrere dall’” sono sostituite da “Nell’”;
c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione,dell’università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.
(Concorsi)
34 (ex comma 37). All’articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15 .
35 (ex comma 38). Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi
a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio2008, n.140. I componenti delle commissioni giudicatrici non
possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso
39. Al comma 3 dell’art. 75 del decreto 1999 del 30 luglio n. 300, dopo le parole “uffici scolastici regionali” sono inserite le seguenti parole “o interregionali”
(Scuole paritarie)
40. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
“Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”
41. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al limite costituito dall’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente
generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni
iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L’esito dell’esame di idoneità,in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato
(Orario docenti)
42. A decorrere dal 1° settembre 2013 l'orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali.
Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione
scolastica di titolarità nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.
Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l’orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all’attività di sostegno, e in subordine, alla copertura degli spezzoni orari di insegnamenti curriculari per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell’istituzione scolastica di titolarità.
L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013.
Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di 15 giorni su base annua.
Gli articoli precedenti sono sostituiti dai seguenti:
36. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dismette la sede romana di piazzale Kennedy e il relativo contratto di locazione è risolto. Da tale dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
37. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2013.
38. Nell’esercizio finanziario 2013 è versata all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a valere a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto.
39. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni
scolastiche.
(Ferie docenti supplenti)
42 (ex comma 43). Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività
valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che
vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.
44. All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (3), è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente ed ATA (aggiunto) supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie”.
45. Le 45. Le disposizioni di cui ai commi dal 42 al 43 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
45 (ex comma 46). All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (4) sono apportate le seguenti modifiche :
a) al primo periodo, le parole "trecento unità" sono sostituite dalle seguenti "centocinquanta unità";
b) al secondo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità";
b) al terzo periodo le parole "cento unità" sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità".
46 (ex comma 47). Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo
26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l'anno scolastico 2012/2013.
47 (ex comma 48). Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'Amministrazione richiedente.
(3) Art. 5. - Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni
Omissis
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa Consob,sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimentodel limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie.
(4) Art. 26. Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto
omissis
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a trecento unità centocinquanta unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità cinquanta unità.
Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità cinquanta unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori
ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta. E' abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.