Se è certamente vero che le disposizioni contenute nell'articolo 21, commi 1, 2 e 3 del disegno di legge non indicano espressamente la sorte riservata ai compensi liquidati ai titolati delle due posizioni economiche, è altrettanto vero, trattandosi di voci stipendiali, che non potranno per tale loro natura non sottostare alle norme sul blocco delle retribuzioni. Ben venga ovviamente una interpretazione diversa purché chiaramente indicata nella norma di legge.
Non va peraltro ignorato che i predetti compensi, la cui natura, ripetiamo, è quella di una retribuzione aggiuntiva collegata ad un maggiore impegno lavorativo, non sono già più corrisposti dal 1° settembre 2014, mentre quelli spettanti a partire dal 2011 e fino ad agosto del 2014 stanno per essere liquidati non nella loro interezza ma con una somma «una tantum».
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