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FINE DELLE LEZIONI. Obblighi di lavoro del personale ATA e docente

lunedì 27 maggio 2024

 

Si avvicina l’8 giugno, termine delle lezioni nelle scuole umbre [e come ogni anno non pochi dirigenti scolastici e/o DSGA pensano di poter utilizzare il personale ATA e docente a proprio piacimento, come se la fine delle lezioni corrispondesse con la fine delle regole stabilite dai contratti.
Troppo spesso assistiamo a: modifiche di orario, chiusure prefestive, spostamento dai plessi, obblighi di presenza ecc. imposti unilateralmente senza seguire le legittime procedure previste dalle norme vigenti.
Ma – ricordiamolo – il periodo che va dalla fine delle lezioni dell’a.s. 2023/2024 [8 giugno] all’inizio di quelle dell’a.s. 2024/2025 rimane regolamentato da quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, dai Contratti Integrativi d’istituto e dalle delibere degli Organi collegiali [art. 7 e art. 10, d.lgs. n. 297/1994].

Riepiloghiamo, allora, quali siano gli obblighi di lavoro del personale ATA e del personale docente nel periodo tra la fine delle lezioni e la ripresa delle stesse [analogo discorso vale anche per gli altri periodi di interruzione dell’attività didattica: festività natalizie, pasquali, ecc.].

PERSONALE ATA
Anche in questi mesi continua ovviamente a rimanere in vigore il “piano delle attività” [art. 63, CCNL 2024], che è stato proposto dal DSGA “in uno specifico incontro con il personale ATA” all’inizio dell’a.s. e poi è stato adottato dal dirigente scolastico, che ne ha verificato la congruenza al PTOF e avviato il confronto e la contrattazione con le RSU sugli specifici aspetti [art. 30, CCNL 2024]: articolazione dell’orario di lavoro; flessibilità oraria in entrata e in uscita; criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite; criteri riguardanti le assegnazioni ai plessi; criteri per il conferimento degli incarichi, ecc.
Quindi, in questo “piano” devono essere indicati fin dall’inizio dell’a.s. tutti gli obblighi di servizio, che prevedono:
1) Attività o mansioni previste dall’area di appartenenza [art. 50, comma 5 e Allegato A, CCNL 2024; art. 51, CCNL 2007];
2) eventuali Attività aggiuntive [art. 88, comma 2, lett. e) CCNL 2007] “che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia”. Ricordiamo che – ai sensi dell’art. 54, comma 4, CCNL 2007 – spetta solo al/la dipendente “richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo” che quindi non possono essere trasformate d’ufficio in “compensativo”.
Mentre le ore di “intensificazione” vanno sempre retribuite secondo quanto previsto dal contratto d’istituto;
3) eventuali Incarichi specifici [art. 54, CCNL 2024].

Quindi, le eventuali modifiche di orari, sedi di lavoro, ecc. non possono essere improvvisate al momento, ma devono essere già indicate nel “piano”, tutelando i diritti del personale e la funzionalità della scuola.

PERSONALE DOCENTE
Analogamente al personale ATA, “Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti … e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze” [art. 43, CCNL 2024]. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. su orario, assegnazione delle classi, ecc. [art. 7, comma 2, lett. b) e art. 10, comma 4, d.lgs. n. 297/1994], il “piano” diventa poi oggetto di confronto con le RSU.
Quindi, anche per il personale docente, prima dell’inizio delle lezioni sono “conferiti in forma scritta” tutti gli obblighi di lavoro, che sono “articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”:
1) Attività di insegnamento [art. 43, CCNL 2024 e art. 4, d.P.R. n. 275/1999];
2) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento [art. 44, CCNL 2024];
3) eventuali Attività aggiuntive [art. 45, CCNL 2024];
4) eventuali Funzioni strumentali [art. 33, CCNL 2007];
5) eventuali Supplenze temporanee [art. 43, commi 5 e 6, CCNL 2024].

Quindi, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è evidente che non sussiste nessun obbligo derivante dalle “attività di insegnamento” [25, 22+2 o 18 ore settimanali] che non si svolgono, ma soltanto quello previsto per le “attività funzionali all’insegnamento”: scrutini, esami o riunioni già programmate dal Collegio dei docenti all’interno delle 40 + 40 ore.
Qui finiscono gli obblighi di lavoro. Non vi dovrebbero essere dubbi, ma sappiamo che non pochi dirigenti scolastici pensano che da giugno a settembre gli/le insegnanti debbano essere considerati in servizio secondo il loro orario di insegnamento e quindi impegnino colleghe e colleghi nei modi più svariati fino alla degradante pratica di andare a scuola a mettere la firma e poi andarsene.
Chi ha fatto in Collegio dei docenti una programmazione seria delle 40 + 40 ore ha sperimentato che non sono poche, soddisfano pienamente le esigenze e occupano non pochi giorni dei mesi di giugno e settembre.
Ancora una volta quindi attenzione alla formulazione e alla chiarezza delle delibere votate, perché una volta previste le attività aggiuntive, e quant’altro inserito nel piano delle attività [orario delle lezioni, corsi di recupero, riunioni degli organi collegiali, rapporti individuali con le famiglie, aggiornamento e formazione] tutti gli impegni diventano obbligatori.

Lo ribadiamo: questi impegni costituiscono tutti gli obblighi di lavoro oltre i quali non si può imporre alcuna presenza a scuola come sancito dalle stesse indicazioni ministeriali [nota MPI n. 1972/1980: “Appare in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, numero 416 e 417, l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attive e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza permanente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico”] e dalla giurisprudenza [sent. TAR Lazio-Latina n. 359/1984; sent. Cons. di Stato-sez.VI n. 173/1987: “… né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal d.P.R. n. 417/1974”].

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