Il TESTO UNICO 1994, all’ art.395, comma 2 riporta quanto segue:
“I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell’attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.”
Soffermandoci proprio sull’attività didattica dei docenti e sul loro orario di servizio, sono ancora i docenti di sostegno che nella loro funzione, all’interno del contesto scolastico, devono fare i conti con un’assenza di un riferimento normativo che regolamenti l’orario di servizio. Eppure i docenti di sostegno sono comunque impegnati per un numero di ore pari a quello dei docenti dell’ordine di scuola di servizio.
Chi decide l’orario di servizio dei docenti di sostegno
L’attività didattica dell’insegnante di sostegno si inserisce nel quadro orario delle lezioni e va contestualizzata al piano educativo individualizzato (PEI) e alle esigenze dell’alunno, infatti è proprio il docente di sostegno che prepara uno schema d’orario da sottoporre all’attenzione del Dirigente Scolastico. Quest’ultimo accerterà che rispetti i criteri e i principi che assicurino il processo di integrazione e di acquisizione delle competenze da parte dell’alunno con disabilità.
Tale orario, condiviso anche con il Consiglio di classe, potrà subire delle modifiche durante l’anno scolastico sempre se dovessero verificarsi delle esigenze diverse ai bisogni dell’alunno.
Formazione classi con alunni con disabilità
Il Ministero d’Istruzione, lo scorso aprile ha diffuso la Nota 487 sull’ Organico docenti a.s. 2020/2021 nella quale si comunicava che le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’articolo 5 del D.P.R. 81/2009.
Inoltre si poneva la massima attenzione alla costituzione delle classi iniziali con alunni con disabilità, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 81/2009, articolo 5, commi 2 e 3.
Ricordiamo che il suddetto articolo al comma 2 esplica quanto segue:
“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.
Specificato il numero con non più di 20 alunni per classe, in presenza di alunni con disabilità, la Circolare Ministeriale 63/11 chiarisce che una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di uno con certificazione di “gravità” (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o di due “non gravi” (articolo 3, comma 1 della medesima Legge 104/92).
Del resto la logica di tali disposizioni non è quella di vietare la presenza nella medesima classe di due alunni con disabilità, ma quella di assicurare agli alunni la giusta assistenza didattica ed educativa. Infatti in tali casi il criterio comune di tutte le scuole, è quello di inserire all’interno di una stessa classe, lì dove si presenti la necessità, un alunno con certificazione grave e un altro meno grave, nel rispetto del diritto all’istruzione degli alunni con disabili.
Va detto inoltre che nell’ordinamento giuridico italiano non esiste una norma che impone e consente che, nel caso in cui due allievi portatori di handicap grave presentino richiesta di iscrizione al medesimo Istituto Scolastico, ad uno dei due possa essere negata l’iscrizione al predetto Istituto invocando la presenza dell’altro disabile nella stessa classe.
Si tratta di un criterio generale, valorizzato dalla Sezione 3-bis del Tar Lazio Roma, con la sentenza n. 2250 del 28 febbraio 2018.
Compresenza di docenti di sostegno nella stessa classe
Dal momento che la norma prevede la presenza di più di un alunno con disabilità all’interno di una stessa classe, la compresenza di due docenti di sostegno nelle stesse ore, non viola nessun principio legislativo, anche perché compito del docente di sostegno è quello di supportare il proprio alunno nei momenti scolastici in cui ne ha più bisogno e la scansione oraria è realizzata proprio al fine di andare ad intervenire in quelle discipline in cui l’alunno dimostra di presentare delle debolezze. .
L’importante è creare un ambiente sereno dove possa avvenire l’integrazione degli alunni per raggiungere poi il successo formativo di tutta la classe.