Archive for aprile 2019
I sindacati-scuola della Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno accettato il pacchetto di fuffa propinato loro nella nottata dal presidente del Consiglio Conte ed hanno “sospeso” (di fatto revocato) lo sciopero indetto insieme a noi e ad altri sindacati per il 17 maggio. Che Conte abbia distribuito solo fuffa e non si sia preso alcun impegno serio risulta lampante dalla lettura del testo congiunto uscito dalla riunione notturna.
1) Particolarmente clamorosa è l’accettazione da parte dei Cinque delle promesse sul punto fondamentale dello sciopero, la regionalizzazione: punto peraltro confinato alla fine del testo dell’intesa. Qui la fuffa parte già dal titolo, “La scuola del Paese”, ove la parola “regionalizzazione” è saltata a pie’ pari. Vi si dice banalmente che verrà rispettata la Costituzione – e vorremmo vedere – perchè il governo “si impegna a salvaguardare l’unità e l’identità del sistema nazionale di istruzione garantendo lo status giuridico di tutto il personale regolato dal CCNL”. Ossia, l’ovvio, mentre le ulteriori aggiunte per “garantire la tutela dell’unitarietà degli ordinamenti statali e dei curriculi”, oltre al sistema di reclutamento, non impegnano seriamente il governo perchè il termine “unitarietà” non significa “unità” ma magari alcune regole comuni generali e poi differenze significative su tutto il resto. Insomma, non si scappa: se si è davvero contro la regionalizzazione, l’unica richiesta decisiva è quella di far uscire almeno l’istruzione dalla proposta di legge sull'”autonomia differenziata”.
2) Fuffa totale è anche il punto messo all’inizio dell’intesa per guadagnarsi benemerenze sulla vicenda contrattuale e salariale. Infatti il governo si limita ad “impegnarsi per reperire risorse in occasione della legge di bilancio 2020 per un graduale avvicinamento all’Europa”. E sapendo quello che ci aspetta nella legge di bilancio, è un impegno ridicolo non suffragato nè da cifre nè da dati credibili, ancor più risibile se si tiene conto che negli ultimi anni docenti ed Ata hanno perso oltre il 20% di salario reale e un investimento che dovesse anche solo riportare i salari a livello del decennio scorso esigerebbe ben altro che una frasetta ma un impegno sostanziale dei ministri economici di cui non c’è manco l’ombra.
3) L’unico punto dove la fuffa è dominante ma lo sforzo truffaldino è un po’ più sofisticato è quello riguardante la stabilizzazione dei precari, laddove si promettono percorsi privilegiati per chi ha i 36 mesi di insegnamento in un futuro non meglio specificato (“il governo individuerà adeguate modalità per agevolare l’immissione in ruolo del personale docente con esperienze di servizio di almeno 36 mesi”) mentre per il qui ed ora (“transitoriamente”) si parla di concorsi “riservati selettivi”, ben sapendo che percorsi del genere “selettivi” sono già stati attivati o lo saranno comunque nei prosimi mesi.
4) Fuffa al 100% anche per gli ATA, niente sulla carenza degli organici, niente sui sovraccarichi di lavoro, sugli stipendi da fame, sugli orari e sulle mansioni, ma solo una promessa di ulteriore gerarchizzazione, in particolare verso i DSGA.
Insomma, appare evidente che: a) ai Cinque sindacati di lottare sul serio contro la regionalizzazione non è mai davvero interessato e stanno gestendo questa sceneggiata per ribadire la loro presenza nella scena nazionale, pensando magari che le elezioni europee butteranno per aria l’attuale quadro politico e la regionalizzazione verrà rimandata; b) Conte, che è “servitor di due padroni”, sa bene di non poter sfidare nè il “dominus” vero del governo, e cioè Salvini, nè il “sub-dominus” Di Maio, non sapendo peraltro neanche se resterà a Palazzo Chigi dopo le Europee.
Assolutamente sicuro, comunque, è che i COBAS lo sciopero lo confermano per il 17 maggio: e nei prossimi giorni seguiremo attentamente le trattative con il governo che, dicono i Cinque, dovrebbero proseguire per una settimana, al fine di rivelare ulteriormente come di fuffa totale si tratti E questo tanto più perché crediamo che anche tra molti iscritti/e dei Cinque, una volta rivelata la cialtroneria dell’accordo, ci sia la volontà di battersi contro la regionalizzazione, per un contratto con consistenti recuperi salariali e per l’assunzione stabile di tutti i precari.
In quanto al come manifestare in piazza il 17 maggio decideremo nei prossimi giorni, discutendone anche con le altre organizzazioni che confermeranno lo sciopero.
Graduatorie di istituto, a breve aggiornamento I fascia. Chi riguarda e cosa fare
lunedì 15 aprile 2019
· Posted in
a breve aggiornamento I fascia. Chi riguarda e cosa fare,
graduatorie di istituto
–
Il Miur, come riferito, emanerà a breve il decreto per l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/20, 2020/21,
2021/22.
Graduatorie di Istituto: si aggiornerà la prima fascia
Il
decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disciplinerà
anche l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di I fascia per gli
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, secondo quanto
previsto dalla legge n. 21/2016 (che aveva prorogato l’aggiornamento
delle GaE e conseguentemente della I fascia delle GI).
Graduatorie di Istituto: chi e come può inserirsi in I fascia
Possono
presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di
istituto i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il
medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria
di Istituto.
L’inserimento in I fascia avviene presentando il modello B di scelta delle scuole.
I
docenti verranno inseriti secondo la graduazione derivante
dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e
di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad
esaurimento.
Graduatorie di Istituto: come si presenta il modello B
Il
modello B di scelta delle scuole va presentato telematicamente tramite
Istanze Online. Le date di presentazione saranno indicate nel decreto.
Per
poter presentare il modello B (come anche la domanda di aggiornamento
delle GaE) è necessario seguire le seguenti operazioni:
a) registrazione:
tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico
presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in
precedenza, può essere effettuata sin da ora, secondo le procedure
indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione”
b) inserimento
della domanda via web: tale operazione verrà effettuata, secondo le
date indicate nel decreto, nella sezione dedicata, “Istanze on line –
presentazione delle Istanze via web – inserimento”, presente sul sito
del Miur.
Graduatorie di Istituto: quante scuole e quali vincoli
Nella scelta delle scuole tramite il modello B si deve tener conto di quanto segue:
- si può presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 scuole con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni
- nell’ambito delle 10 scuole, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi, in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio
- la provincia prescelta può essere diversa da quelle di inserimento in GaE
- per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze da GaE
- coloro i quali sono già inseriti in II o III fascia non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ma dovranno confermare con il modello B le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento
- i predetti docenti possono comunque sostituire, nelle stesse province di iscrizione della II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in I fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti. La sostituzione delle sedi nella I fascia di istituto comporta la cancellazione dalle graduatorie di istituto II e III fascia per gli altri insegnamenti impartiti nella sede sostituita
Miur condannato a risarcire 50 mila euro ad ATA precario della scuola
lunedì 8 aprile 2019
Gli Avvocati Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli del foro di Roma hanno ottenuto una vittoria in favore di un lavoratore precario della scuola assunto quale Assistente Amministrativo (ATA) presso una segreteria scolastica attraverso plurimi contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co.).
Il lavoratore conveniva in giudizio il Miur per chiedere la ricostruzione della propria carriera ed il pagamento delle differenze retributive e contributive spettantigli in ragione della situazione di insostenibile precariato, che lo vedeva protagonista senza soluzione di continuità a far data dal 1° luglio 2001.
Il ricorrente, infatti, da oltre 17 anni (e fino all’intervenuta stabilizzazione part-time) ha sempre svolto le medesime mansioni presso lo stesso Istituto, ragion per cui il Tribunale di Locri, nella persona della Dott.ssa Ciniglio, ha riscontrato l’assenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la conclusione di contratti a termine per un periodo di tempo così lungo (17 anni) e, dunque, ha riconosciuto la responsabilità del MIUR per il rinnovo illimitato di contratti a termine per far fronte a croniche e ordinarie esigenze di servizio.
Per questi motivi il Tribunale ha condannato il Miur al riconoscimento in favore del ricorrente dell’anzianità lavorativa maturata in forza del servizio prestato a termine ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL al personale di ruolo e al pagamento delle differenze retributive, maturate a detto titolo maggiorate di interessi.
IMPORTANTE SENTENZA PER I DOCENTI SULLE ORE DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: VANNO RETRIBUITE SE I CORSI SONO ORGANIZZATI FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa Manuela Olivieri del Tribunale di Terni, con sentenza 84/2019 del 20 febbraio 2019, riconosce la piena ragione del prof. Silvano Moschet patrocinato dai COBAS DELLA SCUOLA tramite gli avvocati Gabriella Caponi e Valentina Fratini, che è ricorso nel 2017 contro la dirigente protempore dell’IPSIA di Terni che non aveva pagato la frequenza al corso sulla sicurezza e ha condannato il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria al pagamento delle 12 ore di formazione oltre alle spese processuali.
Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, che spesso sulla questione sono trattati dai dirigenti scolastici in maniera autoritaria e illegittima ma che –come ribadisce la sentenza- sono lavoratori che hanno il diritto di essere retribuiti per tutte le attività aggiuntive agli obblighi previste dal CCNL, come la frequenza ai corsi sulla sicurezza!
Nella scuola è diffusa la pratica da parte dei dirigenti scolastici di organizzare tali corsi fuori dall’orario di lavoro, in violazione della normativa vigente, dell’art 37 comma 12 D.lgs 81/08: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” e di pretendere la presenza dei docenti senza effettuare il dovuto pagamento delle ore del corso. Il personale ATA ha diritto a fruire di ore compensative dopo aver frequentato i corsi di formazione sulla sicurezza.
Inoltre la sentenza afferma che tali ore non possono rientrare nella formazione prevista nelle attività funzionali all’insegnamento prevista dall’art 29 del CCNL, che deve invece riguardare la formazione specifica rispetto alla professione docente e non la formazione sulla sicurezza che riguarda tutti i lavoratori.
Viene inoltre affermato quanto da tempo sostengono e rivendicano i COBAS della scuola e cioè che i corsi sono obbligatori se organizzati durante l'orario di lavoro, quindi non sono un obbligo e nessun dirigente può pretendere la frequenza se vengono organizzati fuori dall'orario di lavoro.
Viene inoltre affermato quanto da tempo sostengono e rivendicano i COBAS della scuola e cioè che i corsi sono obbligatori se organizzati durante l'orario di lavoro, quindi non sono un obbligo e nessun dirigente può pretendere la frequenza se vengono organizzati fuori dall'orario di lavoro.
Contattate i COBAS DELLA SCUOLA per pretendere ed ottenere il dovuto pagamento delle ore di frequenza dei corsi di formazione sulla sicurezza e per la tutela dei vostri diritti.
scarica qui la sentenza 84/2019 del 20 febbraio 2019
scarica qui la sentenza 84/2019 del 20 febbraio 2019
17 maggio sciopero generale della scuola Appello per una manifestazione nazionale unitaria a Roma
venerdì 5 aprile 2019

Ebbene, salutiamo con soddisfazione che, anche grazie all’efficace lavoro unitario del Tavolo contro la regionalizzazione, l’appello è stato di fatto accolto nella giornata di ieri con la convocazione da parte di Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda dello sciopero generale della scuola per il 17 maggio, a cui si è affiancata analoga convocazione per la stessa giornata da parte dei COBAS. Tale risultato positivo può e deve essere, a nostro parere, potenziato ulteriormente, raccogliendo in pieno la richiesta di unità d’azione che viene da docenti, Ata e da tutti coloro che hanno a cuore le sorti della scuola pubblica, studenti, famiglie, genitori. In tal senso facciamo un ulteriore Appello alle altre organizzazioni sindacali affinché si tenga un’unica grande manifestazione nazionale a Roma, programmata e preparata unitariamente, con pari dignità tra le organizzazioni.. Pur ben consapevoli dell’impegno superiore che un appuntamento nazionale richiede rispetto ad iniziative locali, tenendo conto che saremo a dieci giorni dalle elezioni europee riteniamo che una manifestazione nazionale a ridosso dei palazzi del Potere - ove si decideranno le sorti della scuola e delle altre strutture pubbliche minacciate dalla micidiale “autonomia differenziata” - avrebbe un impatto politico e mediatico decisamente superiore ad eventuali iniziative territoriali.
4.04.19 CESP TERNI: I DIRITTI DI DOCENTI E ATA NELLA SCUOLA TRA MODELLO AZIENDALE E LIBERTÀ’ DI INSEGNAMENTO
giovedì 4 aprile 2019
CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE E DI AGGIORNAMENTO PER IL
PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA PUBBLICA STATALE DI OGNI ORDINE E GRADO
NELLA SCUOLA TRA MODELLO AZIENDALE E
LIBERTA’
DI INSEGNAMENTO |

· Catia Coppo, docente,
referente provinciale CESP Terni,
intervento introduttivo
intervento introduttivo

curatore del Vademecum di autodifesa dalla scuola-azienda
per docenti, ATA e RSU, ed. Massari: “LA TUTELA DEL
PERSONALE. DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI DELLA
SCUOLA”
11,00 pausa lavori
· Franco Coppoli, docente TR, EN COBAS SCUOLA:
“AZIENDA O COSTITUZIONE? DUE MODELLI PER LA
SCUOLA DELLA REPUBBLICA”
· 12,15
dibattito
· 13.30
conclusioni, rilascio attestati partecipazione
Per i docenti è previsto
l'esonero dagli obblighi di servizio
per l'intera giornata del seminario.
per l'intera giornata del seminario.
Il personale ATA può partecipare
anche fruendo dei permessi
previsti dall’art. 31 del CCNL
previsti dall’art. 31 del CCNL
MODULO ESONERO DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO DELLA SCUOLA
MODULO ISCRIZIONE DA PRESENTARE DIRETTAMENTE AL CONVEGNO
Maturità 2019, chi ha l’obbligo di presentare la domanda a commissario esterno
mercoledì 3 aprile 2019
– C’è tempo dal 27 marzo fino al 12 aprile 2019 per presentare la domanda di commissario esterno, esclusivamente attraverso le istanze on line in ambiente Polis, modelli ES-1.
Va ricordato che espletare l’incarico nelle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.
Lo ricorda la Circolare Miur 26 marzo 2019, prot. n. 5222 alla quale si rinvia per ulteriori particolari.
Di seguito si riassume chi ha l’obbligo di presentare la domanda, chi ha semplicemente facoltà di presentarla, chi non può o non deve.
Hanno l’obbligo di presentare domanda per la nomina come commissario esterno
1) I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i docenti tecnico pratici e i docenti assegnati sui posti del potenziamento dell’offerta formativa, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali (se non già designati commissari interni o referenti del plico telematico).
Si tratta di tutti quei docenti che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio. Sono compresi i docenti che insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso attinenti alle discipline assegnate ai commissari esterni.
2) I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, compresi i docenti tecnico pratici, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado (se non già designati commissari interni o referenti del plico telematico).
Sono compresi i docenti che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio, o comunque discipline riconducibili alle classi di concorso attinenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso di specifica abilitazione all’insegnamento, o idoneità, o titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Hanno la facoltà di presentare domanda per la nomina come commissario esterno
1) I docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso).
2) I docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o di idoneità di cui alla legge 124/1999 nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
3) I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.
4) I docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado.
5) I docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 104/1992.
6) i docenti che usufruiscono di semi distacco sindacale o di semiaspettativa sindacale.
Chi non può presentare domanda per la nomina come commissario esterno
1) Chi ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali.
2) Chi ha avuto, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima.
3) Chi si trova in aspettativa, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami.
4) Chi è collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti.
5) Chi è in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternità.
6) Chi è in aspettativa o distacco sindacale.
Chi non deve presentare domanda per la nomina come commissario esterno
1) Docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico.
2) Docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari.
3) Docenti impegnati come sostituti del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato.
4) Docenti assenti per almeno novanta giorni che rientrano in servizio dopo il 30 aprile 2019.
5) Personale trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.
MIGLIAIA DI PERSONE ALLA PARATA RESISTENTE HANNO DETTO CHE IL CENTRO SOCIALE GERMINAL CIMARELLI È UN BENE COMUNE DI TERNI- IL SINDACO DEVA GARANTIRE L’AGIBILITA’ DEMOCRATICA IN CITTA’
martedì 2 aprile 2019
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MIGLIAIA DI PERSONE ALLA PARATA RESISTENTE HANNO DETTO CHE IL CENTRO SOCIALE GERMINAL CIMARELLI È UN BENE COMUNE DI TERNI- IL SINDACO DEVA GARANTIRE L’AGIBILITA’ DEMOCRATICA IN CITTA’
MIGLIAIA DI PERSONE ALLA PARATA RESISTENTE HANNO DETTO CHE IL CENTRO SOCIALE GERMINAL CIMARELLI È UN BENE COMUNE DI TERNI- IL SINDACO DEVA GARANTIRE L’AGIBILITA’ DEMOCRATICA IN CITTA’
Sabato 30 marzo migliaia di persone
hanno ripreso la città. Il centro di Terni è stato attraversato per tre ore da un corteo enorme, da una parata musicale resistente contro ogni ipotesi di chiusura del centro sociale, con la partecipazione di tantissime persone, di tutte le età, che hanno espresso solidarietà al Germinal Cimarelli e agli spazi sociali messi sotto attacco dall’attuale giunta comunale. C’erano anche tanti bambini tra la moltitudine che ha partecipato alla manifestazione: erano anni che non si vedeva un corteo tanto colorato e determinato, tante persone in piazza per rivendicare spazi di libertà.

La città sa che il Cimarelli è un patrimonio collettivo nella nostra "Valle dei Veleni". E’ ora che se ne renda conto anche l’amministrazione.


della polis. Successivamente dallo spazio in via De Filis, nel centro della città, concordammo di spostarci nell’attuale struttura di via del Lanificio, completamente abbandonata e in stato di degrado.Senza alcun costo per l’amministrazione, con il lavoro volontario di tante persone, abbiamo reso quella struttura agibile a centinaia di iniziative culturali, sociali, politiche, l’abbiamo resa un pezzo importante nel patrimonio sociale e civile di Terni, come la imponente partecipazione alla manifestazione del 30 marzo ha riconosciuto e rivendicato. La struttura di via del Lanificio, per garantire la piena inclusione è stata dotata anche di un bagno per disabili. E tante persone socialmente marginali hanno trovato nel nostro spazio un punto di riferimento, un posto dove socializzare.


Fatta chiarezza sulla falsa questione “agibilità” chiediamo: questa giunta amministra la città attraverso una logica totalitaria, vendicativa e di parte oppure il Sindaco, il primo cittadino, garantisce la democraziache, per Toqueville era la tutela delle minoranze, e che si realizza solo garantendo la diversità di pensiero e di pratiche a Terni?



E’ questo che vogliamo continuare a fare ed è quello che ha chiesto la marea colorata che sabato 30 marzo ha invaso il centro cittadino. Non vogliamo tornare indietro, ma guardare avanti.
Per questo la nostra lotta continua, per continuare con un’esperienza che è patrimonio comune di Terni e di chi ci vive.
Stiamo organizzando un 25 aprile popolare al centro sociale con musica, teatro, pranzo sociale, iniziative per bambini, adulti ed anziani. Invitiamo a partecipare la cittadinanza, i giovani, il quartiere, tutte le associazioni ed i gruppi democratici, tutta la città. Perché la resistenza è ora! Perché il CSA Cimarelli lotta, balla e resiste!
gradi di parentela
lunedì 1 aprile 2019
LA PARENTELA
E’ il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o,
come il codice civile afferma , dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.).
Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:
·
la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e
figlio, nonno e nipote);
·
la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non
discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote).
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite:tra padre e
figlio c’è parentela di primo grado; tra fratelli c’è parentela di
secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra nonno e nipote,
parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); tra cugini
parentela di quarto grado e così via.
L'AFFINITÀ
E’ il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono
affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado
di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al
coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini
di secondo grado, ecc.
E’ il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile afferma , dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.).
E’ il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc.
PARENTELA
|
AFFINITA'
|
||
è il vincolo tra persone che discendono
da uno stesso stipite
|
è il vincolo tra un coniuge e i
parenti dell'altro coniuge
|
||
Grado
|
Rapporto di parentela con il titolare
|
Grado
|
Rapporto di affinità
|
1
|
padre e madre
figlio o figlia |
1
|
suocero o suocera del titolare
figlio o figlia del coniuge |
2
|
nonno o nonna
nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella |
2
|
nonno o nonna del coniuge
nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata |
3
|
bisnonno o bisnonna
pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre) |
3
|
bisnonno o bisnonna del coniuge
pronipote (figlio del nipote del coniuge) nipote (figlio del cognato o della cognata) zio o zia del coniuge |
Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una
relazione detta di coniugio che implicitamente ammette la collaborazione
familiare nell'impresa
|
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I coniugi di tutti i parenti e gli affini del titolare rilevano, ai fini
dell'iscrizione come familiari coadiuvanti ART/COM al pari del parente o
affine cui sono coniugati, ma i loro familiari sono per il titolare degli
estranei
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