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Come COBAS sosteniamo la battaglia degli Assistenti amministrativi e di tutto il personale ATA per gli obiettivi indicati nella lettera in cui oltre 700 amministrative/i sarde/i chiedono “interventi urgenti sulle segreterie scolastiche”. Nell'ultimo documento pubblicato online (http://www.giornale.cobas-scuola.it/le-nostre-rivendicazioni/) indichiamo, per tutto il personale ATA, una serie di obiettivi simili e ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera citata:
· L’aumento stabile di organico per tutti i profili professionali ATA, proporzionale non solo al numero degli alunni e al numero dei disabili, ma anche al numero dei plessi di cui si compone un istituto e alla tipologia di scuola (a parità di alunni, non si può pensare di avere lo stesso personale in una scuola con 15 plessi ed una con 3; altrettanto per una scuola per l’infanzia e per un superiore), nonché in considerazione di quanti hanno le mansioni ridotte e i permessi della L. 104;
· Il superamento della distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, perché i posti in organico di fatto sono necessari per il funzionamento minimo delle scuole, con l’assunzione immediata in ruolo su tutti i posti disponibili in organico di fatto e di diritto;
· Due unità di Assistente Tecnico in ogni scuola per il supporto all’uso delle tecnologie informatiche per gli alunni, per gli insegnanti e per le segreterie.
· L’estensione della figura di Assistente Tecnico nelle scuole del primo ciclo per garantire il funzionamento dei circa 20.000 laboratori di queste scuole, costrette a ricorrere a ditte esterne o a collaborazioni plurime con costi aggiuntivi che gravano sul funzionamento.
· La definizione di tabelle nazionali per l’organico degli Assistenti tecnici, al pari degli altri profili: siamo contrari all’accantonamento dei posti a beneficio di altri profili (ITP soprannumerari), poiché di fatto si continuano a tagliare posti sul profilo dei tecnici, già pesantemente ridotto.
· un organico ATA adeguato alle esigenze reali di ogni Scuola, con contestuale salvaguardia dei posti di tutti i lavoratori delle imprese di pulizia esterne;
· una formazione qualificata continua di tutto il personale ATA, a carico del MIUR;
· l’adeguamento stipendiale per tutti i profili ATA;
· il diritto ai buoni pasto a tutto il personale ATA deve essere riconosciuto, in considerazione della gravosità dei turni e dell’erosione stipendiale determinata dall’effettuazione della pausa pranzo a proprio carico;
· il riconoscimento a tutto il personale ATA delle 35 ore settimanali di lavoro ordinario indipendentemente dal tipo di organizzazione delle scuole e dalla contrattazione d’istituto, In considerazione della complessità che si è determinata nel tempo in tutte le scuole;
· l’istituzione del collegio ATA con potere deliberante come il collegio docenti;
· lo spostamento delle pratiche seriali dalle scuole (segreterie) presso altri centri ministeriali, poiché queste funzioni improprie non hanno una diretta connessione con l’attuazione del piano dell’offerta formativa: la costituzione di reti di scuole per lo svolgimento di queste pratiche implica soltanto un ulteriore carico di lavoro gratuito per il personale.
Auspichiamo una soluzione del problema delle sostituzioni del personale assente, che già la normativa attuale rende possibile, con determina che grava sui Capi d'Istituto, fin dal primo giorno di assenza, ma per il solo personale collaboratore scolastico. Noi sosteniamo invece che tutto il personale ATA debba poter essere sostituito fin dal primo giorno di assenza qualora ciò determini una riduzione dell'offerta formativa. Data la situazione degli organici, l’assenza di ogni figura ATA determina nei fatti quella riduzione dell'offerta formativa che rende necessaria la sostituzione fin dal primo giorno. Sosteniamo e sosterremo le rivendicazioni del personale ATA con gli strumenti sindacali a disposizione, a cominciare dallo sciopero bianco annunciato nella lettera dei 700 colleghi AA e DSGA.
RIDUZIONE ORA DI LEZIONE
domenica 15 dicembre 2019
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RIDUZIONE ORA DI LEZIONE
RIDUZIONE ORA DI LEZIONE
1.
Per motivi estranei alla didattica
La
materia è sempre stata regolata da circolari ministeriali ed ora anche
dall’art. 28 comma 8 del Ccnl 2007 (assorbito nel CCNL 2016/18.
In
particolare la CM 243/79 ha previsto che “nei confronti di richieste di
riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia
motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il
collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di
lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata
possibile, saranno osservati i seguenti criteri:
a) nei
giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro
ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che
dunque resta determinata in sessanta minuti;
b) nei
giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le
riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o
alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla
ultim'ora;
c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle
lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima
e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
d) nei
giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la
riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione
dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa
dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere
generalizzato per l'intera scuola o istituto.
Non
è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie
oggetto di riduzione".
Tale
riduzione è sempre stata possibile con l’autorizzazione del Provveditore agli
Studi al quale il singolo Capo d’Istituto doveva inviare formale richiesta.
Successivamente, la CM 192/80
ha esteso la possibilità di ridurre l'orario anche nelle ipotesi non
contemplate dalla circolare del 1979, cioè anche per tutte le altre ore di lezione
e non solo per le prime e le ultime, in presenza di "particolari
situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate".
In
data 27 settembre 1997 è stato raggiunto un Accordo di interpretazione
autentica dell'art. 41 del CCNL 1995, trasmesso con la CM n. 620 del 3/10/97,
il quale, nel rinnovare la validità delle circolari richiamate nell'accordo
stesso, le modifica solo nella parte in cui queste prevedono l'autorizzazione
preventiva da parte del Provveditore agli Studi, che dovrà essere informato
dalle scuole esclusivamente "per opportuna conoscenza".
In
pratica la responsabilità delle riduzioni orarie viene demandata ai "competenti
organi della scuola" con le seguenti competenze:
- il
Consiglio di circolo o d'istituto indica "i criteri generali relativi
... all'adattamento dell'orario delle lezioni ... alle condizioni
ambientali" (art. 10 comma 4 T.U.), e nel caso in questione tiene
conto delle richieste delle famiglie e/o degli allievi pendolari, dell’assenza
della mensa o di altre problematiche che potrebbero causare la riduzione.
- il
collegio dei docenti avanza proposte "per la formulazione dell'orario
delle lezioni ... tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di
circolo o d'istituto" (art. 7 comma 2 lett. b T.U.), valutando
l’aspetto didattico della situazione, se, ad esempio, la riduzione consente
comunque il raggiungimento degli obiettivi indicati nella programmazione, o se
sia necessaria qualche modifica.
- il
Consiglio di circolo o d’istituto assume la relativa delibera (art. 28 comma 8
Ccnl 2007).
- al
dirigente compete la "formulazione dell'orario, sulla base dei criteri
generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del
collegio dei docenti" (art. 396 comma 2 lettera d T.U.). Anche in questo
caso al dirigente non resta che dare esecuzione alla delibera dell’Organo
collegiale (vedi Dirigenza).
In tal caso, lo ripetiamo,
al personale docente non può essere richiesto alcun recupero di frazioni
orarie.
Taluni
“neodirigenti” però vaneggiano che i “nuovi poteri” dell’autonomia e della
dirigenza gli consentirebbero di “tralasciare” le disposizioni relative alla
materia in oggetto ed interpretano che comunque le ore debbano essere
recuperate.
Alcuni
poi cercano di motivare tale assunto sull’equivoco di cosa debba considerarsi
“sperimentazione autonoma” prevista dall’art. 3, comma 5 del Regolamento dei
curricoli dell’autonomia (D.I. 234/2000) il quale afferma che: “l'adozione,
nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non
coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario
obbligatorio annuale … nell'ambito del quale debbono essere recuperate le
residue frazioni di tempo”.
Questo
argomento è facilmente “smontabile” per due ordini di motivi:
- il regolamento dei
curricoli parla di “sperimentazioni” con le quali non può certamente
confondersi la riduzione per motivi estranei alla didattica.
- tali
curricoli non possono incidere su una materia che è regolata dalla disciplina
contrattuale.
Comunque se qualche dirigente
dovesse perseverare con questa interpretazione, i docenti che ricevessero un
ordine di servizio, che prevedesse il recupero, dovranno opporre formale Rimostranza
(vedi) documentandone le ragioni con i riferimenti normativi qui riportati ed
eventualmente attivare il contenzioso giurisdizionale contattando la sede Cobas
più vicina. Su quest’argomento già diversi Giudici ci hanno dato ragione.
2)
Per altre ragioni
In
questo caso "qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di
lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche
programmate dall’istituzione scolastica.. La relativa delibera viene assunta
dal collegio dei docenti" (art. 28 comma 7 Ccnl 2007).
Il
Collegio, che può prevedere questa diversa durata dell’ora di lezione solo per
ragioni didattiche, deve quindi programmare le modalità del recupero
coerentemente con le finalità poste alla base di questa modifica, certamente
non può destinare la frazione residua – magari su pressione del dirigente - per
risparmiare sulle supplenze.
5 QUANDO SI PUÒ RESTARE IN SERVIZIO OLTRE I 67 ANNI DI ETÀ?
5
QUANDO
SI PUÒ RESTARE IN SERVIZIO OLTRE I 67 ANNI DI ETÀ?
Il trattenimento in servizio continua ad essere previsto per il
personale che, pur avendo compiuto i 67 anni di età (pensione di vecchiaia)
entro il 31 agosto 2019, deve raggiungere il minimo contributivo di 20 anni.
Così scrive il Miur nella succitata nota:
Nulla è invece innovato rispetto al comma 3
del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per
raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue
che nel 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli
soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019, non sono in
possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.
In tal caso, il trattenimento in servizio non potrà protrarsi
oltre il settantesimo anno di età.
Conclusioni
Alla luce di quanto detto sopra, può richiedere il trattenimento
in servizio oltre i limiti d’età:
- il personale impegnato in progetti
didattici internazionali e innovativi, svolti in lingua straniera;
- il personale che deve raggiungere il
minimo contributivo (20 anni)
ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE, QUANDO POSSO IGNORARLO?
ORDINE DI SERVIZIO DEL DIRIGENTE,
QUANDO POSSO IGNORARLO?
di Avv. Marco Barone
Un dipendente ATA subiva
la sanzione disciplinare della censura per non aver ottemperato un ordine di
servizio. Interviene, sul punto, la Cassazione, che con Sent., (ud. 25-09-2018)
30-11-2018, n. 31086, afferma dei principi di diritto importanti.
La normativa
a) in base a costanti
indirizzi della giurisprudenza, la facoltà del dipendente di non eseguire un
ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito – secondo la suddetta norma,
il cui testo è replicato nell’art. 89 del CCNL del Comparto Scuola per il
quadriennio normativo 2002/2005( norma recepita nel successivo contratto
all’articolo 92 per gli ATA) – è così disciplinato: “se ritiene che l’ordine
sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l’ha
impartito dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il
dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l’ordine
quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito
amministrativo” (Cons. Stato, Sez. 5, sentenza 15 dicembre 2008, n. 6208);
b) la “palese”
illegittimità dell’ordine corrisponde ad una vera e propria (oggettiva)
illegittimità dell’ordine stesso che – anche se non riguardi il compimento di
un atto vietato dalla legge penale o costituente illecito amministrativo (come
tale da non eseguire) – comunque deve essere affetto da un vizio di
legittimità, cioè da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi o da altri
vizi, che nella specie rilevano come violazioni dei generali principi di buona
fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali, alla stregua
dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., devono
essere rispettati dalla PA nell’emanazione degli atti che rivestono la natura
di determinazioni negoziali assunte con la capacità e i poteri del privato
datore di lavoro (quali sono quelli di cui si discute nel presente giudizio).
L’articolo 17 del DPR del 1957:
L’impiegato, al quale, dal
proprio superiore, venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente
illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le
ragioni. Se l’ordine e’ rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di
darvi esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire l’ordine del superiore
quando l’atto sia vietato dalla legge penale.
L’articolo 17 è quello che
trova direttamente applicazione per il personale docente e non prevede la
possibilità in caso di reiterazione dell’ordine, della mancata esecuzione in
caso di illecito amministrativo. Cosa che invece è contemplata per il personale
ATA.
Il Codice di Comportamento dei dipendenti
Pubblici
In questa cornice il
riferimento alla soggettiva percezione da parte del destinatario dell’ordine
non elide la necessità di una illegittimità “palese”, ma è finalizzata a fare
sì che tutti i dipendenti pubblici, di ogni ordine e grado, collaborino alla
legalità dell’agire della PA in cui prestano servizio, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 54 Cost., comma 2, in base al quale: “i cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore”.
Non a caso anche il Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62) all’art. 9, comma 2, stabilisce che “la tracciabilità dei processi
decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita
attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la
replicabilità” e all’art. 12, comma 1, prevede che: “nelle operazioni da
svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo
diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito
dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto con motivazioni generiche”.
Certamente tale Codice
(….) è espressione dei profondi mutamenti normativi che si sono registrati nel
tempo in materia di rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, con la
principale finalità di aumentare l’efficienza e la correttezza dell’azione
della PA (in materia di interpretazione evolutiva: Cass. 13 aprile 2016, n.
7313; Cass. 30 dicembre 2011, n 30722; sul codice di comportamento citato, tra
le tante: Cass. 14 febbraio 2018, n. 3622).
Ne risulta confermato che
non sussiste un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le
disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite
dai superiori o dagli organi sovraordinati, visto che il dovere di obbedienza
incontra un limite nell’obiezione circa l’illegittimità dell’ordine ricevuto
(Corte dei Conti Sicilia, sentenza 27 marzo 2014, n. 117).
Ma è evidente che si deve
trattare di un’obiezione ragionevole che si basi su una reale illegittimità
dell’ordine e che può essere esternata e percepita anche soltanto dal
destinatario dell’ordine medesimo, ma nel suo ruolo di “sentinella” e di
collaboratore ad assicurare la legalità dell’Amministrazione, che gli deriva
dall’art. 54 Cost., comma 2 e non per finalità, ragioni e percezioni meramente
personali e soggettive.
E’ in quest’ottica che la normativa di legge e contrattuale
stabilisce che l’esercizio della facoltà del dipendente di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi
lo ha impartito, richiede, oltre alla palese illegittimità dell’ordine, anche
che il dipendente non si limiti ad un mero rifiuto, ma concreti le sue motivate
obiezioni, indicando le ragioni con dichiarazioni indirizzate a colui dal quale
proviene l’ordine (Cass. 15 febbraio 2008, n. 3802).
Peraltro, la sussistenza
in concreto dei suddetti elementi deve essere accertata dal giudice del merito
e, nella specie, la Corte d’appello ha escluso motivatamente la sussistenza
della “palese” illegittimità dell’ordine, ritenendo che il Dirigente scolastico
non abbia violato le prerogative degli organi collegiali in materia di
determinazione del calendario di ricevimento settimanale dei genitori, visto
che non era stata emanata alcuna delibera collegiale sul punto, donde la non
configurabilità del dedotto vizio di “incompetenza”.
Il dovere di obbedienza incontra un limite
nell’obiezione circa l’illegittimità dell’ordine ricevuto.
Ai sensi dell’art. 384
c.p.c., comma 1, si ritiene opportuno enunciare i seguenti principi di diritto:
1) “la norma – prevista dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 17 e
dalla contrattazione collettiva di vari Comparti – che attribuisce al dipendente
pubblico la facoltà di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha
impartito, “se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo” deve essere
interpretata nel senso che la “palese” illegittimità dell’ordine corrisponde ad
una vera e propria (oggettiva) illegittimità dello stesso che – anche se non
riguardi il compimento di un atto vietato dalla legge penale o costituente illecito
amministrativo (come tale da non eseguire) – comunque deve derivare da un vizio
di legittimità, cioè da uno dei vizi tipici degli atti amministrativi o da
altri vizi, che nella specie rilevano come violazioni dei generali principi di
buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., i quali, alla
stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97
Cost., devono essere rispettati dalla PA nell’emanazione degli atti che
rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte con la capacità e i
poteri del privato datore di lavoro (quali sono quelli di cui si discute). In
questa cornice il riferimento alla soggettiva percezione da parte del
destinatario dell’ordine non elide la necessità di una illegittimità “palese”,
ma è finalizzato a fare sì che tutti i dipendenti pubblici, di ogni ordine e grado,
collaborino alla legalità dell’agire della PA in cui prestano servizio, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 54 Cost., comma 2, in base al quale: “i
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore”. Nello stessa ottica va inteso il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici (di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) – utilizzabile
in chiave di interpretazione evolutiva – secondo cui: “la tracciabilità dei
processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi,
garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni
momento la replicabilità” (art. 9, comma 2), ma “nelle operazioni da svolgersi
e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse
esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito
dall’amministrazione, l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto con motivazioni generiche” (art. 12, comma 1);
2) come si desume dalla norma – prevista dal D.P.R. n. 3 del
1957, art. 17 e dalla contrattazione collettiva di vari Comparti – che
attribuisce al dipendente pubblico la facoltà di non eseguire un ordine, previa
rimostranza a chi lo ha impartito, non sussiste un obbligo incondizionato del
pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti
da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi
sovraordinati, visto che il dovere di obbedienza incontra un limite nell’obiezione circa
l’illegittimità dell’ordine ricevuto. Peraltro, deve trattarsi
di un’obiezione ragionevole che si basi su una reale e oggettiva illegittimità
dell’ordine e che può essere esternata e percepita anche soltanto dal
destinatario dell’ordine medesimo, ma nel suo ruolo di “sentinella” e di collaboratore ad assicurare
la legalità dell’Amministrazione, che gli deriva dall’art. 54 Cost., art. 17 e
non per finalità, ragioni e percezioni meramente personali”.
Da ricordare che la Cassazione che sentenza n. 9736 del
19/4/2018 ha affermato che il lavoratore non può rifiutarsi di eseguire
ordine di servizio se reiterato:
“Più in generale il
lavoratore può chiedere giudizialmente l’accertamento della legittimità di un
provvedimento datoriale che ritenga illegittimo, ma non lo autorizza a
rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario
(conseguibile anche in via d’urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa
richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite
dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 c.c., e può legittimamente invocare
l’eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., solo nel caso in cui
l’inadempimento del datore di lavoro sia totale (cfr., tra le più recenti,
Cass. n. 831 del 2016 e n. 18866 del 2016). Tali principi trovano applicazione
nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, anche in ragione del rinvio
operato dall’art. 2, co. 2, d.lgs. n. 165/01.”
VERBALI COLLEGIO DOCENTI – NON BASTA LA SEMPLICE ESPOSIZIONE IN SALA DOCENTI.
3-
VERBALI
COLLEGIO DOCENTI – NON BASTA LA SEMPLICE ESPOSIZIONE IN SALA DOCENTI.
Comunicato sindacale Cobas Scuola Castrovillari
Oggetto: verbali collegio docenti – non basta
la semplice esposizione in sala docenti.
La Commissione per l’accesso documenti
amministrativi c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, accoglie
il ricorso nei confronti del dirigente scolastico pro-tempore dell’IPSEOA di
Castrovillari-CS.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è attiva la
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi alla quale si può
proporre ricorso, gratuitamente, in alternativa al Tar, avverso il diniego e/o
il mancato accesso agli atti disposto da un’amministrazione pubblica.
Nel merito, il prof, Leonardo Genovese docente in servizio c/o
l’IPSEOA di Castrovillari, nonché RSU d’istituto Cobas scuola, presentava
formale richiesta al dirigente scolastico al fine di ottenere copia del verbale
del collegio docenti. Trascorso un sufficiente lasso di tempo, avverso la
condotta inerte dell’amministrazione resistente integrante la fattispecie del
silenzio rigetto, si adiva la Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi c/o la presidenza del consiglio dei ministri in Roma, ai sensi e
per gli effetti dell’art 25 della legge 241 del 1990.
Nel ricorso presentato si richiamava una sentenza
del consiglio di stato del 6 maggio 2013 n.2423 la quale specificava
che “l’interesse è in re
ipsa, inerendo alla funzione di componente del collegio dei docenti, che
giustifica l’esigenza di conservare e poter disporre della documentazione
dell’attività svolta. Il
componente di un organo collegiale dell’amministrazione ha un interesse
concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei
verbali inerenti all’attività del collegio stesso, per verifica,
approfondimento, memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale”
(cfr. Cons. Stato, vi, 9 giugno 2005, n. 3042);
Di contro, il dirigente scolastico, nelle sue determinazioni
verso la commissione accesso-presidenza del consiglio dei ministri, aveva
sostenuto” che la
richiesta del prof. Genovese Leonardo fosse stata superata dalla formale
pubblicazione del verbale stesso.
La Commissione, invece, accoglieva il ricorso presentato dal
prof. Genovese – Cobas scuola Castrovillari, e per l’effetto invitava
l’amministrazione resistente a” riesaminare
la vicenda sulla base delle considerazioni svolte; specificava
in termini di diritto. Che
il professore ricorrente, quale componente dell’organo collegiale, è titolare
di un interesse qualificato ad accedere ai verbali delle sedute del collegio stesso
al fine di poter conservare e poter disporre della documentazione dell’attività
svolta (cons. stato, VI, 9 giugno 2005, n. 3042).
Successivamente il dirigente scolastico consegnava i verbali
legittimamente richiesti al prof. Leonardo Genovese.
Sorprende, ma mica tanto, che ancora oggi nell’anno 2019,
nonostante si viva in un regime di trasparenza amministrativa, per ottenere una
semplice copia di un verbale del collegio docenti bisogna adire la commissione
della presidenza del consiglio dei ministri, oppure ancor peggio ricorrere al
tar con evidente, notevole spesa di denaro da sostenere a cura
dell’interessato.
Il sindacato Cobas scuola Castrovillari che ha patrocinato tutto
il contenzioso, non può che esprimere soddisfazione per tale decisione al riconoscimento
di un diritto sempre più contrastato,
Castrovillari,
04/04/2019
f.to Prof. Leonardo Genovese
Responsabile Cobas Scuola Castrovillari
ATA: COSA FARE SE VENGONO NEGATE LE FERIE
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ATA: COSA FARE SE VENGONO NEGATE LE FERIE
ATA: COSA FARE SE
VENGONO NEGATE LE FERIE
Le norme di riferimento sono
quelle che seguono, se negate, va richiesta motivazione per iscritto, pur
essendo un diritto dei lavoratori spetta "al datore di lavoro" la
concessione. Se si iscrivono ai cobas chiedete incontro con ds per cercare una
mediazione sul punto.
comma 8. ccnl scuola articolo
13 Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
comma 11. Compatibilmente
con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in
più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel
rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di
almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31
agosto
comma 12. Qualora le ferie già
in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente
ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in
sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il
dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il
periodo di ferie non goduto.
Così l'ARAN
SCU_093_Orientamenti Applicativi
In proposito, però, sembra
utile evidenziare che la mancata fruizione delle ferie per motivi di servizio,
entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto
eccezionale in quanto il diritto alle ferie viene qualificato,
nell’ambito del nostro ordinamento giuridico ( in primo luogo dall’art. 36
della Costituzione) come un diritto irrinunciabile per il lavoratore.
Pertanto,
in via ordinaria, l’amministrazione è tenuta ad assicurare il godimento delle
ferie ai propri dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto,
attraverso la predisposizione di appositi piani ferie e, in caso di inerzia dei
lavoratori o di mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante
l’assegnazione d’ufficio delle stesse. Un’attenta pianificazione delle ferie,
infatti, è diretta a garantire, da un lato, il diritto dei dipendenti al
recupero delle proprie energie psicofisiche e, dall’altro, ad assicurare la
funzionalità degli uffici.
GRADUATORIE DI ISTITUTO: I TITOLI NECESSARI E QUELLI UTILI PER MIGLIORARE LA POSIZIONE
Nella prossima primavera 2020 (probabilmente nel periodo
aprile-maggio) si aggiorneranno le graduatorie d’ istituto di seconda e
di terza fascia e già stanno arrivando alla nostra redazione molti
quesiti di docenti supplenti inseriti in graduatoria di istituto e che vorrebbero migliorare
la loro posizione in graduatoria, avendo conseguito nuovi titoli da aggiungere
al punteggio maturato in questi anni con il servizio d’ insegnamento.
In premessa dobbiamo precisare che tutti i docenti, compresi gli ITP, in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento (laurea o diploma), che vorranno inserirsi nella graduatoria di terza fascia di istituto per la prima volta devono conseguire necessariamente 24 CFU.
Ora passiamo ai titoli da conseguire e ai punteggi ad essi collegati per migliorare la posizione in graduatoria.
I master annuali di primo livello (1500 ore 60 CFU) valgono 3 punti, i corsi di perfezionamento annuali (1500 ore 60 CFU) valgono anch’essi 3 punti.
I corsi EIPASS valgono punti 1, i corsi Lim di 100 ore, di 150 e di 200 ore rispettivamente sono valutati punti 0,50 , punti 0,75 e punti 1. I corsi Tablet di 100 ore, 150 ore , 200 ore sono valutati rispettivamente punti 0,50, 0,75 e punti , i PEKIT punti 1. Per le certificazioni informatiche si possono totalizzare al massimo 2 punti.
Passiamo infine alle certificazioni linguistiche.
Il livello B2 vale 3 punti per la seconda fascia e 1 punto per la terza, il livello C1 4 punti per la seconda e 2 punti per la terza fascia, livello C2 6 punti per la seconda fascia e 3 punti per la terza fascia.
Infine, é appena il caso di ricordare ai nostri lettori che la valutazione dei titoli potrebbero subire delle modifiche per l’aggiornamento previsto per la prossima primavera.
In premessa dobbiamo precisare che tutti i docenti, compresi gli ITP, in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento (laurea o diploma), che vorranno inserirsi nella graduatoria di terza fascia di istituto per la prima volta devono conseguire necessariamente 24 CFU.
Ora passiamo ai titoli da conseguire e ai punteggi ad essi collegati per migliorare la posizione in graduatoria.
I master annuali di primo livello (1500 ore 60 CFU) valgono 3 punti, i corsi di perfezionamento annuali (1500 ore 60 CFU) valgono anch’essi 3 punti.
I corsi EIPASS valgono punti 1, i corsi Lim di 100 ore, di 150 e di 200 ore rispettivamente sono valutati punti 0,50 , punti 0,75 e punti 1. I corsi Tablet di 100 ore, 150 ore , 200 ore sono valutati rispettivamente punti 0,50, 0,75 e punti , i PEKIT punti 1. Per le certificazioni informatiche si possono totalizzare al massimo 2 punti.
Passiamo infine alle certificazioni linguistiche.
Il livello B2 vale 3 punti per la seconda fascia e 1 punto per la terza, il livello C1 4 punti per la seconda e 2 punti per la terza fascia, livello C2 6 punti per la seconda fascia e 3 punti per la terza fascia.
Infine, é appena il caso di ricordare ai nostri lettori che la valutazione dei titoli potrebbero subire delle modifiche per l’aggiornamento previsto per la prossima primavera.
Graduatorie
di istituto 2020/23: le nostre FAQ per chiarire qualche dubbio
Nella
primavera prossima si dovranno aggiornare le graduatorie di istituto per il triennio
2020/23.
Alle molte domande che ci arrivano dai lettori rispondiamo in queste FAQ
Alle molte domande che ci arrivano dai lettori rispondiamo in queste FAQ
1)
Per quando é previsto il prossimo aggiornamento delle graduatorie d’ istituto
di seconda e terza fascia?
Non è stato definito ancora, ma si ritiene da più parti che il prossimo aggiornamento/ inserimento possa aver luogo nella primavera del 2020 (periodo aprile/maggio).
Non è stato definito ancora, ma si ritiene da più parti che il prossimo aggiornamento/ inserimento possa aver luogo nella primavera del 2020 (periodo aprile/maggio).
2)
Posso cambiare provincia o sono vincolato alla provincia in cui sono ora
inserito?
Puoi cambiare provincia, non c’è nessun vincolo che ti obbliga a restare nella provincia dove sei inserito, ma se cambi, dovrai rimane nella nuova provincia per tre anni cioè fino al 2023.
Puoi cambiare provincia, non c’è nessun vincolo che ti obbliga a restare nella provincia dove sei inserito, ma se cambi, dovrai rimane nella nuova provincia per tre anni cioè fino al 2023.
3)
Nell’aggiornamento devo dichiarare di nuovo i titoli già dichiarati?
No. Non devi ridichiarare i titoli culturali o di servizio già dichiarati ma soltanto i nuovi titoli acquisiti entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/inserimento.
No. Non devi ridichiarare i titoli culturali o di servizio già dichiarati ma soltanto i nuovi titoli acquisiti entro la data di scadenza della domanda di aggiornamento/inserimento.
4)
Come devo produrre domanda di aggiornamento/ inserimento?
Dovrai inviare la domanda di aggiornamento/ inserimento On Line tramite il portale POLIS.
Dovrai inviare la domanda di aggiornamento/ inserimento On Line tramite il portale POLIS.
5)
Devo ancora scegliere le 20 scuole per le supplenze con il Mod. B?
Sì. Devi scegliere le 20 scuole ma solo per le supplenze brevi e temporanee che saranno ancora gestite dalle singole scuole.
Sì. Devi scegliere le 20 scuole ma solo per le supplenze brevi e temporanee che saranno ancora gestite dalle singole scuole.
6)
E per le supplenze di durata annuale al 30 giugno o al 31 agosto?
Per le nomine annuali non devi scegliere le scuole, perché le graduatorie saranno trasformate in provinciali e saranno gestite dall’ AT di competenza, quindi sceglierai la provincia, la stessa delle 20 scuole.
Per le nomine annuali non devi scegliere le scuole, perché le graduatorie saranno trasformate in provinciali e saranno gestite dall’ AT di competenza, quindi sceglierai la provincia, la stessa delle 20 scuole.
7)
Quando sarà pubblicato il calendario per le nomine annuali?
Almeno 20 giorni prima delle nomine sul sito istituzionale dell’ AT provinciale unitamente al nome della scuola polo dove avverranno le convocazioni.
Almeno 20 giorni prima delle nomine sul sito istituzionale dell’ AT provinciale unitamente al nome della scuola polo dove avverranno le convocazioni.
8)
Dove mi devo recare per la convocazione?
Presso la Scuola polo dove riceverai la nomina annuale.
Presso la Scuola polo dove riceverai la nomina annuale.
9)
La tabella di valutazione resterà la stessa dell’altro aggiornamento?
No,
la tabella è in revisione e il Miur sta valutando se cambiare o meno alcuni
punteggi.Di Libero Tassella Tecnica della Scuola
SUL DECRETO COSIDDETTO “SALVA PRECARI”
giovedì 5 dicembre 2019
· Posted in
SUL DECRETO COSIDDETTO “SALVA PRECARI”
Le commissioni riunite della camera in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, hanno apportato numerose modifiche al testo, alcune che hanno anche recepito quanto proposto da noi e da altre OOSS, altre che non ci trovano assolutamente d'accordo.
Riteniamo positive le seguenti proposte:
l'ampliamento previsto per il raggiungimento delle 3 annualità che comprenderà anche l'anno scolastico in corso e prevede come anno iniziale il 2008/2009 (Art 1 comma 5a);
il riconoscimento del diritto a partecipare al concorso straordinario per la propria classe di concorso a coloro che hanno i tre anni di servizio prestati solo su sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione (Art. 1 comma 5b);
la possibilitàdi partecipare con riserva a tutti i prossimi concorsi (ordinari e straordinari di ogni ordine e grado) degli specializzandi del IV ciclo del TFA sostegno (Art. 1 comma 18 ter);
l'immissione in ruolo giuridica a partire dall'anno scolastico 2019/2020 sui posti resi vacanti e disponibili per i pensionamenti attuati in disposizione della quota 100 e che non sono stati effettuati prima dell'inizio dell'anno scolastico per la tardività dei riconoscimenti del diritto a pensione (Art. 1 comma 18 quater);
la proroga al 2022/23 della possibilità di potersi iscrivere nelle graduatorie di istituto oltre ovviamente alla possibilità di aggiornare il punteggio per chi è già presente nelle graduatorie.
l'istituzione di graduatorie provinciali per la copertura delle supplenze al 30 giugno e 31 agosto, nonché graduatorie provinciali specifiche per il sostegno. I docenti presenti in queste graduatorie, ai fini della copertura delle supplenze brevi e temporanee potranno scegliere 20 scuole della medesima provincia di inserimento (Art 1 quater comma 1b e comma 2).
Su quest'ultimo punto vogliamo esprimere la soddisfazione che sia stata raccolta una nostra proposta che in alcune province era già stata di fatto recepita dagli USP attraverso convocazioni unificate per le assegnazioni degli incarichi da Graduatorie di istituto. La possibilità di scegliere su tutte le scuole della provincia dovrebbe mettere fine al solito balletto di insegnanti di inizio anno.
Gli aspetti negativi
Le graduatorie provinciali potrebbero rappresentare una reale discontinuità con gli ultimi 12 anni di misure su precarie e precari solo se, posizionate in coda alle GAE, divenissero le nuove graduatorie permanenti da cui assumere sul 50% dei posti disponibili. Questa prospettiva viene invece drasticamente respinta dalla legge in via di approvazione visto che all'art. 1 comma 16 viene inserita la clausola che “il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato”. Siamo alla solita farsa del diritto al lavoro a tempo determinato ma disconoscendo il diritto all'assunzione a chi ha abilitazione e servizio. Tra pochi anni si sarà costretti a emanare un ennesimo decreto cosiddetto “salvaprecari” in una logica perversa di sanatoria tardiva.
Il limitato numero dei posti messi a concorso (24.000) esclude a priori il passaggio in ruolo di molti docenti precari: anche questo è assolutamente inaccettabile.
La graduatoria di III fascia dovrebbe essere permanente e non limitata all'anno scolastico 2022/2023: chiudere le graduatorie rappresenterebbe di fatto l'apertura della “chiamata diretta” sulle supplenze, un ritorno alla scuola degli anni '60.
Il possesso dei 24 CFU come requisito necessario per le nuove iscrizioni alla terza fascia delle Graduatorie di istituto (Art. 1 quater comma 4) rappresenta, a nostro avviso, un’ulteriore istituzionalizzazione di un requisito dal discutibile valore formativo. Il poco tempo a disposizione per il suo conseguimento e la diversa organizzazione dei singoli atenei sul territorio nazionale favorirà i profitti di università private e telematiche.
La selettività del concorso straordinario e i limiti posti per entrambe le procedure (la possibilità di concorrere per una sola classe di concorso o per il sostegno - per quanto riguarda il concorso straordinario- e per una sola classe di concorso e il sostegno per ogni ordine di scuola -per quanto riguarda il concorso ordinario) sono assolutamente inaccettabili. È inammissibile valutare docenti con anni ed anni di servizio, e valutarli con criteri puramente nozionistici (quiz a crocette stile INVALSI) ed escluderli solo per la velocità informatica di risposta.
Ogni candidato deve avere la possibilità di partecipare per tutti i posti per cui possiede i requisiti richiesti (titoli o anni di servizio). Le scelte che i candidati sono costretti a fare, infatti, non solo limitano ingiustamente le proprie possibilità, ma rischiano di reiterare l’impossibilità di coprire tutti i posti disponibili per alcune classi di concorso.
Infine la soluzione che viene sbandierata come favorevole alla situazione delle/dei diplomate/i magistrali (il mantenimento in servizio per l'anno scolastico) contiene una misura gravissima: la non valutazione dell'anno scolastico in corso ai fini della carriera. Ciò è ancora più grave quando in gran parte d'Italia a tutt'oggi moltissime cattedre dell'infanzia e della primaria sono ancora scoperte (Art 1 quinquies). E il mantenimento in servizio per l’anno scolastico in corso è una misura parziale poiché per le/i diplomate/i magistrali non è prevista nessuna proposta risolutiva.
Chiudiamo con alcune informazioni tecniche utili alle/ai docenti con 3 anni di servizio:
se i 3 anni sono stati prestati in scuole statali si concorre a pieno titolo;
se i 3 anni sono stati prestati in scuole paritarie o in modo misto si concorre esclusivamente per l'abilitazione e le prove saranno differenziate;
se i 3 anni sono stati prestati in un ruolo di appartenenza si potrà concorrere per altra classe di concorso di cui si è in possesso del titolo di accesso.
Per tutti gli aspetti negativi sopracitati riteniamo improprio il nome Salvaprecari del Decreto, poiché non salva tutte/i le/i precarie/i, ma solo poche/i elette/i, continuando ad umiliare ed a condannare molte/i di loro ad ulteriori anni di precariato.
In cooperazione con i precari e le precarie della scuola supportiamo e supporteremo ogni forma di mobilitazione e di protesta volta a tutelare il loro diritto alla stabilizzazione.
2 DICEMBRE 2019
COBAS - COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA
Il Ministro Fioramonti sotto dettatura di Renzi e PD: INVALSI obbligatori alla maturità
venerdì 29 novembre 2019
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Il Ministro Fioramonti sotto dettatura di Renzi e PD: INVALSI obbligatori alla maturità
I test INVALSI diventano obbligatori per l’ammissione alla maturità. Insieme all’alternanza scuola lavoro, per sostenere l’esame di Stato, gli studenti dovranno aver svolto obbligatoriamente i test INVALSI in Italiano, Matematica e Inglese. Fioramonti e i 5 Stelle sigillano, così, la definitiva costruzione di un sistema di valutazione unico nel suo genere. Con 1 solo test in Italia si pretende di poter “valutare tutto”: qualità dell’ insegnamento, dirigenti scolastici, scuole e ogni singolo studente. “Dati per tutti, per non lasciare indietro nessuno”, scrive l’INVALSI, auto-attribuendosi una funzione di alto valore civile e sociale: censire per “il sistema paese” l’adeguatezza dei livelli di apprendimento di tutti gli studenti italiani. Cosa che finora ha sempre fatto la scuola, nell’incontro e nella relazione viva e imperfetta dell’insegnamento e dell’apprendimento, umiliata tuttavia da una propaganda ventennale e politicamente trasversale. La valutazione “oggettiva” ed eterodiretta appare oggi indispensabile: gli studenti devono fare i test, e li devono fare per forza. Si supererà così l’annoso problema del confronto esiti Nord-Sud, dovuto ad un “approccio più generoso ed estensivo” ai voti di “alcune regioni“. Col tempo, in maniera del tutto autoreferenziale e sottratta al qualsiasi dibattito o responsabilità pubblici, l’INVALSI ha costruito nel senso comune il suo ruolo di ente che definisce lo standard dell’apprendimento (e dell’insegnamento). Per ora solo Italiano, Matematica e Inglese. Più avanti, chissà. Tocca al Ministro Fioramonti firmare l’atto finale di un progetto di lungo corso che nei fatti smantella il sistema di credenziali educative pubbliche, finora storicamente appannaggio dello stato. Il ministro innovatore del Movimento 5 Stelle chiude la parabola iniziata dai governi della ministra Gelmini e tenacemente perseguita dal PD. Nessun cambio di rotta o rinnovamento, solo subalternità culturale.
_____
I test INVALSI diventano obbligatori per l’ammissione alla maturità. Dalla pubblicazione della circolare del 25 Novembre da parte del Ministro Fioramonti, che fornisce indicazioni sullo svolgimento degli esami di Stato del prossimo anno, apprendiamo che:
ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato dell’a.s. 2019/2020, si verifica, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il requisito della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi.
Insieme allo svolgimento dell’Alternanza Scuola Lavoro (che i parlamentari di Italia Viva vogliono far tornare al vecchio monte ore previsto dal governo Renzi) oggi ribattezzata con un acronimo impronunciabile (PCTO), anche lo svolgimento dei test diventa obbligatorio per gli studenti che affronteranno i prossimi esami.
A 11 anni dal “progetto INVALSI” elaborato per la ministra Gelmini dagli economisti Checchi, Ichino e Vittadini e a 2 dal decreto sulla valutazione della Buona Scuola (D.lgs. 62/17), Fioramonti e i 5 Stelle sigillano la costruzione compiuta di un sistema di valutazione individuale e censuario degli apprendimenti degli studenti, unico nel suo genere.
da https://www.pietroichino.it/?p=900
Con 1 solo test, in Italiano, Matematica e Inglese l’INVALSI pretenderebbe, di fatto, di “valutare tutto”: qualità dell’insegnamento, dirigenti scolastici, scuole e singoli studenti.
Ma c’è di più. Pur di giustificare esistenza e costi di un Sistema Nazionale di Valutazione che svolge al ribasso (1 prova, tutte le inferenze possibili e immaginabili) quanto oggi viene messo in discussione nei paesi degli high stakes test, l’INVALSI elabora ciclicamente costrutti o indicatori che rendano mediaticamente visibile e semplicisticamente percepibile come di estrema rilevanza la sua attività (scientifica, ahinoi).
E’ opinione comune che l’INVALSI oggi sia in grado di misurare non solo le “competenze”, ma anche la “povertà educativa”, il valore aggiunto (“effetto scuola”) e addirittura ora la “dispersione implicita”:
ovvero, quel costrutto che, tautologicamente, ti indica che se hai superato il test INVALSI con un punteggio al di sotto della soglia che INVALSI ha stabilito come adeguata, allora sei implicitamente un analfabeta funzionale[1].
Proprio nel recente editoriale del responsabile Area Prove, Dr. Roberto Ricci, del 15 Novembre scorso, leggevamo le ultime, fervide sollecitazioni al Ministro Fioramonti, impegnato intanto nella sua battaglia per l’educazione alla sostenibilità nelle scuole, affinché le prove diventassero obbligatorie.
La retorica oramai consolidata è quella americana del “non resti indietro nessuno” e del “test come strumento di equità”. Il test INVALSI uguale per tutti e “somministrato” a tutti sarebbe uno strumento di giustizia sociale di per sé. Come se i dati numerici degli esiti dei test – accumulati ormai da anni e anni di rilevazioni – mettessero in luce per il solo fatto di esistere, la presenza intere fasce di popolazione studentesca che resta indietro.
Ma oggi non basta. Non solo dati raccolti e uguali per tutti, ma anche obbligatori.
La giustificazione ecumenica per l’obbligatorietà è sempre la stessa.
L’INVALSI, che tuttavia non svolge servizi pro bono, si (auto)attribuirebbe una funzione di alto valore civile e sociale: quella di censire per “il sistema paese” l’adeguatezza dei livelli di apprendimento degli studenti, il cui percorso viene monitorato (e registrato) passo passo, per poi essere certificato sulla base di 5 livelli in occasione degli esami di stato (I e II ciclo).
In altre parole l’INVALSI col tempo e in maniera del tutto autoreferenziale – con ampio supporto politico e mediatico – ha costruito nel senso comune il suo ruolo e la sua funzione di ente che definisce lo standard dell’apprendimento -e dunque dell’insegnamento – in quelle che la normativa internazionale chiama competenze di cittadinanza. Per ora solo Italiano, Matematica e Inglese. Più avanti, chissà.
Tuttavia il servizio reso funziona solo se tutti gli studenti partecipano alle prove, cosa che fino ad oggi non accade, specie nel Mezzogiorno.
Per questo l’INVALSI – anche a seguito dell’inaspettato rinvio del requisito di obbligatorietà per ammissione all’esame operato da Bussetti l’anno scorso – ha realizzato “una campagna di informazione capillare, incontrando tutti i dirigenti scolastici del Paese”, per promuovere i test presso i ranghi di comando gerarchici delle Buone Scuole del paese.
Qui sotto il video di una conferenza svolta proprio in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia (febbraio 2019):
Nel video il dirigente INVALSI afferma esplicitamente che:
“l’obiettivo è quello di restituire degli esiti per livelli di competenza in relazione alle indicazioni nazionali o linee guida, a seconda degli indirizzi di studio [..] Cioè associare ad un risultato un’ indicazione scientificamente robusta di ciò che lo studente sa fare.”
Non solo dunque la pretesa di certificare ciò che sa in limitati ambiti, o un ristretto numero di abilità, ma addirittura quella di misurare scientificamente cosa uno studente sa fare.
Questo consentirebbe di risolvere l’annosa querelle voti maturità- esiti dei test:
“Ogni anno puntuale come le tasse entro la fine di luglio esce l’articolo sui maggiori quotidiani di Italia che ci dice che Lombardia Emilia e Veneto messe insieme non riescono ad attribuire il numero di lodi che attribuisce una sola regione del mezzogiorno. Con il fatto che le tre regioni citate rappresentano più di un terzo della popolazione. [..]A settembre, poi [..] l’articolo che ci dice che NELL’AMMISSIONE agli atenei italiani l’esito si capovolge. C’è un problema che non è solo di sistema, ma del singolo individuo. Soprattutto se ha meno strumenti interpretativi.Se io sono un ragazzino che frequenta la scuola in una di quelle regioni in cui c’è un approccio più generoso ed estensivo (diciamola così) nell’attribuzione dei voti, il primo ad essere danneggiato sono io.Se i miei genitori non hanno gli strumenti per capire che a quel 100 e lode non corrisponde un livello di competenze che mi potrei aspettare da quel 100 e lode, se la mia scuola, i miei professori mi hanno detto così, perché non devo pensare di essere da 100 [..] Poi mi trovo a settembre con l’ammissione al Politecnico e scopRo e che anche quelli che hanno 75 o 85 hanno chances maggiori delle mie [..]Una volta uscito dalla scuola, le chiacchiere sono a zero.”
In queste dichiarazioni è condensata magnificamente e brutalmente la logica del sistema di misurazione INVALSI e l’idea di scuola che esso sottende; idea che tutti i ministeri che si sono succeduti, dall’autonomia scolastica in avanti, hanno confermato e contribuito ad implementare.
La scuola come un vantaggio competitivo del singolo, la scuola come puro “segnale” per il mondo esterno.
Una volta usciti dalla scuola le chiacchiere stanno a zero, dice il dirigente Ricci, come a dire:
la vita vera, quella del mercato (universitario o lavorativo), deve disporre di un segnale credibile, standardizzato e comparabile. Ecco perché le valutazioni degli insegnanti – le “chiacchiere” – vanno screditate puntualmente a picconate anno dopo anno, con un lavoro di propaganda accurato e artatamente scandalizzato.
Ecco perché tutti gli studenti devono svolgere i test, e dovranno farlo per forza.
Tocca al Ministro Fioramonti firmare l’atto finale di un progetto di lungo corso, che smantella il sistema di credenziali educative pubbliche, finora storicamente appannaggio dello stato. Un atto finale di quel processo di destatalizzazione che ha trasformato l’istruzione da funzione dello stato a servizio al cittadino e che dall’autonomia scolastica potrebbe condurci dritti all’autonomia differenziata e alla frammentazione in tanti sistemi educativi regionali, di cui lo Stato sarà garante solo per le funzioni essenziali. Tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni, i LEP di cui tanto si parla ultimamente, ci saranno presumibilmente i Livelli Base degli apprendimenti decisi e misurati dall’INVALSI, sedicenti standard delle competenze; stabiliti da un ristretto gruppo di tecnici – esperti, sottratto ad ogni vincolo di rappresentatività e di responsabilità pubblica. A quel punto, una volta garantite le “funzioni base” dal governo centrale e la “raccolta dati” dai sacerdoti della valutazione INVALSI, la sola responsabilità degli esiti sarà della scuola pubblica e dei suoi lavoratori. Con tutte le conseguenze che da ciò deriveranno.
Tocca al ministro innovatore del Movimento 5 Stelle chiudere la parabola iniziata dai governi dalla ministra Gelmini e tenacemente perseguita dal PD. Nessun cambio di rotta o rinnovamento, solo subalternità culturale.
__________
[1] R. Ricci, “La dispersione scolastica implicita”, ottobre 2019. https://www.invalsiopen.it/wp-content/uploads/2019/10/Editoriale1_ladispersionescolasticaimplicita.pdf
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