Graduatorie 24 mesi ATA, le domande dal 27 aprile al 18 maggio
Per l’inserimento nelle graduatorie provinciali ATA, anche denominate “graduatorie 24 mesi”, sarà possibile presentare istanza telematica dal 27 aprile al 18 maggio. Requisito per l’inclusione nelle graduatorie permanenti del personale ATA è un’anzianità di servizio di almeno due anni (ovvero 23 mesi e 16 giorni) prestata in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l’accesso o immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.
Per presentare Istanza servono SPID o CIE: l’accesso ai servizi del Ministero dell’istruzione e del merito può essere fatto esclusivamente con credenziali digitali SPID/CIE.
Dopo bisognerà compilare anche l’allegato G, per la scelta delle istituzioni scolastiche, in cui si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia per l’a.s. 2023/2024 (Allegato G), è stata adottata la modalità telematica. L’istanza sarà resa disponibile dopo che gli Uffici Provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria (presumibilmente nel giugno o luglio 2023).
Può inserirsi nella graduatoria 24 mesi chi è in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
b) il personale che non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF );
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lettera a) né nelle condizioni di cui alla precedente lettera b) conserva, ai fini del bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS);
COMPILAZIONE C/O LA SEDE COBAS VIA F.CESI 15A, TERNI: MARTEDÌ’ 2 MARTEDÌ’ 9, GIOVEDÌ’ 11 E MARTEDÌ’ 16 MAGGIO - GLI ISCRITTI POSSONO PRENOTARSI IN CHAT DAL 21 APRILE, CHI SI ISCRIVE AI COBAS SCUOLA PUÒ’ PRENOTARE AL 328 6536553 O AL 347 2248887
25 APRILE NO AL FASCISMO- ORA E SEMPRE RESISTENZA
INDISPONIBILITA' per SOMMINISTRAZIONE e CORREZIONE. Atto di rimostranza scritta ai sensi dell'art. art. art 17 DPR 3/57
Al Dirigente Scolastico
e, p. c. alle RSU
Oggetto: attività collegate alle prove di valutazione INVALSI 2023.
INDISPONIBILITA' per SOMMINISTRAZIONE e CORREZIONE.
Atto di rimostranza scritta ai sensi dell'art. art. art 17 DPR 3/57
___ sottoscritt__ docent__ in relazione alla somministrazione delle prove INVALSI previste per i giorni 3, 5 e 9 maggio 2023 ed al presunto obbligo delle/dei docenti di partecipare a vario titolo a tale adempimento, dichiarano la propria indisponibilità alla somministrazione e/o correzione delle prove INVALSI in quanto:
(nel caso in cui il Collegio Docenti non abbia deliberato in merito alle prove INVALSI, altrimenti eliminare questo punto 1)
non è stata sottoposta al voto del Collegio docenti l’adesione alle prove INVALSI, adesione decisa unicamente dal Dirigente Scolastico nell’atto dell’iscrizione della scuola alle prove stesse, mentre la normativa prevede che il Dirigente Scolastico debba esercitare i propri poteri nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001). Si vedano, a tale riguardo, l’articolo 4, comma 4 del DPR n° 275/1999 (Regolamento Autonomia) e l’articolo 7, commi 2 e 4 del D.L.vo n° 297/1994 (Testo Unico Istruzione) nei quali sono chiaramente previsti i poteri del Collegio dei Docenti;
il Contratto Nazionale di Lavoro non prevede alcun obbligo di collaborare ad attività di questo tipo (che non rientrano né nella funzione docente né tra altri obblighi di servizio), mentre prevede, invece, che il Piano annuale delle attività, “comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti” (art. 28, comma 4 CCNL Scuola 2007);
la Legge delega n° 53/2003, il decreto sull’Invalsi, il D.Lgs. n° 59/2004 e il CCNL Scuola non prevedono in alcun modo l’obbligo per il personale docente di somministrare i Test Invalsi o che l’Invalsi possa utilizzare i docenti per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
la presunta obbligatorietà dichiarata nella Nota MIUR 6830 del 18.10.2011 è del tutto contraddittoria, in quanto:
le prove INVALSI sono a tutti gli effetti attività aggiuntive, come asserito anche nella suddetta nota che invita a riconoscere con il FIS le attività connesse alla rilevazione;
nessuna attività aggiuntiva nella scuola può essere attivata senza il parere favorevole del Collegio dei Docenti e senza essere quindi inserita nel PTOF d’Istituto (art. 7, comma 2, del Testo Unico sulla scuola);
le Note ministeriali non hanno nessun valore imperativo in quanto esprimono esclusivamente un parere e non vincolano addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sottordinati (sentenza della Corte di Cassazione n° 23031/2007);
visto quanto normato dal così detto Decreto Scuola, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, articolo 14 comma 1 lettera a, rilevato che le citate prove dell'Invalsi hanno dunque delle ricadute dirette sullo status giuridico, sulle attività e sulla prestazione lavorativa del personale scolastico
Inoltre, ___ sottoscritt__ docent__,
esprimono un giudizio negativo sulle prove INVALSI, in quanto le stesse non si presentano solamente come strumenti esterni di rilevazione degli apprendimenti, ma interferiscono nell’atto didattico-educativo e rappresentano uno strumento che, in vista delle rilevazioni, modifica l’attività didattica e le sue metodologie proponendo una standardizzazione degli insegnamenti e mettendo in secondo piano le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica degli allievi;
ribadiscono che ciascun docente ha facoltà, nelle proprie ore di lezione, di decidere quali attività debbano essere svolte (sulla base del PTOF d’Istituto e della programmazione annuale e settimanale) senza che chicchessia possa imporre altre attività prive dell’adesione dell’insegnante e della delibera del Collegio dei Docenti e/o che possa sostituire tali docenti con altre/i di classi/materie non coinvolte nella rilevazione INVALSI;
ricordano che qualsiasi atto che tenti di imporre attività di insegnamento è in palese contrasto con la guarentigia della “Libertà di insegnamento” prevista dall’articolo 33 della nostra Costituzione;
ricordano ancora che nessun docente può essere obbligata/o a far svolgere le prove nel proprio orario di servizio, destinato ad altre attività già programmate, approvate e inserite nel PTOF e programmate dalla/o stessa/o docente, né, tanto meno potrà essere sostituita/o da altri docenti, poiché se ciò accadesse sarebbe un grave attacco alla libertà di insegnamento e si potrebbe delineare il reato di interruzione di Pubblico Servizio;
rilevano che il PTOF del nostro Istituto non prevede alcuna attività riconducibile all’INVALSI, né per i docenti, né per gli studenti; (da verificare, altrimenti eliminare questo punto)
a tale proposito ricordano che le famiglie non sono state informate in merito al momento dell’iscrizione e che molta confusione è stata fatta tra anonimato e privacy, che sono, anche giuridicamente, ambiti ben differenti.
Tutto ciò premesso __ sottoscritt___ insegnanti ritengono, quindi, che qualsiasi tentativo di imposizione di un obbligo della somministrazione/correzione delle prove costituisca una grave violazione delle prerogative del Collegio dei Docenti e della libertà di insegnamento delle/dei singole/i insegnanti ed avvalendosi delle prerogative stabilite dalla normativa vigente
Dichiara/no
di NON ESSERE DISPONIBILE/I a partecipare in nessun modo alla SOMMINISTRAZIONE delle prove INVALSI, di non essere disponibile/i a rinunciare alle proprie ore disciplinari di lezione per lo svolgimento delle prove INVALSI stesse, di NON ESSERE DISPONIBILE/I ad alcuna attività di CORREZIONE e/o TABULAZIONE e che nelle stesse date verrà svolta l’attività didattica programmata o si aderirà agli scioperi, legittimamente indetti, senza poter essere sostituiti.
Tutto ciò premesso lo/la/i sottoscritt__ presenta rimostranza scritta, alla circolare ……….. ai sensi dell'art. art. art 17 DPR 3/57, avverso la sua esecuzione.
Data firma
MOZIONE COLLEGIO DOCENTI CONTRO TUTOR E DOCENTI ORIENTATORI
DA PRESENTARE IN COLLEGIO DOCENTI CON PUNTO ALL'ODG E FAR FIRMARE AI COLLEGHI
MOZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL…..
DEL… 2023
Il decreto Ministeriale n. 63 e la circolare prot. 958 del 5 aprile 2023, prevedono che le scuole a partire dal 17 aprile 2023 individuino le figure dei docenti tutor e orientatori interni, da attivare dall'a.s. 2023/2024.
Questo provvedimento è, come si legge nella normativa, legato ai fondi del PNRR.
Il collegio docenti del…. , riunitosi in data…. 2023
DICHIARA
la propria indisponibilità a ricoprire i ruoli richiesti dalla normativa citata
per le seguenti motivazioni:
le figure di tutor e orientatore rientrano all'interno di quel processo di presunta valorizzazione dei docenti che, così come istituito dalle ultime normative, mina l'unità del collegio docenti introducendo la logica della differenziazione e della competitività tra docenti in un ambiente come la scuola pubblica, che invece, in una società sempre più complessa, richiede forme di collaborazione e continuo confronto tra docenti. Inoltre svolgere queste funzioni per ora è volontario, ma se venisse inserito nel CCNL potrebbe diventare obbligatorio, cosa per la quale il collegio esprime profonda preoccupazione e dissenso;
le figure di tutor e orientatore, in nome di presunte competenze, interverranno nel lavoro dei colleghi minando la libertà di insegnamento e di valutazione e intervenendo nel rapporto con gli alunni assumendo parte dei compiti già previsti dalla funzione docente (orientamento, valutazione, personalizzazione dei percorsi, ecc.);
le figure tutor e orientatore, in nome di presunte competenze, limitano e delegittimano il ruolo dei consigli di classe che risulterebbero esautorati dal compito di valutare l’andamento scolastico dei ragazzi, modularne i percorsi, valutarne le esperienza extracurriculari, promuovere le opportune esperienze calibrate sul singolo e la classe, combattere l'insuccesso scolastico, favorire l’accesso alle opportunità formative, promuovere la continuità con altri cicli di istruzione, ecc.;
le figure di tutor e orientatore mutano, inoltre, notevolmente il ruolo dell'insegnante, trasformando i docenti in orientatori, certificatori di competenze, “psicologi”, valorizzatori, consiglieri alle famiglie, ecc.;
le figure di tutor e orientatore, mutano il ruolo della scuola trasformandola sempre più in luogo di accudimento, contenimento e baysitteraggio, con compiti deresponsabilizzanti sia verso le famiglie sia verso gli adolescenti, una scuola come servizio e non come istituzione volta all'istruzione e alla formazione culturale e sociale degli individui;
infine, quello del docente tutor e del docente orientatore, sono incarichi sottopagati, come sempre nella scuola. Sono stati calcolati, infatti, 6-7 euro l'ora netti (il lavoro di tutor prevede la “cura” di 30/50 studenti), meno delle attività funzionali (che da FIS vengono pagate 17,50 €, già una miseria) fatto che svaluta ancora di più la nostra professionalità mostrando la considerazione che al Ministero hanno del nostro ruolo.
Presenti: …................
Astenuti: …................
Favorevoli: .................
Contrari: …................
Maturità 2023, DOMANDE PER COMMISSARI ESTERNI e presidente dal 20 marzo al 5 aprile
Il ministero ha emanato la nota n. 9260 del 16 marzo 2023 sulla formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per il presente anno scolastico.
I termini per presentare la domanda di partecipazione come commissario esterno o presidente di commissione
Gli aspiranti commissari esterni o presidente di commissione devono presentare la domanda di partecipazione attraverso i modelli telematici ES-E e ES-1 su Istanze OnLine tra il 20 marzo ed il 5 aprile.
CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA:
Sono OBBLIGATI a presentare la domanda i docenti di ruolo o con contratto al 30 giugno o a fine agosto che INSEGNANO IN CLASSI DI CONCORSO/MATERIE che il ministero, in quest’anno scolastico, ha ASSEGNATO AI COMMISSARI ESTERNI. Non occorre essere abilitati all’insegnamento della materia.
Se non faccio la domanda entro i termini previsti, l’ambito territoriale informerà la scuola di servizio per cui verrò invitato a presentare comunque domanda come commissario esterno.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA?
I docenti che non siano in pensione da più di tre anni, o gli insegnanti che abbiano insegnato nella scuola in uno degli ultimi tre anni. Allo stesso modo potranno fare domanda – ma non c’è l’obbligo – anche i docenti con contratto a breve termine.
DOCENTE PART TIME E CON SPEZZONE
I docenti in part time, anche se insegnano una materia che rientra tra quelle che dovrebbero riguardare i commissari esterni, non hanno l’obbligo di presentare l’istanza. Se invece il docente lavora su uno spezzone orario per una scelta non dipendente da lui, dovrà fare la domanda. Sul punto l’USP di Milano era già intervenuto anni fa con la nota n. 6519 dell’ 1 dell’aprile 2014.
INSEGNATI di SOSTEGNO e DOCENTI DISABILI O FRUITORI L.104/92
gli insegnanti che lavorano sul SOSTEGNO, anche se hanno un’abilitazione in classi che il ministero quest’anno ha affidato ai commissari esterni, possono scegliere se presentare o meno l’istanza di partecipazione agli esami.
Allo stesso modo potranno scegliere o meno di presentare la domanda i docenti in situazione di DISABILITÀ O CHE FRUISCONO PERMESSI L.104/92.