Come si deve comportare chi riceve una proposta di
assunzione in fase B
Tutti gli aspiranti che hanno presentato domanda
on line per la fase B entro il
alle ore 00.01
del giorno 2 settembre 2015 riceveranno
una mail che li informa dell'esito della procedura. Nel caso di aspirante
soddisfatto sarà presente in archivio anche un documento di proposta di
assunzione. Chi
attraverso il sistema informativo
OnLine, raggiungibile mediante apposito link sul sito www.istruzione.it, sia destinatario di una
proposta di assunzione in ruolo non accetti la proposta di assunzione prima
della convocazione per le supplenze a tempo determinato. Se ha una proposta di
supplenza nelle nomine a tempo determinato anche su uno spezzone (è
determinante che sia almeno fino al 30 giugno) la accetti e quest’anno rimane
nella provincia di appartenenza. Ovviamente se non ha una proposta di supplenza
accetti subito la proposta di assunzione nella fase B. E se la proposta di
assunzione nella fase B fosse nella propria provincia di appartenenza e
addirittura e migliore della proposta di supplenza (caso per altro difficile a
verificarsi) accetti la proposta della fase B e rifiuti la supplenza.
I docenti destinatari
possono accettare espressamente la proposta di assunzione entro le ore 24.00
del giorno 11 settembre 2015 (il termine è perentorio) avvalendosi
esclusivamente delle apposite funzioni disponibili nel sistema informativo. Si
fa presente che in caso di mancata accettazione, nei termini e con le modalità
predetti, i docenti destinatari non possono ricevere ulteriori proposte di
assunzione a tempo indeterminato, non partecipano alle fasi successive del
piano di assunzioni e sono definitivamente espunti dalle graduatorie di merito
e ad esaurimento in cui sono iscritti.
Come accettare la proposta ? L'accettazione della proposta del ruolo dovrà
essere comunicata attraverso Istanze on line.: su Istanze on
line ci sarà la funzione di accettazione/rinuncia alla proposta di assunzione. Dopo l-'accettazione
della proposta verrà collocato nell'archivio personale dell'aspirante un pdf di
perfezionamento della proposta di assunzione.
Per la
comunicazione della supplenza invece bisogna seguire le indicazioni fornite
dagli Uffici Scolastici.
La sede di
servizio
Con questa
procedura dunque viene assegnata la provincia. All'interno di essa
bisognerà poi scegliere (per chi dovrà assumere concretamente servizio
nell'a.s. 2015/16) la sede di servizio. La scelta della sede di
servizio avverrà dal
12 al 14 settembre, secondo i calendari pubblicati dagli Uffici
Scolastici della provincia alla quale si è stati assegnati. In base ai
calendari, i docenti nominati in ruolo vengono convocati per scegliere le sedi
disponibili nell'ordine costituito dai loro punteggi.
La sede assegnata nel primo
anno è provvisoria. Per i docenti assunti nella fase B, l'assegnazione alla
sede provvisoria avviene al termine della relativa fase. Per chi
precedentemente abbia conseguito un contratto di supplenza fino al termine
delle attività didattiche (30 giugno) o annuale fino al 31 agosto (ma non una
supplenza breve e saltuaria) la presa di
servizio sarà rimandata alla conclusione della supplenza. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º luglio 2016 (ovvero al
termine degli esami di stato della scuola secondaria di secondo grado), per chi
è titolare di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e
al 1º settembre 2016 per chi ha conseguito una supplenza annuale (fino al 31
Agosto). C’è da sottolineare che questo anno (salvo le rare eccezioni di
supplenze su posti di organico di diritto fino al 31 agosto) il conferimento
delle supplenze a tempo determinato avviene su posti dell’organico di fatto
fino al 30 giugno. Per i docenti assunti nella fase B la decorrenza giuridica
decorre dal 1 settembre 2015 mentre la decorrenza economica del relativo
contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
Assunzione nella sede definitiva di
titolarità
Ai neo-immessi in
ruolo è attribuita una sede provvisoria.
I neoassunti nella fase B, a decorrere
dall'anno scolastico 2016/2017, sono assegnati agli ambiti territoriali, così
come i colleghi in esubero o soprannumerari (L. 107/15 c. 73 terzo e quarto
periodo).
Questa evidente
disparità di trattamento rispetto ai neoassunti nelle fasi 0/A, oltre che
essere un’ingiustizia, rappresenta una palese contraddizione della L. 107/15,
poiché le operazioni di mobilità vengono avviate a marzo di ogni anno, mentre
la definizione degli ambiti territoriali è previsto che sia fatta entro il 30
giungo 2016 (L. 107/15 c. 66 secondo periodo). Appare quindi difficilmente
realizzabile già nell’a.s. 2016/17 quanto previsto dall’ultimo periodo del
comma 73: “Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e
professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.” I COBAS
attueranno ogni iniziativa affinché la titolarità di cattedra sia estesa a
tutti i docenti assunti in ruolo.
La Legge 107/15, seppur con la
contraddizione appena evidenziata, per l'anno scolastico 2016/2017 prevede un
piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti
vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo
indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a
domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale
per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via
provvisoria nella fase B, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella
provincia previsto dal Testo Unico (L. 107/15 c. 108 primo periodo). (N.B. Anche per questo motivo sarà stato
importante aver approvato, nei Collegi Docenti, posti di potenziamento su
CATTEDRE e non su progetti o coordinamento).
La Legge 107/15 prevede che, solo
successivamente, i docenti assunti nella fase B dalle GaE partecipano per
l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti
territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico
triennale.
L’assegnazione provvisoria
interprovinciale potrà essere richiesta, limitatamente all’a.s. 2015/16,
soltanto dai docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 (N.B. Altro motivo per cui sarà stato importante aver approvato, nei
Collegi Docenti, posti di potenziamento su CATTEDRE e non su progetti o
coordinamento) anche in deroga al vincolo triennale (L. 107/15 c. 108).
Il primo anno di lavoro a tempo indeterminato
La principale fonte normativa
del rapporto di lavoro pubblico è il D.lgs. 165/2001, che ha stabilito la
"privatizzazione" dei rapporti di lavoro nella pubblica
amministrazione. Con il termine "privatizzazione" si intende
che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla contrattazione tra le
parti e non alla legge. Per questo motivo conoscere i contratti collettivi
della scuola è importante. Al riguardo le sedi provinciali dei COBAS possono
aiutarti.
Il rapporto di lavoro
A
partire dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1994/1997
l'assunzione del personale della scuola avviene con la sottoscrizione di un
contratto di lavoro tra l'amministrazione e colui che è stato individuato come
avente diritto al posto.
L'assunzione
può avvenire, se lo chiedi, anche su posto part-time, nel senso che al momento
dell'assunzione puoi optare per un orario ridotto ( e puoi ottenerlo se non è
saturo il contingente provinciale).
La sottoscrizione del
contratto
Con la sottoscrizione del contratto scattano per il
lavoratore una serie di diritti e di doveri. Nel contratto individuale di
lavoro (artt. 25 e 44 CCNL 2006/2009) sono indicati alcuni elementi essenziali
costitutivi del rapporto stesso. E’ indicato anche il termine entro il quale è
obbligatorio assumere servizio nella sede stabilita. La mancata presentazione
in servizio, se non giustificata da gravi motivi (malattia, ecc.) comporta la
perdita dell'impiego.
Gli adempimenti di rito
all’atto della presa di servizio nella sede del ruolo
E’ importante
prendere immediatamente servizio nella sede assegnata per il ruolo e
presentarsi con la nomina ricevuta on-line, il documento di identità, il codice
fiscale e l’IBAN del conto corrente postale o bancario che è necessario per la
stipula del contratto.
Al momento della stipula di
un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente, in base
al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito :
certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di
cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del
Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato
dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio
matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le
dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate per la partecipazione
al concorso o per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Non è più obbligatorio
presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L'obbligo della certificazione sanitaria
di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del DL 21
giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013,
n.98.
Non è più obbligatorio
presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione : basta
autocertificare tutto.
All’atto dell’assunzione e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla stipula del contratto, pena l’annullamento della stipulazione o la
risoluzione del rapporto di lavoro, è
necessario provvedere ad una serie di adempimenti obbligatori.
- Dichiarazione
sostitutiva di certificazione al fine della consegna dei “documenti di rito”
(art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000). Il relativo modello va richiesto alla
segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio e
presentato compilato al momento della stipula del contratto. Attenzione a riportare
dati veritieri : se non presentati in maniera veritiera comportano
l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/00.
- Dichiarazione
dei servizi (da non
confondere con la ricostruzione di carriera). In
base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei
servizi non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali,
negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista
o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo va richiesto alla segreteria
della scuola di servizio al momento della presa di servizio.
- Dichiarazione di indisponibilità circa
l’esistenza di altri rapporti di lavoro. Il dipendente deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti
di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lvo 165/2001 o
dall’art. 508 del D.Lvo 297/1994.
Altre domande/documentazioni
che, in base alla situazione personale, sarebbe opportuno presentare sono le
seguenti:
·
computo/riunione/riscatto/ricongiunzione
ai fini pensionistici dei servizi/periodi prestati presso enti pubblici o
privati o come lavoro autonomo. Rivolgersi alla segreteria
della scuola di servizio che darà indicazioni in merito alle modalità di
presentazione.
Rispetto alla richiesta di
adesione alla previdenza integrativa (fondo ESPERO) come COBAS sconsigliano
assolutamente l’adesione al fondo ESPERO.
Per informazioni, compilazione delle domande e controllo della
documentazione gli iscritti ai COBAS possono usufruire della consulenza della
sede provinciale di riferimento.
Periodo di prova e anno di formazione
Il rapporto di lavoro
diventa stabile solo dopo il superamento del prescritto periodo di prova. Il
periodo di prova per i docenti, secondo quanto stabiliscono l’art.438 del D.Lvo
29/84 e il Ccnl 2003, ha la durata di un anno. I docenti neoimmessi in ruolo da
concorso o dalle graduatorie permanenti sono nominati in prova e destinati ad
un anno di formazione, ancora in gran parte definito dalle CCMM 267/91, 73/97 e
dalla Nota 39 del 28/5/2001. La materia resta regolamentata dall'art. 437 del
T.U.
Periodo di prova
I docenti assunti nella fase B destinatari
di una supplenza nella propria provincia possono svolgere l'anno di prova e di
formazione nell'anno scolastico 2015/16 se la supplenza ottenuta nella cattedra
o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di
materie affini. È possibile ad esempio svolgere l’anno di prova e il corso di
formazione è valido anche se si è destinatari di una supplenza nella propria
provincia (es. nomina giuridica in A043 e supplenza in A043 o A050, e
viceversa) e anche se la nomina in ruolo è sul sostegno e la supplenza sulla
disciplina (es. nomina giuridica in AD00 e incarico su A043 o A050, o
viceversa).
Il Ministero si era già espresso in tal
senso con la nota 3699/2008: “si
precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo
dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell'a.s. 2007/2008 come supplente
annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo
con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto,
assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della
retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come
supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento
o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, ovvero, per il
personale ATA, nello stesso profilo professionale.
Resta fermo
per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione
nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla
lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio. Va
infine ribadito che l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso
della carriera. Per quanto riguarda il personale neo-nominato che opta per il
conferimento di supplenza ai sensi dell'art. 36 o 59 del C.C.N.L. del
29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in
servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo
professionale di titolarità, atteso che a norma del 2° comma, delle citate
disposizioni al predetto personale si applica la disciplina prevista per il
personale assunto a tempo determinato.”
E recentemente il MIUR è di nuovo
intervenuto, con la nota 1441 del 20 febbraio 2014: “Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con
decorrenza giuridica 1/9/2013, l'anno scolastico è considerato come anno di
prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale,
fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno
180 gg.). Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota
della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si
riporta in stralcio: “…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come
supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o
nell'insegnamento di materie affini…”
Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato
allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta
giorni, dei quali almeno
centoventi per le attività didattiche (L. 107/15 comma 116).
A titolo esemplificativo sono
da ritenersi utili:
a)
le
attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi del comma 6 dell'art.
14 della Legge n. 270/82;
b)
l'utilizzazione
per corsi ed iniziative di istruzione finalizzati al conseguimento dei titoli
di studio;
c)
la
messa a disposizione per supplenze;
d)
le
attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali;
e)
l'utilizzazione
su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di
docenti di scuole medie e viceversa;
f)
l'utilizzazione
in attività di sostegno ad alunni portatori di handicap negli istituti di
istruzione secondaria di II grado ed artistica;
g)
l'utilizzazione
in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento
scolastico (per i docenti di scuola secondaria di II grado ed artistica), e in
attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (per i docenti di scuola
elementare e secondaria di I grado).
Fermo restando che le attività
didattiche terminano il 30 giugno, i periodi computabili per il compimento dei
180 gg sono:
1.
giorni di
lezione;
2.
le domeniche, gli
altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo, le vacanze pasquali e natalizie,
il giorno libero, se ricadenti in un periodo di servizio;
3.
i giorni compresi
nel periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico (1 settembre) all'inizio
delle lezioni se il collegio docenti si è riunito in questo periodo;
4.
gli esami di
stato;
5.
interruzioni dovute
a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, neve, ecc.);
6.
i corsi di
formazione e aggiornamento organizzati dall’UST (art. 438 comma 3 T.U.) e
dall’istituto;
7.
il primo mese di
congedo di maternità;
8. i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.
Non sono computabili: i
periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le
aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola
per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di
esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge
23.121977 n. 937.
Il rinvio ai successivi anni
scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può
avvenire più volte senza limitazioni.
Corso di formazione
Durante il periodo di prova il
personale docente, a cui il Dirigente (L. 107/15 c. 117) - non più il Collegio
Docenti - affianca un tutor, è ammesso ad un anno di formazione che "ha
inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la
fine delle lezioni" (art. 440 T.U.).
Le
attività di formazione, ai sensi della nota MIUR 6768 del 27 febbraio 2015,
hanno una durata complessiva di 50 ore
e si articolano sostanzialmente di tre parti:
·
incontri
informativi e laboratori formativi dedicati (17 ore in presenza + 3 ore di
ricerca e documentazione online);
·
attività ‘peer-to-peer’, da svolgere con il
tutor (10 ore);
·
attività da
svolgere online, corrispondente a 20 ore (creazione di un ‘portfolio’ del
docente su apposita piattaforma Indire, che riguarderà le esperienze e le
attività svolte dal docente neoassunto e costituirà la relazione finale da
discutere davanti al comitato di valutazione).
Il Direttore del corso di formazione
rilascerà un attestato finale che certificherà la partecipazione alle attività
di formazione (incontri e laboratori, ricerca e documentazione online, attività
peer-to-peer) e le ore svolte.
Le attività svolte in piattaforma relative
al Portfolio del docente si concludono con la creazione di un documento in PDF
che, insieme ad altri documenti caricati sulla piattaforma stessa, costituirà
il lavoro conclusivo da presentare alla scuola.
Il personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da
parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione
istituito ai sensi del comma 129 della Legge 107/15, sulla base
dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico
le funzioni di tutor.
Al fine di esprimere il
proprio parere, il comitato di valutazione è composto dal dirigente scolastico,
che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti
dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto ed è integrato dal
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
È compito del dirigente curare
alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusiva sull’anno di formazione
di ciascun docente.
Il comitato, sulla base della
relazione del tutor e di altri elementi forniti dal capo d'istituto, esprime il
proprio parere su cui si baserà lo stesso dirigente scolastico per decretare:
1.
la conferma in
ruolo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con provvedimento
definitivo;
2.
la dispensa dal
servizio (art. 129 Dpr 3/57), sentito il Consiglio Scolastico Provinciale per i
docenti di materna, elementare e media, o il Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione per la secondaria superiore;
3. la proroga: a) per acquisire maggiori elementi di
valutazione, una sola volta nell’anno scolastico successivo (previa
consultazione del CSP o CNPI); b) perché non sono stati prestati i 180 giorni
di effettivo servizio.
Il rinvio dell’anno di prova
può avvenire più volte senza limitazioni. Nel caso di legittimi impedimenti al
raggiungimento dei 180 giorni (maternità, servizio militare o civile, giudice
popolare e cariche elettive) è prevista la retrodatazione della nomina con
effetti economici solo per l’assenza determinata dal congedo di Maternità.
Il periodo di prova si
considera superato se non si ricevono comunicazioni contrarie da parte del dirigente
scolastico.
Ricostruzione di carriera
La
ricostruzione della carriera consente di far valere i servizi di docente svolti
prima dell’assunzione ottenendo così il riconoscimento dell’anzianità ed un
livello stipendiale più alto. La domanda di ricostruzione della carriera può
essere presentata solo dopo la conferma in ruolo, una volta superato l’anno di
prova e ottenuta la sede di titolarità.
E’ importante presentare la documentazione della
ricostruzione di carriera appena preso servizio nella scuola di titolarità
potendo così ottenere quanto prima i benefici che derivano dal nuovo
inquadramento economico. Se la domanda di ricostruzione viene presentata dopo 5
anni dall'assunzione si perdono i relativi benefici.
COBAS - Comitati di Base della Scuola
Sede provinciale via del Lanificio 19 . Terni tel 328 6536553
sede nazionale: viale Manzoni, 55 - 00185 Roma
tel 0670452452 - tel/fax 0677206060