Archive for settembre 2015

MOZIONE ASSEMBLEA SINDACALE UNITARIA DEI DOCENTI E ATA

martedì 29 settembre 2015


Cagliari 16 settembre 2015

L’Assemblea sindacale unitaria dei docenti e degli ATA organizzata da
Flc Cgil, Cisl, UIL, Snals, Gilda e Cobas, valuta in modo decisamente negativo sia per il metodo che per i contenuti la cd Riforma Renzi sulla Buona scuola. Infatti, la legge 107/2015:
  • è stata approvata con il ricatto della fiducia su un unico voto su un maxi emendamento con un articolo e 212 comma, nonostante l’opposizione di tutto il popolo della scuola pubblica manifestatesi, in particolare, con il 70% di adesioni allo sciopero del 5 maggio e con lo sciopero degli scrutini;
  • prevede un modello di scuola caratterizzato da aziendalizzazione, gerarchizzazione (con un uomo solo al comando, il preside -manager) e competizione individuale tra i docenti.
Dopo cinque anni di blocco del contratto nazionale, recentemente dichiarato incostituzionale dalla Suprema Corte, l’Assemblea chiede a gran voce l’immediata apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL per il recupero del potere d’acquisto dei lavoratori della scuola, diminuito in media del 30% rispetto al 1990.
L’Assemblea ritiene urgente annullare all’interno delle scuole gli effetti più negativi della riforma, con particolare riferimento al Comitato di valutazione, al POF triennale, all’organico di potenziamento, all’alternanza scuola lavoro, ed invita docenti, Ata, rappresentanti dei genitori e degli studenti negli organi collegiali a utilizzarle in modo flessibile nei diversi contesti delle varie scuole.
L’ Assemblea ritiene:
- inaccettabile che la legge di stabilità, oltre a tagliare 2020 posti Ata in organico di diritto, impedisca la sostituzione del personale Ata per i primi 7 gg di assenza per i bidelli, per sempre per gli Ass tecnici e per gli Ass. Amministrativi (salvo che in organico di diritto vi siano meno di 3 Ass Amm., il che non avviene quasi mai) e la sostituzione del docente per il primo giorno di assenza, creando gravi problemi per il normale funzionamento e per la stessa sicurezza; chiede, pertanto, di ripristinare in toto la possibilità di nominare supplenti;
- che la Cattiva scuola non abbia risolto il problema del precariato, sia perché ha creato la figura del “precario di ruolo ricattabile”, con incarichi triennali anche non rinnovabili per i neo assunti, sia perché ha lasciato migliaia di precari nelle graduatorie, di cui molti condannati alla disoccupazione; per cui, chiede, nel rispetto della sentenza della Corte Europea di Giustizia, l’assunzione di tutti i precari docenti e Ata con 36 mesi di servizio;
- che la legge Fornero abbia prodotto il sostanziale blocco del turn-over generazionale, sia impedendo adeguate assunzioni, sia determinando l’innalzamento dell’età media del personale, che è attualmente la più alta in Europa; per cui chiede la modifica integrale della legge Fornero;
- che la scuola dell’ Infanzia, oggetto di delega legislativa, debba essere inclusa nei percorsi d’istruzione della scuola statale dell’obbligo, contro ogni ipotesi di regionalizzazione e stravolgimento del suo ruolo educativo.

L’Assemblea ritiene indispensabile anche la prosecuzione della mobilitazione all’esterno delle scuole, per cui invita gli organismi nazionali delle OO.SS. a consolidare l’azione unitaria e ripetere la straordinaria esperienza del 5 maggio e dello sciopero degli scrutini, indicendo una giornata di mobilitazione generale della scuola con Manifestazione Nazionale e SCIOPERO nel mese di ottobre.

Scuola: a fine novembre l’ultima fase della riforma, pronti 55 mila nuove assunzioni

A breve si procederà alla nomina di 55 mila nuovi docenti, quelli della fase C.
Sin da subito qualche giornalista d’inchiesta parla espressamente di personale ‘tappa buchi’.
La notizia più importante di questi giorni risulta però contrastare con i dati ufficiali inizialmente enunciati dal Premier Renzi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Quello che trapela da alcune fonti ben informate riguarda il fatto che per la quarta e ultima fase assunzionale i desiderata delle Istituzioni scolastiche non coincideranno con il personaleselezionato dal Miur. Inoltre, ancora una volta così come è successo per la fase B, non è dato sapere quale criterio sarà adottato per stabilire l’ordine di collocamento dei neo docenti assunti. Nelleprecedenti tre fasi (0, A e B) sono stati già ‘arruolati’ circa 38 mila insegnanti, cioè circa il 40% del contingente previsto dalla Buona Scuola. Questa ultima fase dovrebbe completare la totalità del personale previsto dalla nuova riforma, ma non riuscirà, nello stesso tempo, a non arginare il grave problema della ‘supplentite‘.
Quali aree disciplinari bisognerà potenziare?In questi giorni il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato una Circolare chiarificatrice, riguardante l’acquisizione delle proposte per il nuovo organico funzionale al potenziamento dell’offerta formativa e didattica da parte delle scuole italiane. I nuovi docenti da assumere saranno 55 mila unità e la loro assunzione partirà dal prossimo 20 novembre. La novità di questa nuova fase attiene al nuovo modo di concepire il potenziamento; esso riguarderà, infatti, non le singole discipline o materie, distinte per classi di concorso, come tradizionalmente avviene, ma si parlerà di ‘aree disciplinari‘ o ‘settori d’intervento‘. La nuova riforma parla espressamente del potenziamento di alcune discipline che ultimamente, dai dati statistici in possesso del Miur, fanno acqua da tutte le parti: matematica, musica, lingue, storia dell’Arte, le attività laboratoriali, le competenze tecnologiche e quelleinformatiche. Inoltre, si dovrà potenziare la prevenzione contro la dispersione scolastica, la discriminazione di genere – argomento oggetto di discussione in questi mesi – e il bullismo. In futuro il potenziamento dovrà tenere conto del Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto, il quale dovrà ogni tre anni perfezionare le proprie linee di intervento.
La legge del mercato, domanda e offerta: e se non coincidono?A tal proposito, i campi di intervento che riguarderanno nel dettaglio l’offerta formativa triennale delle scuole del secondo ciclo saranno sette: umanistico, linguistico,scientifico, artistico – musicale, socio – economico, motorio elaboratoriale. Per il primo ciclo, invece, si riducono solo a sei. Un aspetto che fa discutere molto e che preoccupa tanto molti docenti precari e interessati a quest’ultima fase di assunzioni, riguarda il fatto che probabilmente non coincideranno le richieste avanzate dalle scuole italiane attraverso il loro POF d’Istituto con la reale disponibilitàdi insegnantispecializzati nelle varie discipline e rientranti nell’organico della fase C. Dal 10 al 15 ottobre le scuole dovranno inserire sulla piattaforma SIDI le aree disciplinari da potenziare e di cui si ha necessità, seguendo unordine di preferenza, così come è avvenuto per i docenti durante la loro candidatura della fase B e C. A partire dal20 novembre, poi, si dovrebbe iniziare con le assunzioni vere e proprie attraverso l’invio delle proposte, così come è avvenuto per la precedente fase. Anche questa volta, i ben informati, parlano di 7 mila docenti pronti a fare le valigie per andare a lavorare lontano dalla loro città di attuale residenza.

bonus di 500 € ma non ai precari

E' stata diffusa la notizia della firma da parte del Primo Ministro Matteo Renzi al decreto che assegnerà ai docenti 500 euro da spendere per l’autoformazione.
A chi saranno erogatiI 500 euro saranno erogati a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che part-time). Il bonus riguarderà anche i neoassunti, anche coloro che nella fase C saranno assunti a novembre. Infatti, il provvedimento, di cui abbiamo una copia, avverrà alla presa di servizio anche ad anno scolastico iniziato. La cifra sarà erogata per intero. Nel complesso i docenti coinvolti dovrebbero essere circa 700mila.
Come saranno erogati?Per quest’anno direttamente in busta paga. Dal prossimo anno sarà distribuita ai docenti una carta elettronica sulla quale verrà accreditata la somma annualmente.
Per cosa potrà essere utilizzata?
I docenti, secondo quanto scritto nel comma 121 della legge 107, detta “La Buona scuola”, i 500 euro potranno essere così spesi:
  1. acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale,
  2. acquisto di hardware e software,
  3. iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
  4. iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
  5. iscrizione a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale,
  6. partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo
  7. per iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.
RendicontazioneAttenzione, perché i docenti dovranno dimostrare, scontrino e ricevuta alla mano, che i soldi sono stati spesi effettivamente per l’autoformazione. A tal fine dovranno presentare la documentazione che comprovi l’utilizzo secondo normativa del bonus entro il 31 agosto 2016.
Cosa accade se ciò non avverrà? Per coloro che non rendiconteranno, le somme non giustificate verranno recuperate l’anno successivo. Quindi, il prossimo bonus sarà inferiore rispetto al tetto dei 500 euro o addirittura i docenti che non rendiconteranno per nulla potrebbero, per il 2016/17, non ricevere il bonus.

Aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio: come, quando e per quali motivi è possibile la fruizione

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio è espressamente prevista dal CCNL comparto Scuola.
L’art. 18 comma 1 recita: L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.
Il comma 2:
Ai sensi della predetta norma [comma 1] il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca.
TIPOLOGIA DI PERSONALE A CUI PUÒ ESSERE CONCESSA

  • a tutto il personale assunto a tempo indeterminato (non è necessario aver superato il periodo di prova);
  • ai docenti di religione cattolica, sia a quelli con 4 anni di anzianità, sia a quelli sprovvisti, al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30/6). È quindi escluso il personale assunto per supplenza "breve".
DURATA, RETRIBUZIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
L’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati.
Se fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi.
Se fruita per periodi spezzettati o frazionati non può superare in ogni caso, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.
I periodi di aspettativa intervallati da periodi di servizio attivo (non possono essere valutati servizio attivo né il congedo ordinario né quello straordinario) non superiori a sei mesi si sommano ai fini del raggiungimento del limite di un anno come se fossero continuativi, mentre se il servizio attivo è superiore a sei mesi il computo del limite massimo riprende dall’inizio.
Per motivi particolarmente gravi è prevista la proroga eccezionale dell’aspettativa di durata non superiore a sei mesi.
Durante l’aspettativa (compresi gli eventuali 6 mesi di proroga eccezionale) il dipendente non ha diritto alla retribuzione.
Il tempo trascorso in aspettativa (compresi gli eventuali 6 mesi proroga eccezionale) interrompe l’anzianità di servizio, non si computa ai fini della progressione di carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e delle festività soppresse.
In particolare:
Se fruita dal personale con contratto a tempo indeterminato: non è utile ai fini del compimento del periodo di prova o dell’anno di formazione (docenti neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto il passaggio di ruolo) nonché ai fini della continuità del servizio valutabile con punteggio specifico nelle procedure di mobilità e nella graduatoria interna per l’individuazione del personale soprannumerario. A tal proposito si ricorda che qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo e di pre ruolo sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l’interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni.
Se fruita dal personale con contratto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8: interrompe l’anzianità di servizio a tutti gli effetti, pertanto non è utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità, dell’anzianità di servizio, del versamento dei contributi e di conseguenza tale periodo non è valido ai fini del punteggio per l’aggiornamento delle Graduatorie Permanenti/Esaurimento/Istituto.
PER QUALI MOTIVI È POSSIBILE RICHIEDERE UN PERIODO DI ASPETTATIVA
Per  motivi di studio, compresa la frequenza di un corso universitario (Corte dei Conti sez. contr. 03 febbraio 1984, n. 1415);
Sempre per motivi di studio quando, terminato lo specifico congedo per dottorato di ricerca, il dipendente deve ultimare la stesura della relazione finale (circolare MIUR N. 15 Prot. N. AOODGPER 1507 del febbraio 2011);
Per motivi personali e familiari:
in questo caso le esigenze del lavoratore possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell’impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola (Corte Conti, sez. contr., 3 febbraio 1984, n.1415).
Alla luce di tale configurazione, pertanto, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi (con la connessa attribuzione all’amministrazione di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità), ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro.
RICHIESTA E "MOTIVATA DOMANDA"...
Il dipendente è tenuto a presentare con un ragionevole anticipo (a meno di motivi urgenti e imprevedibili) motivata domanda (art. 69 del DPR n. 3/1957) redatta per iscritto, in carta semplice, indirizzata al proprio dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa, la data di decorrenza e la durata dell’assenza.
Il dipendente è tenuto a prospettare le esigenze familiari da soddisfare, al fine dell’ottenimento del periodo di aspettativa richiesta (Consiglio di Stato con sentenza del 29 gennaio 2003, n. 444).
Dovrà quindi motivare la richiesta esplicitando, anche in forma riservata, le condizioni personali, familiari e di studio.
Tale richiesta può essere autocertificata o corredata da idonea documentazione (es. certificato medico di un familiare nel caso si chieda un periodo di aspettativa per assisterlo).
TEMPI DI CONCESSIONE ED EVENTUALE DINIEGO
Il dirigente deve prendere la decisione per la concessione del periodo richiesto entro un mese dalla data di presentazione della domanda; qualora entro tale termine il dirigente non abbia adottato alcun provvedimento positivo, il silenzio non equivale ad accoglimento dell’istanza.
Sottolineiamo che il termine dei 30 gg. non vuol dire che il dirigente non possa concedere il periodo di aspettativa richiesto prima che siano trascorsi i 30 gg., ma solo che dalla richiesta effettuata dal dipendente alla concessione dell’aspettativa non dovrebbero passare più di 30 gg.: pensiamo infatti ad una richiesta per motivi di famiglia urgenti e imprevedibili, la morte o la malattia improvvisa di un congiunto ecc.
Per tali motivi non è opportuno fare passare troppo tempo per la concessione del periodo richiesto, senza inoltre considerare che il dipendente richiedente l’aspettativa sa che la stessa non è retribuita (ha diritto solo al mantenimento, senza alcun effetto giuridico ed economico, del rapporto di impiego).
Nel momento in cui il dirigente concede l’aspettativa tale provvedimento assume la veste di decreto e deve essere trasmesso, unitamente all’istanza in carta semplice prodotta dal dipendente, alla documentazione eventualmente presentata e al parere favorevole emesso dal dirigente, alla Ragioneria provinciale dello Stato per il visto. L’aspettativa infatti non è retribuita e di conseguenza incide sul trattamento economico.
Il decreto sarà numerato progressivamente ed annotato nell’apposito registro dei decreti.
L’impiegato non ha un diritto ad ottenere la concessione dell’aspettativa, ma soltanto un interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell’amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio.
Pertanto, l’amministrazione potrebbe anche:
  • concedere l’aspettativa per una durata inferiore a quella richiesta;
  • differire nel tempo l’accoglimento della stessa richiesta;
  • eventualmente disporre anche la revoca dell’aspettativa già concessa.
In conclusione, il dirigente può respingere la domanda o ritardarne l’accoglimento o ridurre la durata della aspettativa richiesta, esclusivamente “per motivi di servizio”, che vanno enunciati nel provvedimento.
Nota bene
Il dirigente è sempre tenuto a motivare l’eventuale provvedimento di diniego o di revoca dell’aspettativa.
L’art. 3, comma 1 della legge 241/90 (integrato dalla legge 15/05) indica, infatti, che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Un eventuale diniego, ritardo di accoglimento, riduzione della durata o revoca dell’aspettativa dovrà quindi essere sempre motivato dal dirigente e rispondere ai criteri della trasparenza e dell’imparzialità, per evitare ogni dubbio circa l’obiettività e l’opportunità delle determinazioni adottate.
È comunque palese che il dirigente scolastico potrebbe negare l’autorizzazione solo in quelle ipotesi in cui l’assenza del dipendente sarebbe di effettivo impedimento per le esigenze organizzative della scuola.
POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ALTRO LAVORO
L’ARAN ad un quesito per il Comparto Enti Locali inerente la possibilità del dipendente di poter svolgere attività lavorativa di natura occasionale durante un periodo di aspettativa risponde:
“Nessuna norma contrattuale consente, (o potrebbe consentire) al dipendente di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro o lo svolgimento comunque, di altra attività di lavoro autonomo, anche di natura libero professionale, durante la fruizione di periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione previsti dall’art. 11 del CCNL del 14.9.2000.
Il primo rapporto, infatti, con tutte le situazioni soggettive che vi sono connesse (ivi comprese le incompatibilità) sussiste ancora anche se in una fase di sospensione delle reciproche obbligazioni.
Per quanto attiene alla possibilità ed alla legittimità dello svolgimento da parte del dipendente in aspettativa per motivi personali di attività lavorativa di natura occasionale (per la quale si ritiene sia comunque necessaria l’autorizzazione preventiva dell’ente datore di lavoro, secondo la vigente normativa), trattandosi di una problematica attinente in via prioritaria la definizione della esatta portata applicativa delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità dei pubblici dipendenti, contenute nell’art. 53 del D.Lgs.n.165/2001, indicazioni potranno essere fornite solo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente in materia di interpretazione delle disposizioni di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.”
In poche parole anche il dipendente collocato in aspettativa non retribuita è soggetto al regime delle incompatibilità che vincolano tutti i pubblici dipendenti stabilite dall’art. 60 del T.U. N.3/1957, dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e, per tutti i docenti,  dall’art. 508 del  D.Lgs. 297/1994.
Per esempio, l’art. 508 citato prevede che il docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Oppure può essere autorizzato all’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Più in generale la norma prevede che possono essere autorizzati altri incarichi di lavoro che rispondano a tali condizioni:
la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro subordinato esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.
In conclusione, sia il docente richiedente l’autorizzazione all’eventuale attività lavorativa da svolgere durante il periodo di aspettativa, sia il dirigente che dovrà accordare tale richiesta dovranno muoversi nel quadro normativo sopra riportato.
Una volta richiesta l’autorizzazione al dirigente e stabilito che non esiste regime di incompatibilità il dipendente potrà svolgere un “altro lavoro” durante il periodo di aspettativa non retribuita.

Spezzoni pari o inferiori le 6 ore: quando il criterio di assegnazione è la graduatoria interna di istituto

sabato 26 settembre 2015

A.S. – La scuola per cui lavoro deve attribuire n. 3 ore aggiuntive di lingua inglese a docenti interni a tempo indeterminato. E’ stata fatta una circolare in cui si invitavano i docenti abilitati a presentare domanda per l’attribuzione delle ore aggiuntive, in cui si diceva che sarebbero state attribuite secondo la graduatoria di istituto. Sono giunte due domande, una della docente che insegna  lingua inglese (A345) con punteggio 101 e l’altra da una docente di sostegno con abilitazione all’insegnamento della lingua inglese con punti 128 per la classe di concorso ADOO. E’ possibile assegnare le ore aggiuntive alla docente di inglese anche se ha meno punteggio nelle graduatorie di istituto per individuazione di sopranumerari? O spettano alla docente di sostegno con punteggio più alto ed abilitata, ma con nessuna esperienza di insegnamento della lingua?
Paolo Pizzo – Gentilissima,
si premette che la norma non fa riferimento esclusivo alla classe di concorso per cui il docente è titolare nella scuola, ma il diritto del docente ad accettare le ore si esercita per tutte le classi di concorso per le quali lo stesso è fornito di specifica abilitazione.
Pertanto tutte e due i docenti di cui al quesito hanno diritto ad accettare le ore.
I criteri  però non sono stabiliti dalla norma, per cui ogni scuola può in questo decidere autonomamente.
Se il criterio utilizzato è quello della graduatoria interna di istituto vale ovviamente il punteggio più alto. In questo caso quello della docente di sostegno abilitata per l’inglese.
In questo caso infatti,va stilata una graduatoria unica che include tutti i docenti abilitati in inglese.

Cremaschi: perchè lascio la CGIL

Ricordiamo Giorgio Cremaschi ad ottobre 2014 davanti ai cancelli TK che svelava i meccanismi con cui, nel 2004, si ritrovò a firmare un accordo per la FIOM in cui ufficialmente si affermava che il magnetico sarebbe rimasto a Terni mentre era stato concordato da sindacati, amministrazioni locali (Regione, provincia e Comune) e padroni della TK che sarebbe stato spostato in Germania.E' tornato a Terni durante il lungo sciopero dell'autunno scorso per chiedere scusa agli operai per la firma messa come funzionario nazionale FIOM e per avvertirli di evitare la concertazione tra sindacato e padroni che si sarebbe conclusa con grandi proclami di vittoria nei giornali e nei mass media e con una sconfitta reale dei lavoratori. Proprio quello che è successo poi.
A Giorgio un solo commento, per le sue necessarie e attese dimissioni da quel baraccone come la CGIL orfano della concertazione che ha svenduto diritti dei lavoratori per privilegi alla propria organizzazion e e alla casta sindacale: MEGLIO TARDI CHE MAI....
qui sotto le motivazioni di Cremaschi per le dimissioni dalla CGIL
La ragioni per le quali ho restituito dopo 44 anni la tessera della Cgil sono semplici e brutali. Oramai mi sento totalmente estraneo a ciò che realmente è questa organizzazione e non sono in grado minimamente di fare sì che essa cambi.La mia è quindi la presa d’atto di una sconfitta personale: ci ho provato per tanto tempo e credo con rigore e coerenza personale, non ci sono riuscito. Anzi la Cgil è sempre più distante da come avrei voluto che fosse. Non parlo tanto dei proclami e
delle dichiarazioni ufficiali, ma della pratica reale, della vita quotidiana che per ogni organizzazione, in particolare per un sindacato, è l’essenza. Non è questo il sindacato che vorrei e di cui credo ci sia bisogno, e soprattutto non vedo in esso la volontà di diventarlo.
Naturalmente mi si può giustamente rispondere: chi ti credi di essere? Certo la mia è la storia di un militante come ce ne sono stati tanti, che ha speso tanto nell’organizzazione ma che non può pretendere di essere al centro del mondo. Giusto, tuttavia credo che la mia fuoriuscita possa almeno essere registrata come un pezzetto della più vasta e diffusa crisi sindacale di cui tanto si parla, e che come tale possa essere collocata e spiegata.
Nei primissimi anni 70 del secolo scorso a Bologna come lavoratore studente ho preso con orgoglio la mia prima tessera Cgil. Poi sono stato chiamato a Brescia per cominciare a lavorare a tempo pieno nella Fiom. Nella quale sono rimasto fino al 2012. Ho visto cambiare il mondo, ma se tornassi indietro con la consapevolezza di oggi rifarei tutte le scelte di fondo. Scherzando penso che io ed il mondo siamo pari, io non sono riuscito a cambiarlo come volevo, ma pure lui non ce l’ha fatta con me.
CremaschiQuando ho cominciato a fare il “sindacalista” a tempo pieno questa parola suscitava rispetto. Io la maneggiavo con un pò di timore. Il sindacalista era una persona giusta e disinteressata che raddrizzava i torti, era il difensore del popolo. Oggi se dici che sei un sindacalista ti vedi una strana espressione intorno, molto simile a quella che viene rivolta ai politici di professione. Sindacalista eh? Allora sai farti gli affari tuoi…
Questo discredito del sindacato è sicuramente alimentato da una disegno del potere economico e delle sue propaggini politiche ed intellettuali. Ma è anche frutto della burocratizzazione e istituzionalizzazione delle grandi organizzazioni sindacali. Paradossalmente oggi è proprio il sindacalismo moderato della concertazione, che ho contrastato per quanto ho potuto, ad essere messo sotto accusa.
Negli anni 80 e 90 è stata la mutazione genetica del sindacato più forte d’Europa, la sua scelta di accettare tutti i vincoli e le compatibilità del mercato e del profitto, che ha permesso al potere economico di riorganizzarsi e riprendere a comandare. In cambio le grandi organizzazioni sindacali hanno chiesto compensazioni per se stesse.
Questo è stato il grande scambio politico che ha accompagnato trent’anni di politiche liberiste contro il lavoro. I grandi sindacati accettavano la riduzione dei diritti e del salario dei propri rappresentati e in cambio venivano riconosciuti ed istituzionalizzati. Partecipavano ai fondi pensione, a quelli sanitari, agli enti bilaterali, firmavano contratti che costruivano relazioni burocratiche con le imprese, stavano ai tavoli dei governi che tagliavano lo stato sociale, insomma crescevano mentre I lavoratori tornavano indietro su tutto.
Quando il mondo del lavoro è precipitato nella precarietà e nella disoccupazione, quando si è indebolito a sufficienza, il potere economico reso più famelico dalla crisi, ha deciso che poteva fare a meno dello scambio della concertazione. Ha dato il via Marchionne e tutti gli altri lo hanno seguito. Quelle concessioni sul ruolo e sul potere della burocrazia, che le stesse imprese ed il potere politico elargivano volentieri in cambio della “responsabilità” sindacale, son state messe sotto accusa. Coloro che più si sono avvantaggiati dei “privilegi” sindacali ora sono i primi a lanciare lo scandalo su di essi.
giorgio-cremaschi.jpg.aspx copiaI vecchi compagni da cui ho imparato l’abc del sindacalista mi dicevano: se al padrone dai una mano poi si prende il braccio e tutto il resto. Ma nel mondo moderno certe massime sono considerate anticaglie, e quindi i gruppi dirigenti dei grandi sindacati son rimasti sconvolti e travolti dalla irriconoscenza di un potere a cui avevano fatto così ampie concessioni. Hanno così finito per fare propria la più grande delle falsificazioni sul loro operare. I sindacati hanno difeso troppo gli occupati e abbandonato i giovani ed i precari, questo è passato nei mass media. Mentre al contrario non si sono trasmessi diritti alle nuove generazioni proprio perché si è rinunciato a difendere coloro che quei diritti tutelavano ancora. I grandi sindacati han subito la catastrofe del precariato non perché troppo rigidi, ma perché troppo subalterni e disponibili verso le controparti. Questa è la realtà rovesciata rispetto all’immagine politica ufficiale, realtà che qualsiasi lavoratrice o lavoratore conosce perfettamente sulla base della proprie amare esperienze.
La condizione del lavoro in Italia oggi è intollerabile e dev’essere vissuta come un atto di accusa da ogni sindacalista che creda ancora nella propria funzione. Non è solo lo perdita di salari e diritti, il peggioramento delle condizioni di lavoro, lo sfruttamento brutale che riemerge dal passato di decenni. Sono la paura e la rassegnazione diffuse, il rancore, la rottura di solidarietà elementari, che mettono sotto accusa tutto l’operato sindacale di questi anni.
Di Vittorio rivendicò alla Cgil il merito di aver insegnato al bracciante che non ci si toglie il cappello quando passa il padrone. Di chi è la colpa se ora chi lavora deve piegarsi e sottomettersi come e peggio che nell’800? È chiaro che la colpa è del potere economico e di quello politico ad esso corrivo, oggi ben rappresentato da quella figura trasformista e reazionaria che è Matteo Renzi. È chiaro che c’è tutto un sistema culturale e mediatico che educa il lavoro alla rassegnazione e alla subordinazione all’impresa. Ma poi ci son le responsabilità da questo lato del campo, quelle di chi non organizza la contestazione e la resistenza.
Lascio la Cgil perché non vedo nei gruppi dirigenti alcuna volontà di cogliere il disastro in cui è precipitato il mondo del lavoro e le responsabilità sindacali in esso. Vedo una polemica di facciata contro le politiche di austerità e del grande padronato, a cui corrispondono la speranza e l’offerta del ritorno alla vecchia concertazione. E se le dichiarazioni ufficiali, come sempre accade, fanno fuoco e fiamme sui mass media, la pratica reale è di aggiustamento e piccolo cabotaggio, nell’infinita ricerca del minor danno. Il corpo burocratico della Cgil è più rassegnato dei lavoratori posti di fronte ai ricatti del mercato e delle imprese, come può comunicare coraggio se non ne possiede? Certo ci sono tante compagne e compagni che non si arrendono , che fanno il loro dovere, che rischiano, ma la struttura portante dell’organizzazione va da un’altra parte, è dominata dalla paura di perdere il residuo ruolo istituzionale e quando ci sono occasioni di rovesciare i giochi, volge lo sguardo da un’altra parte. Quando la FIOM nel 2011 si è opposta a Marchionne, quando Monti ha portato la pensione alla soglia dei 70 anni, quando si è tardivamente ripristinato lo sciopero generale contro il governo, in tutti quei momenti si è vista una forza disposta a non arrendersi. Quei momenti non sono lontani, eppure sembrano distare già decenni perché subito dopo di essi i gruppi dirigenti son tornati al tran tran quotidiano. E temo che lo stesso accada ora nel mondo della scuola ove un grande movimento di lotta non sta ricevendo un adeguato sostegno a continuare.
Non si può ripartire se l’obiettivo è sempre solo quello di trovare un accordo che permetta all’organizzazione di sopravvivere. Così alla fine si firma sempre lo stesso accordo in condizioni sempre peggiori. In fondo è una resa continua. Il 10 gennaio 2014 CGiL CISL UIL hanno firmato con la Confindustria un’intesa che scambia il riconoscimento del sindacato con la rinuncia alla lotta quotidiana nei luoghi di lavoro. Una volta che la maggioranza dei sindacati firma un contratto la minoranza deve obbedire e non può neppure scioperare. Se non accetti questa regola non puoi presentarti alle elezioni dei delegati. Se negli anni 50 del secolo scorso la Cgil, in minoranza nelle grandi fabbriche, avesse accettato un sistema simile non avremmo avuto l’autunno caldo e lo Statuto dei Lavoratori. Che non a caso oggi il governo cancella sicuro che le grida sindacali non siano vera opposizione.
Il movimento operaio nella sua storia ha incontrato spesso dure sconfitte, ma le ha superate solo quando le ha riconosciute come tali e quando ha cambiato la linea politica, la pratica e, a volte, i gruppi dirigenti. Invece nulla oggi viene davvero rimesso in discussione.
La Cgil ha sempre avuto una dialettica interna. Tra linee politiche, tra esperienze, tra luoghi di lavoro, territori e centro, tra categorie e confederazione. Dagli anni 90 il confronto tra maggioranza e minoranze si è intrecciato con quello tra la FIOM e la confederazione. In questi confronti e conflitti si aprivano spazi di esperienze ed iniziative controcorrente. Oggi tutto questo non c’è più. Una normalizzazione profonda percorre tutta l’organizzazione e l’ultimo congresso le ha conferito sanzione formale. Non facciamoci ingannare dalle polemiche televisive e dalle imboscate di qualche voto segreto. Fanno parte di scontri di potere tra cordate di gruppi dirigenti, mentre tutte le decisioni più importanti son state assunte all’unanimità, salvo il voto contrario della piccola minoranza di cui ho fatto parte e di cui non si è mai tenuto alcun conto.
Una piccola minoranza che al congresso ha raggiunto successi insperati là dove c’erano le persone in carne ed ossa, ma che nulla ha potuto contro i tanti risultati bulgari per partecipazione e consenso verso i vertici, costruiti a tavolino. Con l’ultimo congresso la struttura dirigente della Cgil ha deciso di ingannare se stessa. La partecipazione bassissima degli iscritti è stata innalzata artificialmente per mascherare una buona salute che non c’è. Ed il resto è venuto di conseguenza. A differenza che nel passato non ci son più problemi nella vita interna della Cgil, tutto è pacificato a parte i puri conflitti di potere. Ma forse anche per questo la Cgil non ha mai contato così poco nella vita sociale e politica del paese.
A questo punto non bastano rinnovamenti di facciata, sono necessarie rotture di fondo con la storia e la pratica degli ultimi trenta anni.
Bisogna rompere con un sistema Europa che è infame con i migranti mentre si genuflette di fronte all’euro. I diritti del lavoro sono incompatibili con una moneta unica i cui vincoli,come ha ricordato il ministro delle finanze tedesco, sono tutt’uno con le politiche di austerità.Bisogna rompere con il PD ed il suo sistema di potere se non se ne vuol venire assorbiti e travolti.
Bisogna rompere con le relazioni subalterne con le imprese e ripartire dalla condizione concreta dei lavoratori .
Questo rotture non sono facili, ma sono indispensabili per ripartire e sono impossibili nella Cgil di oggi.
Certo, fuori dalla Cgil non c’è una alternativa di massa pronta. Ci sono lotte, movimenti, sindacati conflittuali generosi e onesti, ma spesso distanti se non in contrasto tra loro. Ma questa situazione frantumata per me non giustifica il permanere in un’organizzazione che sento indisponibile anche solo a ragionare su queste rotture.
So bene che la svolta positiva per il mondo del lavoro ci sarà quando tutte le organizzazioni sindacali, anche le più moderate, saranno percorse da un vento nuovo. Ho vissuto da giovane quei momenti. Ma ho anche imparato che nell’Italia di oggi questo cambiamento sarà possibile solo se promosso da una spinta organizzata esterna a CGIL CISL UIL. A costruirla voglio dedicare il mio impegno.
Per questo lascio la Cgil da militante del movimento operaio così come ci sono entrato. Saluto con grande affetto le compagne e compagni di tante lotte che non condividono questo mio giudizio finale. Siccome li conosco e stimo, so che ci ritroveremo in tanti percorsi comuni. Saluto anche tutte e tutti gli altri compagni, perché ho fatto mio l’insegnamento di Engels di avere avversari, ma mai nemici personali.
Grazie soprattutto a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che hanno insegnato a me, intellettuale piccolo borghese come si diceva una volta, cosa sono le durezze e le grandezze della classe operaia. Spero di poter apprendere ancora.
Giorgio Cremaschi

Rifiuta di lavorare in un giorno festivo: la Cassazione le dà ragione

Accolto il ricorso di una commessa della Loro
Piana di Romagnano Sesia che era stata multata per non essersi presentata in negozio il 6 gennaio. Per la Corte il lavoratore non può essere obbligato a prestare servizio nelle festività infrasettimanali

Il datore di lavoro non può costringere un dipendente a lavorare in una giornata festiva infrasettimanale ed è illegittima la sanzione disciplinare che punisce il suo rifiuto. Lo ha stabilito la Cassazione accogliendo il ricorso di un'addetta alle vendite della Loro Piana di Romagnano Sesia, multata nel 2004 per non essersi presentata al lavoro il giorno dell'Epifania. La Corte , confermando peraltro i pronunciamenti del tribunale di Vercelli e della Corte d'appello di Torino, ha stabilito che il lavoratore può prestare servizio durante le festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili soltanto se c'è accordo con il datore di lavoro, e non può essere obbligato. La Loro Piana , invece, aveva chiesto ai dipendenti la disponibilità a lavorare nel punto vendita nelle giornate di Santo Stefano, 8 dicembre, 25 aprile e 1° maggio: nel caso contestato l'azienda aveva unilateralmente trasformato la festività in giornata lavorativa. Nella sua sentenza, emessa lo scorso agosto, la Cassazione sottolinea che solo per il personale dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche o private sussiste l’obbligo della prestazione lavorativa durante le festività per esigenze di servizio e su richiesta datoriale. I giudici, in conclusione, hanno anche condannato l'azienda al pagamento delle spese processuali.

«L’importanza di questa sentenza - commenta Barbara Grazioli - risiede nel principio secondo il quale il lavoro festivo infrasettimanale non può essere imposto dall'azienda senza il consenso del lavoratore e nel riconoscere che 
 il riposo per le festività, così come il riposo domenicale, non hanno una semplice funzione di ristoro bensì di un’importante fruizione di tempo libero qualificato. I tempi di conciliazione tra casa, lavoro e famiglia, che caratterizzano e scandiscono la quotidianità soprattutto delle donne lavoratrici, hanno un valore assoluto che necessariamente deve essere sottratto da quella logica di ‘consumo’ che permea la nostra attuale società».

vademecum per i presidi, per sapere cosa accadrà nei prossimi collegi docenti...

giovedì 10 settembre 2015

i nostri presidi spesso di grande hanno solo gli stipendi ed i poteri autoritari che la malascuola di Renzi concede loro, sul modello della scuola fascista del 1923.
Non pensate sia difficile metterli in minoranza nei collegi docenti quando cercano di applicare la malascuola e le limitazioni delle libertà di insegnamento, spesso si muovono seguendo le indicazioni delle lobby/sindacati categoriali che li controllano. 
Tra le  "peggiori" c'è L'ANP (associazione nazionale presidi)
qui sotto trovate il link con il vademecum per i presidi fatto dall'ANP. 
Se volete sapere come probabilmente si comporteranno i vostri dirigenti ai prossimi collegi docenti leggetelo con attenzione...


 ci sono i sindacati dei dirigenti scolastici che pubblicano un loro vademecum“per ‘difendersi’ dalla riforma della scuola”, con il quale invitano i presidi in questa fase a non correre sull’applicazione della riforma ed elaborare linee di indirizzo vincolanti, per poi far passare nei primi di ottobre nei Collegi docenti la propria visione su un documento che sarà predisposto ad hoc. E questo perché, sostengono sempre i rappresentanti dei dirigenti, non ci sarebbe “nulla di urgente e soprattutto nulla che debba essere deliberato dagli organi collegiali nei prossimi giorni o nelle prossime settimane”.

VADEMECUM DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO FASE B

Come si deve comportare chi riceve una proposta di assunzione in fase B

Tutti gli aspiranti che hanno presentato domanda on line per la fase B entro il alle ore 00.01 del giorno 2 settembre 2015 riceveranno una mail che li informa dell'esito della procedura. Nel caso di aspirante soddisfatto sarà presente in archivio anche un documento di proposta di assunzione. Chi attraverso il sistema informativo OnLine, raggiungibile mediante apposito link sul sito www.istruzione.it, sia destinatario di una proposta di assunzione in ruolo non accetti la proposta di assunzione prima della convocazione per le supplenze a tempo determinato. Se ha una proposta di supplenza nelle nomine a tempo determinato anche su uno spezzone (è determinante che sia almeno fino al 30 giugno) la accetti e quest’anno rimane nella provincia di appartenenza. Ovviamente se non ha una proposta di supplenza accetti subito la proposta di assunzione nella fase B. E se la proposta di assunzione nella fase B fosse nella propria provincia di appartenenza e addirittura e migliore della proposta di supplenza (caso per altro difficile a verificarsi) accetti la proposta della fase B e rifiuti la supplenza.
I docenti destinatari possono accettare espressamente la proposta di assunzione entro le ore 24.00 del giorno 11 settembre 2015 (il termine è perentorio) avvalendosi esclusivamente delle apposite funzioni disponibili nel sistema informativo. Si fa presente che in caso di mancata accettazione, nei termini e con le modalità predetti, i docenti destinatari non possono ricevere ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato, non partecipano alle fasi successive del piano di assunzioni e sono definitivamente espunti dalle graduatorie di merito e ad esaurimento in cui sono iscritti.
Come accettare la proposta ?  L'accettazione della proposta del ruolo dovrà essere comunicata attraverso Istanze on line.: su Istanze on line ci sarà la funzione di accettazione/rinuncia alla proposta di assunzione. Dopo l-'accettazione della proposta verrà collocato nell'archivio personale dell'aspirante un pdf di perfezionamento della proposta di assunzione.
Per la comunicazione della supplenza invece bisogna seguire le indicazioni fornite dagli Uffici Scolastici.
La sede di servizio
Con questa procedura dunque viene assegnata la provincia. All'interno di essa bisognerà poi scegliere (per chi dovrà assumere concretamente servizio nell'a.s. 2015/16) la sede di servizio. La scelta della sede di servizio avverrà dal 12 al 14 settembre, secondo i calendari pubblicati dagli Uffici Scolastici della provincia alla quale si è stati assegnati. In base ai calendari, i docenti nominati in ruolo vengono convocati per scegliere le sedi disponibili nell'ordine costituito dai loro punteggi.
La sede assegnata nel primo anno è provvisoria. Per i docenti assunti nella fase B, l'assegnazione alla sede provvisoria avviene al termine della relativa fase. Per chi precedentemente abbia conseguito un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o annuale fino al 31 agosto (ma non una supplenza breve e saltuaria) la presa di servizio sarà rimandata alla conclusione della supplenza. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º luglio 2016 (ovvero al termine degli esami di stato della scuola secondaria di secondo grado), per chi è titolare di supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e al 1º settembre 2016 per chi ha conseguito una supplenza annuale (fino al 31 Agosto). C’è da sottolineare che questo anno (salvo le rare eccezioni di supplenze su posti di organico di diritto fino al 31 agosto) il conferimento delle supplenze a tempo determinato avviene su posti dell’organico di fatto fino al 30 giugno. Per i docenti assunti nella fase B la decorrenza giuridica decorre dal 1 settembre 2015 mentre la decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.
Assunzione nella sede definitiva di titolarità
Ai neo-immessi in ruolo è  attribuita una sede provvisoria.
I neoassunti nella fase B, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, sono assegnati agli ambiti territoriali, così come i colleghi in esubero o soprannumerari (L. 107/15 c. 73 terzo e quarto periodo).
Questa evidente disparità di trattamento rispetto ai neoassunti nelle fasi 0/A, oltre che essere un’ingiustizia, rappresenta una palese contraddizione della L. 107/15, poiché le operazioni di mobilità vengono avviate a marzo di ogni anno, mentre la definizione degli ambiti territoriali è previsto che sia fatta entro il 30 giungo 2016 (L. 107/15 c. 66 secondo periodo). Appare quindi difficilmente realizzabile già nell’a.s. 2016/17 quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 73: “Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.” I COBAS attueranno ogni iniziativa affinché la titolarità di cattedra sia estesa a tutti i docenti assunti in ruolo.
La Legge 107/15, seppur con la contraddizione appena evidenziata, per l'anno scolastico 2016/2017 prevede un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nella fase B, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia previsto dal Testo Unico (L. 107/15 c. 108 primo periodo). (N.B. Anche per questo motivo sarà stato importante aver approvato, nei Collegi Docenti, posti di potenziamento su CATTEDRE e non su progetti o coordinamento).
La Legge 107/15 prevede che, solo successivamente, i docenti assunti nella fase B dalle GaE partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
L’assegnazione provvisoria interprovinciale potrà essere richiesta, limitatamente all’a.s. 2015/16, soltanto dai docenti assunti entro l’a.s. 2014/15 (N.B. Altro motivo per cui sarà stato importante aver approvato, nei Collegi Docenti, posti di potenziamento su CATTEDRE e non su progetti o coordinamento) anche in deroga al vincolo triennale (L. 107/15 c. 108).
Il primo anno di lavoro a tempo indeterminato
La principale fonte normativa del rapporto di lavoro pubblico è il D.lgs. 165/2001, che ha stabilito la "privatizzazione" dei rapporti di lavoro nella pubblica amministrazione. Con il termine "privatizzazione" si intende che la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla contrattazione tra le parti e non alla legge. Per questo motivo conoscere i contratti collettivi della scuola è importante. Al riguardo le sedi provinciali dei COBAS possono aiutarti.

Il rapporto di lavoro
A partire dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 1994/1997 l'assunzione del personale della scuola avviene con la sottoscrizione di un contratto di lavoro tra l'amministrazione e colui che è stato individuato come avente diritto al posto.
L'assunzione può avvenire, se lo chiedi, anche su posto part-time, nel senso che al momento dell'assunzione puoi optare per un orario ridotto ( e puoi ottenerlo se non è saturo il contingente provinciale).

La sottoscrizione del contratto
Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri. Nel contratto individuale di lavoro (artt. 25 e 44 CCNL 2006/2009) sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso. E’ indicato anche il termine entro il quale è obbligatorio assumere servizio nella sede stabilita. La mancata presentazione in servizio, se non giustificata da gravi motivi (malattia, ecc.) comporta la perdita dell'impiego.


Gli adempimenti di rito all’atto della presa di servizio nella sede del ruolo
E’ importante prendere immediatamente servizio nella sede assegnata per il ruolo e presentarsi con la nomina ricevuta on-line, il documento di identità, il codice fiscale e l’IBAN del conto corrente postale o bancario che è necessario per la stipula del contratto.
Al momento della stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il docente, in base al DPR 445/00, non è più tenuto a presentare i cosiddetti documenti di rito : certificato di nascita; certificato di cittadinanza italiana ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; certificato generale del Casellario giudiziale; certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune ove si vota, in data non anteriore a 6 mesi; copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva. Sono infatti sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande a suo tempo presentate per la partecipazione al concorso o per l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Non è più obbligatorio presentare la certificazione di idoneità fisica all’impiego. L'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del DL 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n.98.
Non è più obbligatorio presentare documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione : basta autocertificare tutto.
All’atto dell’assunzione e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla stipula del contratto, pena l’annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro, è necessario provvedere ad una serie di adempimenti obbligatori.
  • Dichiarazione sostitutiva di certificazione al fine della consegna dei “documenti di rito” (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000). Il relativo modello va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio e presentato compilato al momento della stipula del contratto. Attenzione a riportare dati veritieri : se non presentati in maniera veritiera comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/00.
  • Dichiarazione dei servizi (da non confondere con la ricostruzione di carriera). In base all’art. 145 DPR 1092/73 permane l’obbligo della dichiarazione dei servizi non di ruolo prestati nella scuola, nelle Amministrazioni statali, negli Enti Pubblici o alle dipendenze di privati, da libero professionista o da lavoratore autonomo. Il relativo modulo va richiesto alla segreteria della scuola di servizio al momento della presa di servizio.
  • Dichiarazione di indisponibilità circa l’esistenza di altri rapporti di lavoro. Il dipendente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lvo 165/2001 o dall’art. 508 del D.Lvo 297/1994.
Altre domande/documentazioni che, in base alla situazione personale, sarebbe opportuno presentare sono le seguenti:
·         computo/riunione/riscatto/ricongiunzione ai fini pensionistici dei servizi/periodi prestati presso enti pubblici o privati o come lavoro autonomo. Rivolgersi alla segreteria della scuola di servizio che darà indicazioni in merito alle modalità di presentazione.

Rispetto alla richiesta di adesione alla previdenza integrativa (fondo ESPERO) come COBAS sconsigliano assolutamente l’adesione al fondo ESPERO.
Per informazioni, compilazione delle domande e controllo della documentazione gli iscritti ai COBAS possono usufruire della consulenza della sede provinciale di riferimento.
Periodo di prova e anno di formazione
Il rapporto di lavoro diventa stabile solo dopo il superamento del prescritto periodo di prova. Il periodo di prova per i docenti, secondo quanto stabiliscono l’art.438 del D.Lvo 29/84 e il Ccnl 2003, ha la durata di un anno. I docenti neoimmessi in ruolo da concorso o dalle graduatorie permanenti sono nominati in prova e destinati ad un anno di formazione, ancora in gran parte definito dalle CCMM 267/91, 73/97 e dalla Nota 39 del 28/5/2001. La materia resta regolamentata dall'art. 437 del T.U.

Periodo di prova

I docenti assunti nella fase B destinatari di una supplenza nella propria provincia possono svolgere l'anno di prova e di formazione nell'anno scolastico 2015/16 se la supplenza ottenuta nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini. È possibile ad esempio svolgere l’anno di prova e il corso di formazione è valido anche se si è destinatari di una supplenza nella propria provincia (es. nomina giuridica in A043 e supplenza in A043 o A050, e viceversa) e anche se la nomina in ruolo è sul sostegno e la supplenza sulla disciplina (es. nomina giuridica in AD00 e incarico su A043 o A050, o viceversa).
Il Ministero si era già espresso in tal senso con la nota 3699/2008: “si precisa che per il personale docente, educativo ed ATA neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto 2007, e in servizio nell'a.s. 2007/2008 come supplente annuale, sino al termine delle attività didattiche, o come supplente temporaneo con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni, e che, pertanto, assumerà servizio dal successivo anno scolastico beneficiando della retrodatazione giuridica della nomina, tale periodo di servizio prestato come supplente, è valido ai fini della prova, purché svolto, nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini, ovvero, per il personale ATA, nello stesso profilo professionale.
Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico. Tale opzione è consentita anche alla lavoratrice madre, seppur in assenza di regolare prestazione del servizio. Va infine ribadito che l'anno di formazione va effettuato una sola volta nel corso della carriera. Per quanto riguarda il personale neo-nominato che opta per il conferimento di supplenza ai sensi dell'art. 36 o 59 del C.C.N.L. del 29/11/2007, questo è tenuto al superamento del periodo di prova al rientro in servizio nel posto di insegnamento o nella classe di concorso ovvero nel profilo professionale di titolarità, atteso che a norma del 2° comma, delle citate disposizioni al predetto personale si applica la disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato.”
E recentemente il MIUR è di nuovo intervenuto, con la nota 1441 del 20 febbraio 2014: “Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica 1/9/2013, l'anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.). Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio: “…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini…”

Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche (L. 107/15 comma 116).
A titolo esemplificativo sono da ritenersi utili:
a)      le attività didattico-educative e psico-pedagogiche ai sensi del comma 6 dell'art. 14 della Legge n. 270/82;
b)      l'utilizzazione per corsi ed iniziative di istruzione finalizzati al conseguimento dei titoli di studio;
c)      la messa a disposizione per supplenze;
d)     le attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali;
e)      l'utilizzazione su insegnamenti affini, anche in istituti e scuole superiori da parte di docenti di scuole medie e viceversa;
f)       l'utilizzazione in attività di sostegno ad alunni portatori di handicap negli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica;
g)     l'utilizzazione in attività di coordinatore dei servizi di biblioteca o di orientamento scolastico (per i docenti di scuola secondaria di II grado ed artistica), e in attività di operatore tecnologico o psicopedagogico (per i docenti di scuola elementare e secondaria di I grado).
Fermo restando che le attività didattiche terminano il 30 giugno, i periodi computabili per il compimento dei 180 gg sono:
1.      giorni di lezione;
2.      le domeniche, gli altri giorni festivi, le 4 giornate di riposo, le vacanze pasquali e natalizie, il giorno libero, se ricadenti in un periodo di servizio;
3.      i giorni compresi nel periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico (1 settembre) all'inizio delle lezioni se il collegio docenti si è riunito in questo periodo;
4.      gli esami di stato;
5.      interruzioni dovute a cause di pubblico interesse (elezioni, disinfestazioni, neve, ecc.);
6.      i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall’UST (art. 438 comma 3 T.U.) e dall’istituto;
7.      il primo mese di congedo di maternità;
8.      i giorni di astensione dal lavoro per sciopero.
Non sono computabili: i periodi di ferie, permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative, eccetto quelle parlamentari; i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame; le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.121977 n. 937.
Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni.
Corso di formazione

Durante il periodo di prova il personale docente, a cui il Dirigente (L. 107/15 c. 117) - non più il Collegio Docenti - affianca un tutor, è ammesso ad un anno di formazione che "ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni" (art. 440 T.U.).
Le attività di formazione, ai sensi della nota MIUR 6768 del 27 febbraio 2015, hanno una durata complessiva di 50 ore e si articolano sostanzialmente di tre parti:
·         incontri informativi e laboratori formativi dedicati (17 ore in presenza + 3 ore di ricerca e documentazione online);
·          attività ‘peer-to-peer’, da svolgere con il tutor (10 ore);
·         attività da svolgere online, corrispondente a 20 ore (creazione di un ‘portfolio’ del docente su apposita piattaforma Indire, che riguarderà le esperienze e le attività svolte dal docente neoassunto e costituirà la relazione finale da discutere davanti al comitato di valutazione).
Il Direttore del corso di formazione rilascerà un attestato finale che certificherà la partecipazione alle attività di formazione (incontri e laboratori, ricerca e documentazione online, attività peer-to-peer) e le ore svolte.
Le attività svolte in piattaforma relative al Portfolio del docente si concludono con la creazione di un documento in PDF che, insieme ad altri documenti caricati sulla piattaforma stessa, costituirà il lavoro conclusivo da presentare alla scuola.
Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi del comma 129 della Legge 107/15, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.
Al fine di esprimere il proprio parere, il comitato di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
È compito del dirigente curare alla fine dell’anno scolastico la relazione conclusiva sull’anno di formazione di ciascun docente.
Il comitato, sulla base della relazione del tutor e di altri elementi forniti dal capo d'istituto, esprime il proprio parere su cui si baserà lo stesso dirigente scolastico per decretare:
1.      la conferma in ruolo dall’inizio dell’anno scolastico successivo, con provvedimento definitivo;
2.      la dispensa dal servizio (art. 129 Dpr 3/57), sentito il Consiglio Scolastico Provinciale per i docenti di materna, elementare e media, o il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per la secondaria superiore;
3.      la proroga: a) per acquisire maggiori elementi di valutazione, una sola volta nell’anno scolastico successivo (previa consultazione del CSP o CNPI); b) perché non sono stati prestati i 180 giorni di effettivo servizio.
Il rinvio dell’anno di prova può avvenire più volte senza limitazioni. Nel caso di legittimi impedimenti al raggiungimento dei 180 giorni (maternità, servizio militare o civile, giudice popolare e cariche elettive) è prevista la retrodatazione della nomina con effetti economici solo per l’assenza determinata dal congedo di Maternità.
Il periodo di prova si considera superato se non si ricevono comunicazioni contrarie da parte del dirigente scolastico.

Ricostruzione di carriera
La ricostruzione della carriera consente di far valere i servizi di docente svolti prima dell’assunzione ottenendo così il riconoscimento dell’anzianità ed un livello stipendiale più alto. La domanda di ricostruzione della carriera può essere presentata solo dopo la conferma in ruolo, una volta superato l’anno di prova e ottenuta la sede di titolarità.
E’ importante presentare la documentazione della ricostruzione di carriera appena preso servizio nella scuola di titolarità potendo così ottenere quanto prima i benefici che derivano dal nuovo inquadramento economico. Se la domanda di ricostruzione viene presentata dopo 5 anni dall'assunzione si perdono i relativi benefici.

COBAS - Comitati di Base della Scuola

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