Archive for agosto 2018
La tecnocrazia che il “governo del cambiamento” voleva sconfiggere sembra godere di ottima salute dalle parti del MIUR. Il ministro non solo è completamente assente, ma continua a tenere congelati (senza deleghe) i due sottosegretari. E tutto va avanti in perfetta continuità con le linee decise dal governo precedente, non sono solo le politiche universitarie,.
Ed è così che INVALSI sta sfilando dalle mani del ministero le politiche scolastiche, anche questo in perfetta continuità con il disegno della Buona Scuola del governo Renzi e con il programma di privatizzazione dell’istruzionedisegnato giàdal 2008-2009 daiconsulenti per tutte le stagioniChecchi-Ichino-Vittadini (quiil testo per coloro che lo avessero dimenticato).
INVALSIha infatti già fissatole date delle prove di quinta superiore:
1) in assenza di un decreto ministeriale attuativo del D.lgs 62/2017 (art.21);
2) senza alcuna definizione dei “quadri di riferimento” (come valutare -per poi certificare in un documento a parte, il curriculum delle competenze dello studente- discipline con quadri orari diversi? Una sola prova per l’alberghiero di Castellammare di Stabia e il Parini di Milano?) per le discipline oggetto di esame: Italiano, Matematica e Inglese.
3) senza alcun (ma questo sembra il minimo) dialogo ponderato con scuole e insegnanti.
Così il MIUR, dopo essersi lasciato sottrarre le politiche universitarie dagli eccellenti professori dell’ANVUR, appare felicemente avviato a farsi sottrarre le politiche scolastiche all’INVALSI, iniziando proprio dai test di ammissione alla maturità.
Ma davvero il Governo del cambiamento vuole attuare il programma del Governo Renzi?
Supplenze sostegno, come vengono effettuate le nomine: le info util
– Come abbiamo riportato in precedenza, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare annuale relativa alle supplenze per l’anno scolastico 2018/2019. La circolare riprende quasi per intero il regolamento delle supplenze del 2007, pur presentando diverse novità. In questo articolo, tuttavia, ci concentriamo sul funzionamento delle supplenze sul sostegno, che presenta all’interno della circolare del 2018/2019 un paragrafo dedicato.
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Priorità agli specializzati
La circolare, per quanto riguarda le supplenze sul sostegno, ribadisce l’esigenza di dare priorità alle supplenze relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione: ciò sia per le particolari modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli alunni disabili.
La circolare specifica che i docenti “di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005”.
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La circolare specifica che i docenti “di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) e art. 3, del D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 “ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato, con priorità su posti di sostegno”, per cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ai sensi del citato D.M. n. 21/2005”.
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Con quale ordine viene attribuita la supplenza sul sostegno
La circolare, seguendo le istruzioni degli anni passati, precisa l’ordine di attribuzione delle supplenze.
Pertanto, in caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegnocompresi nelle graduatorie ad esaurimento, i posti eventualmente residuati sono assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, di prima, seconda e terza fascia.
Per quanto riguarda l’eventuale esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Nel caso le graduatorie di istituto siano esaurite, prima,seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella provincia, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 9, del Regolamento.
Infine, così come previsto all’art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di
specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.
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specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.
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MAD sostegno
La circolare specifica che le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici
daranno precedenza ai docenti abilitati.
daranno precedenza ai docenti abilitati.
Tuttavia, è bene evidenziare che le domande di messa a disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
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445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.
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Supplenze a personale privo di specializzazione sul sostegno
Se risultano esaurite tutte le graduatorie e il dirigente scolastico non riesce a coprire il posto di sostegno neanche tramite MAD, allora la supplenza potrà essere attribuita ai docenti privi di titolo di specializzazione: “ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, in subordine alle assegnazioni provvisorie disposte ai sensi dell’art. 7 comma 16 dell’ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/19, sottoscritta il 28 giugno 2018 i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se
trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o
di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree”.
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trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o
di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree”.
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Scuola infanzia e primaria
Come già riferisce la circolare, sul questo punto è bene fare distinzione fra scuola dell’infanzia e primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado: nel primo caso, gli aspiranti confluiscono in una sola graduatoria, in quanto non vi sono le classi di concorso e i dirigenti scolastici andranno ad individuare i supplenti mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, ovvero la graduatoria di istituto per infanzia della scuola in cui si verifica la disponibilità, se si tratta di un posto in tale segmento, e graduatoria di istituto della scuola primaria dell’istituto in cui si verifica la disponibilità.
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Le graduatorie incrociate per la scuola secondaria di primo e secondo grado
Nel caso della scuola secondaria, l’individuazione del supplente sul sostegno privo di specializzazione avviene tramite graduatoria incrociata, ovvero l’assegnazione della supplenza dovrà seguire l’ordine del punteggio di fascia, quindi si incroceranno prima lee graduatorie di I fascia, poi di II e infine di III.
In questo modo, si costituirà una graduatoria unica in cui saranno presenti i docenti delle diverse classi di concorso.
L’ordine di tale graduatoria sarà dato dal punteggio che i docenti posseggono nella graduatoria appartenente alla loro classe di concorso.
L’ordine di tale graduatoria sarà dato dal punteggio che i docenti posseggono nella graduatoria appartenente alla loro classe di concorso.
LA CIRCOLARE (clicca qui)
di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 30.8.2018
INAIL: l’insegnante che usa il registro elettronico deve essere assicurato
lunedì 27 agosto 2018
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INAIL: l’insegnante che usa il registro elettronico deve essere assicurato
Un insegnante di scuola pubblica che utilizza il registro elettronico di classe è tutelato contro un infortunio o malattia professionale?
Gli insegnanti di scuola pubblica che fanno uso del registro elettronico di classe sono soggetti all’obbligo assicurativo?
Questi i due quesiti posti all’INAIL, che così risponde:
“Sì. In coerenza con quanto previsto dalla circolare 28/2003 sussiste l’obbligo assicurativo degli insegnanti se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. Tuttavia, ai fini della tutela, è necessario che tale attività sia svolta dal lavoratore in modo abituale e non occasionale e ciò si verifica proprio nel caso in cui l’insegnante provvede sistematicamente ad elaborare il registro elettronico di classe, mediante l’utilizzo del personal computer (sentenza Cassazione S.U. n. 3476/94). La progressiva estensione dell’utilizzo della tecnologia informatica consentirà in proseguo la generalizzazione dell’obbligo assicurativo e della conseguente tutela contro infortuni e le malattie professionali agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (L. 135/12).
Il registro elettronico oramai è diffuso ovunque, come è noto il DL 95 del 2012 prevedeva l’attuazione di un piano di dematerializzazione che mai è avvenuto nella scuola. Uno strumento che ovviamente viene utilizzato in modo abituale e non occasionale nonostante le incertezze in materia di privacy. Il Garante per la Privacy sulla pagella elettronica si era così espresso nel 2012: In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione riguardo all’iscrizione on line degli studenti, all’adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.”
Orizzonte Scuola, 13.8.2018
DIRITTO AL RUOLO
Per una ripresa delle lotte dei precari
Nel 1989 la legge 417 riconosceva per la prima volta, dopo anni di lotte dei precari, il diritto all'immissione in ruolo attraverso l'istituzione di una graduatoria di docenti in possesso di abilitazione e di 2 anni di servizio. Contestualmente si aprivano corsi di abilitazione per chi maturava almeno 2 anni di servizio. Le assunzioni avvenivano per il 50% dai concorsi e per il 50% dalle suddette graduatorie. Con la legge 296 del 2006 tali graduatorie sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (GaE) prevedendo nuovamente, in prospettiva, assunzioni solo concorsuali. La realtà del precariato in questi ultimi 10 anni però lungi da “esaurirsi” ha visto un continuo aumento di contratti a tempo determinato e il deleterio intervento della “Buona Scuola”, che addirittura sanciva il licenziamento dopo tre anni di supplenza, ora abrogato anche grazie alla mobilitazione delle precarie e dei precari. Anche l'anno scorso sono stati stipulati contratti con decine di migliaia di docenti abilitati (diplomate/i magistrali, laureate/i in SFP, TFA, PAS, ITP, ecc) senza che per loro sia prevista alcuna prospettiva di stabilizzazione.
I disastrosi effetti della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 riguardante le/gli maestre/i diplomate/i hanno riaperto percorsi di lotta delle/dei docenti. Dall'8 gennaio fino allo scorso 2 agosto si sono succeduti scioperi, manifestazioni, presidi. Fin da subito nel movimento e negli incontri con il Miur e con diversi politici abbiamo posto la questione in termini universali: andavano riaperte le GaE per tutte/i coloro in possesso di abilitazione. Il nostro principio fondante è che non si possa pensare a rinnovare contratti a tempo determinato magari per 10 o 15 anni senza prevedere un diritto all'assunzione. Nel decreto Dignità appena approvato dal governo viene ridotto a 2 anni il periodo massimo di possibilità per i datori di lavoro privati di stipulare contratti a tempo determinato mentre nella scuola tutte/i sappiamo che si può permanere nella precarietà a vita.
Il movimento dei precari ha avuto anche la difficoltà di riconoscersi come tale dividendosi spesso in frazioni a volte anche contrapposte. Noi crediamo che adesso sia il momento di ritrovare compattezza ed unità. L'emendamento al decreto“milleproroghe”, passato al Senato il 3 agosto scorso, ce ne offre l'opportunità. Sappiamo che tale emendamento può essere oggetto di diverse critiche, pur tuttavia riteniamo che possa costituire un primo passo verso il riconoscimento di un diritto.
Per questo sollecitiamo tutte le organizzazioni sindacali, le associazioni dei precari, le/i docenti a partecipare attivamente e in massa alla giornata di mobilitazione che stiamo costruendo per l'11 settembre, data in cui il decreto approderà alla Camera.
Testo dell'emendamento approvato al Senato
I docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-professionale entro l’anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio.
Piero Bernocchi, Portavoce Nazionale COBAS
11 SETTEMBRE MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA
lunedì 20 agosto 2018
DIRITTO AL RUOLO
Per una ripresa delle lotte dei precari
Nel 1989 la legge 417 riconosceva per la prima volta, dopo anni di lotte dei precari, il diritto all'immissione in ruolo attraverso l'istituzione di una graduatoria di docenti in possesso di abilitazione e di 2 anni di servizio.
Contestualmente si aprivano corsi di abilitazione per chi maturava almeno 2 anni di servizio. Le assunzioni avvenivano per il 50% dai concorsi e per il 50% dalle suddette graduatorie. Con la legge 296 del 2006 tali graduatorie sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (GaE) prevedendo nuovamente, in prospettiva, assunzioni solo concorsuali. La realtà del precariato in questi ultimi 10 anni però lungi da “esaurirsi” ha visto un continuo aumento di contratti a tempo determinato e il deleterio intervento della “Buona Scuola”, che addirittura sanciva il licenziamento dopo tre anni di supplenza, ora abrogato anche grazie alla mobilitazione delle precarie e dei precari. Anche l'anno scorso sono stati stipulati contratti con decine di migliaia di docenti abilitati (diplomate/i magistrali, laureate/i in SFP, TFA, PAS, ITP, ecc) senza che per loro sia prevista alcuna prospettiva di stabilizzazione.I disastrosi effetti della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017 riguardante le/gli maestre/i diplomate/i hanno riaperto percorsi di lotta delle/dei docenti. Dall'8 gennaio fino allo scorso 2 agosto si sono succeduti scioperi, manifestazioni, presidi. Fin da subito nel movimento e negli incontri con il Miur e con diversi politici abbiamo posto la questione in termini universali: andavano riaperte le GaE per tutte/i coloro in possesso di abilitazione. Il nostro principio fondante è che non si possa pensare a rinnovare contratti a tempo determinato magari per 10 o 15 anni senza prevedere un diritto all'assunzione. Nel decreto Dignità appena approvato dal governo viene ridotto a 2 anni il periodo massimo di possibilità per i datori di lavoro privati di stipulare contratti a tempo determinato mentre nella scuola tutte/i sappiamo che si può permanere nella precarietà a vita.Il movimento dei precari ha avuto anche la difficoltà di riconoscersi come tale dividendosi spesso in frazioni a volte anche contrapposte. Noi crediamo che adesso sia il momento di ritrovare compattezza ed unità. L'emendamento al decreto “milleproroghe”, passato al Senato il 3 agosto scorso, ce ne offre l'opportunità. Sappiamo che tale emendamento può essere oggetto di diverse critiche, pur tuttavia riteniamo che possa costituire un primo passo verso il riconoscimento di un diritto.Per questo sollecitiamo tutte le organizzazioni sindacali, le associazioni dei precari, le/i docenti a partecipare attivamente e in massa alla giornata di mobilitazione che stiamo costruendo per l'11 settembre, data in cui il decreto approderà alla Camera.Testo dell'emendamento approvato al SenatoI docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-professionale entro l’anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2017/2018 per il successivo
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