Archive for settembre 2019
UNA
GENERAZIONE IN PIAZZA PER DIFENDERE IL PIANETA CONTRO IL MODELLO DI SVILUPPO
CHE LO STA DEVASTANDO
Oggi a Terni -come in altre migliaia di piazze del mondo-
una
generazione è scesa in piazza per la difesa del pianeta, devastato dal
modello di sviluppo che ne ha prodotto il collasso, sfilando da piazza Dalmazia
per il centro cittadino, sino ad arrivare a piazza del popolo per gli
interventi conclusivi.
Migliaia di studenti
hanno chiuso le scuole e aperto le strade e le piazze, rispondendo in massa all’appello
del movimento FFF Friday For Future, consapevoli che solo con la solidarietà e
la lotta è possibile contrastare l’attuale modello di sviluppo che sta
consumando le risorse del pianeta, modificando il clima in maniera devastante
per il futuro.
Si deve rispondere a
quella che è una vera emergenza ambientale rivendicando giustizia ambientale e
sociale.
E’ essenziale modificare
i nostri comportamenti consumistici e cambiare il sistema economico rivoluzionando
il rapporto con le risorse limitate del nostro pianeta. Per questo, questa
generazione si sta riprendendo le piazze e il futuro attraverso la
mobilitazione, consapevole che solo con l’unità delle lotte è possibile il
cambiamento.
A manifestare in
piazza c’erano anche gli insegnanti (a Terni oltre un centinaio) e altri
lavoratori, anche se hanno scioperato molti di più, rispondendo alla
convocazione dello sciopero dei COBAS SCUOLA e di altri sindacati, per una
lotta unitaria insieme agli studenti.
TERNI 27.09.19
COBAS SCUOLA TERNI
27 SETTEMBRE SCIOPERO GLOBALE
mercoledì 25 settembre 2019
sciopero 27 settembre
martedì 24 settembre 2019
27 settembre sciopero: cambiare il sistema per difendere il clima e la terra
IL
27 SETTEMBRE SCIOPERO
CONTRO
I CAMBIAMENTI CLIMATICI E IN DIFESA DELL’AMBIENTE
MANIFESTAZIONE
A TERNI ore 9 PIAZZA DALMAZIA
questa
è l’unica Terra
cambiare il Sistema non il Clima Il 27 settembre è il giorno scelto dal movimento “Fridays for future” in Italia per partecipare alla mobilitazione mondiale “Climate Action Week” con uno sciopero, promosso e indetto anche dai COBAS, a livello nazionale il terzo “Global Strike for Future”. Cambiamenti climatici, enormi quantità di rifiuti, produzione energetica attraverso i combustibili fossili, grandi opere costose, inutili e dannose, saccheggio dei territori, scriteriate attività estrattive, produzioni dannose ed inquinanti, iperconsumi: sono tutti elementi interconnessi di un sistema insostenibile che sta portando l’intera società - tutt* - verso il collasso.
cambiare il Sistema non il Clima Il 27 settembre è il giorno scelto dal movimento “Fridays for future” in Italia per partecipare alla mobilitazione mondiale “Climate Action Week” con uno sciopero, promosso e indetto anche dai COBAS, a livello nazionale il terzo “Global Strike for Future”. Cambiamenti climatici, enormi quantità di rifiuti, produzione energetica attraverso i combustibili fossili, grandi opere costose, inutili e dannose, saccheggio dei territori, scriteriate attività estrattive, produzioni dannose ed inquinanti, iperconsumi: sono tutti elementi interconnessi di un sistema insostenibile che sta portando l’intera società - tutt* - verso il collasso.
Cambiare
il sistema non il clima è il vero tema posto con forza e da noi
raccolto con l'intento di dare un contributo alla costruzione di un
grande movimento che coinvolga anche il mondo del lavoro dipendente e
che sappia connettersi anche con gli altri movimenti che confliggono
con l’attuale sistema. Infatti, tutte le principali contraddizioni
presenti nel capitalismo sono tra di loro collegate e devono trovare
espressione in un movimento inclusivo, paritario, orizzontale,
profondamente democratico e non elitario. Il profitto ad ogni
costo, la mercificazione di tutto l’esistente, l’esclusione di
intere popolazioni dai processi decisionali - con il corollario di
guerre, crescente divario tra ricchi e poveri, carestie, malattie
endemiche, povertà estrema e profonde ingiustizie sociali - sono le
forze motrici dei processi che stanno distruggendo l’ambiente e,
tra l’altro, stanno ingigantendo le ondate migratorie.
La
scuola, in particolare, può e deve svolgere un ruolo
fondamentale nell’aumentare la consapevolezza di queste
problematiche. Dobbiamo porre all’ordine del giorno i grandi
temi legati alla lotta per la salvaguardia dell’ambiente, quali la
messa in discussione delle produzioni inquinanti, il superamento dei
combustibili fossili che sono la principale causa di emissioni di
CO2, l’abbandono della perversa logica
delle “grandi opere”, la lotta al consumismo che porta a produrre
montagne di rifiuti e bruciare risorse non rinnovabili, oltre a
fomentare la guerra dei penultimi contro gli ultimi nella scala
sociale e provocare rabbia, odio e infelicità diffusa
nell’impossibilità di stare al passo del consumismo artefatto
dalla logica del mercato. L’attuale sistema economico è
insostenibile e destinato, se non fermato in tempo e invertito, alla
catastrofe. Non si vede nessun reale cambiamento di rotta da
parte della governance politica ed economica mondiale, basti
ricordare il negazionismo di Trump o di Bolsonaro. La soluzione
del problema non è certo la sostituzione del capitalismo “nero”
(centrato sul petrolio e carbone) con il capitalismo “verde”, la
cosiddetta green economy,: il capitalismo è un
camaleonte e se il “verde” funziona meglio del “nero” per
fare profitto cambierà colore!
Non
è possibile difendere l’ambiente e il vivente senza giustizia
sociale, questa Terra è la nostra unica Terra.
nuova sede COBAS:
lunedì 23 settembre 2019
Inaugurazione in combinata lunedì pomeriggio in via Cesi 15, a pochi passi dalle principali vie
cittadine di Terni. La confederazione provinciale Cobas e l’Uaar, L’Unione atei e agnostici razionalisti, hanno inaugurato la nuova sede: stesso luogo e in qualche caso anche medesime battaglie. I referenti sono Franco Coppoli e Catia Coppo.
Lo spazio e la condivisione
«Un punto di riferimento per coloro che vogliono confrontarsi e difendere la libertà del pensiero laico», ha specificato l’Uaar nel lanciare l’evento. Coppoli – è anche nell’esecutivo nazionale Cobas – ha invece sottolineato che «condividiamo la sede con l’Uaar per una battaglia che facciamo in comune, ma anche separatamente. La condivisione è il concetto fondamentale del fare sindacato, politica e società, i Cobas mettono insieme questi tre aspetti: non c’è il compromesso dei sindacati concertativi, facciamo attività politica e il 27 saremo a scioperare per la difesa del clima perché é una sfida fondamentale. Così come il razzismo, temi imperanti nel nostro paese. Eppoi la questione culturale e la formazione docenti: al centro di Terni una nuova sede per i lavoratori, per i precari ed i migranti – ci sarà uno sportello di consulenza legale in tal senso – per tutelare i propri diritti senza compromessi e perché le lotte dei lavoratori siano sempre più forti nonostante le logiche vedono oggi attaccare i loro diritti. Stiamo insieme con l’Uaar perché insieme si può incidere di più in un territorio difficile come l’Umbria».
DA UMBRIA ON
Ecco la nuova sede dei Cobas Terni
Ecco la nuova sede dei Cobas Terni
Lunedì 23 settembre dalle ore 17:30 docenti, ATA, studenti, lavoratori e precari sono invitati all’inaugurazione della nuova sede provinciale dei COBAS DELLA SCUOLA e della CONFEDERAZIONE COBAS, a Terni in via Federico Cesi 15a (davanti piscina CLT).
Un aperitivo per incontrarsi, conoscere i nuovi locali e confrontarsi sulle iniziative di lotta per la difesa della scuola pubblica, dei diritti dei lavoratori.
Inoltre verranno presentati i nuovo orari di apertura e le prossime iniziative come lo sportello di consulenza legale per precari e migranti e le prossime mobilitazioni sindacali e politiche a partire dallo sciopero internazionale del 27 settembre per il clima, indetto in Italia dai Cobas.
In occasione del nuovo anno scolastico é stato anche eletto dall’assemblea provinciale il nuovo Esecutivo provinciale dei Cobas della scuola. Ne fanno parte gli insegnanti: Catia Coppo (Tesoriere), Elisabetta Grimani (responsabile formazione-CESP), Silvano Moschet, Paolo Mattei, Francesco Fossati, Anna Maria Chiasso, Roberto Visconti (responsabile pensioni) e Franco Coppoli, che è stato riconfermato referente provinciale.
fonte: Terni Life
Permessi retribuiti, Tribunale del lavoro di Velletri condanna Ds
domenica 22 settembre 2019
Una Dirigente scolastica aveva negato i permessi retribuiti per motivi personali e generali ad un docente, in seguito al fatto che il docente aveva ignorato il diniego, usufruendo ugualmente del permesso, era stato sanzionato disciplinarmente dalla stessa Ds. Il Tribunale del lavoro di Velletri condanna la DS ed annulla i provvedimenti disciplinari.
Sentenza del giudice del lavoro di Velletri
La sentenza n.378/2019 del giudice del Tribunale del lavoro di Velletri, riguardante il caso di una Ds che aveva negato il permesso retribuito per motivi familiari o personali al docente ed aveva anche sanzionato lo stesso docente per avere usufruito ugualmente del permesso, nonostante il diniego della DS, ha visto condannare la Dirigente scolastica alle spese di lite e annullare tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati.
Nelle motivazioni il giudice del lavoro di Velletri spiega che l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006/2009, prevede ipotesi particolari di permessi e ferie, che, a differenza della norma, non richiedono autorizzazione.
In buona sostanza il giudice sottolinea che i giorni di ferie sono 3 più altri 6 fruiti come permessi e non come ferie, e che la loro fruizione non dipende dall’autorizzazione del Dirigente scolastico. Il giudice chiarisce, ancora una volta, che i permessi retribuiti dell’art.15, comma 2, del CCNL scuola non sono soggetti all’autorizzazione del capo di Istituto.
Nella sentenza è scritto che per determinati giorni, i 3+6 previsti nel suddetto comma 2, le esigenze del lavoratore prevalgono sulle esigenze organizzative della scuola.
Il Tribunale di Velletri in composizione monocratica sottolinea che il docente, pur esplicitando le motivazioni della richiesta di permesso retribuito per motivi personali o familiari, può motivare in modo generico per tutelare la propria riservatezza.
Per i motivi suddetti, il giudice ha deciso di annullare, per l’evidente illegittimità, sia la sanzione disciplinare che l’accertamento di ingiustificata assenza dei giorni di permesso usufruiti dal docente nonostante la mancata autorizzazione della Dirigente scolastica.
Premessi retribuiti per motivi familiari o personali
La normativa di riferimento, per quanto riguarda i permessi retribuiti, è il Contratto collettivo nazionale della scuola. A tal riguardo l’art.15, comma 2, del CCNL scuola 2006-2009, rimasto in vigore ai sensi dell’art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, dispone per i docenti di ruolo il diritto a fruire tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, inoltre estende questo diritto, per gli stessi motivi, alla fruizione di sei giorni di ferie.
Nella norma è scritto: “Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
È utile leggere con attenzione l’ultimo periodo del comma 2 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, in cui si chiarisce senza ombra di dubbio che è possibile fruire, dopo i tre giorni di permessi retribuiti, anche dei sei giorni di ferie, che verrebbero fruiti anziché come semplici ferie, allo stesso modo dei tre giorni come permessi retribuiti. Quindi, in ragione di quanto suddetto, i giorni di permesso retribuito, la cui fruizione sfugge alla possibile discrezionalità del Dirigente scolastico, sono fino ad un massimo di nove.
Incarichi a tempo determinato: Quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra
martedì 17 settembre 2019
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Incarichi a tempo determinato: Quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra,
Quando è possibile lasciare una supplenza per un’altra.
Riepiloghiamo quali sono le tipologie di incarichi per i quali si può ricevere una convocazione e proponiamo un utile schema per ricordare in quali casi è possibile lasciare una supplenza per un’altra.
Tipologie di incarico
Nomina fino al 31 agosto: è una cattedra completa in organico di diritto che non è stata occupata né in fase di mobilità né dai neoimmessi in ruolo. Tale incarico viene conferito in base allo scorrimento della Graduatoria ad esaurimento della corrispondente provincia; se il posto non viene scelto neanche dai docenti presenti in GE (questo si verifica solo nei casi in cui la GE è esaurita o si esaurisce durante le convocazioni), viene attribuito da Graduatoria d'Istituto.
Nomina fino al 30 giugno: è una cattedra completa o uno spezzone (maggiore di 6 ore) in organico di fatto. Tale incarico viene conferito in base allo scorrimento della Graduatoria ad esaurimento della corrispondente provincia; se il posto non viene scelto neanche dai docenti presenti in GE (questo si verifica solo nei casi in cui la GE è esaurita o si esaurisce durante le convocazioni), viene attribuito da Graduatoria d’istituto.
Supplenze fino al termine delle lezioni: viene attribuita da Graduatoria d’Istituto.
Supplenza temporanea: tutte le supplenze che hanno una durata inferiore a quella dell’anno scolastico (es malattia, gravidanza ecc.). Viene attribuita da Graduatoria d’Istituto.
Nomina fino ad avente diritto (o avente titolo): Sono nomine che vengono effettuate di solito ad inizio anno scolastico e non hanno una scadenza precisa perché non si sa ancora quando potrà essere nominato. Viene attribuita da Graduatoria d’Istituto.
Le convocazioni per supplenze conferite da GI vengono effettuate sempre rispettando l’ordine I, II e III fascia di Graduatoria d’istituto.
Quando è possibile lasciare una supplenza per un'altra?
Nomina fino ad avente diritto
È possibile lasciarla:
- per una qualunque supplenza con termine fissato (non necessariamente fino al 30 giugno)
- per una supplenza fino al termine delle lezioni
- per una supplenza fino al 30 giugno
- per una supplenza fino al 31 agosto
NON è possibile lasciarla:
- per un’altra supplenza fino ad avente diritto
- per una supplenza di più ore (è possibile soltanto completare l'orario fino a 24 per la primaria fino a 18 ore per la secondaria)
- per una supplenza dello stesso tipo su un’altra materia
Supplenza temporanea
È possibile lasciarla:
- per una supplenza fino alla termine delle lezioni
- per una supplenza fino al 30 giugno
- per una supplenza fino al 31 agosto
- per una supplenza fino ad avente diritto su sostegno
NON è possibile lasciarla:
- dopo il 30 aprile
- per una supplenza di durata più lunga
- per una supplenza di più ore (è possibile soltanto completare l'orario fino a 24 per la primaria fino a 18 ore per la secondaria)
- per una supplenza dello stesso tipo su un’altra materia
Nomina fino al 30 giugno
È possibile lasciarla:
- SOLO per una supplenza fino al 31 agosto se non è stata ancora effettuata la presa di servizio
NON è possibile lasciarla:
- per una supplenza di più ore (è possibile soltanto completare l'orario fino a 24 per la primaria fino a 18 ore per la secondaria)
- per una supplenza dello stesso tipo su un’altra materia
Nomina fino al 31 agosto
- NON è mai possibile lasciarla
Per chi è inserito nelle graduatorie ad esaurimento
- è sempre possibile lasciare una supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto per accettarne un’altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento
Per le supplenze su sostegno valgono le stesse regole, a parte i casi descritti prima. Non è MAI possibile lasciare una supplenza su sul sostegno per una su materia.
Ricordiamo, inoltre, che secondo il comma 131 della legge 107/2015 “A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.”
Docente sospeso per rifiuto uso del registro elettronico: alcune riflessioni
lunedì 16 settembre 2019
Il collega non è contro la tecnologia non si tratta di questo, ma predilige secondo me il principio di cautela a tutela dei dati che Lui e dunque Noi tutti dobbiamo trattare.Il caso del docente sospeso per aver rifiutato il registro elettronico, impone alcune riflessioni
Faccio un discorso generale e mi pongo delle domande per quel che ne so su questo caso.^
1 DOMANDA
Può bastare aver deliberato in un collegio del 2015 anni fa la sperimentazione del Registro Elettronico?
Assolutamente NO.
Per due ragioni che gridano vendetta
La prima che il Collegio dei Docenti non ha titolo ad esprimersi sul R.E. in quanto è un software applicativo che non riguarda la didattica e se anche posto al dibattito del Collegio, avrebbe dovuto avere un passaggio obbligatorio in Consiglio di Circolo per una ratifica delibera attuativa che non ha mai avuto, in quanto solo il Consiglio di Circolo ha potere deliberante in termini di regolamento di Istituto e dunque nel solo caso fosse presente nel regolamento di istituto avrebbe valore di ORDINE DI SERVIZIO diversamente NO.
La seconda
Se si è chiesto il parere del Collegio nel 2015 , poiché i Collegi dei Docenti concludono la loro “vita”ogni anno il 31 Agosto e ricomincia uno nuovo con la delibera N° 1 il 1° Settembre e ha sempre una composizione diversa in quanto qualcuno se ne va o arriva , dunque allora sarebbe stato corretto, giusto ed onesto che ogni anno come si fa per tutte le altre cose sottoporre al parere del Collegio il R.E visto che già lo si era coinvolto nel 2015, ma questo non è accaduto e dunque è procedura illecita, scorretta e senza alcun valore deliberante.
Dunque può ritenersi questo un illecito amministrativo? Secondo me Sì
2^ DOMANDA
Nell’inserire ed adottare a scuola il registro elettronico, in base a quale normativa è stato asportato e sostituito il Giornale di Classe?
Ammesso e non concesso che la procedura di “adozione” del registro Elettronico sia stata comunque corretta ma parrebbe di No secondo me, comunque, a quale titolo ed in forza di quale legge è stato abrogato il Giornale di Classe previsto dal Regio Decreto N° 965 ex art 41 del 1924 ancora in vigore?
Può una delibera scavalcare e superare una legge dello stato vigente e mai abrogata?
Nella legge sulla dematerializzazione del 2012 da nessuna parte si scrive che il Registro elettronico SOSTITUISCE il “Giornale di Classe” e quindi a limite se la procedura fosse stata corretta avrebbe dovuto “Affiancare” il giornale di Classe, ma non sostituirlo.
3^ Domanda
Asportando il Giornale di Classe si compie un illecito?
Si, si compiono due illeciti/reati contemporaneamente, il primo rimozione o occultamento da parte del pubblico ufficiale di un atto pubblico (Dirigente che toglie il registro di classe cartaceo)
“Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” Articolo 476 Codice penale
ed il successivo contemporaneo reato contro la sicurezza essendo documento necessario per le norme di evacuazione (al suono della campana, il docente prende il registro di classe, il modulo entro contenuto e si reca nel punto di raccolta…) con la rimozione da parte del DS del giornale di classe esiste l’impossibilità di attestare la presenza del Docente con firma autentica in servizio e dunque si istiga a far commettere un illecito al docente
“Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” Articolo 437 Codice penale
Tale procedura di asportazione inoltre induce il docente a compiere a sua volta senza possibilità alternativa a commettere un illecito dovendo “firmare “ termine scorretto, Cliccare /spuntare forse , da casa o comunque in un momento diverso quando in mancanza di linea o di PC o di guasto senza nessuna procedura alternativa a garanzia per il docente alternativa ad una firma o meglio “clic” o “firma debole” come vogliano chiamarla che non permette al lavoratore di “attestare la presenza in servizio” con un sistema “certo”, quale è oggi in assenza di firma digitale o elettronica solo la firma autografa unica per Noi possibile e legale oggi, dunque questo fatto induce il dipendente a compiere un atto illecito senza che mai gli sia stato detto nulla sul valore legale e senza un regolamento che lo espliciti in maniera TRASPARENTE E LEALE:
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici art 479 Codice penale
Dunque il Dirigente nel fare ciò ha commesso un illecito? secondo me sicuramente Si.
4^ Domanda
i Docenti sono stati Incaricati e designati (accade in molte scuole con incarico scritto unilaterale) Dunque obbligato a trattare i dati personali e sensibili degli alunni, poteva essere fatto in mancanza di formazione ed istruzione sulla Privacy?
Sicuramente NO. E’ un illecito/reato grave
Gli artt. 29 e 32 del GDPR 679 UE nuovo regolamento Privacy di non poter incaricare nessuno se prima non istruito e verificata tale istruzione cosa non obbligatoria con la 196/03
Dunque sulla base di questa imposizione unilaterale senza aver fatto la dovuta formazione e da verificare, il Dirigente è stato incauto? Sicuramente Si, contravvenendo ed aprendo alla possibilità di richiesta del risarcimento del danno verso terzi (art. 82) e non sarà in grado di garantire di aver rispettato l’art 24 del GDPR contravvenendo anche L’articolo 15 del Codice Privacy al primo comma prevede la responsabilità, ai sensi dell’art. 2050 del codice civile, a carico di chiunque avesse cagionato un danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali 2050 del CC sulla privacy (attività pericolose)
PER QUESTE RAGIONI IL DOCENTE IN QUANTO INCARICATO DALLA DESIGNAZIONE MA SENZA FORMAZIONE ALCUNA , GRAVATO DI UNA RESPONSABILITÀ CHE LA LEGGE STABILISCE CHE NON POSSA ESSERE INCARICATO,
Se rifiuta di eseguire un ordine attiene a quanto stabilito dal Codice di comportamento del Docente ?
Contratto Scuola
Art. 11 Obblighi del dipendente
Comma 3 lettera h
- h) eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni;
se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
Dunque credo che il docente nel non eseguire l’ordine abbia fatto il suo dovere in quanto è fuor di dubbio che siamo di fronte a degli illeciti
E’ opportuno che il docente tratti i dati personali e sensibili senza avere nessuna copertura assicurativa ?In caso di mero errore materiale per violazione privacy che se accertata dal Garante ha una ammenda salatissima di migliaia di euro e non copribile da polizza assicurativa in quanto ammenda, assicurazione che non abbiamo ma che nel caso l’avessimo potrebbe coprire solo per una risarcimento danni . Dunque siamo oltre che non istruiti scoperti totalmente e nessuno ci comunica come e cosa fare.
Mi pongo ancora delle Domande sulle quali riflettere ed azzardo un pensiero , quale può essere il motivo che porta un Dirigente a rincorrere ed ad insistere malgrado queste obiezioni all’uso del registro elettronico anche quando gli vengono segnalate tali incongruenze alla quali consuetudine diffusa non danno risposta con riferimenti di legge?
Tutto questo zelo nel voler rispettare una legge che manca di un decreto attuativo sulle modalità ed ancora più fondamentale manca del parere del garante privacy, perchè insistere? Come mai?
Può essere che non prevalga nel DS il principio di Cautela essendo lui a rischiare, ed invece rincorrere malgrado le incertezze o certezze mai certificate da nessuno si insegua la corsa al R.E . senza neanche porre il quesito a livello più alto e comunicarci le eventuali risposte?
Cosa c’è sotto che spinge a questa accelerazione incauta senza regole e correre il rischio ? e magari come capitato a me chiedermi nel modulo di iscrizione di mia figlia minorenne OBBLIGATORIA la mail di mia figlia ? (solo per fare un esempio)
Questa corsa a rincorrere una legalità che non è data dalla legge è strana e non vedo per esempio altrettanto accanimento e rincorsa al rispetto della Trasparenza e sulla Sicurezza ,alla diffusione e conoscenza del Documento di valutazione del Rischio ben piu’ importanti del Registro Elettronico .
Cosa sarà mai che porta e spinge i Dirigenti a preferire la corsa al Digitale senza invece PRETENDERE un chiarimento ed una CERTEZZA da comunicare ai docenti e alle famiglie ? e non invece una corsa alla TRASPARENZA ( es. sui verbali ) Sicurezza (D.V.R) ?
Gatta ci cova, pare inspiegabile e non comprensibile il perché ed allora provo a dire la mia sicuramente fantasiosa direte Voi e diranno in tanti , ma magari ci vado vicino chissà molte volte …..diceva
“A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina” (Giulio Andreotti)
Ci sono dei doveri datoriali da seguire prima di inserire il R.E. , perché tralasciare tutti questi accertamenti necessari prima di inserire uno strumento del genere ?
E’ dato dal fatto che I dirigenti nella loro retribuzione hanno una quota di stipendio molto importante che si chiama “premio di risultato” che è legato al raggiungimento degli obiettivi che vengono dati dal MIUR , concordati con gli USR e condivisi assieme che tutti gli USR pubblicano
La quota stipendiale variabile importante è legata al raggiungimento e mantenimento di questi obiettivi , tra i quali oltre gli INVALSI ed altri c’è guardate un po’ il REGISTRO ELETTRONICO e dunque mantenerlo in esercizio vale per i DS il mantenimento degli obiettivi e se si tornasse indietro sarebbe inspiegabile e dunque potrebbe mettere a rischio il mantenimento degli obiettivi raggiunti che hanno 4 scale di valutazione che se raggiunti in pieno sono svariate migliaia di Euro per loro .
Invece non ci sono incentivi per la pubblicazione e la diffusione del DVR che il 99% di Noi non ha mai letto che è la BIBBIA della PREVENZIONE E SICUREZZA che pochi pubblicano e che forse neanche i dirigenti lo hanno letto per intero sono sempre oltre 100 pagine .
MA PER LA PUBBLICAZIONE DEI VERBALI E DEL DVR NON CI SONO INCENTIVI , NON SONO COMPRESI TRA GLI OBIETTIVI CHE IL MIUR STABILISCE COSI COME PER LA TRASPARENZA SUI VERBALI O PER ESEMPIO SULLA RENDICONTAZIONE DEI SOLDI RICHIESTI COME CONTRIBUTO VOLONTARIO .
Ecco perché la corsa in una sola direzione e non nelle altre .
Dunque questo elemento incentivante sul R.E potrebbe essere ai limiti della legalità , in quanto mettere tra gli obiettivi l’uso di uno strumento che ad oggi non ha passato il vaglio del garante ( nessuno ) forza i Dirigenti per inseguire l’incentivo e l’obiettivo ad attuarlo adottandolo in mancanza di tutte le precauzioni e qui vedo stridere questa ipotesi con quanto previsto dalla legge sul Codice di Comportamento dei Dirigenti che dice
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013 , n. 62 .
- Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
Può essere una “esigenza personale” inseguire un obiettivo che porta ad un premio in mancanza delle dovute cautele ?
Dunque sarebbe opportuno ed onesto intellettualmente prima di sanzionare un Docente per “insubordinazione” all’uso del Registro Elettronico, verificare se le risposte alle domande che ho posto sono state date dal Dirigente e se il Dirigente abbia adempiuto LUI a tutte le procedure sopra menzionate cosa che L’ufficio procedimenti disciplinari avrebbe dovuto accertare prima di avviare un procedimento e sanzionare ill Docente guardando il dito e non la luna , questa ovviamente è la mia ipotesi.
Perciò credo che occorra da parte del MIUR un chiarimento o che solleciti il Garante a trovare una soluzione in quanto non è possibile che si agisca in regime di totale anarchia ritenendo che sia il DS il datore di lavoro e che ognuno di essi possa applicare, fare e disfare le leggi a piacimento senza seguire una linea guida e lasciare la popolazione scolastica in balia di tali incertezze ed a rischio in quanto trattasi di minori circa 5 milioni di Studenti ed 1 milione di docenti senza certezze normative e chi si azzarda a porre il problema viene sanzionato e zittito. scuola – Dal 25 se
Va posto un limite di classi da assegnare ad ogni docente
sabato 14 settembre 2019
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Va posto un limite di classi da assegnare ad ogni docente
Giungono notizie di docenti che si vedono assegnate una pluralità di classi, per arrivare al
completamento orario. Si parla di casi con docenti anche con più di dieci classi. Tutto ciò rischia di comportare la violazione dell’articolo 2087 de codice civile e non solo.L’orario di lavoro
Come è noto l’orario di lavoro è normato dall’articolo 28 del CCNL Scuola. “In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in
• 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
• 22 ore settimanali nella scuola elementare
• 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”
Criteri assegnazione docenti alle classi
Le principali norme continuano ad essere l’articolo 10 del TU scuola:
Quando il CDI “indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi”.
Nonché l’articolo 7 lettera B del medesimo DLGS 297/942. Il Collegio docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto”.
Il Dirigente è tenuto ad uniformarsi a questi criteri, se decide di discostarsi dovrà motivare con atto scritto in tempo utile a favore del lavoratore affinché possa valutare in tempi tassativi e certi per garantire il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione la legittimità o meno della decisione dirigenziale.
Sul limite dell’assegnazione di classi ai docenti
Andrebbe contemplato in sede di contrattazione integrativa d’istituto, anche se l’ideale sarebbe contemplarlo a livello nazionale, un limite massimo di assegnazione di classi per docenti. Perchè più classi assegnate per raggiungere le ore contrattuali di servizio significano una pluralità di incombenze, che possono determinare situazioni di stress e non solo. Queste misure le si possono individuare grazie alla lettera C dell’articolo articolo 22 ccnl scuola 2018 sotto-lettera c1), quando si parla di contrattazione integrativa per “ l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Oltre che durante il confronto sindacale che può interessare: “b1) l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto;b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.”
E’ obbligo del datore di lavoro tutelare l’integrità psicofisica del docente
La Cassazione Civile, Sez. Lav.,che con provvedimento del 19 febbraio 2018, n. 3977 ha sottolineato, in materia di sicurezza sul lavoro, quanto ora segue: “il Collegio intende dare continuità perché dell’art. 2087 cod. civ. questa Corte ha da tempo fornito un’interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata al rispetto di beni essenziali e primari quali sono il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona, tutelati dagli artt. 32, 41 e 2 Cost.; l’ambito di applicazione della norma è stato, quindi, ritenuto non circoscritto al solo campo della prevenzione antinfortunistica in senso stretto, perché si è evidenziato che l’obbligo posto a carico del datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore gli impone non solo di astenersi da ogni condotta che sia finalizzata a ledere detti beni, ma anche di impedire che nell’ambiente di lavoro si possano verificare situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persona; l la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. sorge, pertanto, ogniqualvolta l’evento dannoso sia eziologicamente riconducibile ad un comportamento colposo, ossia o all’inadempimento di specifici obblighi legali o contrattuali imposti o al mancato rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, che devono costantemente essere osservati anche nell’esercizio dei diritti”.
Carta docente: accreditato il bonus 500 euro del 2019/20. Tutte le info
Il bonus 500 euro Carta docente a.s. 2019/20 da oggi è nella piattaforma http://cartadeldocente.istruzione.it e può essere utilizzato nei limiti delle spese autorizzate dal miur.
Bonus 500 euro: spetta ai docenti di ruolo della scuola statale
Il bonus è stato accreditato a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato – anche neoimmessi in ruolo – nella scuola statale.
Non spetta al personale ATA, al personale docente precario, al personale educativo nè ai lavoratori della scuola non statale.
La cifra a disposizione
Ciascun docente può consultare l’importo della cifra a disposizione tramite lo “storico portafoglio”.
In esso si trova l’accredito del bonus di 500 euro per l’a.s. 2019/20 e le eventuali somme residue dell’a.s. 2018/19.
Eventuali somme dell’anno scolastico 2017/18, non spese entro il 31 agosto 2019, sono state ritirate, non sono più a disposizione del docente.
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Neoassunti, come registrarsi
Operazione propedeutica alla registrazione – per i docenti neoassunti – è l’acquisizione dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), per richiedere la quale sono necessari: un indirizzo e-mail, il numero di telefono del cellulare che si usa normalmente, un documento d’identità valido (carta di identità o passaporto), la tessera sanitaria con il codice fiscale.
Il soggetto, al quale rivolgersi per ottenere l’identità digitale SPID, si può scegliere tra: InfoCert, Poste Italiane, Sielte o TIM.
Qui le faq Miur sull’identità digitale SPID
Qui per le istruzioni su come e a chi chiedere l’identità digitale SPID
Qui per le istruzioni su come e a chi chiedere l’identità digitale SPID
Una volta ottenuta l’identità digitale si può procedere alla registrazione alla piattaforma ministeriale.
Qui la guida per immagini alla registrazione realizzata dalla prof.ssa Giovanna Onnis
Come utilizzare la carta
Il docente può emettere, nell’area riservata, dei buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
I buoni generati vanno stampati e presentati al negozio indicato in fase di generazione, se si tratta di attività fisica; se si tratta invece di attività online, bisogna seguire le procedure di comunicazione del codice del buono, indicate dagli stessi negozianti.
Nel momento in cui il buono viene speso e quindi validato dall’esercente o dall’ente, la somma è decurtata dal totale disponibile.
Il buono generato ma non speso non determina variazione d’importo.
Gli acquisti possono essere effettuati soltanto presso le strutture, gli esercenti e gli enti registrati e presenti in piattaforma.
Qui la guida, realizzata dalla prof.ssa Giovanna Onnis, su: generazione buoni, come e dove spenderli.
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