Ero uno di quelli che aveva lanciato in rete, proprio durante il dibattito sulla questione delle 24 ore, la proposta di prevedere una estensione del regime di 18 ore in tutti gli ordini e gradi di scuola.
Ritorno su questa proposta ma incentrando il discorso sulla condizione retributiva dei docenti della scuola primaria.
Un recente studio ha dimostrato che i docenti della scuola primaria sono quelli che lavorano di più, con una prestazione oraria annua di 1.286 ore (media settimanale da settembre a giugno di 34 ore), seguiti da quelli della materna con 1.202 ore (media settimanale 32), e dai docenti della secondaria di I e II grado praticamente alla pari con 1.138/1.140 ore annue (media settimanale di 30 ore). Sempre in tale studio si afferma che "tre ore di insegnamento di un docente di elementare sono retribuite come due ore di insegnamento del collega della secondaria. E' quanto si ricava rapportando il numero di ore di lavoro prestate con lo stipendio liquidato, ottenendo quindi la retribuzione oraria dei docenti dei diversi gradi di scuola."
Una discriminazione chiara, che oggi non ha più ragione di essere specialmente per quel personale che opera nella scuola primaria ed è laureato. Già, perché la differenza retributiva tra i diversi ordini e gradi di scuola era ed è, oggi ancora, giustificata in linea di principio, dal titolo di studio richiesto per l'accesso. Se pensiamo per esempio che per l’insegnamento nella scuola d’infanzia o primaria è necessaria oggi la laurea in Scienze della formazione primaria che senso ha ancora oggi quella discriminazione?
La giurisprudenza comunitaria più di una volta si è pronunciata su temi similari. Per esempio ha già dichiarato in più occasioni che, per valutare se determinati lavoratori svolgano uno stesso lavoro o un lavoro a cui può attribuirsi valore uguale, occorre accertare se tali lavoratori, tenuto conto di un complesso di fattori, quali la natura dell’attività lavorativa, le condizioni di formazione e quelle di lavoro, si trovino in una situazione comparabile (v. sentenze dell’11 maggio 1999, Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse, C-309/97, Racc. pag. I-2865, punto 17, e Brunnhofer, cit., punto 43). Oppure che la formazione professionale non costituisce soltanto uno dei fattori che possono giustificare obiettivamente una differenza nelle retribuzioni concesse ai lavoratori che effettuano lo stesso lavoro. Essa figura anche tra i criteri che consentono di verificare se i lavoratori effettuino o meno uno stesso lavoro (sentenza Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse, cit., punto 19).
Ma la situazione in itinere in Italia sembra correre verso altra direzione. Il Vales recepito pienamente nel nuovo SNV prevede una valutazione del personale docente con riferimento a parametri ben definiti, come il tasso di assenteismo o la maturazione di titoli professionali, e se a tutto ciò si aggiunge l'impegno preso dalla maggior parte delle Organizzazioni Sindacali rappresentative, rinviando alla prossimo rinnovo del contratto della scuola, la possibilità di correlare la retribuzione dei docenti a parametri della produttività, ove ben possono rientrarvi anche la valutazione dei titoli professionali, ciò lascia ben intendere che non emerge l'indicazione politica di voler disporre una sorta di incremento della retribuzione dei docenti in modo semplicemente equo ed indipendente da fattori di premialità e meritocrazia.
Quale soluzione?
O diminuire il numero di ore dei docenti della scuola primaria/infanzia, senza diminuire lo stipendio, oppure si deve semplicemente incrementare la retribuzione che alla luce delle considerazioni ora sollevate non ha più ragione di essere discriminatoria e differenziata rispetto ai docenti della scuola secondaria, d'altronde la stessa Corte di Giustizia Europea afferma che nell’ambito di una discriminazione salariale indiretta, spetta al datore di lavoro fornire una giustificazione oggettiva concernente la differenza di retribuzione accertata tra i lavoratori che si ritengono discriminati e le persone di riferimento( 28 febbraio 2013 Nella causa C-427/11 ).
Quale è oggi la giustificazione oggettiva che determina il trattamento salariale differenziato?
A parer mio non sussiste.
Ovviamente altro discorso è quello relativo alla non giusta corrispondenza del salario dell'intero personale scolastico di tutti gli ordini e gradi di scuola, alla effettiva valenza sociale del lavoro prestato, alla effettiva prestazione lavorativa esercitata; che gli stipendi del personale scolastico italiano siano non soddisfacenti è un fatto notorio, che il costo della vita sia elevato è anche questo un fatto notorio, ma il discorso che io ora ho sollevato riguarda una questione specifica che deve necessariamente essere oggetto di riflessione attiva nell'insieme di quella dignità professionale ed umana che deve essere riconosciuta socialmente, eticamente , al personale scolastico nel suo insieme.