Ai Dirigenti
scolastici delle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria
e p.c. ai DSGA
delle Istituzioni Scolastiche della Regione Umbria
OGGETTO: illegittimi provvedimenti su ferie,
recuperi e attività aggiuntive del personale ATA
Risulta alla
scrivente O.S. che, in alcune Istituzioni Scolastiche della regione Umbria, i
Dirigenti scolastici e/o i Direttori SGA starebbero emanando provvedimenti
illegittimi che limiterebbero il diritto alle ferie, alla retribuzione per
attività aggiuntive o al recupero delle ore aggiuntive effettuate dal personale
ATA.
Le motivazioni
addotte, talvolta soltanto verbali, avrebbero il loro presupposto nella mancata
e/o parziale prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione o chiusura
delle scuole a causa della pandemia determinata dal COVID 19.
A questo
proposito, la scrivente O.S. sottolinea che:
1. la Nota M.I.
prot. n. 323/2020 prevede che: “[…] dopo che il Dirigente scolastico
abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di
aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi
ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente
impossibile (art. 1256, c. 2, c. c.). La norma di cui all’art. 1256,
c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa
non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il
livello essenziale del servizio”.
2. l’art. 87,
comma 3, della l. n. 27/2020 prevede: “Qualora non sia possibile ricorrere
al lavoro agile […] e per i periodi di assenza dal servizio
dei dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di
contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, […] le
amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo,
della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel
rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente
dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce
servizio prestato a tutti gli effetti di legge […] Tale periodo
non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Pertanto, alla
luce delle norme su riportate, il
personale che ha ridotto la propria prestazione lavorativa, poteva utilizzare
solo il periodo di ferie pregresse (cioè maturate nell’a.s. 2018/2019) non godute, (e di cui poteva fruire
entro il 30 aprile 2020) e, considerato che il CCNL vigente non contempla
nessuno degli altri istituti previsti dal comma 3, dell’art. 87, della l. n.
27/2020 (“congedo”, “banca ore”, “rotazione” né “altri analoghi istituti”), non dovrà recuperare in alcun modo l’orario di servizio non prestato
e non dovrà usare le ferie o i recuperi compensativi maturati nell’anno
scolastico in corso.
Inoltre, visto
che l’art. 13, comma 8, del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile […]
devono essere richieste dal personale docente e ATA al
dirigente scolastico” e che il comma 11 dello stesso articolo
stabilisce che “La fruizione delle ferie dovrà comunque essere
effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il
godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1
luglio-31 agosto”, è assolutamente
illegittimo imporre al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi
compensativi maturati nell’anno in corso e, di conseguenza, decurtare le ferie
e i riposi compensativi residui.
Gli stessi
principi vanno seguiti anche per il
personale Ata con contratto a tempo determinato e laddove, come nella maggior
parte dei casi, non abbia maturato ferie pregresse va applicato l’art. 1256 c.
2 c.c., quindi senza obbligo di recupero e men che mai di uso delle ferie o dei
permessi compensativi maturati in questo anno scolastico. Inoltre, solo i
giorni che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio sono
retribuiti, ma nella dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2016/2018 si afferma
che: “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari
applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito
nella legge 135 del 2012, all’atto della cessazione del servizio le ferie non
fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle
ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente”. Come è evidente non
è nella responsabilità del lavoratore l’impossibilità di usufruire delle ferie
a causa dell’emergenza coronavirus.
Infine, l’art.
54 del CCNL Scuola 2006/2009 prevede che:
– comma 3: “in
quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono
retribuite”;
– comma 4: “Se
il dipendente, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, presta
attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può richiedere, in
luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti
ore e/o giorni di riposo compensativo, […] Le giornate di
riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi
estivi o di sospensione delle attività didattiche […]”;
– comma 5: “[…] In
mancanza di recupero delle predette ore, […] le stesse
devono comunque essere retribuite”.
Si invitano,
pertanto, i Dirigenti scolastici, che non l’avessero già fatto, ad attenersi
scrupolosamente alla normativa vigente non decurtando i giorni di ferie
spettanti al personale ATA, non impedendo la fruizione dei riposi compensativi,
se richiesti, né tantomeno azzerando o riducendo i compensi spettanti per le
attività aggiuntive svolte nel corrente anno scolastico. In caso contrario, la
scrivente O.S. si riserva di valutare l’opportunità di tutelare in ogni sede i
diritti dei lavoratori.
Per I
COBAS SCUOLA
Franco
Coppoli
Powered by Blogger.