Attenzione, il 16 agosto 2024 è scaduto il termine dei 9 mesi, previsto dall’Accordo ARaN, Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e ANP del 16.11.2023, affinché tutti/e coloro che sono stati/e assunti/e a tempo indeterminato dal 1.1.2019 fossero informati del rischio di essere iscritti automaticamente al Fondo pensione ESPERO, tramite il truffaldino meccanismo del “silenzio-assenso“.
Cosa accadrà adesso? Secondo quanto pubblicizzato da ESPERO sul proprio sito:
1. entro metà agosto gli/le assunti/e dal 1° gennaio 2019 dovrebbero aver ricevuto dalla propria scuola una espressa informativa sul Fondo e specificatamente sul “silenzio-assenso”.
2. dalla data di ricevimento di questa informativa decorrono i 9 mesi di tempo per poter esprimere il proprio diniego [come noi consigliamo per le ragioni che abbiamo illustrato qui, qui, qui e qui].
Deve essere il dirigente scolastico a indicare “come esprimere tale rinuncia. Tale comunicazione andrà consegnata al datore di lavoro (non al Fondo Pensione)”.
Per questa ragione non abbiamo predisposto alcun nostro modello di diniego, anche per evitare che chi avesse presentato una dichiarazione diversa rischiasse poi di non produrre invece quella espressamente prevista dall’art. 4, comma 3, dell’Accordo.
3. in caso di mancato espresso diniego, automaticamente ci si ritrova iscritti nel Fondo.
4. chi si troverà iscritto/a col silenzio-assenso potrà recedere [art. 6 Accordo], entro 30 giorni dalla data di comunicazione che il Fondo deve inviare a coloro che sono rimasti/e intrappolati/e.
Ma la realtà è ben diversa.
Ci risulta che non tutti i dirigenti scolastici abbiano ancora mandato l’informativa prevista e che in numerose scuole siano state diffuse circolari con le quali si impongono tempi di decisione molto più brevi [anche 15 giorni piuttosto che 9 mesi!] che in questo periodo estivo rischiano di passare invano.
Inoltre, in alcuni moduli predisposti dalle scuole troviamo come destinatario il Fondo.
A prescindere che non esiste nessun obbligo di consultare continuamente le circolari, specialmente se si è in ferie [i dirigenti scolastici hanno forse dimenticato che esisterebbe un diritto alla disconnessione? art. 30, comma 4, lett. c8) CCNL 2024], e che l’Accordo prevede che “L’informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione” [art. 5, comma 2], è evidente che entrambe le due previsioni sui termini e i destinatari, che abbiamo letto in diverse circolari, siano sbagliate.
Infatti, l’art. 5, comma 3, dell’Accordo è molto chiaro sul fatto che “Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2 [cioè queste circolari?, ndr], il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”.
Così, nonostante l’Accordo promettesse che ESPERO avrebbe collaborato “con le amministrazioni nella definizione, anche in forma standardizzata per tutte le amministrazioni destinatarie del presente accordo, della informativa di cui al presente comma e della modulistica”, sembra proprio che si navighi a vista, creando una confusione che potrebbe essere fatale per docenti e ATA che – attraverso il silenzio-assenso – potrebbero trovarsi ingabbiati per tutta la vita lavorativa in un fondo pensione che non hanno scelto.
Tra l’altro, la tempistica prevista dall’Accordo crea un’ulteriore complicazione: il “datore di lavoro” deve informare i/le dipendenti entro metà agosto del termine entro cui “manifestare la volontà di non adesione”, ma cosa succederà a docenti e ATA che dal 1° settembre si troveranno in un’altra scuola [a causa di accorpamenti, trasferimenti, assegnazioni o utilizzazioni] con un altro “datore di lavoro” che magari – come stiamo scoprendo dalle circolari che abbiamo letto – ha indicato termini diversi?
Quindi ATTENZIONE: per evitare rischi consultate le circolari anche se non siete obbligati/e e manifestate nel più breve tempo possibile – entro il 31 agosto chi cambierà scuola – “la volontà di non adesione” seguendo le istruzioni fornite dal “datore di lavoro”.
In ogni caso, è del tutto evidente che in caso di controversie è il contenuto dell’Accordo che fa fede e non certo quanto previsto da queste illegittime circolari.
Bisogna infine sottolineare che, anche in questo caso, soggetti esterni scaricano sulle segreterie delle scuole lavoro e compiti che non spettano loro.
Come al solito: il lavoro è svolto dai/lle dipendenti mentre i profitti se li godono altri.
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QUI trovate il testo della diffida che i Cobas scuola di Palermo hanno inviato a tutte le scuole siciliane, all’USR Sicilia, al MIM e a ESPERO, per chiedere il rispetto di quanto previsto in questo sciagurato Accordo sul “silenzio-assenso“.